Asporto, le regioni procedono in ordine sparso

Dal 4 maggio via all'asporto di cibo per bar e ristoranti. Ma l'ordinazione dovrà essere fatta esclusivamente prenotando via telefono o attraverso l'on line. E le bevande? Tranne per il Friuli e alcuni comuni della Toscana, non sono previste

Il recente DPCM del 26 aprile 2020 ha inteso, a norma dell’art. 1, comma 1. lett. aa), rimettere in moto, sebbene a giri ridotti, l’universo dei bar e dei ristoranti, dando una valvola di sfogo in più aggiuntiva all’opzione del delivery. Si potrà infatti proporre, a partire dal prossimo 4 maggio, l’asporto. Ma, attenzione, prima di organizzarsi occorre badare molto bene a quello che è già stato deciso e si deciderà in queste ore perché le regioni hanno facoltà di rendere, almeno in teoria, più dure (non più morbide) le misure decise dal Governo (in allegato riproponiamo le ordinanze delle regioni che fino ad oggi hanno “legiferato” in materia). Per rispondere ai tanti quesiti giunti in redazione e stando al tenore letterale delle norme contenute nelle ordinanze finora emesse, nella larga maggioranza dei casi s’intende asporto di cibo e non di bevande. Tuttavia, non mancano le eccezioni. Ad esempio, alcuni comuni della Toscana, tra i quali Firenze, hanno dato un’interpretazione estensiva dell’ordinanza regionale, ammettendo anche il take away delle bevande.

I casi Friuli Venezia Giulia e Puglia

Da segnalare, poi, il caso del Friuli Venezia Giulia che, ad oggi, è l’unica regione che ammette esplicitamente il take away di cibo e bevande e che ha valutato, come si legge nell'ordinanza “l’opportunità di assimilare la vendita per asporto, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane, alla vendita di prodotti alimentari da parte degli esercizi commerciali, senza aggravio di rischi rispetto alla consegna a domicilio, sul presupposto che le garanzie igieniche offerte nel primo caso siano a maggior ragione garantite dal consumatore al momento dell’asporto”. In effetti, il paradosso è che mentre per il delivery è consentita la consegna a domicilio di cibo e bevande, per l’asporto tale possibilità è limitata al solo cibo. «In linea di principio si dovrebbe intendere con il termine "asporto" l'asporto di un pasto - puntualizza Renato Cavalli, presidente di Prassicoop ed esperto di legislazione commerciale -: pasto che dovrebbe contemplare oltre al cibo anche la bevanda. Ma occorre attenersi al dettato delle ordinanze anche perché gli eventuali accertamenti, che verranno effettuati dalla polizia locale, avranno come punto di riferimento proprio i dettati delle ordinanze». A proposito di dettati delle ordinanze, quello appena emanato della regione Puglia autorizza la ristorazione per asporto specificatamente anche per i bar senza però precisare se si tratti di asporto di cibo e/o di bevande. In linea di principio, visto che si parla di ristorazione per asporto, le bevande dovrebbero essere incluse.

Prenotazioni telefoniche o on line

Un altro punto che ha sollevato quesiti è quello relativo alla modalità dell’ordinazione. Anche in questo caso, la linea guida che si desume dalle ordinanze regionali finora emesse è che l’asporto sia possibile solo per i prodotti e per le consegne precedute da ordinazioni on line e via telefono. Su questo punto, la Regione Veneto, ha chiarito anche che “ai fini dei controlli la prenotazione deve essere adeguatamente documentata dall’esercente e/o dall’utente». La stessa Regione Veneto ha altresì chiarito che il termine ove possibile ("si può vendere cibo da asporto e ove possibile l'ordinazione va fatta online o telefonicamente") va interpretato nel senso che si può vendere cibo da asporto soltanto ove sia effettivamente possibile fare l'ordinazione online o telefonica dei prodotti alimentari. Da segnalare, però, che nel dettato dell'ordinanza della regione Puglia non si vincola l'asporto alla prenotazione telefonica o via on line. Si desume, quindi, che si tratti di un asporto tradizionale sempre però con divieto di consumazione all'interno e all'esterno del locale.

Spostamenti solo per necessità o urgenze

Infine, altro tema dibattuto è quello degli spostamenti verso quegli esercizi che effettuano il servizio d’asporto, magari ubicati in un Comune diverso da quello di residenza. Spostamenti che, come sappiamo, devono obbedire, anche nella cosiddetta Fase 2, a comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, assoluta urgenza, situazione di necessità o che si rendano necessari per visitare i propri parenti e congiunti. Ad esempio, spostarsi in un altro Comune per prendere una vaschetta di gelato d'asporto, piuttosto che una pizza d’asporto, non rientra nelle fattispecie consentite. Sono, invece, consentiti gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro Comune. «È chiara l’intenzione - sottolinea Cavalli - di limitare al massimo, almeno fino a quando permarrà questa situazione di emergenza, gli spostamenti delle persone e di ammettere solo quelli indispensabili o urgenti: ad esempio, fare la spesa di generi alimentari non solo è una situazione di necessità, ma implica anche l'assoluta urgenza dell’acquisto».

Ordinanza del Presidente della giunta regionale toscana n. 41 del_22-04-2020

Ordinanza del Presidente della giunta regionale Abruzzo n 46-2020

Ordinanza del Presidente della giunta regionale Veneto n. 42 del 24 aprile 2020

Ordinanza Liguria n. 22 del 26_aprile_2020

Decreto presidente giunta regionale Marche n.126 del 26 aprile 2020

Decreto presidente giunta regionale Emilia Romagna n 69 del 26 aprile 2020

Ordinanza presidente regione Friuli Venezia Giulia n 11_PC del 26 aprile 2020

Ordinanza regione Valle d'Aosta n 183 del 27 aprile 2020

Ordinanza presidente provincia autonoma di Trento n 228

Ordinanza presidente provincia autonoma di Bolzano n. 23 del 26 aprile 2020

Ordinanza regione Puglia n. 214 del 28 aprile 2020 

2 Commenti

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome