La legge sulla rintracciabilità degli alimenti

Decreto legislativo n. 190/2006

Nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio è stato pubblicato il decreto legislativo n. 190, del 5 aprile 2006, che ha fissato le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme in materia di rintracciabilità. Il provvedimento in esame ha previsto per gli operatori del settore alimentare (OSA) che violano gli adempimenti in tema di rintracciabilità degli alimenti, di cui agli artt. 18-21 del Regolamento CE n. 178/02, sanzioni pecuniarie amministrative che variano a seconda del caso e della gravità dell'infrazione.

In particolare occorre evidenziare che il decreto stabilisce all'art. 18 che gli operatori, che non siano nella condizione di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, nonchè le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti, sono puniti con la sanzione da 750 a 4.500 euro.

Nel caso poi di reiterazione delle violazioni, oltre alla sanzione amministrativa si aggiunge la sospensione dell'attività per un periodo da 10 a 20 giorni.

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