Le disposizioni in tema di etichettature dei vini

REGOLAMENTO (CE) N. 316/2004

REGOLAMENTO (CE) N. 316/2004 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli





LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,



visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 53 e l'articolo 80, lettera b), considerando quanto segue:



(1) Dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione si è constatato che esso contiene alcuni errori di carattere tecnico che è opportuno correggere.



Per motivi di chiarezza e di coerenza occorre inoltre raggruppare alcune disposizioni di tale regolamento.



(2) Il regolamento (CE) n. 753/2002 è stato notificato all'Organizzazione mondiale del commercio. Alcuni paesi terzi produttori di vino hanno espresso riserve sul testo del regolamento. In seguito a tali commenti si sono svolte a Ginevra due consultazioni per spiegare le nuove norme di etichettatura e prendere conoscenza delle preoccupazioni dei paesi terzi.



(3) Tenendo conto delle asserzioni dei paesi terzi è opportuno apportare alcune modifiche al regolamento (CE) n.



753/2002. In particolare, occorre consentire l'uso di alcune espressioni tradizionali ai paesi terzi che soddisfino condizioni equivalenti a quelle imposte agli Stati membri. Inoltre, dal momento che diversi paesi terzi non hanno lo stesso livello di centralizzazione della produzione normativa della Comunità, è opportuno modificare alcune disposizioni regolamentari mantenendone tuttavia l'obbligatorietà.



(4) Data l'impossibilità di concludere la procedura di adozione del presente strumento entro il 1o febbraio 2004, è opportuno prorogare fino al 15 marzo 2004 il termine di cui all'articolo 47.



(5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 753/ 2002.



(6) Il comitato di gestione per i vini non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,



HA ADOTTATO IL PRESENTE



REGOLAMENTO:



Articolo 1



Il regolamento (CE) n. 753/2002 è modificato come segue:



1) All'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:



"Inoltre, per taluni v.q.p.r.d. e v.s.q.p.r.d. di cui all'articolo 29 del presente regolamento invecchiati in bottiglia per un lungo periodo di tempo prima della vendita, lo Stato membro interessato può concedere deroghe specifiche purché abbia stabilito condizioni di controllo e di circolazione per tali prodotti.



Gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni di controllo e di circolazione stabilite."



2) All'articolo 9, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.



3) All'articolo 12, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:



"b) menzioni diverse da quelle definite dalle disposizioni comunitarie e la cui utilizzazione è disciplinata nello Stato membro o è conforme alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, purché questi comunichino tali menzioni alla Commissione, che provvede con tutti i mezzi appropriati alla pubblicità di tali misure." 4) L'articolo 24 è così modificato:



a) al paragrafo 5, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:



"Per poter figurare nell'allegato III, una menzione tradizionale deve essere conforme alle condizioni seguenti:"; b) il paragrafo 6 è soppresso; c) il paragrafo 8 è soppresso.



5) All'articolo 28, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:



"Le norme di utilizzazione di cui al secondo comma possono tuttavia consentire che la menzione "..." (appellation traditionnelle), quando accompagna la menzione "..." ("retsina"), non debba obbligatoriamente essere usata insieme ad un'indicazione geografica determinata."



6) L'articolo 29 è così modificato:



a) al paragrafo 1, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:



"d) per la Spagna:



- "Denominación de origen", "Denominación de origen calificada", "D.O.", "D.O.Ca", "vino de calidad con indicación geográfica", "vino de pago" e "vino de pago calificado".



Tali menzioni devono tuttavia figurare sull'etichetta immediatamente sotto il nome della regione determinata:



- "vino generoso", "vino generoso de licor", "vino dulce natural"."; b) al paragrafo 1, il testo della lettera h), ultimo trattino è sostituito dal seguente:



"- "Districtus Austriae Controllatus" o "DAC";" c) al paragrafo 2, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:



"c) per la Spagna:



- "Denominación de origen" e "Denominación de origen calificada"; "D.O.", "D.O.Ca", "vino de calidad con indicación geográfica", "vino de pago" e "vino de pago calificado"; tali menzioni devono tuttavia figurare sull'etichetta immediatamente sotto il nome della regione determinata;".



7) L'articolo 31 è così modificato:



a) al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), la data "31 agosto 2003" è sostituita in entrambi i casi dalla data "31 agosto 2005"; b) al paragrafo 3, terzo comma, la data "31 agosto 2003" è sostituita da "31 agosto 2005".



8) L'articolo 34 è così modificato:



a) il testo del paragrafo 1 è modificato come segue:



i) al primo comma, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:



"a) il nome, l'indirizzo e la qualifica della o delle persone che hanno partecipato alla commercializzazione, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative;" ii) al primo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:



"c) un colore particolare, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative."; iii) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:



"Per quanto riguarda i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati nonché i prodotti del titolo II elaborati nei paesi terzi, l'indicazione di cui al primo comma, lettera b), è utilizzata purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative."; b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:



"3. In deroga all'articolo 9, paragrafi da 1 a 3, per la presentazione di vini originari dei paesi terzi possono essere utilizzati determinati tipi di bottiglie figuranti nell'allegato I, a condizione che:



a) tali paesi abbiano presentato una domanda motivata alla Commissione; e b) siano soddisfatte condizioni considerate equivalenti a quelle previste all'articolo 9, paragrafi 2 e 3.



Per ciascun tipo di bottiglia, insieme alle regole relative alle condizioni di impiego, nell'allegato I sono indicati i paesi terzi interessati.



Alcuni tipi di bottiglie tradizionali utilizzate nei paesi terzi e non figuranti nell'allegato I possono beneficiare, ai fini della commercializzazione all'interno della Comunità, e in condizioni di reciprocità, della protezione prevista dal presente articolo per tale tipo di bottiglia.



L'attuazione del disposto del primo comma avviene nell'ambito di accordi conclusi con i paesi terzi interessati secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato."; c) è aggiunto il seguente paragrafo 4:



"4. Le disposizioni dell'articolo 37, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis ai mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto con indicazione geografica e ai vini ottenuti da uve stramature con indicazione geografica."; d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:



"5. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, lettera c), articoli 8, 12 e 14, paragrafo 1, lettere da a) a c)." 9) L'articolo 36 è così modificato:



a) al paragrafo 3, il terzo comma è soppresso; b) il testo dei paragrafi 4 e 5 è sostituito dal seguente:



"4. Le indicazioni geografiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere utilizzate se, quantunque letteralmente esatte per quanto concerne il territorio, la regione o la località di cui sono originari i prodotti, inducano a torto i consumatori a ritenere che i prodotti siano originari di un altro territorio.



24.2.2004 L 55/17 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 5. Sull'etichettatura di un vino importato può essere utilizzata un'indicazione geografica di un paese terzo contemplata dai paragrafi 1 e 2 anche se tale vino è ottenuto soltanto per l'85 % da uve raccolte nella zona di produzione di cui reca il nome." 10) L'articolo 37 è così modificato:



a) il testo del paragrafo 1 è modificato come segue:



i) il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:



"1. In applicazione dell'allegato VII, sezione B.2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, l'etichettatura dei vini originari dei paesi terzi (esclusi i vini spumanti, i vini spumanti gassificati e i vini frizzanti gassificati, ma compresi i vini ottenuti da uve stramature) e dei mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto, elaborati nei paesi terzi che recano il nome di un'indicazione geografica conformemente all'articolo 36, può essere completata dalle indicazioni seguenti:"; ii) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:



"a) l'anno della vendemmia; tale menzione è utilizzata purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, nonché quando almeno l'85 % delle uve utilizzate per l'elaborazione del vino di cui trattasi, previa deduzione del quantitativo dei prodotti utilizzati per l'eventuale zuccheraggio, è stato vendemmiato nel corso dell'anno in questione.



Per i vini tradizionalmente ottenuti da uve vendemmiate in inverno è indicato l'anno di inizio della campagna in corso anziché l'anno della vendemmia;" iii) alla lettera b), il testo del punto i) è sostituito dal seguente:



"i) le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative;" iv) il testo delle lettere d), e) e f) è sostituito dal seguente:



"d) indicazioni relative a come è stato ottenuto il prodotto o al metodo di elaborazione dello stesso, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative; e) per quanto riguarda i vini dei paesi terzi e i mosti di uve parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto dei paesi terzi, menzioni tradizionali complementari:



i) diverse da quelle figuranti nell'allegato III, conformemente alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative e ii) figuranti nell'allegato III, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, e a condizione che:



- tali paesi abbiano presentato alla Commissione una domanda motivata e trasmesso gli elementi che permettono di giustificare il riconoscimento delle menzioni tradizionali, - le menzioni siano specifiche di per sé, - le menzioni siano sufficientemente distintive e/o godano di una solida reputazione all'interno del paese terzo, - le menzioni siano state utilizzate tradizionalmente per almeno dieci anni nel paese terzo, - le menzioni siano associate a uno o, eventualmente, a più categorie di vini del paese terzo, - le prescrizioni stabilite dal paese terzo non siano di natura tale da indurre i consumatori in errore circa la menzione di cui trattasi.



Inoltre, alcune menzioni tradizionali figuranti nell'allegato III possono essere utilizzate nell'etichettatura dei vini che recano un'indicazione geografica e sono originari dei paesi terzi nella lingua del paese terzo di origine oppure in un'altra lingua, se l'utilizzazione di una lingua diversa dalla lingua ufficiale del paese è considerata tradizionale per quanto concerne una menzione tradizionale, se l'utilizzazione di tale lingua è prevista dalla legislazione del paese e se tale lingua è utilizzata per questa menzione tradizionale ininterrottamente da almeno venticinque anni.



Si applica, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 23 e dell'articolo 24, paragrafi 2, 3, 4, secondo comma, e paragrafo 6, lettera c).



Per ciascuna menzione tradizionale di cui al punto ii), i paesi terzi interessati sono indicati nell'allegato III; 24.2.2004 L 55/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT f) il nome dell'azienda, purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative; si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1;" v) alla lettera g), il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:



"purché le condizioni d'impiego siano conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite da organizzazioni professionali rappresentative, una menzione indicante l'imbottigliamento:"; b) il paragrafo 3 è soppresso.



11) Nel titolo V sono inseriti i seguenti articoli:



"Articolo 37 bis Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che abbiano adottato le stesse norme e operino in una stessa zona vitivinicola sono considerate rappresentative se raggruppano almeno due terzi dei produttori della regione determinata nella quale operano e coprono almeno due terzi della produzione di tale regione.



I paesi terzi interessati comunicano preventivamente alla Commissione le norme di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 1, e all'articolo 37, paragrafo 1. I paesi terzi trasmettono inoltre un elenco delle organizzazioni professionali rappresentative con indicazione dei relativi membri, sul modello figurante nell'allegato IX.



La Commissione provvede con tutti i mezzi appropriati alla pubblicità di tali misure."



"Articolo 37 ter



Vini liquorosi, vini frizzanti, vini frizzanti gassificati, vini spumanti 1. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui alla sezione A.1 dello stesso allegato, l'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati menziona l'importatore o, qualora l'imbottigliamento abbia avuto luogo nella Comunità, l'imbottigliatore.



Per quanto concerne le indicazioni di cui al primo comma, le disposizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), si applicano mutatis mutandis ai prodotti elaborati nei paesi terzi.



Si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2.



2. In deroga all'allegato VII, sezione C.3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, i vini provenienti dai paesi terzi possono recare le menzioni "vino liquoroso", "vino frizzante" e "vino frizzante gassificato" se tali prodotti rispettano le condizioni di cui, rispettivamente, all'allegato XI, lettere d), g) e h), del regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione (*).



3. I vini spumanti originari di un paese terzo, elencati nell'allegato VIII, sezione E.1, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell'elenco di cui all'allegato VIII del presente regolamento.



(*) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1." 12) All'articolo 38, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:



"1. In applicazione dell'allegato VII, sezione A.4, del regolamento (CE) n. 1493/1999, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui alla sezione A.1 dello stesso allegato, l'etichettatura dei vini liquorosi, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati riporta il nome o la ragione sociale, il comune e lo Stato membro dell'imbottigliatore o, per i recipienti di volume nominale superiore a 60 litri, dello speditore; nel caso dei vini frizzanti, il nome dell'imbottigliatore può essere sostituito da quello dell'elaboratore.



Per quanto concerne le indicazioni di cui al primo comma, le disposizioni di cui all'articolo 15 si applicano mutatis mutandis ai prodotti elaborati nella Comunità." 13) L'articolo 40 è soppresso.



14) L'articolo 44 è soppresso.



15) Il testo dell'articolo 46 è sostituito dal seguente:



"Articolo 46



Le varietà di vite "Pinot"



Nel caso di un vino spumante, di un vino spumante di qualità o di un v.s.q.p.r.d., i nomi delle varietà utilizzate per completare la designazione del prodotto "Pinot bianco", "Pinot nero" e "Pinot grigio", come pure i nomi equivalenti nelle altre lingue della Comunità, possono essere sostituiti dal sinonimo "Pinot"." 16) All'articolo 47, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:



"Le etichette e gli imballaggi preconfezionati recanti diciture stampate in conformità alle pertinenti disposizioni vigenti fino alla data in cui acquista efficacia il presente regolamento possono essere utilizzati fino al 15 marzo 2004." 17) L'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento.



18) L'allegato III è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.



19) L'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IX.



24.2.2004 L 55/19 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT





Articolo 2



Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Esso si applica a decorrere dal 1o febbraio 2004.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.



Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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