I reati di estorsione e di truffa

Come l’ordinamento disciplina i due reati

L'estorsione



Il reato di estorsione viene sanzionato dall'articolo 629 del Codice Penale.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo citato, "chiunque mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare od omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065". Il secondo comma del medesimo articolo prevede poi pene più severe nel caso in cui il reato sia stato compiuto facendo ricorso alle armi, oppure da più persone riunite, oppure tramite sequestro o somministrazione di alcool e/o stupefacenti per porre la persona offesa nell'impossibilità di reagire, oppure da persona facente parte di una associazione di stampo mafioso.

Va sottolineato che nell'estorsione, a differenza di quanto previsto per la rapina (sanzionata dall'articolo 628 Codice Penale) la violenza può essere diretta non solo nei confronti della persona offesa, ma anche sui suoi cari e, soprattutto, sulle cose in suo possesso.

E' questo il ben noto modo di operare del racket: al mancato pagamento del "pizzo", si prospetta al gestore un "male" che può colpirlo nella persona (es. minaccia di lesioni) o nel patrimonio (es. minaccia di bruciargli l'autovettura o di distruggergli gli arredi del locale).

Il reato di estorsione presenta alcune affinità con la truffa. La Corte di Cassazione ha tuttavia evidenziato la differenza tra i due reati: nel caso della truffa, il "male" viene ventilato solamente come possibile ed eventuale, di modo che il gestore offeso non è costretto ad accondiscendere alle richieste del truffatore, ma decide liberamente, cadendo nella trappola, di propria volontà. Nel caso invece dell'estorsione, il "male" viene prospettato come certo e realizzabile ad opera dell'estorsore o di eventuali suoi complici, ed il gestore viene in questo caso posto di fronte al bivio se cedere alle richieste o subire il male minacciato.



La truffa

La truffa viene sanzionata dall'articolo 640 del Codice Penale, che al comma 1 prevede che "chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032".

Anche in questo caso, il secondo comma dell'articolo prevede pene più severe per le ipotesi di reato in forma aggravata.

1 commento

  1. nel caso un fornitore di energia (ENI) richieda pagamenti immotivati,molto ma molto di più di quanto usufruito e, nonostante ripetuti reclami il fornitore seguiti a richiedere pagamenti immotivati, minacciando la chiusura della fornitura, tale fatto
    rientra nella truffa e/o estorsione. Gentilmente una risposta grazie

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