Giochi on line, nuove regole

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Il testo integrale dell’emendamento governativo, nella sola parte relativa al mercato dei giochi online

"Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis, "Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie".

12. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 13 a 31 recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:

a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;

b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;

c) giochi di ippica nazionale;

d) giochi di abilità;

e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

f) bingo;

g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;

h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.

13. La disciplina dei giochi di cui al comma 12 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell 'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.

14. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 12, lettere da a) ad f), ferma la facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopolio di Stato di stabilire, ai sensi del comma 31, in funzione delle capacità tecnico operative del suo portale e delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di 200, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentita:

a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 16, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 12 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

15. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettere g) e h), è altresì consentita ai soggetti di cui al comma 14 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.

16. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 14, lettera a), è rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

a) esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore ad euro 1.500.000,00 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;

b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 17, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, che altresì rilasciano alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000,00;
c) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;

d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilità e professionalità richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 17, lettera b);

e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

f) sottoscrizione, anteriormente alla operatività della concessione, di atto d'obbligo all'effettuazione del collegamento permanente, anche mediante fornito re di servizi di connettività e comunque tramite rete dedicata e sicura, delle infrastrutture di cui alla lettera
e) al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestito dal suo partner tecnologico, necessario ad assicurare il monitoraggio dell'accesso dei consumatori alla fruizione dei giochi offerti dal concessionario, nonché delle eventuali anomalie di gioco;

g) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attività di monito raggio e controllo, pari ad euro 300.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) ad e), nonché ad euro 50.000,00, oltre IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 12, lettera f);
h) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 18.

17. I soggetti di cui al comma 14, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, lettera da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono già abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 16, lettera g), nelle seguenti misure:

a) euro 300.000,00, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) ad e);

b) euro 50.000,00, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 24, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 12, lettera f);

c) euro 350,000,00, per i concessionari di rimanenti giochi, non già abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 12, lettere da a) a f).

18. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello è reso disponibile dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:

a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 16 lettere da a) a f);

b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 16 lettere da a) ad f);

c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 12 lettere da a) a f), esclusivamente attraverso il portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche attraverso automatico reindirizzo del giocatore nel caso di suo tentativo di accesso diretto all'area operativa del predetto sito;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 12, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quello dedicato di cui alla lettera c), ancorché gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso società controllanti, controllate o collegate;

e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l'auto limitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile sul sito dedicato di cui alla lettera c), ovvero negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;

f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

g) trasmissione al portale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonché, utilizzando protocolli stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attività di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono il transito per il portale;

h) messa a disposizione, nei tempi e con le modalità indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;

i) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalità indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonché, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;

l) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarità dei giocatori.

19. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro 90 giorni dal loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 16. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino al momento della sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dal momento della richiesta e fino alla loro ricezione. In deroga al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, fatti, stati e qualità relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 16 non possono essere attestati nella forma dell'autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinto.

20. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, è predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge:

a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato Italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;

b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;

c) unicità del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttività di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonché gratuità della relativa utilizzazione per il giocatore;

d) indisponibilità da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;

e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;

f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;

g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;

h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;

i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;

l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.

21. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 16, lettera g), e 17 possono essere adeguati in aumento ogni 3 anni sulla base dell'indice dei prezzi al consumo NIC pubblicato dall'ISTAT.

22. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rende disponibili sul portale gli indirizzi dei concessionari per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12 e consente attraverso lo stesso l'accesso ai rispettivi siti internet per l'attività di gioco. In caso di temporanea interruzione del servizio del portale, il partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato consente in ogni caso ai giocatori l'accesso diretto ai siti internet dei concessionari dedicati ai giochi di cui al comma 12, fermo in tal caso l'obbligo dei concessionari di trasmettere i dati di cui al comma 18, lettera g), relativi al periodo di durata della interruzione del servizio.

23. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la più corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelle di cui al comma 18, lettera e).

24. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 31 soggetti di cui al comma 14, lettera b), ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 12 a 31.
25. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi di cui al comma 12 senza la prescritta concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi diversi da quelli di cui al comma 12 che non siano previamente istituiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

26. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza giochi con modalità e tecniche diverse da quelle previste dai commi da 12 a 24 del presente articolo, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

27. Chiunque promuove o pubblicizza la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 12, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

28. Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al comma 25, chiunque partecipa a distanza ai giochi di cui al comma 12, organizzati senza la prescritta concessione, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 200 a euro 2.000.

29. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario alle disposizioni del presente articolo, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:

a) per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 18, lettere a), b), c), d), e), f), h) e i), nonché alle disposizioni di cui al comma 23, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 30 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

b) per l'inadempimento alle disposizioni di cui al comma 21, lettera g), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i 10 giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;

c) al primo inadempimento alle disposizioni di cui al comma 21, lettera l), la sospensione della concessione per la durata di 15 giorni; al secondo inadempimento alle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per 30 giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;

d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 18 e 20 l'amministrazione dispone la revoca della concessione.

30. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 29 sono ridotti a metà in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, è disposta la revoca della concessione.

31. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilità tecnica redatto dal partner tecnologico, è stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 12 a 30. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformità alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonché l'impossibilità per gli organizzatori di prevedere più tornei nella stessa giornata e nella stessa località.

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