Emergenza sanitaria: cosa dice il nuovo decreto del governo

Nessun cambiamento per i locali nel decreto legge del 7 ottobre 2020. Restano in vigore le linee guida messe a punto dalla Conferenza delle Regioni per guidare la riapertura e aggiornate lo scorso 6 agosto (potete scaricarle all'interno dell'articolo)

decreto ottobre emergenza sanitaria
Foto di pasja1000 da Pixabay

Non c’è la tanto temuta stretta sui locali nei nuovi provvedimenti adottati dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid 19. I nuovi provvedimenti, la Delibera del Consiglio dei ministri e il Decreto legge n. 125/2020, emanati lo scorso 7 ottobre e pubblicati nella Gazzetta ufficiale n. 248, quindi già in vigore, sono stati messi a punto per far fronte alla nuova crescita dei contagi, prorogando di fatto le misure già in vigore, e consentire al governo di intervenire con misure più puntuali in base all’evolversi della situazione.

Con la Delibera del Consiglio dei ministri viene infatti esteso lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Ciò significa che, fino a quella data, il governo potrà continuare ad adottare, sull’intero territorio nazionale o solo in alcune parti del Paese, misure di contenimento adeguate al rischio epidemiologico. Quindi a dettare le nuove regole, almeno fino all’inizio del prossimo anno, saranno ancora i dpcm. Questi, specifica il Decreto 125/2020, avranno una durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili. Le regioni potranno introdurre misure maggiormente restrittive e, solo previa intesa con il ministro della Salute, anche ampliative.

Il decreto, inoltre, mantiene in vigore le misure previste dall’ultimo dpcm emanato, quello del 7 agosto scorso, che prorogate lo scorso 7 settembre, ora vengono ulteriormente prorogate fino al prossimo 15 ottobre, quando dovrebbe essere pubblicato un provvedimento con le nuove regole.

Mascherina obbligatoria anche all'aperto

Tuttavia, il nuovo decreto emergenziale introduce anche una importante novità, ovvero l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ampliando anche le situazioni dove è obbligatorio indossarle. Le mascherine vanno infatti indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già previsto, ma anche in tutti i luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. L’eccezione a tale obbligo, sia nei luoghi chiusi sia all’aperto, è stata prevista per i casi nei quali è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, ovvero i distanziamento sociale di almeno 1 metro. La sanzione prevista per i trasgressori va da 400 a 1000 euro.  Il decreto, inoltre, ha escluso l’obbligo di indossare la mascherina tre categorie di persone: chi sta svolgendo attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che, per interagire con i questi soggetti, versino nella stessa incompatibilità.

Per quanto riguarda i locali, i nuovi provvedimenti non hanno previsto novità, in quanto a disciplinarne le attività restano come riferimento i protocolli e le linee guida anti contagio previste per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande, ovvero le Linee guida messe a punto dalla Conferenza delle Regioni per guidare la riapertura e aggiornate lo scorso 6 agosto.

Le linee guida per i locali

Riassumiamo le Linee guida messe a punto dalla Conferenza delle Regioni per guidare la riapertura e aggiornate lo scorso 6 agosto potete scaricarle qui):

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • È necessario rendere disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.
  • È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
  • Sono consentite le attività ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
  • Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere.
  • Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.
  • Laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
  • I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
  • La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
  • È possibile organizzare una modalità a buffet mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La modalità self-service può essere eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l’accesso al buffet.
  • Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo.
  • I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non sono seduti al tavolo.
  • Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non disinfettabili (saliere, oliere, ecc).
  • Per i menù favorire la consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso, oppure cartacei a perdere”.

 

 

Decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020

Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative 6 agosto 2020

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