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Lotta comune contro lo sballo

Attività –

Più informazione e più controlli: è il mix più efficace per arginare i danni, incidenti stradali in primis, causati dall’abuso di alcol. Gli addetti ai lavori bocciano la proposta di ridurre allo 0,2% il tasso alcolemico consentito per chi guida.

Criminalizzare e proibire serve a poco, la strada giusta passa per l'informazione e la prevenzione, anche attraverso un maggior numero di controlli. Lo pensano molti operatori, lo afferma con forza l'Osservatorio permanente sui giovani e l'alcol. Umberto Veronesi, presidente dell'Osservatorio, lo ha di recente sottolineato in occasione del convegno “Il vuoto che non riusciamo a riempire”, che ha affrontato il tema del bere responsabile: «La dipendenza si evita soprattutto con l'educazione, mai con la proibizione. Dobbiamo quindi educare i giovani a bere alcol con consapevolezza e misura». «L'alcol - ha aggiunto Michele Contel, segretario generale dell'Osservatorio - entra oggi nel costume giovanile come compagno di strada ambiguo: bevanda per socializzare in contesti controllati e socialmente positivi, da un lato, e scorciatoia per scatenare esperienze limite e pulsioni autodistruttive dall'altro. Per ottenere risultati incoraggianti servono approcci persuasivi e non coercitivi».
Il problema è serio: dal 2000 al 2006 la percentuale di adulti che ha dichiarato almeno un episodio di ubriachezza importante è passato dal 4 al 7%. E la percentuale di chi ha dichiarato di aver guidato in stato di ebbrezza più di una volta è quasi raddoppiata, passando dal 5,3 al 10,4% (Fonte: Doxa, 2006). E se è vero che incidenti stradali e relativi morti negli ultimi anni in Italia sono in costante calo, va però sottolineato che
quelli causati da uno stato psico-fisico alterato del conducente sono invece in crescita. E nel 68% di questi casi la causa è l'ebbrezza da alcol, responsabile nel 2007 di 6.124 incidenti. Gli incidenti stradali, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono la prima causa di morte sotto i 40 anni.

Lo 0,2%? Misura dannosa

Al convegno annuale di Italgrob, tenutosi a Rimini nell'ambito di Pianeta Birra, i rappresentanti di industria, distribuzione e pubblici esercizi si sono trovati, per una volta, d'accordo: l'ipotesi di abbassare allo 0,2% il tasso alcolemico massimo consentito per chi guida è da bocciare, perché risulterebbe punitiva soprattutto verso chi oggi l'alcol lo consuma in dosi moderate. Largo allora a prevenzione e controlli. «I gestori - afferma Antonio Flamini, vicepresidente Silb, l'associazione che riunisce i proprietari delle discoteche - sono pronti a fare la propria parte nel sensibilizzare i clienti. Promuovendo la figura del guidatore designato, formando il personale su come affrontare le situazioni di abuso di alcol e distribuendo materiale informativo. Un'iniziativa che si è dimostrata efficace è l'attivazione di servizi navetta o di convenzioni con i taxi, in collaborazione con le amministrazioni locali».
L'esperienza più significativa degli ultimi anni a livello nazionale è stata la campagna “Guido con Prudenza”, promossa da Fondazione Ania e Polizia Stradale in collaborazione con il Silb, che coinvolge ogni estate una ventina di locali notturni: quella del 2008 è stata la 5a edizione, affiancata da due anni dalla versione invernale “Brindo con prudenza”. A livello locale, le iniziative non mancano: “Non tutto in una notte” in provincia di Novara, “A casa tranquilli” in provincia di Napoli, “Sprizziamo di salute” nel padovano, tanto per citarne alcune. Quello che mancava, fino ad oggi, era un'iniziativa di più ampio respiro a livello nazionale.

L'Operazione Naso Rosso

A colmare la lacuna ci ha pensato il ministero della Gioventù lanciando l'Operazione Naso Rosso. Due gli obiettivi: sensibilizzare i giovani sulla responsabilità alla guida e riportare a casa chi non è in grado di guidare. Il progetto, condotto in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (Iss), durerà un anno e coinvolgerà almeno 10 province. Ai due milioni di euro assegnati all'Operazione Naso Rosso se ne aggiungono altri tre destinati a finanziare (fino a un massimo di 400mila euro) progetti volti a ridurre gli incidenti stradali che coinvolgono i giovani fino a 35 anni. «Partiremo ad aprile-maggio - spiega Piergiorgio Zuccaro, direttore dell'Osservatorio fumo, alcol e droghe dell'Iss -, dopo aver individuato le province dove operare, i locali interessati e aver formato i volontari. Puntiamo ad avere 300 operatori, da impegnare sia nei Punti Informativi da allestire all'interno dei locali sia in equipé mobili destinate a servizi di contatto e di accompagno». Tra le azioni in progetto la formazione dei gestori e del personale dei locali, la predisposizione di materiale informativo e la creazione di un marchio per i locali che sottoscriveranno determinati standard di qualità.

L’unico spirito della casa è il rum

Dal mondo –

Il motore del Rhum Jungle, locale londinese dal look caraibico, è il distillato della canna da zucchero in tutte le sue innumerevoli versioni. Oltre 100 specialità classificate per stili di produzione e Paesi d’origine e un servizio fuori dagli schemi che contempla l’utilizzo di 24 bicchieri.

Siamo a Londra, ma è come se fossimo ai Caraibi. La location in questione è il Rhum Jungle, eccentrica rumeria capace di ricreare nel cuore della City il caleidoscopico mondo delle Indie occidentali. Posizionato al piano sotterraneo del noto ristorante caraibico Cotton's, nell'East End della capitale britannica, Rhum Jungle offre un interminabile menu di variopinti cocktail, quasi tutti a base di rum, oltre a musica dal vivo (caraibica ma non solo) e corsi settimanali di salsa e “casino” (la tipica salsa cubana). Ma la sua particolarità sta soprattutto nella varietà di rum in offerta: più di 100 tipi diversi, alcuni facilmente reperibili, altri preziosissimi, provenienti sia dai tradizionali produttori delle Indie occidentali (Giamaica, Barbados, Repubblica Domenicana ecc.) e del sud America (Guyana, Brasile, Colombia e Venezuela) sia da nuovi produttori come Australia, Fiji, India e Mauritius.
Il look del locale è tradizionale, quasi tropicale, con mobili, sgabelli e pavimenti in legno e un florilegio di piante e fiori freschi. Anche il bancone del bar è in legno naturale, con un'esposizione di centinaia di bottiglie diverse che rendono perfettamente il clima di un autentico locale tipico. «I rum della nostra carta sono suddivisi - spiega il manager del locale - in tre categorie: light, golden e dark (ovvero chiari, dorati e scuri). I primi, conosciuti anche come “silver” o “white” li utilizziamo prevalentemente nella preparazione dei cocktail. Sono rum più secchi, meno invecchiati, di medio corpo con una gradazione alcolica media del 40%. Spesso si trovano già “flavoured” con diversi gusti, come all'arancia, al limone o ai frutti tropicali. Le altre due categorie sono rappresentate da distillati più complessi, a maggior gradazione e fatti invecchiare a lungo in barili di quercia. Questi rum vengono spesso generalmente degustati in purezza o con poco ghiaccio».

Nella top ten, Cuba Libre e Daiquiri

L'offerta di Rhum Jungle non è però tanto caratterizzata dalla creatività ad ogni costo, quando dalla varietà di rum. «Noi preferiamo i cocktail tradizionali eseguiti a regola d'arte con i rum migliori al mondo - aggiunge il manager - piuttosto che il voler per forza creare grandi novità che magari non funzionano. Questo però non vuol dire che i nostri bartender non siano all'altezza di inventarsi nuovi drink».
Tra tutti i mix, i più gettonati dalla clientela sono i “classiconi” di sempre come: Cuba Libre (preparato con rum Bacardi Reserva 8 Anos, Coca-Cola e succo di lime), Daiquiri (rum Angostura 1919, succo di lime e zucchero di canna), Spiced Mojito (Morgan Spiced Rum, menta fresca, lime, zucchero di canna). Tra le novità, che gareggiano per gradimento con i mix storici, ci sono invece l'Atlantic, realizzato con rum invecchiato, DiSaronno, Blue Curaçao, lime e succo di mela e il Lion Heart (cuor di leone) con rum Woods 100, De Kuyper Crème de cassis e succo d'ananas. Per chi di rum proprio non ne vuol sapere del distillato ambrato, il Rhum Jungle ha messo intelligentemente in carta un'alternativa: si tratta di raffinati Champagne cocktail indicati soprattutto per un pubblico femminile.

Calici di tutte le forme e taglie

Un'altra trovata del Rhum Jungle è quella dei bicchieri: i drink vengono tutti serviti in bicchieri diversi, per esaltare al meglio il gusto del rum in degustazione. Si va dai ballon, adatti ai grandi rum, in quanto permettono una buona areazione data la grande superficie a contatto con l'ossigeno, ai classici calici da vino. Non mancano i bicchieri a tulipano, utilizzati anche per le degustazioni professionali, e quelli denominati “copita”: bicchieri a calice basso generalmente utilizzati per Porto e Sherry. Rhum Jungle ha un'incredibile varietà di bicchieri “copita”, tutti con altezze o ampiezze diverse, e anche una miscellanea di calici “fuori dall'ordinario” di tutti i tipi, alcuni molti simili ai classici bicchieri da degustazione utilizzati per il whisky. In tutto, il Rhum Jungle conta più di due dozzine di bicchieri diversi da dedicare alla degustazione di rum. Una riserva di “vetro” che serve a personalizzare e, allo stesso tempo, sdrammatizzare il momento del servizio. A questo proposito, i bartender ricevono un training particolare per imparare a orientarsi tra le differenti tipologie di bicchiere e a servire quello giusto a seconda delle diverse tipologie di distillato. Il locale offre anche dei menu a buffet pieni di piatti accattivanti che risentono di una netta influenza caraibica e vengono preparati dal ristorante al piano di sopra. Tra i più popolari ci sono frittelle di pesce, jerk chicken (tipico pollo alla creola), curry di montone e salmone cucinato in stile cajun, mentre per i vegetariani c'è uno stufato di verdure al latte di cocco.
Il rum fa capolino anche nei dessert con un'interessante torta al cioccolato e rum, oppure una macedonia di frutta insaporita al rum. Il locale, che ha una capienza di 150 persone, può essere affittato per feste private ed ha anche una “zona vip” privata, separata dal resto del bar.

Cento vini, tutti al calice

Modelli –

Al Sequoie di Milano, per attrarre la clientela, si punta su un’offerta dinamica che non ha confini tra aperitivo, spuntino e pasto vero e proprio. Una formula che rinnova il classico wine bar.

Il wine bar cambia faccia, si fa più moderno ed entra a pieno titolo nella schiera dei locali trendy. Non è una tendenza generale, ma è quello che succede a Milano, al nuovo Sequoie della Roialto, società mito per la notte milanese (in portafoglio locali come Roialto, Milano, Invilllà, Interiors, Terrazzo Roialto, Terrazzo Milano, Flying Bar, Caruso’s).
Aperto lo scorso dicembre, Sequoie sta già riscuotendo un buon successo grazie alla formula molto moderna e dinamica che ha saputo introdurre nel panorama dei wine bar milanesi. Dinamica, in primo luogo, perché praticamente tutto il locale è stato pensato per l’intercambiabilità: ambienti, offerta gastronomica e proposta enologica sono state realizzate per garantire a cliente e gestione diverse possibilità.
Ma andiamo con ordine. La sala, per cominciare, è tendenzialmente divisa in due parti. La prima, con sedute basse e tavoli molto particolari (in pratica sono sezioni di tronchi di sequoia, da cui il nome del locale) è pensata per l’aperitivo. La seconda, con divanetti più comodi e tavoli classici, è riservata ai pasti. In realtà ognuna di queste parti è “espandibile” e usufruibile dal cliente a seconda di diverse esigenze di orario e consumo. Si può cenare nella parte aperitivi o gustarsi un sostanzioso aperitivo nella zona pranzo. Allo stesso modo l’offerta gastronomica non ha nessuna rigidità, lasciando libero il cliente di ordinare quello che più desidera, anche solo un tagliere di salumi o un calice di vino. A proposito di vino: la lista è composta da due semplici fogli di carta riciclata. Circa 120 etichette suddivise per regioni con qualche piccolo formato a disposizione. Non molto, ma non è un grosso problema perché tutte le bottiglie in carta vengono offerte anche al calice. «Sì, stappiamo ogni bottiglia che abbiamo anche solo per un bicchiere - spiega Marcello Omati, uno dei soci che ha aperto il Sequoie -. Certo non è semplice dare un servizio del genere e per farlo bisogna ragionare fin dall’inizio sulle bottiglie che si mettono in cantina e sui prezzi di vendita di ogni bottiglia, valutando bene costi di acquisto, che non possono essere troppo elevati, e prezzo di vendita della bottiglia intera o del calice». Non ci si aspetti però un basso profilo. Vini di pregio non mancano e anche questi sono proposti al calice a chi li richiede. Per esempio il Brunello di Montalcino Prime Donne di Cinelli Colombini (75 euro la bottiglia, 9 il calice) o lo Champagne Rosé brut Millesimo ’02 Nicolas Feuillatte (110 euro la bottiglia, 15 il calice). Attenzione, però: queste sono solo le punte di diamante di una selezione enologica abbasatanza ricca proposta a prezzi ragionevoli (per la piazza milanese). Per esempio il Raboso Paladin a 23 euro (6 euro il calice) o lo Chardonnay Bosco del Merlo a 30 euro (7 il calice). Spicca (anche all’ingresso, dove a questo vino è riservata una bella presentazione) il Chianti classico Aiola in fiasco. Buono il vino, bello il fiasco che crea un piacevole contrasto di tradizione enologica e ambiente moderno.

Servizio eclettico e informale

Molto informale anche l’offerta gastronomica. Durante l’aperitivo dominano taglieri di salumi (ma niente buffet stile happy hour), mentre per la cena si può scegliere da menu che vengono lasciati su ogni tavolo arrotolati all’interno dei calici. Così il cliente non deve attendere che il cameriere glieli porti e può scegliere quello che desidera compiendo poi velocemente l’ordine. Il menu delle vivande è diviso in due parti. In una le portate vengono illustrate secondo un crescendo di sapori e consistenze e non nel classico modo che ricalca lo svolgimento del pranzo. Questo per non dare al cliente neanche la lontana impressione di dover prendere per forza almeno due piatti. «Chi siede a un tavolo del Sequoie può davvero ordinare anche un solo piatto - dice Omati -. La struttura dell’antipasto, primo e secondo è superata e non siamo certo noi a volerla far rivivere». I menu cambiano completamente ogni venti giorni e puntano molto sulle tradizioni. Per esempio crocchette di baccalà con zucchine (16 euro), carciofi alla giudea (8 euro), cappelletti in brodo di gallina (14 euro) o risotto alla milanese con midollo.
La seconda parte della carta delle vivande è invece dedicata a quelli che qui chiamano Menu Flies, ovvero veri menu degustazione composti da due entrée, un primo e un secondo proposti a prezzi convenienti. Il Milano Suite, per esempio, prevede cecina con pancetta, foie gras e mele al Calvados, risotto alla milanese con midollo e lombo alla milanese con verdure a 28 euro, mentre per 21 euro si propone il menu vegetariano Tropezien, ovvero polpettina di melanzane, Crottin di capra con verdure, gnocchi di ricotta e spinaci, pescatrice con pomodoro e basilico e molto altro ancora.
Sviluppi futuri per il Sequoie? La bella stagione porterà probabilmente con sé un dehors dove servire aperitivi, spuntini e pasti completi.

Bargiornale marzo 2009

Archivio copertine Horeca –

localicase history11 Sequoie di Milano.Cento vinitutti al calice14 Canniccia Versilia di Marina di Pietrasanta. Quando il discjockey firma il club18 Pasticceria Palazzolo di Cinisi (Pa). Cassate e cannoli rivisti e correttidal mondo22 Locali a tema musicale.Metti una sera al banco con Eminem o i Beatles26 Rhum Jungle di Londra.L’unico spirito della casa è il rum30 Miniporzioni nel food&beverage.Mini è bello. E cattura il clientetendenze e progetti32 Visionnaire di Milano.Lo showroom si fa lo…


locali
case history
11 Sequoie di Milano.Cento vinitutti al calice
14 Canniccia Versilia di Marina di Pietrasanta. Quando il discjockey firma il club
18 Pasticceria Palazzolo di Cinisi (Pa).
 Cassate e cannoli rivisti e corretti
dal mondo
22 Locali a tema musicale.Metti una sera al banco con Eminem o i Beatles
26 Rhum Jungle di Londra.
L'unico spirito della casa è il rum
30 Miniporzioni nel food&beverage.Mini è bello. E cattura il cliente
tendenze e progetti
32 Visionnaire di Milano.Lo showroom si fa lounge
attività
36 Lavorare in città, quanti disagi
40 Intervista a Edi Sommariva.Sindaci, cittadini e pubblici esercizi:ripartire equamente le responsabilità
42 Lotta comune contro lo sballo
tecnologia
46 Più economia con il freddo giochi e scommesse
52 Un giorno a Enada, il percorso giusto
54 Giro di vite sui giochi on line
layout
56 Caffè Terzi di Bologna.L'ergonomia approda al banco bar
il cliente misterioso
58 Pensa al wc come al tuo biglietto da visita
protagonisti
60 Francesco Conte dello Shaker Club di Aversa (Ce). L'arte nobile di fare cocktail

professione
norme&fisco
65 Quanto costa la raccolta dei rifiuti
66 Mai buttare l'olio di frittura nel lavandino
67 In arrivo la posta elettronica certificata
68 Quanto grane per quei decibel di troppo!
formazione
70 Bar University insegna come guadagnare di più
72 Food: ma quanto ti costa?
gestione
74 Cibo, raccontalo come si deve

food&drink
rassegne
78 Nuovi succhi di frutta a tutto benessere: sette specialità provate per voi
80 Acqua minerale in pet, leggera e comoda: sette minerali in monodose per arricchire la vostra proposta "acqua"
82 Rossi al calice, un'offerta da arricchire con coraggio. Vini eclettici per il banco bar
ricettario
84 Fame di business? Fai merenda
86 ll finger food è chiavi in mano
vini al bar
88 La mezza bottiglia rivitalizza gli affari
letti al bar
89 "Birra, oltre la schiuma c'è di più".Le mille curiosità da spendersi con il cliente
birra & co.
90 Morbidezza e amabilità con il cioccolato
drink da raccontare
91 Quella corsa che ispirò il Bentley

imprese&mercati
zoom
92 Per non soffrire la crisi usa la leva delle promozioni
industria
94 La vodka e il lusso, parla Pernod Ricard
96 Apri la tua gelateria con il progetto Artistic
97 Birra e sport secondo Dab distribuzione
98 Progetto Italgrob e Fipe.Vetro a rendere un bene per tutti
giù il cappello
101 L'iniziativa Corona Save the Beach.
C'è una spiaggia da salvare
agenda
102 Appuntamenti, tour, eventi,fiere per i professionisti del bar
annunci
104 Domanda e offerta lavoro e attività
indirizzi
106 Aziende e personaggi citati in questo numero


Ristorazione Collettiva marzo 2009

Archivio Cover Horeca –

il punto  9     Dalle bollicine al burro, non facciamoci del male Ve lo immaginate un francese che brinda all’anno nuovo con spumante italiano? O che usa il nostro burro per preparare i suoi croissant? Gli italiani, invece, dimenticano che la cultura e i prodotti nazionali sono una risorsa da difendere. E in molti oggi dicono: è ora di cambiare mentalità  notizie  10   Panorama  13   Business  14   Tec…

il punto 


9     Dalle bollicine al burro, non facciamoci del male


Ve lo immaginate un francese che brinda all’anno nuovo con spumante italiano? O che usa il nostro burro per preparare i suoi croissant? Gli italiani, invece, dimenticano che la cultura e i prodotti nazionali sono una risorsa da difendere. E in molti oggi dicono: è ora di cambiare mentalità 


notizie 


10   Panorama 


13   Business 


14   Techno 


16   Food & beverage 


focus 


18   Affidabilità e soluzioni su misura. 


       Il punto di forza è il servizio


Partner essenziali per le collettività, la ristorazione,


il turistico-alberghiero, le lavanderie industriali hanno ampliato la loro offerta. E oggi mettono a disposizione del cliente “pacchetti”


standard e soluzioni personalizzate


strategie 


22   Giallo d’autore


L’edizione 2009 dell’International Day of Italian Cuisines ha avuto come protagonista il risotto alla milanese. Promossa dal GVCI la manifestazione vuole ribadire che chiunque nel mondo proponga la cucina italiana deve farlo nel rispetto delle regole 


26   Sale? No grazie


Le aziende della ristorazione coinvolte nella campagna mondiale per la riduzione del consumo di sodio


formule 


28   Piace a tutti il refettorio self service


Snellisce il servizio, riduce i rifiuti e responsabilizza i bambini: la scelta di dotare le mense scolastiche di linee a libero servizio presenta diversi vantaggi. Ci siamo fatti spiegare quali dai responsabili di strutture che l’hanno applicata con successo 


31   I mille riti della pausa pranzo


Crisi economica, poca capacità di spesa, nuove abitudini alimentari. Cosa vogliono gli italiani che pranzano fuori casa e cosa offrono i bar che li accolgono 


34   Per carnivori di ogni età


Declinato sull’internazionale concetto di steakhouse, il marchio Hippopotamus è definitivamente decollato negli ultimi anni. Grazie a tre punti di forza: ampia offerta di buona carne alla griglia, ambiente accogliente e informale e buon rapporto qualità/prezzo 


protagonisti
36   «Così collaborerò con il ministro Bondi»


Incontro con lo chef Matteo Scibilia, nominato consigliere ai


Beni culturali. Una svolta grazie alla quale la cucina italiana


viene finalmente riconosciuta come una forma di cultura 


 innovazioni 


38   Anche il naso vuole la sua parte


Lo chef milanese Davide Oldani ha ideato una linea di profumi da “servire” in tavola con i diffusori di Oikos Fragrances 


spunti & appunti 


39   In agenda 


42   Leggi 


44   Idee servizio 


46   Da leggere, da guardare
48    Abbiamo parlato

Il turismo enogastronomico non conosce crisi

Tendenze –

In Italia il settore, segnala una ricerca Censis/Città del vino, ha un giro d’affari di circa 2,5 miliardi di euro

In Italia c'è un settore che sembra non conoscere crisi: è quello del turismo enogastronomico, che secondo l'ultimo rapporto “Osservatorio sul turismo del vino”, realizzato da Città del vino/Censis, coinvolge nel nostro paese dai 4 ai 6,5 milioni di appassionati, per un giro d'affari complessivo stimato in circa 2,5 miliardi di euro. In nessun Paese come l'Italia, si legge nello studio, il turismo enogastronomico ha assunto una fisionomia così diffusa e consistente, con 140 Strade del vino e dei Sapori e 1.300 comuni attraversati da questa rete capillare, che comprende quasi 400 denominazioni territoriali di vini, oltre 4.000 ristoranti, quasi 33.000 prodotti vitivinicoli e più di 3.300 cantine. Gli eno-appassionati, in linea con la tendenza internazionale del momento, scelgono vacanze brevi, da 1 a 2 notti, ma ben organizzate.

Un 2008 positivo  
Il turismo del vino rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, soprattutto in Campania, Lazio, Piemonte, Marche, Sicilia, Veneto e Lombardia.  Il fenomeno risulta già ampiamente affermato anche in Trentino, Umbria, Toscana, Puglia, Friuli ed Emilia Romagna. La crisi economica, sottolinea il rapporto Città del vino/Censis, non dovrebbe colpire il settore: in nessuna regione sono previste flessioni per il turismo enogastronomico da qui ai prossimi cinque anni. I dati più recenti, d'altronde, sono positivi: il 62% dei produttori delle aziende oggetto del sondaggio Città del Vino/Censis, ha visto aumentare il numero di visitatori nel 2008 rispetto al 2007. Segno negativo invece per i ristoratori, che hanno registrato una diminuzione dei loro ospiti, compresa tra - 4% e - 5,5%.

I fattori d'attrazione
Dal punto di vista della domanda, secondo il parere delle aziende della filiera del vino intervistate, la degustazione in cantina risulta essere l'attrazione preferita dei visitatori (93,5% delle preferenze). Seguono la visita alla cantina (85,8%) e, dato interessante, la vendita dei vini (57,4%). Elementi di minore interesse sembrano essere la vendita dei prodotti tipici (5,9%), la possibilità di pernottare in azienda (6,5%), le cene a tema (8,3%) e, sorprendentemente, la ristorazione (9,5%). Un certo fascino esercita la visita al vigneto (30,2%).

Il passaparola conta più di Internet
Alla base del successo dei tour enogastronomici c'è un mix di antico e moderno: se da una parte gli appassionati utilizzano con frequenza il web (quasi il 50% degli italiani naviga in Internet e sono oltre 10 milioni coloro che praticano il turismo online, il settore con il maggior tasso di crescita dell'e-commerce), questo non significa il tramonto del classico passaparola, che è sempre considerato dagli addetti ai lavori come il primo fattore di promozione e comunicazione. Le strategie suggerite dalle aziende vinicole per potenziare lo sviluppo enoturistico dei luoghi d'offerta sono legate, in primo luogo, alla necessità di promuovere la realizzazione di eventi eccezionali legati all'enoturismo (55,4% delle preferenze), senza però tralasciare gli investimenti sulla comunicazione via internet (48,2%) e la formazione degli addetti (46,4%).

Imposta comunale sulla pubblicità

Documenti –

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 4, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I 
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
Art. 1 Ambito di applicazione.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Art. 2 Classificazione dei comuni.

Ai fini del presente Capo I comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;

Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.

Art. 3 Regolamento e tariffe.

Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
Con il regolamento il comune disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
Il regolamento deve in ogni caso determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. Deve altresì stabilire la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
Il regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe di cui al presente capo.
Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19.

Art. 4. Categoria delle località.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni delle prime tre classi possono suddividere le località del proprio territorio in due categorie in relazione alla loro importanza, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.
Il regolamento comunale deve specificare le località comprese nella categoria speciale, la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.

Art. 5. Presupposto dell'imposta.

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 6. Soggetto passivo.

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Per i soggetti di cui all’art. 20 non trova applicazione l’imposta sulla pubblicità (*) (*) Così modificato dalla Legge n° 311 del 30/12/2004 in vigore dall’1/1/2005.

Art. 7. Modalità di applicazione dell'imposta.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento.

Art. 8. Dichiarazione.
Il soggetto passivo di cui all'art. 6 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 9. Pagamento dell'imposta.

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente presso le tesorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento.
Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; (il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione).*(Soppresso) Legge 296 del 27.12.2006. Si applica l'art. 2752, comma 4 del Codice Civile.
Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.*(Abrogato) Legge 296 del 27.12.2006

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 10. Rettifica ed accertamento d'ufficio.
(Abrogato). Legge 296 del 27.12.2006.

Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivatoin relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (*).
Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario. (*) Così modificato dall’art.6 D. Lg.vo n° 32 del 26/01/2001.

Art. 11. Funzionario responsabile.

Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
Il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 12. Pubblicità ordinaria.
Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è la seguente:

comuni di classe I . . . . . . .. L. 38.000

comuni di classe II . . . . . . . L. 34.000

comuni di classe III . . . . . . L. 30.000

comuni di classe IV . . . . . . L. 26.000

comuni di classe V . . . . . . . L. 22.000 (*)
Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento.
(*) Così modificato dall’art.1 del D.Lg.vo n° 32 del 26/01/2001.

Art. 13. Pubblicità effettuata con veicoli.
Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 12, comma 4.
Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 144.000

per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg . . . . . . . . . . . . . . . . L. 96.000

per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie . L. 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.
Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

4-bis L’imposta non è dovuta altresì per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.(*)
E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.
(*) Così modificato dalla legge 27/02/2002 n.16.

Art. 14. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.
Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I . . . . . . . L. 128.000

comuni di classe II . . . . . . . L. 112.000

comuni di classe III . . . . . . . L. 96.000

comuni di classe IV . . . . . . . L. 80.000

comuni di classe V . . . . . . . L. 64.000

Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I . . . . . . . L. 8.000

comuni di classe II . . . . . . . L. 7.000

comuni di classe III . . . . . . . L. 6.000

comuni di classe IV . . . . . . . L. 5.000

comuni di classe V . . . . . . . L. 4.000

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 15. Pubblicità varia
Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 12, comma 1.
Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura:

comuni di classe I . . . . . . . L. 192.000

comuni di classe II . . . . . . . L. 168.000

comuni di classe III . . . . . . . L. 144.000

comuni di classe IV . . . . . . . L. 120.000

comuni di classe V . . . . . . . L. 96.000

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.
Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa:

comuni di classe I . . . . . . . L. 8.000

comuni di classe II . . . . . . . L: 7.000

comuni di classe III . . . . . . . L: 6.000

comuni di classe IV . . . . . . . L: 5.000

comuni di classe V . . . . . . . L. 4.000

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è la seguente:
comuni di classe I . . . . . . . L. 24.000

comuni di classe II . . . . . . . L: 21.000

comuni di classe III . . . . . . . L: 18.000

comuni di classe IV . . . . . . . L: 15.000

comuni di classe V . . . . . . . L: 12.000

Art. 16. Riduzioni dell'imposta.
La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 17. Esenzioni dall'imposta.
Sono esenti dall'imposta:
la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita
la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
L’imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lg.vo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne d’esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente.

(*) modificato dalla Legge del 28/12/2001 n° 448 art.10 in vigore dall’1/1/2002.

Art. 18. Servizio delle pubbliche affissioni.
Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente, al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo.
La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni.
3-bis. Il comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell’abusivismo pubblicitario ed al miglioramento dell’impiantistica (*)
(*)Così modificato dalla legge n°388 del 23/12/2000 art.145; in vigore dall’01/01/2001.

Art. 19. Diritto sulle pubbliche affissioni.
Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:
Comuni Per i primi 10 giorni Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
comuni di classe I L. 2.800 L. 840
comuni di classe II L. 2.600 L. 780
comuni di classe III L. 2.400 L. 720
comuni di classe IV L. 2.200 L. 660
comuni di classe V L. 2.000 L. 600
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.
Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 20. Riduzioni del diritto.
La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
per gli annunci mortuari.
1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti dall’art. 20-bis1.

Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto). - 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20. La richiesta e' effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui all'articolo 20 e deve avvenire secondo le modalita' previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune non fornisce personale per l'affissione. L'affissione negli spazi riservati e' esente dal diritto sulle pubbliche affissioni. 2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d'affissioni e pubblicita' commesse fino all'entrata in vigore della presente disposizione, mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 100 euro per anno e per provincia. Tale " deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 provincia destinera' le entrate al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non da' luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n.515"(*) (*) Così modificato dall’art.1 della Legge n° 311 del 30/12/2004.

Art. 21. Esenzioni dal diritto.
Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 22. Modalità per le pubbliche affissioni.
Il regolamento comunale stabilisce criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti.
Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 23. Sanzioni tributarie ed interessi(*).
Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.
Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, o della sanzione.
(Abrogato) Legge 296 del 27.12.2006.Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
4-bis Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’art. 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste responsabilità solidale (*) (*)Così modificato dalla Legge n° 311 del 30 dicembre 2004.

Art. 24. Sanzioni amministrative.
Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva“si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie”(*)
Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10.
I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 3.

5-ter Se il manifesto riguarda l’attività di soggetti elencati nell’art. 20, il responsabile è esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale. (**)
(*) Così modificato dal D. Lg.vo 473/97

(**)Così modificato dalla Legge n° 311 del 30 dicembre 2004.
Art. 25/34. [ABROGATI]

Art. 35. Vigilanza.
E' attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.
Ai fini di cui al comma 1, il comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.
La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le deliberazioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.
Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
La direzione centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.
Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'ufficio dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32 per il periodo in cui detta situazione perduri.
La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecuzione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commissione prevista dall'art. 32 l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36. Norme transitorie.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanati i decreti ministeriali previsti nei precedenti articoli.
Per la prima applicazione del presente decreto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all'art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tariffe devono essere deliberate entro il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994.
I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti nell'albo di cui all'art. 40, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, sono iscritti a domanda, da presentare entro il 30 giugno 1994, nell'albo di cui all'art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti.
I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gestiscono ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, possono continuare la gestione del servizio, sino alla scadenza del contratto in corso, purché, entro un anno dalla suddetta data, ottengano l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 32.
In deroga alle disposizioni dell'art. 31, comma 3, è ammessa la cessione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del comune interessato e nulla osta della direzione centrale della fiscalità locale del Ministero delle finanze; entro lo stesso termine è altresì consentita, previa comunicazione al comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.
La commissione prevista dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica sino alla scadenza stabilita per lo svolgimento delle attribuzioni di cui all'art. 32 del presente decreto.
Le concessioni di cui all'art. 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell'anno 1994 sono prorogate sino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definire fra le parti sempre che il comune non intenda gestire direttamente il servizio.
Il comune non dà corso alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l'installazione di nuovi impianti fino all'approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3.
Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.
La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni del presente capo.
Le modalità della gestione, l'aggio o il canone fisso, il minimo garantito nonché le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo.

Art. 37. Norme finali e abrogazioni.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le disposizioni del presente capo.
Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

Giochi on line, nuove regole

documenti –

Il testo integrale dell’emendamento governativo, nella sola parte relativa al mercato dei giochi online

"Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis, "Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie".

12. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 13 a 31 recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

13. La disciplina dei giochi di cui al comma 12 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell 'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

14. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 12, lettere da a) ad f), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopolio di Stato di stabilire, ai sensi del comma 31, in funzione delle capacità tecnico operative del suo portale e delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di 200, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentita:

a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 16, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 12 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

15. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 14 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

16. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 14, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000,00 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 17, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000,00;
c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 17, lettera b);

e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

f) sottoscrizione, anteriormente alla operatività della concessione, di atto d'obbligo all'effettuazione del collegamento permanente, anche mediante fornito re di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera
e) al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestito dal suo partner tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco;

g) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monito raggio e controllo, pari ad euro 300.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) ad e), nonché ad euro 50.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 12, lettera f);
h) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 18.

17. I soggetti di cui al comma 14, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettera da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 16, lettera g), nelle seguenti misure:

a) euro 300.000,00, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) ad e);

b) euro 50.000,00, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 24, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 12, lettera f);

c) euro 350,000,00, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) a f).

18. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 16 lettere da a) a f);

b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 16 lettere da a) ad f);

c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 12 lettere da a) a f), esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzo del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 12, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quello dedicato di cui alla lettera c), ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'auto limitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile sul sito dedicato di cui alla lettera c), ovvero negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) trasmissione al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;

h) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

i) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

l) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

19. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro 90 giorni dal loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 16. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino al momento della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal momento della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 16 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinto.

20. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge:

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato Italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

21. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 16, lettera g), e 17 possono essere adeguati in aumento ogni 3 anni sulla base dell'indice dei prezzi al consumo NIC pubblicato dall'ISTAT.

22. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende disponibili sul portale gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12 e consente attraverso lo stesso l'accesso ai rispettivi siti internet per l'attività di gioco. In caso di temporanea interruzione del servizio del portale, il partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato consente in ogni caso ai giocatori l'accesso diretto ai siti internet dei concessionari dedicati ai giochi di cui al comma 12, fermo in tal caso l'obbligo dei concessionari di trasmettere i dati di cui al comma 18, lettera g), relativi al periodo di durata della interruzione del servizio.

23. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 18, lettera e).

24. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 31 soggetti di cui al comma 14, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 12 a 31.
25. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 12 senza la prescritta concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 12 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

26. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 12 a 24 del presente articolo, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

27. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

28. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 25, chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 12, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000.

29. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario alle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

a) per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 18, lettere a), b), c), d), e), f), h) e i), nonché alle disposizioni di cui al comma 23, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 30 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

b) per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 21, lettera g), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 10 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento alle disposizioni di cui al comma 21, lettera l), la sospensione della concessione per la durata di 15 giorni; al secondo inadempimento alle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per 30 giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;

d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 18 e 20 l'amministrazione dispone la revoca della concessione.

30. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 29 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.

31. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 12 a 30. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

Decorazioni con la frutta: per attrarre e non solo

Gelateria –

Bastano una spatola o un frutto intagliato per rendere più invitante l’esposizione. Una serie di buoni consigli

Le vetrine di somministrazione, conservazione ed esposizione del gelato hanno gradualmente sostituito i banchi a pozzetto. Il motivo? Il gelato può essere visto e di conseguenza si vende meglio. Da qui deriva la necessità di presentare il gelato in modo accattivante.
Nelle vasche in acciaio da cinque litri (cm 36 x 16,5) il gelato era lisciato con la spatola. Per renderlo più “attraente”, il primo espediente fu quello di sagomarlo con il “pettine” di pasticceria. Linee dritte, spine di pesce e curvature a mille righe sono state le prime decorazioni.
In seguito, con l’avvento del gelato “alto”, la modalità di decorazione si è evoluta: l’abilità dell’operatore sta non solo nel trattare sapientemente gli ingredienti, ma anche nell’estrarre il gelato dalla bocca d’uscita del mantecatore in modo che nella vaschetta formi ciuffi, palline o forme comunque invitanti. Ma, anche senza la manualità di un provetto artigiano, non è difficile decorare il gelato in vaschetta, utilizzando guarnizioni come frutta fresca, anche intagliata, prodotti dolciari, salse, topping, ecc.
La regola da seguire è verificare la compatibilità delle decorazioni con la temperatura frigorifera negativa. In pratica, i prodotti non devono contenere molta acqua, che nelle vetrine ghiaccia.

Come utilizzare la frutta fresca
La frutta fresca, per esempio, è molto usata per guarnire la vaschetta; bisognerebbe però evitare di somministrarla al cliente, in quanto ghiacciata e immangiabile. Vale però la pena di lucidarla, per renderla più bella e conservarla a lungo. A questo scopo si utilizzano gelatine liquide: in commercio ne esistono tipi specifici che, uniti ad acidificanti, ritardano l’ossidazione della polpa di alcune qualità di frutta (ad es. la mela a fettine). La frutta va posizionata sulla parte più lontana della vaschetta rispetto all’operatore, per consentirgli di prelevare facilmente il gelato.
Oltre alla frutta fresca, ideali per guarnire il gelato sono salse e topping, frutta pochés (trattata a caldo per molte ore in soluzione zuccherina), gelatine di frutta, scaglie di cioccolato, frutta secca caramellata (lo zucchero impermeabilizza il frutto). O ancora, i prodotti dolciari secchi come amaretti, cantuccini, “brutti ma buoni”.
Da ricordare che la funzione della guarnizione è anche di rendere più facile per l’operatore l’identificazione dei gusti.

Così il tramezzino mise radici a Crema

Case History –

Sono venti i sandwich nel menu del nuovo take away Tram. Una proposta valorizzata da una gestione oculata e dalla consulenza di uno studio di immagine.

Un'impresa che gira attorno una buona idea, una conduzione familiare con a carico uno, al massimo due dipendenti. È questa la fotografia più puntuale del bar italiano, i cui contorni sono ricalcati perfettamente dalla nuova tramezzineria di Crema, il Tram. La buona idea innanzitutto: un locale dedicato al tramezzino in un contesto che poco, o, nulla, ha a che fare con tale tradizione gastronomica. Semmai a contendersi la palma di patria del tramezzino sono Torino, Venezia e Roma, dove esiste persino una via Panisperna (nome che in latino significa pane e prosciutto), ma non certo Crema. Un'idea perciò, quella di realizzare qui una tramezzineria, singolare, bizzarra, ambiziosa, un po' folle o persino sciagurata. Sia come sia, ma in soli quattro mesi (il locale è stato inaugurato il 27 settembre 2008) il Tram è arrivato a distribuire una media giornaliera di 150 tramezzini e, si è conquistato la fiducia dei tanti studenti e impiegati della zona, annoiati forse dall'offerta di pizze, piadine e panini.

La concorrenza sulla pausa pranzo

Del resto, e non è un'inezia, ci troviamo in una delle province italiane a più alta densità di locali: un esercizio almeno ogni 243 abitanti.
«In realtà abbiamo mutuato l'idea da un locale di Cremona, dove c'incontravamo spesso per la pausa pranzo», ammette candidamente Maria Assandri, contitolare insieme ai cugini Mauro e Manuel Bassi. Lei, casalinga, Mauro, medico, e Manuel, imprenditore, un giorno si sono trovati a pensare a come sarebbe stato divertente aprire una tramezzineria tutta loro. Detto, fatto.
Maria, insieme alla moglie di Mauro e a un dipendente, sbriga gran parte del lavoro al Tram. «Apriamo la mattina intorno alle 10.30 sino alle 14.30 e poi di nuovo nel pomeriggio dalle 16 alle 20 - spiega -. In questo modo riusciamo a proporre il tramezzino anche come merenda pomeridiana e non solo per la pausa pranzo». Merito anche dei prezzi concorrenziali: 2,50 euro, ben sotto la media nazionale (circa 3 euro). Senza contare le promozioni agli studenti: due tramezzini e una bibita sono proposti a 5,50 euro, un tramezzino e una bibita a 3,50. Aiuta anche il fatto che il locale abbia una licenza di somministrazione non assistita: non c'è servizio ai tavoli e i pochi sgabelli che ci sono servono per una veloce consumazione “alla barra” oppure semplicemente a rendere più piacevole l'attesa degli avventori.
Oltre che come take away, il Tram offre un servizio di delivery gratuito. «Per promuovere il locale abbiamo deciso di non applicare alcuna maggiorazione di prezzo per ordinativi superiori ai quattro tramezzini». Certo, gioverebbe agli affari, ne siamo certi, la possibilità di ordinare on line i tramezzini, ma a quattro mesi dall'inaugurazione del locale il sito non è ancora attivo. Probabilmente a Maria e agli altri non piace fare il passo più lungo della gamba. Lo dimostra anche il menu: sufficientemente ampio, ma non sterminato. Sono venti i tramezzini in carta, o meglio elencati sulla lavagna a tutta parete, da accompagnare a vini bianchi e rossi (solo bottigliette da 25 cl), birre (cinque etichette), acqua minerale e succhi di frutta. Punto e basta.

Nuovi spunti per impostare il menu

L'aspetto originale che vale la pena sottolineare è l'impostazione del menu: nessuna suddivisione per ingredienti utilizzati, né per tipologia di pane (che arriva puntuale ogni mattina da un forno di Cremona). I venti sandwich sono ripartiti su quattro categorie che potrebbero corrispondere a quattro diversi target, ovvero quattro diverse esigenze: i Tradizionali, i Rigeneranti, gli Allegri e i Mitici. Si va così dai classici cotto, funghi e maionese oppure würstel viennese, senape e cetrioli in agradolce ai robusti come bresaola, rucola, grana e maionese. Decisamente “rock” il tramezzino con mortadella, crema di pistacchi e indivia o il mitico gamberetti, zucchine grigliate e salsa rosa. Ciascuna categoria è distinta da un colore: rosso, verde, arancio e giallo.
E attorno a quest'impostazione gira tutta l'immagine del locale, il nome del locale (se non ci avete fatto caso le iniziali vanno a comporre il nome Tram, oltre che ammiccare all'abbreviazione di tramezzino), il logo e il progetto degli architetti Santina Caizzi e Carlo Schira dello Studio Pan di Crema.

Un'immagine coordinata
del locale

Senza dubbio elaborata come soluzione, ma di sicuro impatto: i quattro colori divengono sì componenti d'immagine, ma anche aiuto nell'identificazione e nella scelta del prodotto, evitando l'aggiunta di indicazioni commerciali spesso di cattivo gusto. Di più: i due architetti hanno studiato tutte le soluzioni possibili per valorizzare il prodotto creandogli cornici importanti. Così la vetrina in acciaio inox lucido e vetro temperato stratificato è stata realizzata su progetto dalle Officine Legi, mentre il banco espositivo, di servizio e il retrobanco in legno laccato bianco con piano di lavoro in acciaio inox portano la firma di L.A.M.A. Arredamenti. Lo studio ha persino prefigurato un'evoluzione della formula: il banco è suddiviso in due aree, una delle quali attrezzata con vaschette. «Per la stagione estiva - conclude Maria - stiamo pensando di introdurre nella nostra proposta anche la frutta fresca, oggi sempre più richiesta». Ben fatto.

La cucina italiana è fatta di ingredienti e tradizione

Intervista –

Secondo lo chef Moreno Cedroni le materie prime hanno un’importanza fondamentale nella nostra tradizione culinaria

È tra gli chef italiani più blasonati. Moreno Cedroni, due stelle Michelin al suo ristorante Madonnina del Pescatore a Marzocca di Senigallia, ne ha fatta di strada da quando rilevò, come dice lui stesso nella presentazione su suo sito «un locale dimesso sul lungomare Italia, consacrandolo senza troppo sforzo al menù più banale con l'aiuto di una cuoca imponente. Sono fritture di pesce, insalate di mare e anche pizze: gli stessi piatti che anni dopo si divertirà a ribaltare con la tecnica del virtuoso e il gusto per il calembour dell'umorista».

La centralità della materia prima
Tuttavia, la tecnica non è nulla senza la materia prima ed è proprio dalla materia prima, dalla sua fragranza che la cucina italiana trae i suoi valori principali. «Gli ingredienti di stagione e l'olio extravergine di oliva sono all'origine di ricette semplici, delicate che esaltano il grande patrimonio di materie prime e la tradizione culinaria che abbiamo dentro». Certo, un tempo c'era solo il prodotto. Oggi i professionisti della cucina sono i migliori ambasciatori delle nostre tradizioni culinarie. È tale la centralità della materia prima per Moreno Cedroni, che nella sua poliedrica attività vi è anche la preparazione di conserve di vario tipo (pesce in particolare) con un obiettivo preciso: far durare il prodotto nel tempo con tecniche naturali, per preservare tutti i profumi e gli aromi del fresco.

Una maggiore linearità
«E sul fronte della cucina “alta” o che fa uso della tecnologia (come ha insegnato Adrià), la cucina italiana ha una sua riconoscibilità», continua Cedroni «fatta proprio dagli ingredienti, così come quella francese si riconosce per le salse. Oggi, poi, possiamo dire che in linea generale si riscopre una maggiore linearità, una pulizia di sapori anche in un gran numero di ristoranti medi, dove giovani chef possono mettere a frutto quello che apprendono nei congressi di cucina e confrontandosi con altre esperienze. Anzi, rispetto alla mia generazione, vi sono molte più occasioni di apprendimento. Il che non può che far bene all'immagine e alla notorietà della cucina italiana, che non è più sinonimo di pasta e pizza e di tovaglia a quadri rossi e bianchi».

Estorsione e usura minacciano la ristorazione

Attività –

Esercenti costretti a pagare interessi salati e condizionati negli acquisti. Bargiornale analizza il fenomeno con il supporto dell’ultimo Rapporto Sos Impresa









Il testo integrale del Rapporto SOS Impresa
(file . pdf)


Non bastava il calo dei consumi, il credit crunch, la deregulation. A rendere amara la vita dei pubblici esercizi ci si mettono anche estorsori e usurai. Non che strozzinaggio e pizzo siano fenomeni nuovi, semmai il fil rouge tra medioevo e futuro, tuttavia tali reati si evolvono a una velocità straordinaria, assecondando il mercato e i suoi cambiamenti. Un'evoluzione di cui ne dà puntuale fotografia SOS Imprese, l'associazione Confesercenti nata nel 1991 per difendere la libera iniziativa imprenditoriale. Con il presidente, Lino Busà, abbiamo commentato il Rapporto annuale dell'associazione.

Siamo giunti all'undicesima edizione del Rapporto SOS Impresa, quali sono gli aspetti più temibili?
Obiettivo del rapporto è mettere in luce le relazioni e i condizionamenti delle mafie a condurre liberamente un'attività imprenditoriale. Una prospettiva, la nostra, particolare, che evidenzia un fenomeno, ahinoi, assai diffuso: l'attività delle mafie ormai non è più solo predatoria.
Il pizzo continua a garantire la quotidianità dell'organizzazione, accresce il suo dominio, conferisce maggiore prestigio al clan, misura il tasso di omertà di una zona, di un quartiere o di una comunità. Tuttavia, negli ultimi anni, i signori del racket hanno ampliato i loro orizzonti: aprono attività commerciali in proprio, investono i proventi illeciti in attività legali, hanno il controllo di quote consistenti di società e marche note. Un fenomeno che tocca da vicino i bar: sono attività che consentono una forte circolazione del denaro, che richiedono apporto di capitali, aziende quasi sempre società a responsabilità limitata. Senza contare che in un bar ogni giorno entrano ed escono molte persone, il che permette ai signori del racket di tenere i contatti con i picciotti e condurre i propri affari alla luce del giorno. È necessaria dunque una maggiore solidarietà e attenzione da parte delle istituzioni nei confronti del settore della ristorazione per salvaguardare le tante imprese sane.

Il pizzo tuttavia continua a garantire la sopravvivenza all'impresa mafia, come si declina oggi tale attività?
Alle forme tradizionali di pagamento del pizzo, tutte ancora oggi presenti, se ne aggiungono altre che danno il senso della pervasività delle organizzazioni criminali. Così una recente operazione a Palermo ha messo in luce che il titolare di un bar-ristorante doveva organizzare gratuitamente cerimonie nuziali e battesimi per i familiari dei mafiosi. Accanto alle cosiddette donazioni in natura, c'è il fenomeno dell'imposizione di marche: dalle farine alle acque minerali. Ha fatto scalpore di recente il caso di un'azienda camorristica che imponeva i propri cartoni per l'asporto a tutte le pizzerie della zona. Una pratica assai pericolosa, perché il confine tra vittima e colluso si assottiglia: “Ma sì, compro quest'acqua minerale, questa marca di gelati, questo pastificio” ecc.

Nel rapporto si legge che il reato maggiormente in crescita è quello dell'usura. Negli ultimi anni il numero di commercianti colpiti, pubblici esercizi inclusi, è lievitato a 180.000 vittime, con un giro d'affari che oscilla intorno ai 15 miliardi di euro. Cifre che valgono una riflessione..
Aggiungo altra carne al fuoco: mentre l'estorsione riguarda principalmente gli imprenditori delle quattro regioni storicamente più esposte alla criminalità organizzata (Sicilia, Calabria, Puglia e Campania), l'usura è una pratica diffusa da Palermo a Bolzano. Siamo di fronte a “un'offerta” ormai diversificata, in grado di rispondere a ogni esigenza. Così non solo aumenta il numero di commercianti coinvolti in rapporti usurari, ma molti di questi s'indebitano con più strozzini. Le posizioni debitorie perciò possono essere ragionevolmente stimate in oltre 500mila, con interessi ormai stabilizzati oltre il 10%. In particolare, nel triennio 2005-2007 sono state 165.000 le attività commerciali e 50.000 gli alberghi e i pubblici esercizi costretti alla chiusura. Di queste un robusto 40% deve la sua cessazione all'aggravarsi di problemi finanziari, ad un forte indebitamento. Un fenomeno preoccupante perché per molti può rappresentare l'anticamera del girone infernale del prestito a strozzo. Di solito si inizia con il chiedere piccole cifre in prestito. A poco a poco si alza la posta, convinti di pagare, e in un attimo ci si trova in un tunnel senza fine.

Che fare?
L'immediata denuncia del reato. Purtroppo oggi siamo su livelli insoddisfacenti di denunce. Certo non può essere sottovalutato il fatto che ci sia una maggiore attenzione e sensibilità dell'opinione pubblica, una più attenta attività investigativa, ma non basta. Mi preme sottolineare che oggi per fare una denuncia non occorre essere eroi. Il compito delle associazioni antiracket e antiusura è proprio ridurre il rischio personale di ritorsioni e fare in modo che le denunce siano il più efficaci possibili. Lo Stato infatti, attraverso i fondi solidarietà, consente di ristorare i danni subiti (vedi box nella pagina a lato, ndr). A oggi, siamo a 25 milioni di euro ristorati. Spesso le vittime arrivano ai nostri sportelli quando è troppo tardi, quando l'impresa è ormai a pezzi. Il consiglio è sempre lo stesso: non assumere mai attegiamenti di sfida, ma alla prima intimidazione rivolgersi alle associazioni territoriali e denunciare il reato.

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