Il contratto di franchising

La definizione fornita dall’ordinamento

L'art. 1 della legge n. 129/2004 definisce il franchising (o l'affiliazione commerciale) come il contratto con il quale una parte (c.d. franchisor) concede la disponibilità all'altra (c.d. franchisee), verso corrispettivo, di un insieme di diritti relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza e/o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Dalla definizione datane dalla legge, si comprende come il contratto in questione veda da un lato un produttore di beni o servizi (c.d. franchisor) e dall'altro un distributore al dettaglio (c.d. franchisee), i quali, giuridicamente ed economicamente indipendenti, si impegnano a porre in essere un rapporto di collaborazione per il buon esito di una certa attività commerciale (negozio, grande magazzino, bar, ristorante, hotel, ecc.), che si inserisce in una rete di altre attività in tutto e per tutto simili.

Il contratto di franchising può essere utilizzato in ogni settore di attività economica. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge citata deve però essere sempre redatto in forma scritta, altrimenti è da considerarsi nullo.

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