Della previdenza e dell’assistenza obbligatoria del dipendente

Articoli 2114 e seguenti del Codice Civile

Art. 2114 - Previdenza ed assistenza obbligatorie.



Le leggi speciali e le norme corporative determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative [38 Cost.].





Art. 2115 - Contribuzioni.



Salvo diverse disposizioni della legge o delle norme corporative [1], l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.



L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali [2753, 2754].



3) È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza [1419 c. 2].





Art. 2116 - Prestazioni.



Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative.



Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro [1218, 1223, 2751-bis, n. 1].





Art. 2117 - Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza.



I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti [2123 c. 2], anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.




Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome