Prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro

Sentenza della Corte di Cassazione n. 4075/2004

Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso.

Da quanto sopra evidenziato deriva che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente. Conseguentemente non va esente di responsabilità il datore neppure nel caso in cui sia ravvisabile un concorso di colpa del dipendente Infatti, la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (Cfr. Cass. 27.2.2004 n. 4075).

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome