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Acquisti on-line: accanto ai vantaggi ci sono alcuni pericoli

Ecco alcuni consigli

L'acquisto di beni e prodotti on-line si sta sempre più diffondendo.

Ecco alcuni consigli per evitare di incorrere in spiacevoli situazioni.

1) Verificate sempre che il sito da cui si acquista non sia puramente virtuale, ma che dietro di esso ci sia effettivamente una società regolarmente costituita e con una sede legale accertata.

2) Controllate che il sito fornisca una informativa sulla privacy, e che questa indichi come vengono utilizzati i dati forniti dal consumatore.

3) Accertatevi sempre di fare acquisti su un server protetto: nella barra dell'indirizzo del browser i primi caratteri devono essere "http://" e in fondo alla pagina del browser deve essere presente un'icona che indica la protezione (generalmente un lucchetto).

4) Usate sempre password complesse - composte da numeri e caratteri, sia maiuscoli che minuscoli - e tenetele segrete.

5) Se non vi fidate ad utilizzare la vostra carta di credito per i pagamenti on-line, utilizzate una carta prepagata: in questo modo è possibile fare acquisti senza dover mettere in rete i dati della carta di credito.

6) Ricordate che avete a disposizione 10 giorni, dal momento della consegna, per ripensarci ed esercitare il diritto di recesso: a condizione che il prodotto non sia danneggiato, il venditore non può rifiutarsi di prenderlo indietro.

7) In caso di recesso il venditore è obbligato a rimborsarvi il prezzo del bene.

8) Conservate una copia cartacea del vostro ordine e delle e-mail scambiate con il venditore.

9) Se non ricevete conferma del vostro ordine, contattate il venditore per sapere se lo ha registrato regolarmente.

10) Verificate che il prodotto consegnato sia in buono stato, corrisponda esattamente a quello ordinato e abbia tutti i documenti necessari (fattura, istruzioni, garanzia).

11) Accertatevi che la fattura comprenda le generalità di chi la ha emessa, la data, il prodotto acquistato e tutte le voci di prezzo, tasse e spese di spedizione incluse.

12) Se desiderate rinunciare al vostro acquisto, fatelo il più rapidamente possibile, entro i 10 giorni previsti dalla legge per esercitare il diritto di recesso; e soprattutto ricordate che in caso di recesso non siete tenuti a dare spiegazioni!

Le norme del Codice civile sul risarcimento dei danni

Titolo IX – Dei fatti illeciti

2043 Risarcimento per fatto illecito



Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.



2044 Legittima difesa



Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (Cod. Pen. 52).



2045 Stato di necessità



Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447), e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato ne era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento del giudice.



2046 Imputabilità del fatto dannoso



Non risponde delle conseguenze dal fatto dannoso chi non aveva la capacità d'intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso (Cod. Pen. 85 e seguenti), a meno che lo stato d'incapacità derivi da sua colpa.



2047 Danno cagionato dall'incapace



In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere (Cod. Pen. 85 e seguenti), il risarcimento è dovuto da chi e tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.



Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l'autore del danno a un'equa indennità.



2048 Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte



Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.



I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.



Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto.



2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti



I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.



2050 Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose



Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.



2051 Danno cagionato da cosa in custodia



Ciascuno e responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256).



2052 Danno cagionato da animali



Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito (1218,1256; Cod. Pen. 672).



2053 Rovina di edificio



Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non e dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione (1669; Cod. Pen. 677).



2054 Circolazione di veicoli



Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.



Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.



Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario (978 e seguenti) o l'acquirente con patto di riservato dominio (1523 e seguenti), è responsabile in solido (1292) col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.



In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.



2055 Responsabilità solidale



Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido (1292) al risarcimento del danno.



Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate (1299).



Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.



2056 Valutazione dei danni



Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,1226 e 1227.



Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.



2057 Danni permanenti



Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e seguenti). In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (att. 194).



2058 Risarcimento in forma specifica



Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.



Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.



2059 Danni non patrimoniali



Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (c.p.c. 89; Cod. Pen. 185, 598).


Le recenti norme in tema di etichettature degli alimenti confezionati e sfusi

Decreto legislativo n. 114/2006

Il decreto legislativo n. 114/2006 - in vigore dal 7 aprile 2006 - ha recepito le direttive comunitarie 2003/89 e 2005/63, modificando radicalmente la metodologia di etichettatura degli alimenti confezionati e sfusi.

La novità principale è data dal fatto che ogni sostanza che appartiene all'elenco degli allergeni (vedi allegato 1, sezione III al decreto n. 114/2006), o sia da questi derivata, nel caso in cui sia utilizzata per la preparazione di un alimento destinato al consumo e sia presente, anche se in forma modificata, nel prodotto finito, dovrà essere obbligatoriamente indicata nell'elenco degli ingredienti, a meno che non figuri nella denominazione di vendita del prodotto finito (es. torta "alle nocciole", barretta "agli arachidi", ecc.), oppure menzionata nelle indicazioni inerenti i prodotti venduti sfusi.

Ne consegue che d'ora in poi risulterà estremamente problematico l'utilizzo di un unico cartello per gruppi omogenei di prodotti di bar, pasticceria, gelateria e gastronomia, come finora impiegato.

Soppressione del REC: la nota della Unioncamere

Requisiti per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande

Con una nota inviata ai Segretari Generali delle Camere di commercio, nota che segue un apposito parere del Ministero dello Sviluppo Economico, l'Unioncamere ha affermato che, ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione e bevande, "è da ritenersi soppresso il requisito del superamento degli esami tenuti presso le Camere di commercio per l'iscrizione al REC", considerata la soppressione del Registro degli Esercenti il Commercio per la somministrazione, disposta dal decreto legge n. 223/06, convertito nella legge n. 248.

Nelle Regioni in cui non sia stata adottata apposita disciplina della materia i requisiti per avviare un ristorante o un bar possono acquisirsi mediante il superamento di un corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni medesime, o con corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale.

Le norme sull’inadempimento contrattuale

Articoli 1218 e seguenti del Codice Civile

Art. 1218 Responsabilità del debitore



Il debitore che non esegue esattamente (1307, 1453) la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno (2740), se non prova (1673, 1681, 1693, 1784, 1787, 1805-2, 1821) che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (1256; att. 160).



Art. 1219 Costituzione in mora



Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto (1308; att. 160).



Non è necessaria la costituzione in mora:



1) quando il debito deriva da fatto illecito (2043 e seguenti);



2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione;



3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore (1183-1). Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall'intimazione o dalla richiesta.



Art. 1220 Offerta non formale



Il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta, anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo.



Art. 1221 Effetti della mora sul rischio



Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, se non prova che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.



In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l'ha sottratta dall'obbligo di restituirne il valore.



Art. 1222 Inadempimento di obbligazioni negative



Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare; ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento.



Art. 1223 Risarcimento del danno



Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta (1382, 1479, 2056 e seguenti).



Art. 1224 Danni nelle obbligazioni pecuniarie



Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro (1277 e seguenti), sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale (1284), gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.



Al creditore che dimostra (2697) di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.



Art. 1225 Prevedibilità del danno



Se l'inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.



Art. 1226 Valutazione equitativa del danno



Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (2056 e seguenti).



Art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore



Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.



Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (2056 e seguenti).



Art. 1228 Responsabilità per fatto degli ausiliari



Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.



Art. 1229 Clausole di esonero da responsabilità



E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave (1490, 1579, 1681, 1694, 1713, 1784, 1838, 1900).



E' nullo (1421 e seguenti) altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari (1580) costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (prel. 31).

Nuove regole per la vendita e la somministrazione del sale iodato

In bar, alberghi e ristoranti dovrà essere a disposizione dei consumatori

Approvate le nuove disposizioni finalizzate a favorire la commercializzazione e l'utilizzo di sale arricchito di iodio, in luogo del sale comune, anche nella preparazione e conservazione dei prodotti alimentari, al fine di contrastare la epidemia gozzigena (gozzo endemico) e le altre manifestazione di carenza iodica.

Il sale destinato al consumo diretto, come stabilisce la nuova legge n. 55 del 21 marzo 2005 (pubblicata in G.U. 20.04.2005), dovrà essere venduto nei bar e nei ristoranti e nell'ambito della ristorazione collettiva (mense aziendali, scolastiche, ecc.) sia nella versione arricchita con iodio, sia in quella normale.

Inoltre, il sale iodato potrà essere anche usato nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

E' previsto anche il patrocinio del Ministero della Salute a tutte le pubblicità con elevato contenuto informativo circa gli effetti benefici di questo tipo di sale, purché esso non comporti un finanziamento alla realizzazione delle stesse.



LEGGE 21 marzo 2005, n.55

Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica.

(Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-4-2005)



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. La presente legge definisce, ai fini della iodioprofilassi, le modalita' di utilizzo e di vendita del sale alimentare arricchito con iodio destinato al consumo diretto oppure impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

Art. 2.

Definizioni

1. Per sale alimentare comune si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e la commercializzazione del sale alimentare di cui al decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1997, n. 106.

2. Per sale arricchito con iodio si intende il sale definito dal regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n. 562.

Art. 3.

Sale destinato al consumo diretto

1. I punti vendita di sale destinato al consumo diretto assicurano la contemporanea disponibilita' di sale arricchito con iodio e di sale alimentare comune; quest'ultimo e' fornito solo su specifica richiesta del consumatore.

2. Nell'ambito della ristorazione pubblica, quali bar e ristoranti e di quella collettiva, quali mense e comunita', e' messo a disposizione dei consumatori anche il sale arricchito con iodio.

3. Negli espositori dei punti vendita di sale alimentare e' apposta una locandina diretta ad informare la popolazione sui principi e sugli effetti della iodioprofilassi, individuata con decreto del Ministro della salute.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Sale impiegato come ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari

1. E' consentito anche l'impiego del sale arricchito con iodio quale ingrediente nella preparazione e nella conservazione dei prodotti alimentari.

Art. 5.

Etichettatura

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e 16 febbraio 1993, n. 77, il Ministro della salute individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, uno specifico logo da apporre nelle confezioni di vendita del sale arricchito con iodio destinato al consumatore finale e nelle confezioni dei prodotti alimentari che utilizzano tale tipo di sale come ingrediente.

Art. 6.

Pubblicita'

1. Allo scopo di promuovere forme di pubblicita' caratterizzate da un elevato contenuto informativo, il Ministero della salute puo' concedere il proprio patrocinio non oneroso ai messaggi pubblicitari del tipo di sale di cui all'articolo 2, comma 2, al fine di promuovere una migliore e piu' completa informazione in ordine ai disturbi provocati da carenza iodica ed ai benefici di una profilassi basata sull'impiego di sale addizionato di iodio.

Art. 7.

Abrogazioni

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 10 agosto 1995, n. 562, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Sirchia, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Soppressione del REC e somministrazione di alimenti e bevande

Decreto legge 223/2006 convertito con legge n. 248/2006

Nella GU dell'11.8.2006 è stata pubblicata la legge di conversione n. 248/ 2006 del decreto legge n. 223/2006, contenente disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e il contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 3 della legge prevede la soppressione dell'iscrizione al Registro Esercenti il commercio per coloro che intendono iniziare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai sensi del successivo art. 4 le Regioni hanno il compito di disciplinare la materia entro il 10 gennaio 2007.



Per completezza si riporta il testo integrale dell'art. 3 predetto.



Art. 3

Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione

commerciale



1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in

materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci

e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza

secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme

funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori

finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità

all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi

dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della

Costituzione, ( le attività commerciali, come individuate dal

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di

alimenti e bevande ) sono svolte senza i seguenti limiti e

prescrizioni:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di

requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività

commerciali, ( fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare

e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; )

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività

commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico

offerto negli esercizi commerciali, ( fatta salva la distinzione tra

settore alimentare e non alimentare);

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite

o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub

regionale;

e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a

meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di

ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite

promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi

commerciali, ( tranne che nei periodi immediatamente precedenti i

saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;

f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per

il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio

di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con

l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con

l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie).

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite

sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di

disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili

con le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni

legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al

comma 1 entro il 1o gennaio 2007.






Le disposizioni in tema di etichettature dei vini

REGOLAMENTO (CE) N. 316/2004

REGOLAMENTO (CE) N. 316/2004 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli





LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,



visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 53 e l'articolo 80, lettera b), considerando quanto segue:



(1) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione si è constatato che esso contiene alcuni errori di carattere tecnico che è opportuno correggere.



Per motivi di chiarezza e di coerenza occorre inoltre raggruppare alcune disposizioni di tale regolamento.



(2) Il regolamento (CE) n. 753/2002 è stato notificato all'Organizzazione mondiale del commercio. Alcuni paesi terzi produttori di vino hanno espresso riserve sul testo del regolamento. In seguito a tali commenti si sono svolte a Ginevra due consultazioni per spiegare le nuove norme di etichettatura e prendere conoscenza delle preoccupazioni dei paesi terzi.



(3) Tenendo conto delle asserzioni dei paesi terzi è opportuno apportare alcune modifiche al regolamento (CE) n.



753/2002. In particolare, occorre consentire l'uso di alcune espressioni tradizionali ai paesi terzi che soddisfino condizioni equivalenti a quelle imposte agli Stati membri. Inoltre, dal momento che diversi paesi terzi non hanno lo stesso livello di centralizzazione della produzione normativa della Comunità, è opportuno modificare alcune disposizioni regolamentari mantenendone tuttavia l'obbligatorietà.



(4) Data l'impossibilità di concludere la procedura di adozione del presente strumento entro il 1o febbraio 2004, è opportuno prorogare fino al 15 marzo 2004 il termine di cui all'articolo 47.



(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/ 2002.



(6) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,



HA ADOTTATO IL PRESENTE



REGOLAMENTO:



Articolo 1



Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:



1) All'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:



"Inoltre, per taluni v.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. di cui all'articolo 29 del presente regolamento invecchiati in bottiglia per un lungo periodo di tempo prima della vendita, lo Stato membro interessato può concedere deroghe specifiche purché abbia stabilito condizioni di controllo e di circolazione per tali prodotti.



Gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni di controllo e di circolazione stabilite."



2) All'articolo 9, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.



3) All'articolo 12, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:



"b) menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie e la cui utilizzazione è disciplinata nello Stato membro o è conforme alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, purché questi comunichino tali menzioni alla Commissione, che provvede con tutti i mezzi appropriati alla pubblicità di tali misure." 4) L'articolo 24 è così modificato:



a) al paragrafo 5, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:



"Per poter figurare nell'allegato III, una menzione tradizionale deve essere conforme alle condizioni seguenti:"; b) il paragrafo 6 è soppresso; c) il paragrafo 8 è soppresso.



5) All'articolo 28, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:



"Le norme di utilizzazione di cui al secondo comma possono tuttavia consentire che la menzione "..." (appellation traditionnelle), quando accompagna la menzione "..." ("retsina"), non debba obbligatoriamente essere usata insieme ad un'indicazione geografica determinata."



6) L'articolo 29 è così modificato:



a) al paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:



"d) per la Spagna:



- "Denominación de origen", "Denominación de origen calificada", "D.O.", "D.O.Ca", "vino de calidad con indicación geográfica", "vino de pago" e "vino de pago calificado".



Tali menzioni devono tuttavia figurare sull'etichetta immediatamente sotto il nome della regione determinata:



- "vino generoso", "vino generoso de licor", "vino dulce natural"."; b) al paragrafo 1, il testo della lettera h), ultimo trattino è sostituito dal seguente:



"- "Districtus Austriae Controllatus" o "DAC";" c) al paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:



"c) per la Spagna:



- "Denominación de origen" e "Denominación de origen calificada"; "D.O.", "D.O.Ca", "vino de calidad con indicación geográfica", "vino de pago" e "vino de pago calificado"; tali menzioni devono tuttavia figurare sull'etichetta immediatamente sotto il nome della regione determinata;".



7) L'articolo 31 è così modificato:



a) al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), la data "31 agosto 2003" è sostituita in entrambi i casi dalla data "31 agosto 2005"; b) al paragrafo 3, terzo comma, la data "31 agosto 2003" è sostituita da "31 agosto 2005".



8) L'articolo 34 è così modificato:



a) il testo del paragrafo 1 è modificato come segue:



i) al primo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:



"a) il nome, l'indirizzo e la qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative;" ii) al primo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:



"c) un colore particolare, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative."; iii) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:



"Per quanto riguarda i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati nonché i prodotti del titolo II elaborati nei paesi terzi, l'indicazione di cui al primo comma, lettera b), è utilizzata purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative."; b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:



"3. In deroga all'articolo 9, paragrafi da 1 a 3, per la presentazione di vini originari dei paesi terzi possono essere utilizzati determinati tipi di bottiglie figuranti nell'allegato I, a condizione che:



a) tali paesi abbiano presentato una domanda motivata alla Commissione; e b) siano soddisfatte condizioni considerate equivalenti a quelle previste all'articolo 9, paragrafi 2 e 3.



Per ciascun tipo di bottiglia, insieme alle regole relative alle condizioni di impiego, nell'allegato I sono indicati i paesi terzi interessati.



Alcuni tipi di bottiglie tradizionali utilizzate nei paesi terzi e non figuranti nell'allegato I possono beneficiare, ai fini della commercializzazione all'interno della Comunità, e in condizioni di reciprocità, della protezione prevista dal presente articolo per tale tipo di bottiglia.



L'attuazione del disposto del primo comma avviene nell'ambito di accordi conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato."; c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:



"4. Le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis ai mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto con indicazione geografica e ai vini ottenuti da uve stramature con indicazione geografica."; d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:



"5. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, lettera c), articoli 8, 12 e 14, paragrafo 1, lettere da a) a c)." 9) L'articolo 36 è così modificato:



a) al paragrafo 3, il terzo comma è soppresso; b) il testo dei paragrafi 4 e 5 è sostituito dal seguente:



"4. Le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate se, quantunque letteralmente esatte per quanto concerne il territorio, la regione o la località di cui sono originari i prodotti, inducano a torto i consumatori a ritenere che i prodotti siano originari di un altro territorio.



24.2.2004 L 55/17 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 5. Sull'etichettatura di un vino importato può essere utilizzata un'indicazione geografica di un paese terzo contemplata dai paragrafi 1 e 2 anche se tale vino è ottenuto soltanto per l'85 % da uve raccolte nella zona di produzione di cui reca il nome." 10) L'articolo 37 è così modificato:



a) il testo del paragrafo 1 è modificato come segue:



i) il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:



"1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei vini originari dei paesi terzi (esclusi i vini spumanti, i vini spumanti gassificati e i vini frizzanti gassificati, ma compresi i vini ottenuti da uve stramature) e dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, elaborati nei paesi terzi che recano il nome di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 36, può essere completata dalle indicazioni seguenti:"; ii) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:



"a) l'anno della vendemmia; tale menzione è utilizzata purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, nonché quando almeno l'85 % delle uve utilizzate per l'elaborazione del vino di cui trattasi, previa deduzione del quantitativo dei prodotti utilizzati per l'eventuale zuccheraggio, è stato vendemmiato nel corso dell'anno in questione.



Per i vini tradizionalmente ottenuti da uve vendemmiate in inverno è indicato l'anno di inizio della campagna in corso anziché l'anno della vendemmia;" iii) alla lettera b), il testo del punto i) è sostituito dal seguente:



"i) le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative;" iv) il testo delle lettere d), e) e f) è sostituito dal seguente:



"d) indicazioni relative a come è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative; e) per quanto riguarda i vini dei paesi terzi e i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto dei paesi terzi, menzioni tradizionali complementari:



i) diverse da quelle figuranti nell'allegato III, conformemente alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative e ii) figuranti nell'allegato III, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, e a condizione che:



- tali paesi abbiano presentato alla Commissione una domanda motivata e trasmesso gli elementi che permettono di giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali, - le menzioni siano specifiche di per sé, - le menzioni siano sufficientemente distintive e/o godano di una solida reputazione all'interno del paese terzo, - le menzioni siano state utilizzate tradizionalmente per almeno dieci anni nel paese terzo, - le menzioni siano associate a uno o, eventualmente, a più categorie di vini del paese terzo, - le prescrizioni stabilite dal paese terzo non siano di natura tale da indurre i consumatori in errore circa la menzione di cui trattasi.



Inoltre, alcune menzioni tradizionali figuranti nell'allegato III possono essere utilizzate nell'etichettatura dei vini che recano un'indicazione geografica e sono originari dei paesi terzi nella lingua del paese terzo di origine oppure in un'altra lingua, se l'utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese è considerata tradizionale per quanto concerne una menzione tradizionale, se l'utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua è utilizzata per questa menzione tradizionale ininterrottamente da almeno venticinque anni.



Si applica, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 23 e dell'articolo 24, paragrafi 2, 3, 4, secondo comma, e paragrafo 6, lettera c).



Per ciascuna menzione tradizionale di cui al punto ii), i paesi terzi interessati sono indicati nell'allegato III; 24.2.2004 L 55/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT f) il nome dell'azienda, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative; si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1;" v) alla lettera g), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:



"purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, una menzione indicante l'imbottigliamento:"; b) il paragrafo 3 è soppresso.



11) Nel titolo V sono inseriti i seguenti articoli:



"Articolo 37 bis Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che abbiano adottato le stesse norme e operino in una stessa zona vitivinicola sono considerate rappresentative se raggruppano almeno due terzi dei produttori della regione determinata nella quale operano e coprono almeno due terzi della produzione di tale regione.



I paesi terzi interessati comunicano preventivamente alla Commissione le norme di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 1. I paesi terzi trasmettono inoltre un elenco delle organizzazioni professionali rappresentative con indicazione dei relativi membri, sul modello figurante nell'allegato IX.



La Commissione provvede con tutti i mezzi appropriati alla pubblicità di tali misure."



"Articolo 37 ter



Vini liquorosi, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini spumanti 1. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui alla sezione A.1 dello stesso allegato, l'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati menziona l'importatore o, qualora l'imbottigliamento abbia avuto luogo nella Comunità, l'imbottigliatore.



Per quanto concerne le indicazioni di cui al primo comma, le disposizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), si applicano mutatis mutandis ai prodotti elaborati nei paesi terzi.



Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2.



2. In deroga all'allegato VII, sezione C.3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini provenienti dai paesi terzi possono recare le menzioni "vino liquoroso", "vino frizzante" e "vino frizzante gassificato" se tali prodotti rispettano le condizioni di cui, rispettivamente, all'allegato XI, lettere d), g) e h), del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione (*).



3. I vini spumanti originari di un paese terzo, elencati nell'allegato VIII, sezione E.1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII del presente regolamento.



(*) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1." 12) All'articolo 38, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:



"1. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui alla sezione A.1 dello stesso allegato, l'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati riporta il nome o la ragione sociale, il comune e lo Stato membro dell'imbottigliatore o, per i recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, dello speditore; nel caso dei vini frizzanti, il nome dell'imbottigliatore può essere sostituito da quello dell'elaboratore.



Per quanto concerne le indicazioni di cui al primo comma, le disposizioni di cui all'articolo 15 si applicano mutatis mutandis ai prodotti elaborati nella Comunità." 13) L'articolo 40 è soppresso.



14) L'articolo 44 è soppresso.



15) Il testo dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:



"Articolo 46



Le varietà di vite "Pinot"



Nel caso di un vino spumante, di un vino spumante di qualità o di un v.s.q.p.r.d., i nomi delle varietà utilizzate per completare la designazione del prodotto "Pinot bianco", "Pinot nero" e "Pinot grigio", come pure i nomi equivalenti nelle altre lingue della Comunità, possono essere sostituiti dal sinonimo "Pinot"." 16) All'articolo 47, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:



"Le etichette e gli imballaggi preconfezionati recanti diciture stampate in conformità alle pertinenti disposizioni vigenti fino alla data in cui acquista efficacia il presente regolamento possono essere utilizzati fino al 15 marzo 2004." 17) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.



18) L'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.



19) L'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IX.



24.2.2004 L 55/19 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT





Articolo 2



Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2004.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.



Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

Più sicurezza per l’allevamento di pesci e molluschi

(Decisione Comm. europea 6.11.2006 – GUCE L 320 del 18.11.2006)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2006 che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE per quanto riguarda le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacoltura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/767/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,



visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 1 e l'articolo 21, paragrafo 2, considerando quanto segue:



(1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare.



(2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.



(3) Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.



(4) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, reca modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del e modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.



(5) La direttiva 95/70/CE del Consiglio istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.



(6) La direttiva 91/67/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.



(7) La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano e la decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano stabiliscono le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacultura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano.



(8) Al fine di semplificare la procedura di certificazione per questi prodotti, le condizioni di certificazione di polizia sanitaria stabilite da queste decisioni sono state inserite nei certificati sanitari redatti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 per le partite destinate al consumo umano.



(9) È pertanto opportuno modificare le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE, tenendo conto anche della direttiva COM (2005) 362 del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.



(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1



Modifiche della decisione 2003/804/CE



La decisione 2003/804/CE è così modificata:



1) L'articolo 4 [1] è sostituito dal seguente:



"Articolo 4



Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano



1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano unicamente se:



a) il paese terzo di spedizione figura nell'elenco definito dalla decisione 2006/766/CE [2] della Commissione;



b) la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005;



c) la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.



2. Se i molluschi sono stabulati o reimmersi in acque comunitarie, la partita deve essere conforme anche alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.



2) L'articolo 5, paragrafo 1, [3] è sostituito dal seguente:



"Articolo 5



Condizioni supplementari per l'importazione di taluni molluschi vivi destinati al consumo umano



1. Le partite di specie di molluschi sensibili ad una o più delle malattie figuranti nell'allegato D della direttiva 95/70/ CE devono, oltre ad essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 4:



a) provenire da una zona senza alcuna mortalità anormale insoluta e riconosciuta indenne dalle malattie in questione conformemente alla normativa comunitaria o alle norme pertinenti dell'OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) dall'autorità competente del paese terzo di origine; oppure



b) essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure



c) essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell'allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004.



2. Le partite di specie di molluschi sensibili alle infezioni da Bonamia ostrea e/o Marteilia refringens, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 4:



a) la zona di provenienza deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell'OIE, dall'autorità competente del paese terzo di origine; oppure



b) le partite devono essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure



c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell'allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004.



3. Il presente articolo non si applica se i molluschi sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004." 3) Nell'allegato V, parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente:



"2. I molluschi vitali possono lasciare i centri di importazione autorizzati solo se sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004."



Articolo 2



Modifiche della decisione 2003/858/CE



La decisione 2003/858/CE della Commissione è così modificata:



1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:



"Articolo 5



Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano



1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano unicamente se:



a) il paese terzo di spedizione compare nell'elenco previsto dalla decisione 2006/766/CE [4] della Commissione;



b) la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione;



c) la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.



"Articolo 6



Condizioni supplementari per l'importazione di taluni prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano



1. Le partite di specie ittiche sensibili a ISA e/o EHN devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 5:



a) l'origine deve essere riconosciuta indenne dalle malattie in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell'OIE, dall'autorità competente del paese terzo di provenienza; oppure



b) i pesci devono essere eviscerati prima della spedizione; oppure



c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro d'importazione riconosciuto dove i pesci sono sottoposti a un'ulteriore trasformazione.



2. Le partite di specie ittiche sensibili a VHS e/o IHN, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/ CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 5:



a) l'origine deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell'OIE, dall'autorità competente del paese terzo di provenienza, oppure



b) i pesci devono essere eviscerati prima della spedizione, oppure



c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro d'importazione riconosciuto dove i pesci sono trasformati ulteriormente."



3) Gli allegati IV e V sono soppressi.



Articolo 3



La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Articolo 4



Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.



Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.



Per la Commissione



Markos KYPRIANOU



Membro della Commissione


Codice del Consumo

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n.206



Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.



(GU n. 235 del 8-10-2005- Suppl. Ordinario n.162)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



(omissis)



Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84, recante attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori, in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi;



Visto il decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253, recante attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;



Visto il decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 224, come modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 25, recante attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, nonche' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20, recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;



Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24, recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo;



Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;



Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 172, recante attuazione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;



Vista la legge 6 aprile 2005, n. 49, recante modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;



Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 16 dicembre 2004;



Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20 dicembre 2004;



Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, espresso il 9 marzo 2005, e della Camera dei deputati, espresso il 10 marzo 2005;



Vista la segnalazione del Garante della concorrenza e del mercato in data 10 maggio 2005;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;



Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute;



Emana



il seguente decreto legislativo:



Codice del consumo

(D.lgs. 206/2005)



Parte I



Disposizioni generali



Titolo I



Disposizioni generali e finalità



Art. 1.

Finalita' ed oggetto



1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformita' ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunita' europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, nonche' nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di' acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti.



Art. 2.

Diritti dei consumatori



1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita';

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti contrattuali;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.



Art. 3.

Definizioni



1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti;

c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;

d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo;

e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo;

tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto;

f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.


Bar e televisione

Che cosa deve fare il gestore per usufruire del servizio

La televisione è un'occasione per tutti i gestori che intendono intrattenere i clienti.



Ricordiamo che, per non trovarsi impreparati, i gestori devono:

1) ottenere una licenza, rilasciata dall'amministrazione comunale (accessoria all'autorizzazione di pubblico esercizio), per tenere un apparecchio televisivo nel proprio locale;

2) pagare un canone speciale alla Rai, che risulta strettamente personale: per questo motivo, in caso di cessazione dell'attività è necessaria apposita disdetta;

3) scegliere l'abbonamento più adeguato.

La disciplina del diritto di usufrutto

Articoli 978 e seguenti del Codice Civile

Dell'usufrutto



SEZIONE I



Disposizioni generali



Art. 978 Costituzione

L'usufrutto è stabilito dalla legge (324, 540 e seguenti, 581, 1153) o dalla volontà dell'uomo (587, 1350 n. 2, 1376, 2643 n. 2, 2684). Può anche acquistarsi per usucapione (1158 e seguenti).



Art. 979 Durata

La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario (678, 698, 796, 853, 1014).

L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni (999, 1014).



Art. 980 Cessione dell'usufrutto

L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo (1002, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810).

La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario (1292).







SEZIONE II



Dei diritti nascenti dall'usufrutto







Art. 981 Contenuto del diritto di usufrutto

L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare (1998), fermi i limiti stabiliti in questo capo.



Art. 982 Possesso della cosa

L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 1002.



Art. 983 Accessioni

L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa (817 e seguenti, 934 e seguenti).

Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi (1284) sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.


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