Rinviata la lotteria degli scontrini. Restano le tante, fondate perplessità dei gestori

Slitta a data da definirsi l'avvio della lotteria degli scontrini. L'iniziativa incentiva i pagamenti elettronici con premi per consumatori ed esercenti, ma comporta nuovi gravi oneri, economici e non solo, per i gestori

lotteria degli scontrini
Foto di Ahmad Ardity da Pixabay
Slitta a data da definirsi l'avvio della lotteria degli scontrini. L'iniziativa incentiva i pagamenti elettronici con premi per consumatori ed esercenti, ma comporta nuovi gravi oneri, economici e non solo, per i gestori

Nuovo rinvio per la lotteria degli scontrini. L’avvio della riffa studiata per incentivare i pagamenti elettronici nei negozi fisici, compresi i pubblici esercizi, previsto per il primo gennaio, slitta a data da destinarsi. Il rinvio è contenuto nel decreto Milleproroghe, collegato alla Legge di Bilancio 2021, entrambi approvati alla fine dello scorso dicembre, che ha stabilito che a fissare la nuova data di partenza della lotteria sarà un provvedimento a doppia firma dei vertici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il prossimo primo febbraio.

Una scelta, quella del rinvio, che va in minima parte incontro alle richieste dei gestori dei locali e degli esercenti. La lodevole iniziativa del governo, nata per contrastare l’evasione fiscale, continua infatti a suscitare fondate e condivisibili perplessità da parte dei gestori, sia per una serie di oneri, economici e non solo, che comporta, sia per il momento molto particolare nel quale si colloca, momento che rende tali oneri ancora più gravosi.

La lotteria prevede consistenti premi in denaro per i consumatori, maggiorenni e residenti in Italia, che pagano cashless (non in contanti), quindi con bancomat, carta di credito, carta di debito o tramite app di pagamento, mediante l’estrazione degli scontrini rilasciati dall’esercente al momento di un acquisto effettuato presso i negozi, bar e ristoranti. Ogni acquisto genera infatti biglietti “virtuali” che consentono di partecipare alla lotteria: per ogni euro speso si ha diritto a 1 biglietto, fino a un massimo di 1.000 biglietti per uno scontrino di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Premi in denaro, sempre tramite estrazione, vengono assegnati anche agli esercenti, chiamati a giocare un ruolo attivo nel concorso. Spetta infatti all’esercente, prima di emettere lo scontrino, inserire nel registratore telematico di cassa il codice lotteria che il cliente mostra al momento del pagamento, codice fondamentale per permettere al consumatore di partecipare al concorso. Sarà poi il registratore di cassa in automatico a trasmettere i dati al sistema della lotteria. Proprio tale procedura comporta, però, una serie di criticità per l‘esercente.

Innanzitutto, perché per poter partecipare al concorso occorre che il software del registratore telematico sia pronto a memorizzare e trasmettere i dati della lotteria. Ma non tutti lo sono, per cui occorre procedere con l’aggiornamento. Alcuni fornitori rilasciano la versione aggiornata del software gratuitamente, ma altri no. In tali casi l’operazione si traduce dunque in un costo in più per il gestore, costo, inoltre, non deducibile fiscalmente. Una spesa non deducibile che, come se non bastasse, il gestore deve sostenere in una fase nella quale gli incassi sono praticamente azzerati dal blocco e dalle forti restrizioni alle attività imposte dalle misure anti Covid, diventando un ulteriore aggravio per i conti del locale.

Altro nodo critico è costituito dall’inserimento dei dati del consumatore. Come anticipato, l’esercente, prima di emettere lo scontrino, deve inserire e memorizzare nel registratore di cassa il codice lotteria del cliente, operazione che può eseguire manualmente, digitando il codice sul tastierino del registratore. Un adempimento che allunga i tempi di cassa e che costituisce un fattore di complicazione per l’esercente, soprattutto nei momenti di maggior afflusso nel locale. Basti pensare alla confusione che si può generare al mattino, quando per ogni caffè battuto l’operatore cassa deve inserire a mano il codice lotteria di ciascun cliente.

Una situazione che può diventare ingestibile a causa del rischio, molto concreto, della moltiplicazione della richiesta di conti separati: se ogni euro di spesa dà diritto a un biglietto virtuale per la lotteria, è facile immaginare che i membri di una comitiva seduti al tavolo di un bar o di un ristorante preferiscano saldare separatamente la loro consumazione, in modo da ottenere ciascuno la propria quota di biglietti virtuali. Così come può accadere che uno stesso cliente scelga di pagare separatamente per ogni singolo acquisto una volta dentro il bar.

Certo, la soluzione per snellire la pratica dell’inserimento dei dati c’è e consiste nel dotarsi di un lettore ottico per scansionare in automatico e velocemente il codice lotteria. Il problema, anche in tale caso, è che questo dispositivo ha un costo…

Possibilità comunque non prevista per i gestori che per la trasmissione dei corrispettivi utilizzano la procedura web “documento commerciale online” presente nel portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle entrate. In questo caso, infatti, il codice lotteria può essere inserito esclusivamente a mano.

Alla luce di tali problematiche, è del tutto condivisibile e fondata la richiesta che emerge dal fuoricasa: se non sia il caso di ritardare l’avvio della lotteria a quando la situazione economica generale avrà visto qualche miglioramento, in modo da dare ai gestori la possibilità di affrontare più serenamente le spese per fare fronte ai nuovi adempimenti e, soprattutto, se non sia il caso di accompagnare tale passaggio con qualche forma di sostegno economico o fiscale.

Detto ciò, riassumiamo i principali aspetti del concorso.

Chi può partecipare

Possono partecipare alla lotteria degli scontrini i cittadini maggiorenni residenti in Italia che effettuano un acquisto di importo pari o superiore a 1 euro presso esercenti non obbligati a emettere fattura. La partecipazione è riservata ai consumatori finali per acquisti non riguardanti attività di impresa o di lavoro autonomo. Sono esclusi gli acquisti online, così come gli acquisti documentati con fatture elettroniche, quelli i cui corrispettivi sono trasmessi al “sistema Tessera sanitaria” (farmacie e assimilati) e quelli per i quali il cliente richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Per prendere parte al concorso i clienti devono comunicare all’esercente il loro codice lotteria, che l’esercente deve inserire tra i dati del documento commerciale (ex scontrino fiscale). L’ esercente può controllare gli scontrini trasmessi (con esclusione del codice lotteria) in un’apposita area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, gestito dall’Agenzia delle entrate.

Come ottenere il codice lotteria

Per ottenere il codice lotteria, il cliente deve inserire il proprio codice fiscale nell’area pubblica, senza autenticazione, del “Portale lotteria” che si compone di due aree:

Area pubblica 

Contiene informazioni relative alla lotteria (calendario delle estrazioni, codice degli scontrini vincenti, informazioni sulle modalità di partecipazione e di riscossione dei premi); all’area pubblica, alla quale si accede senza autenticazione, è già possibile generare il codice lotteria, mediante la funzione “Partecipa ora”.

Area riservata

Accessibile tramite Spid, credenziali Fisconline/Entratel o Cns (Carta nazionale dei servizi). Qui sarà possibile controllare il numero di biglietti virtuali associati al singolo documento elettronico ricevuto, verificare le eventuali vincite e verificare i termini per reclamare i premi. Il servizio produce, anche in formato codice a barre, un codice alfanumerico composto da 8 caratteri associato al codice fiscale del consumatore finale.

Il codice può essere stampato o salvato su dispositivo mobile (smartphone, tablet ecc.) e mostrato all’esercente. Per partecipare alla lotteria e per riscuotere i premi non è necessario conservare né esibire gli scontrini.

I biglietti virtuali

Il Sistema lotteria genera per ogni euro di corrispettivo un biglietto virtuale (l’importo è arrotondato all’unità di euro superiore se la cifra decimale è pari o superiore a 50 centesimi e a quella inferiore da 49 centesimi in giù). Per scontrini di importo inferiore a un euro non viene generato nessun biglietto, mentre per ogni documento elettronico è possibile ottenere fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali. Per gli importi superiori a 1.000 euro il numero massimo di biglietti generati è sempre pari a 1.000.

Le estrazioni

Dal 2021 saranno effettuate:

  • estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per i consumatori e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti
  • estrazioni mensili con 10 premi da 100.000 euro per i consumatori e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.

A queste si aggiungono le estrazioni annuali: con un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente.

Le date delle estrazioni, sia settimanali, sia mensili sia annuale, sono da definire. 

I premi

I premi non vengono tassati e i vincitori saranno informati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata Pec (se il consumatore ha reso disponibile il proprio indirizzo mail Pec nell’area riservata del portale) e tramite Sms (se ha comunicato il numero di cellulare).

I premi dovranno essere richiesti entro il termine di decadenza di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, comunicando i dati per il pagamento. Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

Accedendo all’area riservata del portale lotteria, i consumatori riceveranno immediatamente una notifica che segnala la vincita. Lo stesso per gli esercenti, che in ogni caso riceverà una comunicazione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che lo individua sulla base del numero di partita Iva memorizzato nella banca dati del Sistema lotteria.

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