Soppressione del REC e somministrazione di alimenti e bevande

Decreto legge 223/2006 convertito con legge n. 248/2006

Nella GU dell'11.8.2006 è stata pubblicata la legge di conversione n. 248/ 2006 del decreto legge n. 223/2006, contenente disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e il contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 3 della legge prevede la soppressione dell'iscrizione al Registro Esercenti il commercio per coloro che intendono iniziare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ai sensi del successivo art. 4 le Regioni hanno il compito di disciplinare la materia entro il 10 gennaio 2007.



Per completezza si riporta il testo integrale dell'art. 3 predetto.



Art. 3

Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione

commerciale



1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in

materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci

e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza

secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme

funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori

finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità

all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi

dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della

Costituzione, ( le attività commerciali, come individuate dal

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di

alimenti e bevande ) sono svolte senza i seguenti limiti e

prescrizioni:

a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di

requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività

commerciali, ( fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare

e della somministrazione degli alimenti e delle bevande; )

b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività

commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;

c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico

offerto negli esercizi commerciali, ( fatta salva la distinzione tra

settore alimentare e non alimentare);

d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite

o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub

regionale;

e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali, a

meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;

f) l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di

ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite

promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi

commerciali, ( tranne che nei periodi immediatamente precedenti i

saldi di fine stagione per i medesimi prodotti;

f-bis) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per

il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio

di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con

l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con

l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie).

2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite

sottocosto e i saldi di fine stagione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di

disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili

con le disposizioni di cui al comma 1.

4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni

legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al

comma 1 entro il 1o gennaio 2007.






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