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Disposizioni del Codice civile in tema di mutuo

Un istituto di forte interesse anche per l’albergatore

CAPO XV

Del mutuo



Art. 1813 Nozione

Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità (c.c.1782).



Art. 1814 Trasferimento della proprietà

Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario (c.c.1782).



Art. 1815 Interessi

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.

Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644,644 bis) la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (c.c.1284, 1419; disp. di att. al c.c. 185).



Art. 1816 Termine per la restituzione fissato dalle parti

Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario (c.c.1184).



Art. 1817 Termine per la restituzione fissato dal giudice

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice (c.c.1183).



Art. 1818 Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione

Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.



Art. 1819 Restituzione rateale

Se è stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante può chiedere, secondo le circostanze, l'immediata restituzione dell'intero.



Art. 1820 Mancato pagamento degli interessi

Se il mutuatario non adempie l'obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (c.c.1453 e seguenti).



Art. 1821 Danni al mutuatario per vizi delle cose

Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.

Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.



Art. 1822 Promessa di mutuo

Chi ha promesso (c.c.1351) di dare a mutuo può rifiutare l'adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell'altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie (c.c.1461).




Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto

Circolare n. 1/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI





Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2004 n. 10



CIRCOLARE N. 1/2004



Roma. 08.01.2004

Alle Direzioni Regionali del Lavoro - LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro - LORO SEDI



Alla Regione Siciliana Assessorato Lavoro Ufficio Regionale del Lavoro - Palermo

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Assessorato lavoro - Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento assessorato lavoro - Trento

All' INPS Direzione Generale - Roma

All'INAIL Direzione Generale - Roma

Alla Direzione Generale AA.GG. R.U. A.I. - div. VII - SEDE

Al SECIN - SEDE





Prot. 5/25011/M/LAV.PR



Oggetto:Disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità c.d. a progetto. Decreto legislativo n. 276/03.



I. IL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELLA MODALITA C.D. A PROGETTO: DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE



La definizione di lavoro a progetto - e la relativa disciplina - è contenuta negli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276



Ai sensi dell'art. 61, comma 1, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. devono essere "riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".



L'art. 61 non sostituisce e/o modifica l'art. 409, n. 3, c.p.c. bensì individua, per l'ambito di applicazione del decreto e - nello specifico - della medesima disposizione, le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro del collaboratore, utili ai fini della qualificazione della fattispecie nel senso della autonomia o della subordinazione.



Sul piano generale, peraltro, il lavoro a progetto non tende, allo stato, ad assorbire tutti i modelli contrattuali riconducibili in senso lato all'area della c.d. parasubordinazione. L'articolo 61, oltre a definire positivamente le modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative c.d. a progetto, esclude infatti dalla riconducibilità a tale tipo contrattuale:

le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare, sempre con il medesimo committente, sia superiore a 5 mila Euro. Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro limitata "portata", si è ritenuto non fosse necessario il riferimento al progetto e, dunque, di sottrarle dall'ambito di applicazione della nuova disciplina; tali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo, sia dalle attività di lavoro autonomo occasionale vero e proprio, ossia dove non si riscontra un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni e che proprio per questa loro natura non sono soggette agli obblighi contributivi previsti per le collaborazioni coordinate e continuative bensì a quelli di cui all'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

gli agenti ed i rappresentanti di commercio continuano ad essere regolati dalle discipline speciali;

le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data del 24 ottobre 2003;

le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art.90 legge n. 289/02);

componenti di organi di amministrazione e controllo di società;

partecipanti a collegi e commissioni;

collaboratori che percepiscano pensione di vecchiaia.

La disciplina che emerge dall'art. 61 è, come detto, finalizzata a impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro.



Occorre, peraltro, ribadire che sia l'introduzione nel nostro ordinamento della fattispecie dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto sia la previsione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere occasionale ex art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non hanno certamente comportato l'abrogazione delle disposizioni del contratto d'opera di cui all'art. 2222 e ss. del codice civile. Ne consegue che, ad esempio, nel caso di un prestatore d'opera che superi, nei rapporti con uno stesso committente, uno dei due limiti previsti dall'art. 61, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, non necessariamente dovrà veder qualificato il proprio rapporto come collaborazione a progetto o a programma, ben potendosi verificare il caso che quel prestatore abbia reso una o più prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile.



L'articolo 3 della legge n. 91 del 23 marzo 1981 ha previsto, al secondo comma, talune ipotesi in cui la prestazione sportiva dell'atleta è resa nella forma del contratto di lavoro autonomo; lavoro autonomo che può anche svolgersi, qualora ne ricorrano i presupposti, in forma di collaborazione coordinata e continuativa. Deve ritenersi che in quest'ultimo caso, trattandosi di attività tipiche contemplate espressamente dal legislatore, non si applichi la disposizione che prevede la necessità dell'indicazione di un progetto.



Va precisato, altresì, che nell'espressione "collegi e commissioni" delle società, sopra richiamati, sono inclusi anche quegli organismi aventi natura tecnica.



Nella esclusione dei percettori di pensione di anzianità, è evidente che debbano essere compresi quei soggetti, titolari di pensione di anzianità o di invalidità che, ai sensi della normativa vigente, al raggiungimento del 65° anno di età, vedono automaticamente trasformato il loro trattamento in pensione di vecchiaia.



Va peraltro rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 276/03, la pubblica amministrazione può continuare a stipulare contratti di collaborazione senza tener conto dei limiti introdotti dalla novella mantenendo il riferimento all'art. 409 n. 3 c.p.c. la cui previsione, per i rapporti che vedano una parte pubblica, non ha subito modificazioni in attesa delle eventuali future determinazioni da adottarsi, ai sensi del comma 8 dell'art. 86 del decreto legislativo n. 276/03, da parte del Ministro per la Funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali, in sede di armonizzazione dei profili conseguenti all'entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.



Si deve evidenziare, infine, che nell'ambito di applicazione della disciplina in esame dal 24 ottobre 2003 non è più possibile porre in essere rapporti ascrivibili alla collaborazione coordinata e continuativa che non siano riconducibili alla modalità del lavoro a progetto, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 61, sopra richiamate, per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina.





II. I REQUISITI QUALIFICANTI DELLA FATTISPECIE



Le collaborazioni coordinate e continuative secondo il modello approntato dal legislatore, oltre al requisito del progetto, programma di lavoro o fase di esso, che costituisce mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa, restano caratterizzate dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia del collaboratore (nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso), dalla necessaria coordinazione con il committente, e dall'irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione.



Quanto a quest'ultimo requisito, va comunque ricordato che l'art. 62, comma 1, lett. d), del decreto legislativo, prevede che tra le forme di coordinamento dell'esecuzione della prestazione del collaboratore a progetto all'organizzazione del committente sono comprese anche forme di coordinamento temporale. Ond'è che l'autonomia del collaboratore a progetto si esplicherà pienamente, quanto al tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione, all'interno delle pattuizioni intervenute tra le parti su dette forme di coordinamento.



Tali requisiti costituiscono il fulcro della differenziazione tra la tipologia contrattuale in esame e quelle riconducibili, da un lato, al lavoro subordinato e, dall'altro, al lavoro autonomo (art. 2222 c.c.).



Con particolare riguardo al lavoro a tempo determinato, ove la prestazione è resa con vincolo di subordinazione ed il termine delimita pertanto esclusivamente il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento delle mansioni contrattualmente individuate, il lavoro a progetto si differenzia per ciò che la durata del rapporto è funzionale alla realizzazione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, in regime di totale autonomia.



In tal senso, infatti, è significativo che ai sensi dell'art. 61, comma 1, il collaboratore deve gestire il progetto in funzione del risultato, che assume rilevanza giuridica indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.



Del tutto coerentemente, del resto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto o del programma di lavoro o della fase di esso.





IL PROGETTO





Il progetto consiste in un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.



Il progetto può essere connesso all'attività principale od accessoria dell'impresa.



L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente.



Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono insindacabili.





IL PROGRAMMA O LA FASE DI ESSO





Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale.



Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano, infatti, per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali.





L'AUTONOMA GESTIONE DEL PROGETTO O DEL PROGRAMMA





Nell'ambito del progetto o del programma la definizione dei tempi di lavoro e delle relative modalità deve essere rimessa al collaboratore.



Ciò perché l'interesse del creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto e non, come avviene nel lavoro subordinato, alla disponibilità di una prestazione di lavoro eterodiretta.



Le collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto hanno una durata determinata o determinabile, in funzione della durata e delle caratteristiche del progetto, del programma di lavoro o della fase di esso. Nel caso di programma di lavoro la determinabilità della durata può dipendere dalla persistenza dell'interesse del committente alla esecuzione del progetto, programma di lavoro o fase di esso. La determinabilità del termine è dunque funzionale ad un avvenimento futuro, certo nell'an ma non anche necessariamente nel quando.





IL COORDINAMENTO





Indipendentemente da ciò, pur tuttavia, il collaboratore a progetto può operare all'interno del ciclo produttivo del committente e, per questo, deve necessariamente coordinare la propria prestazione con le esigenze dell'organizzazione del committente.



Il coordinamento può essere riferito sia ai tempi di lavoro che alle modalità di esecuzione del progetto o del programma di lavoro, ferma restando, ovviamente,l'impossibilità del committente di richiedere una prestazione o un'attività esulante dal progetto o programma di lavoro originariamente convenuto.





III. LA FORMA



Il contratto è stipulato in forma scritta.



È una forma richiesta ad probationem e non ad substantiam.



Contenuto necessario, ai fini della prova del rapporto posto in essere, sono i seguenti elementi:

indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto;

il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;

le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, (oltre quelle previste ex art. 66, comma 4, del d. lgs. n. 276/03).

E' opportuno sottolineare che, seppure la forma scritta sia richiesta solo ai fini della prova, quest'ultima sembra assumere valore decisivo rispetto alla individuazione del progetto, del programma o della fase di esso in quanto in assenza di forma scritta non sarà agevole per le parti contrattuali dimostrare la riconducibilità della prestazione lavorativa appunto a un progetto, programma di lavoro o fase di esso.





IV. POSSIBILITA' DI RINNOVO



Analogo progetto o programma di lavoro può essere oggetto di successivi contratti di lavoro con lo stesso collaboratore.



Quest'ultimo può essere a maggior ragione impiegato successivamente anche per diversi progetti o programmi aventi contenuto del tutto diverso.



Tuttavia i rinnovi, così come i nuovi progetti in cui sia impiegato lo stesso collaboratore, non devono costituire strumenti elusivi dell'attuale disciplina.



Ciascun contratto di lavoro a progetto deve pertanto presentare, autonomamente considerato, i requisiti di legge.





V. IL CORRISPETTIVO



Il corrispettivo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.



Il parametro individuato dal legislatore è costituito dai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.



Pertanto, stante la lettera della legge (art. 63) non potranno essere in alcun modo utilizzate le disposizioni in materia di retribuzione stabilite nella contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.



La quantificazione del compenso deve avvenire in considerazione della natura e durata del progetto o del programma di lavoro, e, cioè, in funzione del risultato che il collaboratore deve produrre. Le parti del rapporto potranno, quindi, disciplinare nel contratto anche i criteri attraverso i quali sia possibile escludere o ridurre il compenso pattuito nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o la qualità del medesimo sia tale da comprometterne l'utilità.





VI. LE TUTELE



Tra gli scopi dichiarati dal Legislatore era espressamente individuato l'incremento delle tutele per i collaboratori.



L'art. 66, infatti, appronta un sistema di tutele minimo con particolare riferimento alla gravidanza, alla malattia ed all'infortunio stabilendo in primo luogo che essi non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.



Malattia e infortunio: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza (la previsione è derogabile dalle parti), ma il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.



Gravidanza: fermo restando l'invio, ai fini della prova, di idonea certificazione scritta, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.



Si applicano inoltre al collaboratore:

le disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro;

l'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che prevede per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95, art.2, comma 26, non iscritte ad altre forme obbligatorie l'applicazione dell'art. 59 della legge n. 449/97;

il decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni (ovviamente quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all'art.51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001).

Riguardo in particolare alla protezione contro i rischi lavorativi, occorrerà naturalmente considerare che, stante la ratio del d.lgs. n. 626 - principalmente orientata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori subordinati, ed alla corrispondente responsabilizzazione dei datori di lavoro - non poche prescrizioni di tale provvedimento (per lo più sanzionate penalmente) risultano di problematica applicazione nei confronti di figure, come quelle dei collaboratori, fortemente connotate da una componente di autonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato, ancorchè nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente). Non a caso, per i lavoratori autonomi (figure, sotto questo profilo, assai prossime ai collaboratori) lo stesso d.lgs. 626 ha previsto uno specifico regime di tutela (art. 7).



In proposito, l'attuazione della delega (di cui all'articolo 3 della legge di semplificazione 2001, n. 229 del 2003) per il riassetto normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro costituisce l'occasione per un adattamento dei principi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive peculiarità del lavoro a progetto.







VII. SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO ED OBBLIGHI DEL COLLABORATORE



Il collaboratore può svolgere la sua attività a favore di più committenti, tuttavia il contratto individuale può limitare in tutto od in parte tale facoltà.



Il collaboratore non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.







VIII. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO



In tema di risoluzione del contratto l'art. 66 prevede che esso si risolva al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l'oggetto.



Inoltre le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ed altre cause e modalità (incluso il preavviso) stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale.



Si deve ritenere pertanto che indipendentemente dal termine apposto al contratto qualora il progetto sia ultimato prima della scadenza il contratto debba intendersi risolto.



Tuttavia se, come ha inteso il legislatore, è il progetto l'elemento caratterizzante della collaborazione il corrispettivo determinato nel contratto sarà dovuto comunque per l'intero.





IX. RINUNZIE E TRANSAZIONI



I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nelle predette disposizioni possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro secondo lo schema dell'art. 2113 c.c.





X. SANZIONI



I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Si tratta di una presunzione che può essere superata qualora il committente fornisca in giudizio prova della esistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo.



Qualora invece, in corso di rapporto, venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato sia venuto a configurare un contratto di lavoro subordinato per difetto del requisito dell'autonomia, esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.



Il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.



Detto controllo, inoltre, concerne in entrambi i casi l'esistenza nei fatti di un progetto e non la sua mera deduzione nel contratto.



La mancata deduzione del progetto nel contratto, infatti, preclude solo la possibilità di dimostrarne l'esistenza e la consistenza con prova testimoniale.





XI. REGIME TRANSITORIO



L'art. 86, comma 1, prevede che le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente al momento di entrata in vigore del decreto e che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, ossia non oltre il 24 ottobre 2004.



Sempre per le collaborazioni in atto che non possono essere ricondotte ad un progetto o a una fase di esso è prevista la facoltà di stabilire termini più lunghi di efficacia transitoria, purché ciò sia stabilito nell'ambito di un accordo aziendale con il quale il datore di lavoro contratta con i sindacati interni la transizione di questi collaboratori o verso il lavoro a progetto, così come disciplinato dal decreto legislativo n. 276/03, o verso una forma di rapporto di lavoro subordinato che può essere individuata fra quelle disciplinate dal "nuovo regime" dei rapporti di lavoro previsti dal medesimo d. lgs. (job on call, job sharing, distacco, somministrazione, appalto), ma anche già disciplinate (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a termine, a tempo parziale, ecc.).







IL MINISTRO



Firmato ROBERTO MARONI


La disciplina della risoluzione contrattuale

Articoli 1453 e seguenti del Codice civile

CAPO XIV Della risoluzione del contratto





SEZIONE I - Della risoluzione per inadempimento





Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.



Art. 1454 Diffida ad adempiere

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto (1662,1901).

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto.



Art. 1455 Importanza dell'inadempimento

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).



Art. 1456 Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.



Art. 1457 Termine essenziale per una delle parti

Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale all'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni (2964).

In mancanza, il contratto s'intende risoluto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.



Art. 1458 Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti i esecuzione continuata o periodica, riguardo quali l'effetto della risoluzione non si estende le prestazioni già eseguite (1360).

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione (2652; att. 165).



Art. 1459 Risoluzione nel contratto plurilaterale

Nei contratti indicati dall'art. 1420 l'inadempimento di una delle parti non importa la risoluzione del contratto rispetto alle altre, salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.



Art. 1460 Eccezione d'inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).



Art. 1461 Mutamento nelle condizioni patrimoniali dei contraenti

Ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (1822, 1877, 1956,1959; att. 169).



Art. 1462 Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

La clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità (1418 e seguenti), di annullabilità (1425 e seguenti) e di rescissione (1447 e seguenti) del contratto.

Nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che concorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna, imponendo, se nel caso, una cauzione (att. 167; Cod. Proc. Civ.1 19).






La disciplina del comodato nel codice civile (artt. 1803 e segg.)

Un contratto utile nella gestione del pubblico esercizio

Art. 1803 Nozione

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.



Art. 1804 Obbligazioni del comodatario

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia (1176). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.



Art. 1805 Perimento della cosa

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (1221).



Art. 1806 Stima

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.



Art. 1807 Deterioramento per effetto dell'uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.



Art. 1808 Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti (2756).



Art. 1809 Restituzione

Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.

Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.



Art. 1810 Comodato senza determinazione di durata

Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.



Art. 1811 Morte del comodatario

In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa.



Art. 1812 Danni al comodatario per vizi della cosa

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante e tenuto al risarcimento (1223) qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario.


La somministrazione dell’olio di oliva e i pubblici esercizi

Approvato dal Senato della Repubblica il decreto n. 2/2006

Il primo marzo 2006 il Senato della Repubblica italiana ha approvato e convertito in legge il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, testo nel quale era contemplato il divieto di presentare ampolle d'olio di oliva nei pubblici esercizi.

Alla luce della recente normativa, infatti, si richiede che l'olio di oliva offerto nei ristoranti sia presentato in contenitori adatti ed etichettati.

Per i contravventori sono previste sanzioni amministrative dai 1.000 ai 3.000 euro.



La ratio della nuova legge è evidente: salvaguardare le condizioni di igienicità, al fine di evitare fenomeni di degradazione e assicurare al consumatore la qualità del prodotto.

Va sottolineato, infatti, che l'utilizzo di recipienti in vetro non idonei e privi di chiusure efficaci favorirebbe l'alterazione delle caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva, già insidiate dal calore e dalla luce.

Inoltre, riconoscendo al consumatore il diritto di conoscere le informazioni sulle caratteristiche e sulla provenienza del prodotto anche quando questo sia servito al ristorante, la legge prevede che il condimento sia posto in tavola in contenitori idonei e con etichette che riportino la categoria dell'olio e informazioni su produttore e lotto di confezionamento.



Per completezza si riportano gli articoli della legge che riguardano la presentazione al pubblico dell'olio di oliva:



4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.



4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.


L’etichettatura dell’olio servito nei locali

Gli obblighi stabiliti dalla Legge n. 81/2006

La legge n. 81/2006 riconosce al consumatore - ossia al cliente - il diritto di conoscere le informazioni sulle caratteristiche e sulla provenienza del prodotto servito nel locale. La legge citata prevede che il condimento sia posto in tavola in contenitori provvisti di etichette che riportino la categoria dell'olio (es. vergine, extra-vergine, di sansa, ecc.) e informazioni su produttore e lotto di confezionamento.

Lo scopo della norma è duplice: migliorare l'informazione ai consumatori e tutelare l'origine del prodotto, prevenendo eventuali frodi.

La dicitura "olio di oliva" è infatti generica e indica tutti gli oli derivanti dalla lavorazione delle olive; questi, in realtà, sono prodotti diversi per qualità e caratteristiche, al punto che la classificazione degli stessi è stata attuata a livello comunitario mediante due Regolamenti (Reg. CEE 2568/91 e Reg. CEE 356/92).

Il divieto per i ristoratori di riciclare l’olio

Corte di Cassazione sentenza n. 17613/2006

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17613/2006 ha reso definitiva l'ammenda nei confronti del titolare di un ristorante cinese colpevole di aver riciclato l'olio per cucinare nuovi piatti.

La Corte ha motivato la sentenza rilevando che la sanzione si è resa quanto mai necessaria visto che il riciclo dell'olio ''altera il prodotto''.

Nel caso di specie ''l'alterazione del prodotto e' stata correttamente desunta dal notevole superamento (34%) del livello di ossidazione dell'olio di frittura consentito dalla circolare ministeriale del 1991 che ha recepito il parametro elaborato dalla comunita' scientifica internazionale (25%), superato il quale l'olio e' valutato come alterato''.


La definizione di furto, rapina e rissa contenuta nel codice penale

Reati all’interno degli alberghi

L'articolo 624 del nostro codice delinea la fattispecie del furto con la seguente formula: "chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito...". Cosa succede se il proprietario del bar sorprende il cliente sul fatto, ovvero nel tentativo di scappare senza aver pagato il conto? Entra qui in gioco la legittima difesa, articolo 52 del codice penale. Esso stabilisce che: "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa". Proprio le ultime parole indicano i limiti che il proprietario derubato deve rispettare, nella difesa delle sue ragioni.

Trattenere il soggetto colto sul fatto rientra, quindi, nelle facoltà del gestore, ma ad esempio percuotere con violenza il presunto colpevole, reo di aver consumato un croissant alla marmellata, no di certo! All'articolo 625 c.p., che contiene le circostanze aggravanti si legge che la pena è aumentata nel caso in cui: "il fatto sia commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicolo, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande". Vi sono poi "aggravanti speciali", quali ad esempio la commissione, del fatto con destrezza o strappando la cosa di mano. S

iamo nel primo caso nell'ambito del "borseggio", ovvero del furto commesso con particolare abilità e sveltezza e nel secondo, dello "scippo" che si verifica quando la cosa viene strappata di mano. Quest'ultimo, in particolare, è difficilmente configurabile all'interno di un bar a causa del consueto affollamento. Dalla descrizione della fattispecie abbiamo, quindi, notato come il furto sia caratterizzato dall'assenza di minaccia e violenza, ma se queste fossero esercitate? In tal genere di situazione il furto svanisce e si costituisce il reato di rapina. L'articolo 628 del codice penale stabilisce che: "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito...". Chiara è quindi la differenza con il furto. Ferma restando la sottrazione della cosa mobile altrui, abbiamo nella rapina un'ulteriore specificazione, dato che questa deve avvenire con l'uso di violenza o di minaccia. Premesso ciò, il datore, sempre alla luce dell'articolo 52 del codice penale (legittima difesa), potrà tentare la difesa, anche fisica, sempre però in proporzione all'offesa subita. Può capitare, ancora, che un acceso battibecco scoppi fra i diversi clienti, risolvendosi il più delle volte con qualche insulto. Se invece tale diverbio sfociasse in una rissa? Innanzitutto il codice penale non dà una vera definizione di "rissa" anche se, si può stabilire che, per integrare tale fattispecie non basta un semplice alterco, ma è necessaria una "mischia violenta con vie di fatto, fra più di tre persone". Il corpo a corpo non è indispensabile è sufficiente ad esempio un lancio di oggetti, anche a debita distanza. Inoltre, non si esige un effettivo turbamento dell'ordine pubblico. L'aggressione deve ovviamente essere reciproca. Un gruppo di clienti che aggredisce impunemente un altro numero di soggetti che si limita a difendersi (anche se in modo violento) non integra la fattispecie rissa. Come può destreggiarsi il datore in tale genere di situazione? È possibile un suo intervento diretto per sedare gli animi, deve rivolgersi ove il tentativo sia andato a vuoto a pubblici ufficiali ed infine richiedere un opportuno risarcimento in sede civile.

I reati di estorsione e di truffa

Come l’ordinamento disciplina i due reati

L'estorsione



Il reato di estorsione viene sanzionato dall'articolo 629 del Codice Penale.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo citato, "chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065". Il secondo comma del medesimo articolo prevede poi pene più severe nel caso in cui il reato sia stato compiuto facendo ricorso alle armi, oppure da più persone riunite, oppure tramite sequestro o somministrazione di alcool e/o stupefacenti per porre la persona offesa nell'impossibilità di reagire, oppure da persona facente parte di una associazione di stampo mafioso.

Va sottolineato che nell'estorsione, a differenza di quanto previsto per la rapina (sanzionata dall'articolo 628 Codice Penale) la violenza può essere diretta non solo nei confronti della persona offesa, ma anche sui suoi cari e, soprattutto, sulle cose in suo possesso.

E' questo il ben noto modo di operare del racket: al mancato pagamento del "pizzo", si prospetta al gestore un "male" che può colpirlo nella persona (es. minaccia di lesioni) o nel patrimonio (es. minaccia di bruciargli l'autovettura o di distruggergli gli arredi del locale).

Il reato di estorsione presenta alcune affinità con la truffa. La Corte di Cassazione ha tuttavia evidenziato la differenza tra i due reati: nel caso della truffa, il "male" viene ventilato solamente come possibile ed eventuale, di modo che il gestore offeso non è costretto ad accondiscendere alle richieste del truffatore, ma decide liberamente, cadendo nella trappola, di propria volontà. Nel caso invece dell'estorsione, il "male" viene prospettato come certo e realizzabile ad opera dell'estorsore o di eventuali suoi complici, ed il gestore viene in questo caso posto di fronte al bivio se cedere alle richieste o subire il male minacciato.



La truffa

La truffa viene sanzionata dall'articolo 640 del Codice Penale, che al comma 1 prevede che "chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032".

Anche in questo caso, il secondo comma dell'articolo prevede pene più severe per le ipotesi di reato in forma aggravata.

Guida alla legge sui pubblici esercizi

La disciplina della somministrazione di alimenti e di bevande nella legge n. 287/1991

L'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, stabilisce che l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è subordinato ad una autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è sito l'esercizio.



La stessa norma prescrive che tale autorizzazione è a sua volta subordinata alla iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (Rec), previsto dall'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.



In seguito alla riforma del commercio entrata in vigore il 23 aprile 1999, il Registro Esercenti il Commercio è stato soppresso per quanto riguarda le iscrizioni per l´esercizio del commercio, sia all'ingrosso sia al dettaglio. Salva la normativa regionale (vedi sotto), è ancora obbligatoria l´iscrizione solo per l´esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. In tal caso l´iscrizione è condizione preliminare per ottenere l´autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune.

L'obbligo di iscrizione riguarda il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante della società (o un suo delegato).



Ricordiamo che l'iscrizione al Rec è stata soppressa per l'esercizio delle attività commerciali e per le attività ricettive e mantenuta soltanto per le somministrazione di alimenti e bevande.



Per ottenere l'iscrizione nel registro sono richiesti particolari requisiti personali, morali e professionali, e precisamente:



a) l'avere raggiunto la maggiore età od essere emancipato;



b) l'avere assolto all'obbligo scolastico proprio;



c) l'essere in possesso dei prescritti requisiti professionali;



d) l'essere in possesso dei prescritti requisiti morali.



Vediamo ora nel dettaglio.



a) Il richiedente l'iscrizione nel registro per lo svolgimento di qualsiasi tipo di attività deve avere raggiunto la maggiore età (18 anni), ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio dell'attività commerciale (art. 4, primo comma, legge 426/1971).



b) L'assolvimento dell'obbligo scolastico comporta soltanto l'aver frequentato la scuola sino al 14° o al 15° anno di età, e non il conseguimento della licenza elementare per i nati sino al 1951 e della licenza media inferiore per i nati dal 1952 in poi: ne consegue che con la sola frequenza si ha diritto all'iscrizione.



Per quanto previsto dalla norma di cui al comma 3 dell'art. 10 della legge 26 febbraio 1990, n. 39 "... si prescinde per i cittadini extracomunitari...dall'adempimento degli obblighi scolastici".



c) Requisiti professionali necessari per ottenere l'iscrizione al Rec, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, secondo quando stabilisce l'art. 2, comma 2, lett. c) della legge 287/1991, sono:



1. l'avere frequentato con esito positivo corsi professionali regionali relativi alla specifica attività di somministrazione di alimenti o di bevande,



oppure in subordine:



2. l'avere frequentativo corsi di una scuola alberghiera o di un'altra scuola a indirizzo professionale,



oppure in ulteriore subordine:



3. l'avere superato un esame di idoneità dinanzi l'apposita Commissione istituita presso la Camera di commercio.



d) Il comma 4 dell'art. 2 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, stabilisce che non possono ottenere l'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro:



1. che sono stati dichiarati falliti;



2. che hanno riportato una condanna per delitto non colposo con pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;



3. che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo e le scommesse clandestine;



4. che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti;



5. che sono sottoposti a misure di sicurezza e sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;



6. che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza , o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.



ADEMPIMENTI BUROCRATICI



La domanda di iscrizione al Rec deve essere presentata (e la iscrizione deve avvenire) alla Camera di commercio nella cui giurisdizione territoriale la persona fisica ha la residenza e/o la persona giuridica o l'associazione ha la sede legale.



Il richiedente l'iscrizione non è tenuto a presentare un certificato di residenza o a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda (art. 3 reg. 375/1988, ancora vigente).



Il possesso dei requisiti professionali deve invece essere dimostrato "con l'esibizione dell'attestato di superamento dell'esame o del corso professionale, oppure con l'indicazione degli estremi del medesimo, qualora l'esame sia stato sostenuto o il corso superato presso la stessa Camera di commercio alla quali si chiede l'iscrizione" (art. 3, comma 5 reg. 375/1988, ancora vigente).



Sulla domanda di iscrizione il Presidente della Camera di commercio è tenuto a decidere "entro 60 giorni" da quello della presentazione: non provvedendo quest'ultimo, scatta il silenzio-assenso ed il richiedente si deve considerare automaticamente iscritto.



ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'



L'art. 5 del regolamento approvato con D.M.4 agosto 1988, n. 375, stabilisce che le persone giuridiche e le società sono iscritte nel registro con le indicazioni previste dall'art. 2, e cioè con:



a) la denominazione o ragione sociale e la sede legale;



b) il numero d'iscrizione nel registro delle imprese (se soggetta a tale obbligo);



c) i dati e le generalità relativi ai rappresentanti legali delle persone giuridiche e della società (a questo fine per rappresentanti legali si intendono anche le persone che la persona giuridica e la società investano della propria rappresentanza ai suddetti fini, mediante apposita procura - art. 5, comma 5). Chi rappresenta una persona giuridica od una società, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, non è tenuto ad essere iscritto nel registro o nell'annesso elenco speciale, né a possedere i requisiti professionali per l'iscrizione. Per i rappresentanti legali sono soltanto richiesti maggiore età e possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 7 della legge (art. 4, comma 3, legge 426/1971);



d) la data di iscrizione nel registro;



e) l'indicazione dell'attività economica per la quale è disposta l'iscrizione.



Nel registro, stabilisce il comma 2, possono ottenere l'iscrizione come società "soltanto" quelle regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle leggi vigenti. Infatti, il comma 4 dello stesso art. 5 D.M. 375/1988 precisa che per le società di persone non iscritte nel registro delle società e per le società di fatto si iscrivono nel registro tutti i soci singolarmente.



I requisiti che il richiedente deve possedere per poter ottenere il rilascio dell'autorizzazione di polizia sono ovviamente decisivi per stabilire quando l'autorizzazione già concessa debba o possa essere revocata o sospesa.



Ma chi è l'autorità competente (Sindaco, Prefetto, Questore) a provvedere e quale la procedura seguita?



Occorre premettere che agli esercizi della somministrazione di alimenti e di bevande si applica, in via principale e non esclusiva, la disciplina portata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, mentre agli esercizi pubblici in generale si applicano esclusivamente i principi portati dal T.U.L.P.S. (=Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) n. 773/1931 e del relativo regolamento di esecuzione.



Ma andiamo con ordine.



L'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce ai Comuni la competenza a rilasciare licenze ed autorizzazioni di polizia, stabilisce che le stesse devono essere sospese, annullate o revocate dal Sindaco.



Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 24 marzo 1987, al Prefetto è ora invece consentito chiedere l'annullamento, la revoca o la sospensione delle autorizzazioni di polizia soltanto per motivi di pubblica sicurezza, mentre per qualsiasi altra ragione è tenuto a provvedere autonomamente il Comune anche "per il rispetto del principio dell'autonomia comunale".



Anche al Questore, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., quando nell'esercizio "siano avvenuti tumulti o gravi disordini", o il locale "sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o comunque costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini", compete l'onere e la facoltà di sospendere la licenza.



All'Intendente di finanza (ora "Direzione Regionale delle entrate") per la reiterata mancata emissione dello scontrino fiscale (normativa ora in determinati casi superata) o per l'omessa installazione nei locali di vendita dei prescritti apparecchi misuratori, può competere l'onere di disporre la sospensione dell'autorizzazione.



L'art. 10 del T.U. stabilisce che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata.



L'ultimo comma dell'art. 11 stabilisce che "le autorizzazione devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione. Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca. La licenza revocata ad un coniuge non può essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata".



L'art. 153 del regolamento di esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza stabilisce anche che la licenza può essere revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.



Alcune sentenze del Consiglio di Stato hanno poi elaborato principi base in tema di revoche delle autorizzazioni di polizia: secondo tale giurisprudenza, per esempio, è legittimo disporre la revoca quando il titolare dell'autorizzazione se ne serva per svolgere un'attività diversa da quella autorizzata, quando le infrazioni commesse dal titolare rivelino la mancanza del requisito di buona condotta, o quando il suo comportamento possa, comunque, compromettere la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico.



I PRIMI 180 GIORNI...



L'art. 4 della legge 25 agosto 1971, n. 287, stabilisce che all'attivazione degli esercizi della somministrazione deve provvedersi "entro centottanta giorni dalla data del rilascio" dell'autorizzazione, pena la revoca della stessa.



La legge 287/1991 non indica la data di inizio per il computo dei centottanta giorni, perchè si riferisce genericamente "alla data del rilascio" dell'autorizzazione; tuttavia si può affermare che il termine decorre dalla data cui l'interessato ha avuto comunicazione (notificata) dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.



Il termine di 180 giorni, a domanda dell'interessato, può essere prorogato dal Comune "in caso di comprovata necessità". La proroga, ovviamente, può essere concessa dal Sindaco o dal dirigente del Comune, previa istanza motivata dell'interessato. Per la concessione della proroga, è accordata ampia discrezionalità all'autorità amministrativa.



Qualora il titolare dell'autorizzazione non attivi l'esercizio nei prescritti 180 giorni dal rilascio, ovvero dalla data di scadenza dell'eventuale proroga concessa, il Comune revoca (=dichiara la decadenza) dell'autorizzazione per il semplice decorso del tempo.



Si ha revoca dell'autorizzazione anche nel caso in cui il titolare sospenda l'attività "per un periodo superiore a 12 mesi".



E' opportuno che il provvedimento con il quale il dirigente del Comune revoca l'autorizzazione precisi che, in conseguenza della revoca, l'esercizio deve rimanere definitivamente chiuso.



Anche per la fattispecie di sospensione dell'attività per oltre 12 mesi, il dirigente può concedere proroghe.



Da tale prescrizione consegue che l'esercente può chiudere l'esercizio senza necessità di dare comunicazione ad alcuna autorità, sino ad un massimo di 30 giorni, in quanto l'obbligo della preventiva comunicazione scatta soltanto quando la chiusura "debba protrarsi per più di un mese";



Altro caso frequente di revoca dell'autorizzazione si verifica qualora il titolare, per qualsiasi causa, non sia più iscritto nel registro degli esercenti la somministrazione di alimenti e di bevande.



Si rammenti che il Comune, per poter rilasciare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, deve anche accertare la conformità del locale destinato all'esercizio dell'attività "ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'interno".



Tali criteri riguardano principalmente "la sorvegliabilità dei locali" dell'esercizio: sia chiaro che, se non vengono apportate modifiche alla struttura dei locali dopo il primo esame fatto per il rilascio dell'autorizzazione, nessuna non rispondenza potrà rilevarsi e quindi nessuna revoca potrà essere comunicata: fatte salve possibili ipotesi di ampliamenti o modificazione dei locali abusivi, questa ipotesi di revoca dovrebbe interessare casi eccezionali e/o singolari.



Infine, l'autorizzazione di esercizi pubblici "può", facoltativamente , essere revocata "per ragioni di igiene ".



Il titolare di un'autorizzazione di polizia può poi rinunciarla in qualsiasi momento, senza necessità di giustificare la ragione della rinuncia stessa: il rinunciante dovrà inviare all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione una dichiarazione di rinuncia scritta su carta semplice, con firma debitamente autenticata, allegando, in restituzione, l'autorizzazione rinunciata.





In seguito alla liberalizzazione, alcune Regioni hanno adottato una specifica normativa sulla somministrazioni di alimenti e bevande. La prima è stata la regione Emilia-Romagna, seguita dalla Lombardia.



Alcune di queste nuove norme prevedono L'ABOLIZIONE DEL REC.



Per esempio, Il Consiglio Regionale della Lombardia, nella seduta del 17 dicembre 2003, ha approvato la nuova legge regionale sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande i cui principali punti d'intervento sono:



1) tipologia unica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al posto delle quattro tipologie previste dalla L. 287 del 1991 non più corrispondenti all'evoluzione delle abitudini alimentari e alla sempre maggiore quantità di pasti consumati fuori casa. Sarà il possesso dei requisiti igienico-sanitari, disciplinati dalle norme vigenti in materia, a determinare il tipo di attività che effettivamente ogni esercizio potrà svolgere;



2) semplificazione del procedimento autorizzatorio attraverso l'abolizione dell'iscrizione al Registro Esercenti il Commercio del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, prevista dall'articolo 2 della L. 287 del 1991, quale condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;



3) la certezza dei tempi di conclusione del procedimento autorizzatorio comunale nella considerazione che tale elemento costituisca un fattore determinante dello sviluppo economico;



4) il pieno ricorso al principio di sussidiarietà mantenendo in capo alla Regione le sole funzioni di indirizzo generale e attribuendo ai Comuni tutta la responsabilità di programmazione e gestione locale;



5) la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori del settore attraverso l'obbligo di frequenza del soggetto che vuole intraprendere l'attività di un corso professionale che assicuri anche la preparazione igienico-sanitaria, e la previsione dei corsi professionali di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività;



6) la salvaguardia e la riqualificazione dei pubblici esercizi nelle zone di montagna e nei Comuni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi attraverso agevolazioni tributarie ed interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i Comuni interessati e finanziati secondo le procedure e con le risorse della L.R. n. 13/2000;



7) nuovo ruolo delle Commissioni Consultive per i pubblici esercizi previste dall'art. 6 della L. 287 del 1991, chiamate ad esprimersi sulla programmazione comunale in materia di pubblici esercizi a monte e non più sulla singola richiesta di autorizzazione presentata dal cittadino.



Attenzione: In tutte le regioni dove la normativa non è stata ancora approvata valgono invece le regole generali qui descritte.







Il comma 4 dell'art. 5 della legge 287/1991 stabilisce che gli esercizi della somministrazione degli alimenti e bevande di tipo "A" e "B", ma anche quelli di tipo "C" e "D", hanno facoltà di vendere per asporto le bevande che somministrano.



Ma quali esercizi formano le quattro categorie "A, "B", "C" e "D"?



L'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che disciplina il settore, individua infatti i tipi "A", "B", "C", e "D" degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.



E' bene premettere che rispetto alla normativa precedente (legge n. 524/1974) è stato introdotto un nuovo tipo di esercizio, quello di tipo "D", per la somministrazione di bevande analcoliche, nel quale è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.



Le categorie attuali sono dunque le seguenti.



Gli esercizi di tipo "A " sono quelli propri della ristorazione, e ad essi è permessa la somministrazione al pubblico di pasti e, in concomitanza con i pasti, di bevande anche alcooliche, aventi anche contenuto alcoolico superiore al 21% del volume.



Rientrano negli esercizi di tipo "A" ristoranti, osterie, trattorie, pizzerie, birrerie, tavole calde ed esercizi similari.



Gli esercizi di tipo "B" si caratterizzano per la somministrazione al pubblico di bevande analcooliche ed alcooliche avente qualsiasi gradazione alcolica, latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, prodotti di gastronomia (= prodotti alimentari cotti).



Rientrano negli esercizi di tipo "B" gli esercizi per la somministrazione di bevande (bar, caffè, gelaterie, cantine, spacci di bevande analcoliche, pasticcerie ed esercizi similari).



La definizione di "prodotti di gastronomia" ha messo in difficoltà gli interpreti e rende difficile una chiara distinzione tra esercizi di tipo "A" e "B".



Gli esercizi di tipo "C" sono destinati alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'esplicazione prevalente dell'attività di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, alla condizione che sia prevalente l'attività di svago).



Gli esercizi di tipo "D" devono limitarsi alla somministrazione di bevande esclusivamente analcoliche.



Se la libertà degli esercizi nella vendita per sporto delle bevande è totale, per gli alimenti il discorso si complica.



La legge consente che gli esercizi della ristorazione del tipo "A" possono anche vendere per asporto, oltre alle bevande, anche i pasti che somministrano.



Gli esercizi della somministrazione del tipo "B" possono anche vendere per asporto i prodotti di gastronomia, oltre ai generi di gelateria e di pasticceria (nella normativa previgente erano esclusi dalla vendita i generi di pasticceria).



Per gli esercizi di tipo "B" il Ministero dell'Industria, con nota n. 192044 div. II, del 9 marzo 1989, aveva già precisato che le operazioni di riscaldamento dei prodotti di pasticceria (sfogliatine, cornetti dolci e salati, strudel, pizze, krapfen) rientrano fra quelle previste dall'art. 1 terzo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426 ("le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte ad eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati") e conseguentemente possono essere effettuate nei bar e negli esercizi similari.



Tale risoluzione ministeriale si ritiene applicabile tuttora, malgrado non esista più il rinvio, per gli esercizi della somministrazione, alla disciplina del commercio di cui alla legge n. 426/1971.



Lo stesso Ministero con la predetta circolare aveva anche chiarito che nei bar ed esercizi similari non possono essere somministrati come "prodotti di gastronomia" altro che "panini imbottiti, tramezzini, pizzette, sandwiches e simili" ed aveva aggiunto che "se venissero somministrati altri prodotti, verrebbe annullata la distinzione fra esercizi di tipo "A" e di tipo "B", posta dalla legge ai fini del rilascio delle autorizzazioni.



In realtà, la situazione continua ad essere confusa, ed il confine fra esercizi di tipo "A" e "B" in relazione ai prodotti di gastronomia presenta contorni assai sfumati.



Appare invece pacifica e riconosciuta la possibilità anche per gli esercizi di tipo "C" e "D" di vendere per asporto le bevande che somministrano.



La prima parte del comma 4 dell'art. 5 della legge n. 287/1991 si riferisce in generale agli "esercizi di cui al presente articolo" .



Soltanto la seconda parte della norma, infatti, limita la vendita dei pasti ai soli esercizi di tipo "A", e dei prodotti di gastronomia, dolciumi, generi di gelateria e pasticceria agli esercizi di tipo "B".



Alle vendite per asporto sono applicabili sia le norme di natura igienico-sanitaria, sia quelle relative al rispetto degli orari di vendita stabiliti per gli esercizi commerciali.



La chiusura settimanale dei pubblici esercizi è disciplinata dalla legge 1° giugno 1971, n. 425.



Tale norma prevede che gli esercizi di caffè, bar, latterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, ristoranti, trattorie, rosticcerie, pizzerie, tavole calde, osterie con o senza cucina, spacci analcolici, sale da gioco con bar e qualunque altro esercizio ove si somministrino per consumo cibi o bevande, devono obbligatoriamente osservare la chiusura di una intera giornata nel corso di ogni settimana.



Dall'obbligo della chiusura settimanale sono soltanto esclusi:



- i ristoranti ed i bar interni agli alberghi (ma la chiusura dovrà essere osservata comunque, perché nelle giornate di chiusura obbligatoria la somministrazione è consentita alle sole persone che vi alloggiano);



- gli esercizi interni a teatri, cinema ed altri locali di pubblico spettacolo, a condizione che possano accedervi soltanto gli spettatori (le discoteche con annessi dancing e bar sono ricompresi in questa categoria);



- gli esercizi annessi alle stazioni ferroviarie ed aeroportuali e quelli posti nelle aree di servizio lungo le autostrade;



- gli esercizi annessi ai camping, villaggi turistici o stabilimenti balneari, limitatamente però, al periodo della stagione turistica;



- gli esercizi pubblici che svolgono la loro attività limitata alle sole ore serali e notturne, od ai periodi stagionali.



Organo competente a predisporre annualmente i turni obbligatori di chiusura, con proprio provvedimento, è il Sindaco del Comune, il quale provvede dopo aver sentito il parere delle organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori e degli enti turistici locali, ove esistano.



Ovviamente, nel disporre i turni di chiusura, per quanto possibile, il Sindaco dovrà tener conto delle richieste e delle aspettative dei singoli esercenti, da un lato, e delle necessità pubbliche, dall'altro: l'interesse pubblico, per intenderci, impone che per ogni zona abitata sia assicurata la possibilità di godere dei servizi necessari tutti i giorni della settimana.



La stessa legge n. 425/1971 disciplina le deroghe all'osservanza della chiusura settimanale.



Ad esempio, quando la giornata di chiusura di un esercizio coincide con una festività, è data facoltà all'esercente di tenere aperto l'esercizio.



E' poi data facoltà all'esercente di non chiudere durante la giornata in cui avrebbe l'obbligo, nella settimana precedente il Natale e la Pasqua.



Sono previste anche altre importanti eccezioni.



Nelle località turistiche, il Sindaco, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni provinciali degli esercenti e dei lavoratori e gli enti turistici locali, può derogare all'obbligo della chiusura settimanale per alcuni periodi (uno solo o più periodi a seconda delle necessità turistiche), la cui durata complessiva non superi i novanta giorni per ogni anno solare.



La consultazione richiesta al Sindaco non implica ovviamente che tutti i pareri debbano essere concordi: nel caso riceva pareri discordi, poiché nessuno di essi è vincolante, il Sindaco dovrà preoccuparsi di motivare adeguatamente il provvedimento adottato.



Da ultimo, è bene ricordare che in occasione di speciali manifestazioni locali o per particolari motivi di interesse pubblico, il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre la deroga temporanea all'obbligo della chiusura settimanale degli esercizi pubblici. Queste deroghe, in ogni caso, non potranno essere superiori complessivamente a cinque giorni per ogni anno solare.



L'esercente ha l'obbligo di tenere visibilmente esposto, nei locali dell'esercizio, un cartello indicante il giorno di chiusura settimanale.



L'eventuale infrazione è soggetta alla pena pecuniaria di euro 10,00.



Le infrazioni all'obbligo della chiusura settimanale sono punite con sanzione amministrativa, in misura non inferiore a euro 51,00 e non superiore a euro 309,00.



In caso di recidiva, il Sindaco può sospendere o revocare la licenza.









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Codice Civile: le norme sul deposito in generale e sul deposito in albergo

Codice Civile articoli 1766 e seguenti

CAPO XII Del deposito





SEZIONE I Del deposito in generale





Art. 1766 Nozione

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura.



Art. 1767 Presunzione di gratuità

Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.



Art. 1768 Diligenza nella custodia

Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia (1176, 2051).

Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore (1710).



Art. 1769 Responsabilità del depositario incapace

Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest'ultimo (2041 e seguente).



Art. 1770 Modalità della custodia

Il depositario non può servirsi della cosa depositata ne darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.

Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.



Art. 1771 Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa

Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositario (1184, 2930).

Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante (1184). Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.



Art. 1772 Pluralità di depositanti e di depositari

Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.

La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile (1314 e seguenti).

Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.



Art. 1773 Terzo interessato nel deposito

Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione (1411), il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.



Art. 1774 Luogo di restituzione e spese relative

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita (1182).

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.



Art. 1775 Restituzione dei frutti

Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti (821,1779).



Art. 1776 Obblighi dell'erede del depositario

L'erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell'alienante (1203 e seguenti).



Art. 1777 Persona a cui deve essere restituita la cosa

Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla (1188, 1836), e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.

Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa (948) o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso (Cod. Proc. Civ. 109) dal giudizio indicando la persona del medesimo (1586). In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.



Art. 1778 Cosa proveniente da reato

Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziarle il deposito fatto presso di sé.

Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione (2906).



Art. 1779 Cosa propria del depositario

Il depositario è liberato da ogni obbligazione, se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto (1253 e seguenti).



Art. 1780 Perdita non imputabile della detenzione della cosa

Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa (1256 e seguenti), ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.

Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo (1259).



Art. 1781 Diritti del depositario

Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito (1802, 2761).



Art. 1782 Deposito irregolare

Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità (1834).

In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo (1813 e seguenti).





SEZIONE II Del deposito in albergo





Art. 1783 Responsabilità per le cose portate in albergo

Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.

Sono considerate cose portate in albergo:

1) le cose che si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;

2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio;

3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.



Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

La responsabilità dell'albergatore è illimitata:

1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;

2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.

L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.

L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.



Art. 1785 Limiti di responsabilità

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:

1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;

2) a forza maggiore;

3) alla natura della cosa.



Art. 1785 bis Responsabilità per colpa dell'albergatore

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia e dei suoi ausiliari.



Art. 1785 ter Obbligo di denuncia del danno

Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.



Art. 1785 quater Nullità

Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore.



Art. 1785 quinquies Limiti di applicazione

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.



Art. 1786 Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.






Intrattenimenti musicali e danzanti all’interno dei bar: è necessaria l’apposita licenza

Una recente sentenza della Corte di Cassazione

La normativa di riferimento è l'art. 68 del TULPS (R.D. n. 773/1931) - e successive modificazioni - e l'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 616/1977.

Sul punto è recentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione, la quale con la recente sentenza 3 gennaio 2007, n. 21012, ha ribadito il divieto di ballare nei locali che non hanno la licenza di intrattenimento danzante.

Nel caso in questione il Comune aveva ordinato la chiusura di un bar nel quale i clienti ballavano nonostante la presenza di alcuni cartelli di divieto, forti del fatto che il gestore era solito chiudere un occhio. Il gestore aveva fatto opposizione contro il provvedimento del Comune, dando così inizio a un procedimento giudiziale. Mentre in primo grado il Tribunale aveva dato ragione al gestore del bar ritenendo che non fosse ravvisabile alcuna responsabilità in capo a quest'ultimo - in quanto l'attività di ballo degli avventori era stata spontanea, nel locale erano posizionati appositi cartelli che invitavano a non ballare, lo spazio era stato creato dai clienti spostando alcuni tavolini e non era presente alcun disk jockey - la Corte di Cassazione aveva capovolto la decisione, dichiarando il gestore colpevole di non essersi adoperato in maniera attiva per far cessare le danze degli avventori.

Cartelli e inviti verbali non sono sufficienti

Secondo la Cassazione, l'apposizione di uno o più cartelli di divieto all'interno del locale, così come i semplici inviti verbali a non ballare rivolti alla clientela, non sono sufficienti: i gestori senza licenza hanno l'obbligo di attivarsi concretamente per impedire ai clienti di ballare.

Per la Cassazione per fare scattare la multa a carico del gestore, infatti, "non è necessario il dolo, ma è sufficiente la colpa che può anche presumersi e ravvisarsi pure nel comportamento omissivo dei destinatari dell'obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell'evento vietato" (i giudici parlano in proposito di "culpa in vigilando").

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