Più sicurezza per l’allevamento di pesci e molluschi

(Decisione Comm. europea 6.11.2006 – GUCE L 320 del 18.11.2006)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2006 che modifica le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE per quanto riguarda le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacoltura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano (Testo rilevante ai fini del SEE) (2006/767/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,



visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 1 e l'articolo 21, paragrafo 2, considerando quanto segue:



(1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare.



(2) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.



(3) Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.



(4) Il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, reca modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del e modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004.



(5) La direttiva 95/70/CE del Consiglio istituisce misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi.



(6) La direttiva 91/67/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.



(7) La decisione 2003/804/CE della Commissione, del 14 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di molluschi, loro uova e gameti, destinati all'accrescimento, all'ingrasso, alla stabulazione o al consumo umano e la decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano stabiliscono le condizioni di certificazione applicabili a molluschi vivi e pesci vivi di acquacultura e ai relativi prodotti, destinati al consumo umano.



(8) Al fine di semplificare la procedura di certificazione per questi prodotti, le condizioni di certificazione di polizia sanitaria stabilite da queste decisioni sono state inserite nei certificati sanitari redatti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 per le partite destinate al consumo umano.



(9) È pertanto opportuno modificare le decisioni 2003/804/CE e 2003/858/CE, tenendo conto anche della direttiva COM (2005) 362 del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.



(10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1



Modifiche della decisione 2003/804/CE



La decisione 2003/804/CE è così modificata:



1) L'articolo 4 [1] è sostituito dal seguente:



"Articolo 4



Condizioni per l'importazione di molluschi vivi destinati al consumo umano



1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di molluschi vivi destinati al consumo umano unicamente se:



a) il paese terzo di spedizione figura nell'elenco definito dalla decisione 2006/766/CE [2] della Commissione;



b) la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005;



c) la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.



2. Se i molluschi sono stabulati o reimmersi in acque comunitarie, la partita deve essere conforme anche alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1.



2) L'articolo 5, paragrafo 1, [3] è sostituito dal seguente:



"Articolo 5



Condizioni supplementari per l'importazione di taluni molluschi vivi destinati al consumo umano



1. Le partite di specie di molluschi sensibili ad una o più delle malattie figuranti nell'allegato D della direttiva 95/70/ CE devono, oltre ad essere conformi alle condizioni di cui all'articolo 4:



a) provenire da una zona senza alcuna mortalità anormale insoluta e riconosciuta indenne dalle malattie in questione conformemente alla normativa comunitaria o alle norme pertinenti dell'OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) dall'autorità competente del paese terzo di origine; oppure



b) essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure



c) essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell'allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004.



2. Le partite di specie di molluschi sensibili alle infezioni da Bonamia ostrea e/o Marteilia refringens, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 4:



a) la zona di provenienza deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell'OIE, dall'autorità competente del paese terzo di origine; oppure



b) le partite devono essere importate come prodotti trasformati o non trasformati definiti nell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure



c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro di importazione riconosciuto dove i molluschi sono trasformati ulteriormente senza pregiudizio dell'allegato III, sezione VII del regolamento (CE) n. 853/2004 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 854/2004.



3. Il presente articolo non si applica se i molluschi sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004." 3) Nell'allegato V, parte A, il punto 2 è sostituito dal seguente:



"2. I molluschi vitali possono lasciare i centri di importazione autorizzati solo se sono imballati ed etichettati per essere messi in vendita al consumatore finale conformemente al regolamento (CE) n. 853/2004."



Articolo 2



Modifiche della decisione 2003/858/CE



La decisione 2003/858/CE della Commissione è così modificata:



1) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:



"Articolo 5



Condizioni per l'importazione di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano



1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nel loro territorio di prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano unicamente se:



a) il paese terzo di spedizione compare nell'elenco previsto dalla decisione 2006/766/CE [4] della Commissione;



b) la partita è accompagnata da un certificato sanitario congiunto di sanità pubblica e di salute animale redatto secondo il modello di cui al regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione;



c) la partita è conforme alle disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura previste dal regolamento (CE) n. 853/2004.



"Articolo 6



Condizioni supplementari per l'importazione di taluni prodotti ittici di acquacoltura destinati al consumo umano



1. Le partite di specie ittiche sensibili a ISA e/o EHN devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 5:



a) l'origine deve essere riconosciuta indenne dalle malattie in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell'OIE, dall'autorità competente del paese terzo di provenienza; oppure



b) i pesci devono essere eviscerati prima della spedizione; oppure



c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro d'importazione riconosciuto dove i pesci sono sottoposti a un'ulteriore trasformazione.



2. Le partite di specie ittiche sensibili a VHS e/o IHN, importate negli Stati membri o nelle zone dichiarate indenni o soggette a un programma per ottenere tale qualifica a norma degli articoli 5 o 10 della direttiva 91/67/ CEE, devono essere conformi a quanto segue, oltre che alle condizioni di cui all'articolo 5:



a) l'origine deve essere riconosciuta indenne dalla malattia in questione, in base alla normativa comunitaria o alla norma pertinente dell'OIE, dall'autorità competente del paese terzo di provenienza, oppure



b) i pesci devono essere eviscerati prima della spedizione, oppure



c) le partite devono essere spedite direttamente a un centro d'importazione riconosciuto dove i pesci sono trasformati ulteriormente."



3) Gli allegati IV e V sono soppressi.



Articolo 3



La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



Articolo 4



Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.



Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2006.



Per la Commissione



Markos KYPRIANOU



Membro della Commissione


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