Home Blog Pagina 1131

Mutuo: in che cosa consistono le spese accessorie?

Si tratta di costi che incidono sulla rata

Nella formazione della rata del mutuo, al tasso di interesse si aggiungono altre spese che è necessario conoscere in tempo, per mettersi al riparo da eventuali sorprese.

Infatti, un tasto dolente è rappresentato dalle cosiddette "spese accessorie", tra cui rientrano le spese di istruttoria della pratica e di perizia, nonché le assicurazioni più o meno imposte, con le quali la banca si garantisce contro il rischio di danni/incendio/scoppio dell'immobile o morte del mutuatario.

Si consiglia inoltre di informarsi preventivamente sulle spese notarili che, per diverse ragioni, a parità di somma mutuata possono comunque variare, e che vengono anch'esse generalmente fatte rientrare tra le spese accessorie.

Differenze tra affitto di azienda e locazione di immobile

Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1997, n. 3950

Ai fini della qualificazione di un contratto come affitto di azienda anziché come locazione di immobile ad uso commerciale, la circostanza che la licenza d'esercizio di attività commerciale sia stata rilasciata a soggetto diverso dall'effettivo esercente può (senza che a ciò sia d'ostacolo il carattere personale e la non cedibilità della licenza stessa) essere valorizzata dal giudice di merito come sicuro sintomo della preesistenza di un'azienda, quale complesso di beni organizzati a fini produttivi, senza che, inoltre, la configurabilità di un contratto di affitto di azienda sia condizionata dalla effettiva produttività di tali beni al momento della conclusione del contratto, essendone sufficiente la potenziale attitudine produttiva, quale prevista e considerata dalle parti contraenti, attitudine da valutarsi peraltro anche in relazione al luogo o alla particolarità del contesto ove si esercita l'impresa, e perciò non esclusa dalla circostanza che ai beni e servizi da essi offerti possa accedere solo una clientela determinata, costituendo per contro tale circostanza causa certa di produttività dell'attività commerciale. (Nella specie trattavasi di un bar interno, conferito in gestione ad un privato dal circolo ricreativo fra i dipendenti di un Ministero, in base ad un contratto qualificato dal giudice di merito - con sentenza confermata dalla S.C. - quale affitto di azienda).



Cassazione civile, sez. III, 6 maggio 1997, n. 3950


Il contratto di franchising

La definizione fornita dall’ordinamento

L'art. 1 della legge n. 129/2004 definisce il franchising (o l'affiliazione commerciale) come il contratto con il quale una parte (c.d. franchisor) concede la disponibilità all'altra (c.d. franchisee), verso corrispettivo, di un insieme di diritti relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza e/o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Dalla definizione datane dalla legge, si comprende come il contratto in questione veda da un lato un produttore di beni o servizi (c.d. franchisor) e dall'altro un distributore al dettaglio (c.d. franchisee), i quali, giuridicamente ed economicamente indipendenti, si impegnano a porre in essere un rapporto di collaborazione per il buon esito di una certa attività commerciale (negozio, grande magazzino, bar, ristorante, hotel, ecc.), che si inserisce in una rete di altre attività in tutto e per tutto simili.

Il contratto di franchising può essere utilizzato in ogni settore di attività economica. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge citata deve però essere sempre redatto in forma scritta, altrimenti è da considerarsi nullo.

Rapina e responsabilità dell’albergatore

La forza maggiore quale esonero di responsabilità

In analogia a quanto si verifica in tema di responsabilità del vettore per la perdita delle cose consegnategli per il trasporto qualora le stesse vengano sottratte a causa di una rapina, anche la sottrazione con violenza o minaccia delle cose depositate dal cliente in albergo può imputarsi alla forza maggiore, idonea ad escludere la responsabilità dell'albergatore, solo quando le comprovate circostanze di tempo e di luogo in cui la sottrazione stessa ebbe a verificarsi siano state tali da renderla assolutamente imprevedibile ed inevitabile.



(Cassazione civile, sez. III, 5 dicembre 2003, n. 18651)


Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Quali dati possono essere autocertificati dal gestore?

Occorre precisare che l'autocertificazione non vale nei rapporti tra privati, ma solo tra privati e Pubblica Amministrazione. Si può fare nell'ufficio pubblico richiedente.

I certificati che possono essere sostituiti dall'autocertificazione sono moltissimi e riguardano essenzialmente: la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, lo stato civile, lo stato di famiglia, il titolo di studio, la situazione reddituale, lo stato di disoccupazione, la qualità di studente.

La Pubblica Amministrazione non può rifiutare l'autocertificazione.

Della previdenza e dell’assistenza obbligatoria del dipendente

Articoli 2114 e seguenti del Codice Civile

Art. 2114 - Previdenza ed assistenza obbligatorie.



Le leggi speciali e le norme corporative determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative [38 Cost.].





Art. 2115 - Contribuzioni.



Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative [1], l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.



L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali [2753, 2754].



3) È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza [1419 c. 2].





Art. 2116 - Prestazioni.



Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.



Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro [1218, 1223, 2751-bis, n. 1].





Art. 2117 - Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza.



I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti [2123 c. 2], anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.




Valido il demansionamento se volto ad evitare il licenziamento del dipendente

Corte di Cassazione n. 18269/2006

Con la sentenza n. 18269/2006 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di demansionamento del lavoratore dipendente, statuendo che il datore di lavoro può attribuire al dipendente mansioni inferiori a quelle per cui è stato assunto se tale decisione è il risultato di un accordo che volto a evitare al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo.

La Corte ha infatti così stabilito : "Il diritto alla tutela della posizione economica e professionale del lavoratore - che l'art. 2103 c.c. (che prevede il divieto di qualsiasi pattuizione che introduca modifiche peggiorative della posizione del lavoratore, n.d.r.) realizza attraverso la previsione della nullità di ogni pattuizione contraria - deve trovare contemperamento con la tutela di altri interessi prioritari del lavoratore subordinato, quale quello alla conservazione del posto di lavoro; per cui deve ritenersi legittima una interpretazione non restrittiva della disposizione."




Regione Toscana: approvate le direttive regionali per l’attività di somministrazione

Deliberazione n. 57 del 20 giugno 2006

Con la Deliberazione n. 57 del 20 giugno 2006 la Regione Toscana ha approvato le direttive regionali per la programmazione comunale delle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande previste dalla legge regionale n. 28/2005 (Codice del Commercio).

Per quanto riguarda in particolare il secondo aspetto, il comune nel definire i criteri della nuova programmazione dovrà considerare alcuni aspetti, tra i quali l'evoluzione delle dinamiche dei consumi e le vocazioni delle diverse zone del territorio comunale (aree di interesse storico, culturale e ambientale).

Regione Marche: stabiliti i contributi per i Centri Commerciali Naturali

Delibera di Giunta n. 781/2006

Con la delibera di Giunta n. 781 la regione Marche ha approvato i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione dei contributi relativi a progetti integrati denominati "Centri Commerciali Naturali".

L'importo totale dei contributi è pari a oltre 520.500, 00 euro per l'anno 2006.

Il provvedimento prevede l'adozione di un bando per la valorizzazione dei centri storici mediante anche lo sviluppo dei Centri Commerciali Naturali.

Già con la legge regionale n. 26/99, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di "Norme ed indirizzi per il settore del commercio" si era previsto che la Regione intervenisse di concerto con gli enti locali per la riqualificazione dei centri storici.


Quali sono le sanzioni in caso di violazione delle norme sull’etichettatura dell’olio?

Le prescrizioni della legge n. 81/2006

La disciplina delle sanzioni in tema di etichettatura di olio di oliva Per una completa informazione sul punto, si riportano qui sotto gli articoli della legge che disciplina l'argomento.



Legge 11 marzo 2006, n. 81

4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, è fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.





Legge 11 marzo 2006, n. 81

4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.

Rapporti difficili con le banche

Quando ci si può rivolgere all’Ombudsman-Giurì bancario?

A partire dal 1 gennaio 2006, per qualunque controversia insorta con la propria banca, tutti i clienti possono far ricorso gratuito all'Ombudsman-Giurì bancario (corrente in Roma), nel caso in cui si siano già rivolti in maniera infruttuosa all'Ufficio Reclami dell'istituto di credito o dell'intermediario.



Condizioni per rivolgersi all'Ombudsman-Giurì bancario è che la controversia non sia già stata sottoposta all'esame dell'autorità giudiziaria, di un collegio arbitrale o di un organismo conciliativo.

Accertamenti sanitari e controlli sui lavoratori

I limiti fissati dallo Statuto dei Lavoratori

L. 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento



Art. 5. (Accertamenti sanitari)



Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.



Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.



Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.



Art. 6. (Visite personali di controllo)



Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.



In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.



Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.



Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.


css.php