Decreto legge 223/2006 convertito con legge n. 248/2006
Nella GU dell'11.8.2006 è stata pubblicata la legge di conversione n. 248/ 2006 del decreto legge n. 223/2006, contenente disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e il contenimento della spesa pubblica.
L'articolo 3 della legge prevede la soppressione dell'iscrizione al Registro Esercenti il commercio per coloro che intendono iniziare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Ai sensi del successivo art. 4 le Regioni hanno il compito di disciplinare la materia entro il 10 gennaio 2007.
Per completezza si riporta il testo integrale dell'art. 3 predetto.
Art. 3
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione
commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in
materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci
e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza
secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori
finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi
dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della
Costituzione, ( le attività commerciali, come individuate dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di
alimenti e bevande ) sono svolte senza i seguenti limiti e
prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di
requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività
commerciali, ( fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare
e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; )
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività
commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico
offerto negli esercizi commerciali, ( fatta salva la distinzione tra
settore alimentare e non alimentare);
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite
o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub
regionale;
e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a
meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di
ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite
promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi
commerciali, ( tranne che nei periodi immediatamente precedenti i
saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;
f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per
il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio
di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con
l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con
l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie).
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite
sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di
disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili
con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni
legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al
comma 1 entro il 1o gennaio 2007.