Home Blog Pagina 1101

Il primo codice del commercio è della Regione Toscana

Importanti le novità introdotte in tema di pubblici esercizi e somministrazione di alimenti

La Toscana è la prima regione in Italia ad adottare il Codice del Commercio, che riguarda commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti

In applicazione delle norme della Costituzione in tema di competenze legislative regionali,

il Consiglio della Regione Toscana ha approvato il Codice a maggioranza.

Il nuovo testo unico semplifica le normative di disciplina di vari settori e interviene nel settore dei pubblici esercizi.

Numerose le novità, tra le quali:



- procedure più rapide per le imprese che vogliono avviare un'attività, con la diffusa previsione della procedura della denuncia di inizio attività;

- abolizione dell'attuale distinzione fra comuni turistici e non turistici in tema di orari e aperture festive, con la precisazione che la definizione degli orari è demandata alla trattativa locale fra Comuni e parti sociali;

- introduzione del concetto di "aree sature" per favorire uno sviluppo equilibrato che riesca a far convivere piccoli e grandi negozi;

- introduzione di una programmazione da parte dei Comuni in tema di pubblici esercizi, con necessaria predisposizione di veri e propri piani, la cui attuazione avverrà attraverso l'emissione di bandi comunali a cui concorreranno gli interessati al trasferimento delle attività esistenti o all'apertura di nuove;

- unificazione, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle tipologie di esercizi (non più bar e ristoranti, ma tipologia unica), oltre alla già sancita abolizione del Rec, il registro degli esercenti in commercio;

- introduzione di un nuovo sistema di vendita di giornali e riviste, con la previsione di punti vendita esclusivi (le edicole) e non esclusivi: in pratica anche bar, ristoranti, librerie potranno essere autorizzati a vendere quotidiani e periodici.


Cartelli & Licenze: un promemoria sugli adempimenti

Ricordiamo al titolare del pubblico esercizio che per evitare spiacevoli conseguenze occorre…

Per affrontare nel modo migliore eventuali controlli da parte dell'Autorità di vigilanza (Carabinieri, NAS, Ispettori Sanitari delle UU.SS.LL., Vigili Urbani, ecc.) si fornisce l'elenco dei cartelli che dovranno essere esposti al pubblico:



- Licenze e autorizzazioni di esercizio

- Listino prezzi delle consumazioni

- Menù completo all'interno dei ristoranti, pizzerie, bar-gastronomie (con indicazione degli alimenti congelati o surgelati utilizzati)

- Cartellini dei prezzi sui prodotti alimentari venduti per asporto (dolciumi, pasticceria, ecc.)

- Cartello indicante la giornata di chiusura e l'orario praticato

- Cartello ingredienti degli alimenti venduti per asporto

- Cartello del grado alcolico minimo dei vini sfusi

- Collarino, fascetta o etichetta relative al tipo di vino, capacità e grado svolto sulle bottiglie aperte per la mescita

- Tabella dei giochi proibiti (se nell'esercizio si effettuano attività con giochi, videogiochi oppure è concesso giocare a carte)

- Disposizioni inerenti i provvedimenti per combattere l'alcolismo (Estratto della legge di P.S.).

Il regolamento che stabilisce i limiti dei rumori nei locali pubblici

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DPCM) 16 aprile 1999, n. 215

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DPCM) 16 aprile 1999, n. 215









Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.



Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 153 del 2 luglio 1999



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "legge quadro sull'inquinamento acustico", e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera h), come modificato dall'articolo 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sono determinati i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, nonche' nei pubblici esercizi;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997, recante "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante";



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1997, recante "Proroga dei termini per l'acquisizione e l'installazione delle apparecchiature di controllo e registrazione nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997";



Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, recante "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";



Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;



Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999;



Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita';





A d o t t a



il seguente regolamento:



Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonche' nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.



2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle manifestazioni ed agli spettacoli temporanei o mobili che prevedono l'uso di macchine o di impianti rumorosi, autorizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g) e dall'art. 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995.





Art. 2.

Limiti del livello di pressione sonora

1. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", all'interno dei luoghi indicati all'articolo 1, comma 1, i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura LASmax e LAcq , definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 aprile 1998, sono i seguenti:



a) 105 dB (A) LASmax , a decorrere dal 1° giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi;



b) 103 dB (A) LASmax , a decorrere da dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;



c) 102 dB (A) LASmax a decorrere da ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;



d) 95 dB (A) LAcq a decorrere dal 1 giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e da sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti gli altri pubblici esercizi.



2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti al tempo di funzionamento dell'impianto elettroacustico nel periodo di apertura al pubblico.





Art. 3.

Obblighi dei gestori

1. Il gestore di uno dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, verifica i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalita' indicate negli articoli 4, 5 e 6.



2. Il gestore effettua le verifiche di cui al comma 1 anche dopo ogni modifica o riparazione dell'impianto elettroacustico.



3. Il soggetto, diverso dal gestore, il quale utilizza autonomamente gli impianti, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di subordinazione o di collaborazione continuata o coordinata, risponde, in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.





Art. 4.

Impianti inidonei a superare i limiti consentiti

1. I soggetti indicati all'articolo 3, verificano se l'impianto elettroacustico ha caratteristiche tecniche idonee a determinare, potenzialmente, il superamento dei limiti di cui all'articolo 2, avvalendosi di un tecnico competente in acustica, secondo la previsione dell'articolo 2, commi 6, 7, 8 e 9, della legge n. 447 del 1995, il quale redige una relazione indicante:



a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzate per la sonorizzazione del locale (da effettuare mediante rumore rosa);



b) l'impostazione dell'impianto elettroacustico corrispondente alla massima emissione sonora senza distorsioni o altre anomalie di funzionamento;



c) l'elenco della strumentazione utilizzata per il rilievo del livello LAcq , conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;



d) il valore del livello LAcq , rilevato in assenza di pubblico, misurato per almeno sessanta secondi, in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad una altezza dal pavimento di 1,6 +/- 0,1 metri;



e) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti del rilievo del livello LAcq .



2. All'esito della verifica, qualora risulti che l'impianto elettroacustico non e' in grado di superare il limite fissato per il livello LAcq , il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, e' conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorita' di controllo.





Art. 5.

Impianti potenzialmente idonei a superare i limiti consentiti

1. Nell'ipotesi in cui, all'esito della verifica di cui all'articolo 4, risulta che, per le sue caratteristiche tecniche, l'impianto elettroacustico e' in grado di superare i limiti di cui all'articolo 2, il tecnico competente effettua un nuovo accertamento, nelle condizioni di esercizio piu' ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora piu' frequente e delle abituali impostazioni dell'impianto.



2. L'accertamento di cui al comma 1 e' svolto secondo le modalita' indicate nell'allegato. A



3. Il tecnico competente redige una relazione nella quale espone i risultati dell'accertamento ed indica:



a) l'elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie);



b) il segnale sonoro e l'impostazione delle regolazioni utilizzate per la sonorizzazione del locale;



c) il numero delle persone presenti nel locale durante la verifica, espresso in percentuale rispetto alla massima capienza;



d) l'elenco della strumentazione utilizzata per il controllo, conforme alle specifiche di cui alla classe "1" delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994;



e) i valori del livello LASmax , dei livelli equivalenti parziali LAcq.i , (con indicazione, per ciascuno di essi del corrispondente tempo di misura ti del livello LAcq complessivo e della corrispondente durata, come definiti nell'allegato; A)



f) la planimetria del locale, con l'indicazione della zona di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici e i punti di rilievo dei livelli LAcq.i e LASmax.



4. All'esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all'articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, e' conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorita' di controllo.





Art. 6.

Interventi di adeguamento degli impianti

1. All'esito del secondo accertamento, disciplinato dall'articolo 5, qualora risulti che i valori accertati sono superiori ai prescritti limiti indicati all'articolo 2, comma 1, il gestore del locale attua tutti gli interventi indicati dal tecnico competente necessari perche' non sia in alcun modo possibile il superamento dei limiti prescritti, dotando in ogni caso gli strumenti e le apparecchiature eventualmente utilizzati di meccanismi che impediscano la manomissione.



2. Il tecnico competente procede al collaudo degli interventi realizzati e alla verifica dell'impianto nelle piu' ricorrenti condizioni di esercizio, secondo le modalita' descritte all'articolo 5.





Art. 7.

Campagne di informazione

1. I Ministeri dell'ambiente e della sanita', secondo modalita' concordate con le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, svolgono apposite campagne di informazione e di sensibilizzazione finalizzate all'attuazione delle norme del presente regolamento e dei principi contenuti nella legge n. 447 del 1995.





Art. 8.

Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1997.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Roma, 16 aprile 1999



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

D'Alema





p. Il Ministro dell'ambiente

Calzolaio





Il Ministro della sanita'

Bindi





Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1999

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 240



--------------------------------------------------------------------------------

ALLEGATO A

L'accertamento del tecnico competente si svolge secondo i criteri di cui all'art. 5 e le seguenti specifiche: a) rilievo per almeno tre minuti del livello LASmax in corrispondenza della posizione in cui assume il valore massimo, con esclusione del rumore antropico e di quello di origine diversa dall'impianto elettroacustico, all'interno dell'area accessibile al pubblico, ad un'altezza dal pavimento di 1,6 +/- 0,1 metri;



b) rilievo ad un'altezza dal pavimento di 1,6 +/- 0,1 metri dei livelli parziali LAcq in N posizioni

omogeneamente distribuite nell'area accessibile al pubblico, per una durata di almeno 1 minuto in ciascuna posizione e comunque rapportata ai tempi di misura delle altre posizioni, in modo da risultare rappresentativa della complessiva esposizione al pubblico;



c) il livello LAcq complessivo e la corrispondente durata T pari a:




Somministrazione di alimenti: l’offerta di assaggi gratuiti

La disciplina prevista dall’ordinamento



Alla luce della nostra legislazione sul commercio e sulla somministrazione degli alimenti e bevande, gli interpreti più esperti hanno concluso che ad oggi è ancora possibile effettuare l'assaggio gratuito da parte di coloro che:

a) svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande con regolare autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991. n. 287 (dei tipi A e B), anche se per l'assaggio non esistono attrezzature atte a consentire la consumazione sul posto (tavoli, sedie, stoviglie);

b) svolgono attività commerciale (esercizi di vicinato, ovvero piccoli negozi e botteghe di quartiere, medie e/o grandi strutture), a condizione che non vi siano attrezzature (tavoli, sedie, stoviglie) atte a trasformare l'assaggio in un'attività di somministrazione.

Tutto ciò per il semplice motivo che l'esercente è assolutamente libero di stabilire il prezzo di vendita dei prodotti che commercia, ma lo è anche di fornirli gratuitamente a scopo pubblicitario.


Il contratto di lavoro intermittente

I volti nuovi dei contratti stagionali

Nella trasformazione dei contratti stagionali apportati dalla c.d. Riforma Biagi un'alternativa è offerta anche dal contratto di lavoro intermittente, che prevede l'alternarsi di periodi di lavoro certi e periodi di lavoro incerti, in cui la prestazione di lavoro non è formalmente programmata.

Nei periodi di incertezza, un cameriere parte del contratto, ad esempio, è a disposizione del gestore che può richiamarlo in qualsiasi momento, a seconda delle necessità della settimana o del mese. Tale disponibilità ha un costo che si traduce nel pagamento al lavoratore di un'adeguata indennità.

Nuove disposizioni in tema di pubblici esercizi e internet point

Le novità introdotte dalle recenti norme anti-terrorismo

Il decreto legge n. 144 del 27 luglio 2005 ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"), è stato convertito in legge dalla Camera dei Deputati.

Le novità introdotte con il decreto sono rilevanti; vediamole nel dettaglio.

A partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 155/2005 e fino al 31 dicembre 2007 chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato in cui siano "posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali per comunicazioni telematiche" deve chiedere la licenza al questore.

Per gli esercizi già in attività la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda.

Sono esclusi da tali obblighi gli esercizi in cui siano installati esclusivamente telefoni pubblici a pagamento abilitati solo alla telefonia vocale.

Tali disposizioni sono poi integrate dal decreto del Ministero dell'Interno del 16 agosto 2005 in materia di acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni internet pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 1, punto b) di tale decreto i titolari e i gestori dei pubblici esercizi e dei circoli devono preventivamente identificare chi accede ai servizi telematici offerti, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità e fotocopiando il medesimo.

Si noti che titolari e gestori devono adottare idonee misure fisiche e/o tecnologiche al fine di impedire l'accesso agli apparecchi terminali alle persone che non siano state preventivamente identificate.

Titolari e gestori devono adottare, inoltre, le misure atte a memorizzare e conservare fino al 31 dicembre 2007 i dati relativi alla data e all'ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato dal cliente, abbinabili univocamente al terminale da questi utilizzato. I dati devono essere raccolti e conservati mediante modalità telematiche, tranne che per gli esercizi che installino non più di tre apparecchi terminali a disposizione del pubblico. In quest'ultimo caso i dati in questione "possono essere registrati su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ove viene registrato l'identificativo dell'apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato".

Nella sezione Normativa Italiana sono reperibili i testi dei decreti sopra citati.

Recepita la direttiva comunitaria sugli edulcultori alimentari

Decreto 9 agosto 2005 n. 199

Con il Decreto 9 agosto 2005, n. 199, del Ministero della Salute è stata recepita la direttica 2003/115/CE, che modifica la direttiva 94/35/CE, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.

Si tratta di un aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.

Il provvedimento è stato pubblicato su Gazzetta Ufficiale 24.09.2005, n. 223.






Le nuove Linee guida in tema di igiene dei prodotti alimentari

Novità a tutto campo

La Conferenza Stato Regioni ha approvato le Linee guida per l'applicazione dei Regolamenti CE nn. 852 ed 853 sull'igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale, facenti parte del cosiddetto "pacchetto igiene", che dal 1° gennaio 2006 ha modificato la legislazione concernente l'igiene e la sanità dei settori della produzione e distribuzione di prodotti alimentari.

Le Linee guida, che saranno presto pubblicate in gazzetta ufficiale, prevedono che le attività di cui non sia previsto il riconoscimento a norma CE (fra le quali gli esercizi commerciali al dettaglio) debbano essere registrate mediante notifica all'Autorità competente (AUSL di zona).

Inoltre, le Linee guida individuano la denuncia di inizio attività quale procedura da applicarsi ai fini della registrazione.

E' utile rilevare che la DIA potrà avere efficacia immediata o differita, quest'ultimo tipo si riferisce ad l'attività che con la previgente normativa nazionale erano assoggettate ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge n. 283/62.

Saranno le Regioni a predisporre ed approvare apposita modulistica al fine di disporre di dichiarazioni omogenee sul proprio territorio.

La tutela dell’utente di pay-tv

Legge n. 249 del 1997

In Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b) n. 2, della legge n. 249 del 1997, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è l'organo competente ad emanare direttive riguardanti i livelli generali di qualità dei servizi prestati nel settore della comunicazione elettronica.

In base alle previsioni di legge, i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica (diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica) devono contenere una serie di informazioni utili ad orientare il cliente.

Inoltre è previsto a garanzia del consumatore dall'art. 4 del Decreto legislativo n. 185 del 1999 che simili informazioni debbano essergli fornite anche per iscritto, unitamente alla comunicazione della possibilità di esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni dalla conclusione del contratto e dalla conferma scritta.

Il recesso, in particolare, dovrà esercitarsi con l'invio, nel predetto termine, di una raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, sempre entro il decimo giorno, anche a mezzo fax. In questo ultimo caso è necessario l'invio di ulteriore raccomandata entro le successive 48 ore.


Le regole della c.d. Impresa sociale

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;



Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;



Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;



Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 9 febbraio 2006;



Sentite le rappresentanze del terzo settore;



Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;



Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno;





Emana

il seguente decreto legislativo:



Art. 1.

(Nozione)



1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.



2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le organizzazioni i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci, associati o partecipi non acquisiscono la qualifica di impresa sociale.



3. Agli enti ecclesiastici e agli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese si applicano le norme di cui al presente decreto limitatamente allo svolgimento delle attività elencate all'articolo 2, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del presente decreto. Per tali attività devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall'articolo 10. Il regolamento deve contenere i requisiti che sono richiesti dal presente decreto per gli atti costitutivi.





Art. 2.

(Utilità sociale)





1. Si considerano beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nei seguenti settori:



a) assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;



b) assistenza sanitaria, per l'erogazione delle prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;



c) assistenza socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;



d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;



e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, con esclusione delle attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;



f) valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;



g) turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n. 135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;



h) formazione universitaria e post-universitaria;



i) ricerca ed erogazione di servizi culturali;



l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;



m) servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti composti in misura superiore al settanta per cento da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.



2. Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma 1, possono acquisire la qualifica di impresa sociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa, al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti che siano:



a) lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera f), punti i), ix) e x), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, 5 dicembre 2002, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione;



b) lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo 1, lettera g), del citato regolamento (CE) n. 2204/2002.



3. Per attività principale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale del settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa.



4. I lavoratori di cui al comma 2 devono essere in misura non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiegati a qualunque titolo nell'impresa; la relativa situazione deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.



5. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.







Art. 3.

(Assenza dello scopo di lucro)





1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.



2. A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili:



a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;



b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;



c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.







Art. 4.

(Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi)







1. All'attività di direzione e controllo di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo IX del titolo V del libro V e l'articolo 2545-septies del codice civile. Si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia la facoltà di nomina della maggioranza degli organi di amministrazione.



2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare l'accordo di partecipazione presso il registro delle imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti a redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata, secondo le linee guida di cui all'articolo 10.



3. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale.



4. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.





Art. 5.

(Costituzione)



1. L'organizzazione che esercita un'impresa sociale deve essere costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa in conformità alle norme del presente decreto ed in particolare indicare:



a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2;



b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.



2. Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all'impresa devono essere depositati entro trenta giorni a cura del notaio o degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione. Si applica l'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340.



3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini di cui all'articolo 16, accede anche in via telematica agli atti depositati presso l'ufficio del registro delle imprese.



4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle sue modificazioni.



5. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti gli atti che devono essere depositati e le procedure di cui al presente articolo.





Art. 6.

(Responsabilità patrimoniale)







1. Salvo quanto già disposto in tema di responsabilità limitata per le diverse forme giuridiche previste dal libro V del codice civile, nelle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro, dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte risponde soltanto l'organizzazione con il suo patrimonio.



2. Quando risulta che, in conseguenza di perdite, il patrimonio è diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo di cui al comma 1, delle obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell'impresa.



3. La disposizione di cui al presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.





Art. 7.

(Denominazione)







1. Nella denominazione è obbligatorio l'uso della locuzione: «impresa sociale».



2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.



3. L'uso della locuzione: «impresa sociale» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno è vietato a soggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.





Art. 8.

(Cariche sociali)







1. Negli enti associativi, la nomina della maggioranza dei componenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercita l'impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie e compatibilmente con la sua natura.



2. Non possono rivestire cariche sociali soggetti nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3.



3. L'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.





Art. 9.

(Ammissione ed esclusione)







1. Le modalità di ammissione ed esclusione dei soci, nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell'ente.



2. Gli atti costitutivi devono prevedere la facoltà dell'istante che dei provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione possa essere investita l'assemblea dei soci.





Art. 10.

(Scritture contabili)







1. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, in ogni caso, tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.



2. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.



3. Per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nel regolamento.







Art. 11.

(Organi di controllo)







1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atti costitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di uno o più sindaci, che vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.



2. I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.



3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.



4. Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.







Art. 12.

(Coinvolgimento dei lavoratori

e dei destinatari delle attività)







1. Ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.



2. Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.







Art. 13.

(Trasformazione, fusione, scissione e

cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio)







1. Per le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 da parte del cessionario. Per gli enti di cui di cui all'articolo 1, comma 3, la disposizione di cui al presente comma si applica limitatamente alle attività indicate nel regolamento.



2. Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.



3. Salvo quanto previsto in tema di cooperative, in caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.



4. Gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.



5. L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.



6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.







Art. 14.

(Lavoro nell'impresa sociale)







1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.



2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.



3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2.







Art. 15.

(Procedure concorsuali)







1. In caso di insolvenza, le organizzazioni che esercitano un'impresa sociale sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3.



2. Alla devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'articolo 13, comma 3.





Art. 16.

(Funzioni di monitoraggio e ricerca)



1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove attività di raccordo degli uffici competenti, coinvolgendo anche altre amministrazioni dello Stato, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le parti sociali, le agenzie tecniche e gli enti di ricerca di cui normalmente si avvale o che siano soggetti alla sua vigilanza, e le parti sociali, al fine di sviluppare azioni di sistema e svolgere attività di monitoraggio e ricerca.



2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi delle proprie strutture territoriali, esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente decreto da parte delle imprese sociali.



3. In caso di accertata violazione delle norme di cui al presente decreto o di gravi inadempienze delle norme a tutela dei lavoratori, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assunte le opportune informazioni, diffidano gli organi direttivi dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale, applicano le sanzioni di cui al comma 4.



4. In caso di accertata violazione delle norme di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, o di mancata ottemperanza alla intimazione di cui al comma 3, gli uffici competenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dispongono la perdita della qualifica di impresa sociale. Il provvedimento è trasmesso ai fini della cancellazione dell'impresa sociale dall'apposita sezione del registro delle imprese. Si applica l'articolo 13, comma 3.



5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge i propri compiti e assume le determinazioni di cui al presente articolo sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.





Art. 17.

(Norme di coordinamento)





1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dal medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti.



2. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 dopo la parola: «strumentali» sono inserite le seguenti: «, delle imprese sociali».



3. Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12, acquisiscono la qualifica di impresa sociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino le disposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative.



4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini di cui al comma 3, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.





Art. 18.

(Disposizione di carattere finanziario)





1. All'attuazione del presente decreto le amministrazioni competenti provvedono avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.










Lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici

Decreto legislativo n. 151/2005

Con il decreto legislativo n. 151/2005 sono state recepite in Italia le direttive comunitarie in materia di smaltimento di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (c.d. RAEE).

Strumenti informatici ed elettrodomestici grandi e piccoli rientrano tutti nella nuova normativa, il cui scopo è di ridurre l'uso di sostanze nocive nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, e di disciplinare ed incentivare il recupero e il riciclo di tali rifiuti.

La nuova normativa ha introdotto alcuni obblighi:

1) il rivenditore è tenuto a ritirare l'usato a fronte dell'acquisto di un nuovo apparecchio dello stesso tipo;

2) tutti i prodotti immessi sul mercato devono riportare in modo chiaro e indelebile (sulla scatola d'imballaggio e nelle istruzioni per l'uso, qualora non sia possibile sull'apparecchio per le sue dimensioni) indicazioni dettagliate sul produttore, e il simbolo della raccolta differenziata dei RAEE raffigurante un bidone a ruote per la spazzatura barrato;

3) produttori e rivenditori devono informare gli acquirenti circa le modalità di raccolta differenziata, gli effetti sull'ambiente dei RAEE e le sanzioni previste per chi trasgredisce.

Queste ultime sono piuttosto salate e vanno dai 150 fino ai 400 euro per il rivenditore che si rifiuta di ritirare l'usato gratuitamente.

La legge sulla rintracciabilità degli alimenti

Decreto legislativo n. 190/2006

Nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio è stato pubblicato il decreto legislativo n. 190, del 5 aprile 2006, che ha fissato le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme in materia di rintracciabilità. Il provvedimento in esame ha previsto per gli operatori del settore alimentare (OSA) che violano gli adempimenti in tema di rintracciabilità degli alimenti, di cui agli artt. 18-21 del Regolamento CE n. 178/02, sanzioni pecuniarie amministrative che variano a seconda del caso e della gravità dell'infrazione.

In particolare occorre evidenziare che il decreto stabilisce all'art. 18 che gli operatori, che non siano nella condizione di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, nonchè le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti, sono puniti con la sanzione da 750 a 4.500 euro.

Nel caso poi di reiterazione delle violazioni, oltre alla sanzione amministrativa si aggiunge la sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

css.php