La somministrazione dell’olio di oliva e i pubblici esercizi

Approvato dal Senato della Repubblica il decreto n. 2/2006

Il primo marzo 2006 il Senato della Repubblica italiana ha approvato e convertito in legge il decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, testo nel quale era contemplato il divieto di presentare ampolle d'olio di oliva nei pubblici esercizi.

Alla luce della recente normativa, infatti, si richiede che l'olio di oliva offerto nei ristoranti sia presentato in contenitori adatti ed etichettati.

Per i contravventori sono previste sanzioni amministrative dai 1.000 ai 3.000 euro.



La ratio della nuova legge è evidente: salvaguardare le condizioni di igienicità, al fine di evitare fenomeni di degradazione e assicurare al consumatore la qualità del prodotto.

Va sottolineato, infatti, che l'utilizzo di recipienti in vetro non idonei e privi di chiusure efficaci favorirebbe l'alterazione delle caratteristiche organolettiche dell'olio di oliva, già insidiate dal calore e dalla luce.

Inoltre, riconoscendo al consumatore il diritto di conoscere le informazioni sulle caratteristiche e sulla provenienza del prodotto anche quando questo sia servito al ristorante, la legge prevede che il condimento sia posto in tavola in contenitori idonei e con etichette che riportino la categoria dell'olio e informazioni su produttore e lotto di confezionamento.



Per completezza si riportano gli articoli della legge che riguardano la presentazione al pubblico dell'olio di oliva:



4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.



4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.


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