La disciplina del diritto di usufrutto

Articoli 978 e seguenti del Codice Civile

Dell'usufrutto



SEZIONE I



Disposizioni generali



Art. 978 Costituzione

L'usufrutto è stabilito dalla legge (324, 540 e seguenti, 581, 1153) o dalla volontà dell'uomo (587, 1350 n. 2, 1376, 2643 n. 2, 2684). Può anche acquistarsi per usucapione (1158 e seguenti).



Art. 979 Durata

La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario (678, 698, 796, 853, 1014).

L'usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni (999, 1014).



Art. 980 Cessione dell'usufrutto

L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal titolo costitutivo (1002, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810).

La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario (1292).







SEZIONE II



Dei diritti nascenti dall'usufrutto







Art. 981 Contenuto del diritto di usufrutto

L'usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.

Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare (1998), fermi i limiti stabiliti in questo capo.



Art. 982 Possesso della cosa

L'usufruttuario ha il diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 1002.



Art. 983 Accessioni

L'usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa (817 e seguenti, 934 e seguenti).

Se il proprietario dopo l'inizio dell'usufrutto, con il consenso dell'usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l'usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi (1284) sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizione della pubblica autorità.


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