Legge di Bilancio 2021: le opportunità per i locali

Composta di un solo articolo di 1150 commi, la legge ha introdotto alcune novità fiscali, bonus e agevolazioni per le imprese. Abbiamo sintetizzato quelle che più interessano i locali

legge di bilancio 2021
Foto di Lucia Grzeskiewicz da Pixabay
La legge ha introdotto alcune novità fiscali, bonus e agevolazioni per le imprese. Abbiamo sintetizzato quelle che più interessano i locali

Alla fine dello scorso anno il Parlamento ha approvato la legge di Bilancio 2021, ovvero la legge 178 del 30 dicembre 2020. Composta di un solo articolo, l’art. 1, la legge si compone di 1150 commi che contengono diverse novità fiscali, bonus e agevolazioni per imprese e famiglie. Analizziamo le disposizioni che sono più di interesse per il mondo dei locali

Lotteria degli scontrini (comma 1095)

È confermata la partecipazione alla lotteria solo per gli acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, escludendo quindi i pagamenti in contanti.

Inoltre, il decreto Milleproroghe 2021 (numero 123/2020) rinvia l’avvio a una nuova data che sarà fissata con un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il prossimo 1° febbraio.

Se il pagamento è effettuato con sistemi elettronici, il consumatore per partecipare deve far inserire dall’esercente il codice lotteria nel documento commerciale.

A partire dal 1° marzo 2021, se l’esercente si rifiuta, il consumatore potrà segnalare il fatto sul portale della lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) e l’Agenzia delle entrate potrà attivare eventuali controlli.

Proroga e allargamento bonus edilizio 110% (commi 66-68) 

L’incentivo fiscale per l’efficientamento energetico degli immobili e la sicurezza anti-sismica è stato prorogato al 2022. Ricordiamo che solo le imprese situate in un condominio possono usufruire di questo bonus.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Cessione del bonus

Anche per le spese sostenute nel 2022, come già previsto per gli anni 2020 e 2021, si potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del 110%, per:

  • uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta;
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Proroga altri interventi edilizi (comma 58) 

Sono prorogati per il 2021:

  • Bonus verde
  • Bonus facciate
  • Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica
  • Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia
  • Bonus mobili ed elettrodomestici acquistati in fase di ristrutturazioni edilizie.

Il tetto aumenta a 16.000 euro (dai precedenti 10.000) per le spese iniziate almeno dall'1 gennaio 2020. La detrazione resta al 50% delle spese.

Razionalizzazione dell'uso di acqua e riduzione consumo di plastica (commi 1087-1089)

Per razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, per gli anni 2021 e 2022, spetta un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti tramite filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento o addizione di anidride carbonica alimentare E 290.

Il credito spetta:

  • alle persone fisiche (fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 1.000 euro per unità immobiliare)
  • ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale.

I criteri e le modalità di applicazione saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Furgoni e veicoli commerciali leggeri (comma 657)

Per contratti di acquisto, firmati entro il 30 giugno 2021, vengono concessi incentivi all’acquisto di:

  • veicoli commerciali di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate)
  • autoveicoli speciali di categoria M1

nuovi di fabbrica, secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra

(tonnellate)

Veicoli solo

elettrici

Ibridi o

alimentazione

alternativa

Altre

tipologie di

alimentazione

0-1,999

Con rottamazione

Senza rottamazione

 

4.000

3.200

 

2.000

1.200

 

1.200

800

2-3,299

Con rottamazione

Senza rottamazione

 

5.600

4.800

 

2.800

2.000

 

2.000

1.200

3,3-3,5

Con rottamazione

Senza rottamazione

 

8.000

6.400

 

4.400

2.800

 

3.200

2.000

La rottamazione deve riguardare un veicolo della medesima categoria e omologato in una classe fino ad Euro 4/IV

 

Incentivi auto (commi 652-659)

Pur restando in vigore l’ecobonus 2019-2021 previsto dalla legge di Bilancio 2019, per contratti d’acquisto firmati nel 2021 con acquisto, anche in leasing, di vetture nuove con prezzo di listino inferiore a 50.000 euro, Iva esclusa, sono stati stabiliti nuovi incentivi per l’acquisto di:

  • veicoli e elettrici e ibridi, per tutto il 2021.
  • auto euro 6, con contestuale rottamazione di veicoli con almeno 10 anni, per i primi 6 mesi del 2021.

Per le famiglie con un Isee inferiore a 30.000 euro che entro il 31 dicembre 2021 acquisteranno, anche in leasing, un’auto elettrica con prezzo di listino inferiore a 30.000 euro Iva esclusa e potenza fino a 150 kW è stabilito un contributo del 40% del prezzo, fino a esaurimento dei mezzi finanziari messi a disposizione. Tale agevolazione non è non cumulabile con altri incentivi auto.

Investimenti in beni strumentali nuovi (commi 1051–1062)

Per gli acquisti di beni strumentali nuovi effettuati fino al 15 novembre 2020 valgono le precedenti disposizioni.

A decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (fino al 30 giugno 2023 se l’ordine è accettato ed è stato corrisposto entro il 31 dicembre 2022 almeno il 20% del costo) è riconosciuto un credito d’imposta variabile a seconda della tipologia e natura dell’investimento, per entità e tempi di utilizzazione.

Tali nuovi crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione degli investimenti.

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di Bilancio 2021, legge 178/2020, articolo 1, commi da 1054 a 1058.

Come in precedenza, il credito d’imposta non spetta alle imprese in liquidazione, soggette a procedura concorsuali senza continuità aziendale o destinatarie di sanzioni interdittive e la fruizione del beneficio spettante è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell'imponibile Irap.

  • Investimenti in beni strumentali ordinari (diversi da quelli Industria 4.0)

Per gli acquisti dal 16 novembre 2020 è aumentata l’agevolazione, già prevista per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, dal 6 al 10/15%.

L'agevolazione non è prevista per l'acquisto di:

  • autovetture per trasporto di persone, autocaravan, ciclomotori, motocicli, aeromobili da turismo e navi e imbarcazioni da diporto, neanche se strumentali per l’attività propria dell’impresa.
  • beni per i quali l’aliquota è inferiore al 6,5&, compresi, gli immobili;
  • beni usati.

Il credito di imposta riconosciuto pari al 10% dell’investimento sostenuto è maggiorato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di modalità di lavoro agile nel limite massimo di costi di 2 milioni di euro,

Sono entrati nell’agevolazione anche gli investimenti in beni strumentali immateriali (ad esempio software), prima esclusi, con l'aliquota del 10% del costo e nel limite massimo di costi pari a 1 milione di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per gli investimenti effettuati nel 2022 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% nei medesimi limiti di importo.

  • Investimenti in beni Industria 4.0

Difficilmente utilizzabile da bar e ristoranti, riguarda beni strumentali connessi a sistemi automatizzati e relativo software. Ne è stato allungato al 2022 l’utilizzo e sono state aumentate le aliquote per il calcolo del credito d’imposta.

Credito d’imposta investimenti pubblicitari sulla stampa (comma 608)

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso a imprese e lavoratori autonomi, nella misura del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Se le domande supereranno il fondo assegnato di 50 milioni per ognuno dei due anni, i fondi verranno ripartiti proporzionalmente.

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