Legge n. 249 del 1997
In Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b) n. 2, della legge n. 249 del 1997, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è l'organo competente ad emanare direttive riguardanti i livelli generali di qualità dei servizi prestati nel settore della comunicazione elettronica.
In base alle previsioni di legge, i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica (diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica) devono contenere una serie di informazioni utili ad orientare il cliente.
Inoltre è previsto a garanzia del consumatore dall'art. 4 del Decreto legislativo n. 185 del 1999 che simili informazioni debbano essergli fornite anche per iscritto, unitamente alla comunicazione della possibilità di esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni dalla conclusione del contratto e dalla conferma scritta.
Il recesso, in particolare, dovrà esercitarsi con l'invio, nel predetto termine, di una raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero, sempre entro il decimo giorno, anche a mezzo fax. In questo ultimo caso è necessario l'invio di ulteriore raccomandata entro le successive 48 ore.