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Come il gestore può scongiurare piccoli e grandi imprevisti

La soluzione delle polizze assicurative

Ad ogni gestore può accadere di subire un infortunio che gli impedisca di lavorare, e quindi di produrre reddito, così come può accadere di ricevere l'indesiderata visita dei ladri o di essere rapinato, oppure ancora, di causare un danno ad un cliente e di doverlo risarcire.

Contro gli imprevisti gli scongiuri purtroppo non servono a nulla: meglio ricorrere allora alla stipula di opportune polizze assicurative, che se non evitano il sorgere dei guai, perlomeno consentono di limitarne le conseguenze economiche.

In cambio del pagamento di una somma di denaro detta premio, il contratto di assicurazione permette di trasferire le conseguenze negative dell'evento ad una impresa specializzata e autorizzata dallo Stato: la compagnia assicuratrice.

Il premio è ovviamente in funzione della copertura assicurativa: maggiori sono i rischi da coprire e/o il massimale previsto dalla polizza, tanto più alto sarà il premio da corrispondere da parte dell'assicurato.

Vediamo quali polizze sono consigliabili per il gestore che voglia cautelarsi contro i rischi più frequenti connessi alla sua attività imprenditoriale.



Polizza Incendio: anche nel caso in cui l'immobile in cui viene esercitata l'attività non sia di proprietà del gestore, è sempre consigliabile stipulare una polizza incendio, assicurando le attrezzature e l'arredamento presente nei locali, e prevedendo il risarcimento dei danni da fermo attività.

Polizza Furto e Rapina: si consiglia di stipulare una polizza che non copra solo il valore dei beni sottratti, ma che comprenda anche il rimborso delle spese necessarie per riparare i danni commessi dai ladri.

Di solito la normale polizza furto non copre fattispecie criminose per certi versi simili al furto come appropriazione indebita, estorsione e truffa. Ne consegue che volendo essere coperto anche contro queste ultime, il gestore dovrà concordare un'estensione della copertura con la compagnia assicuratrice, con relativo aumento di premio.



Polizza Responsabilità Civile: è fondamentale per essere sollevati dalle conseguenze economiche derivanti dai danni involontariamente arrecati a clienti e dipendenti durante lo svolgimento dell'attività.

Va segnalato che tutte le compagnie assicurative prevedono garanzie specifiche per le diverse realtà imprenditoriali, con la possibilità di concordare una copertura "su misura.



Le polizze globali per artigiani e commercianti

Al fine di evitare la sottoscrizione di più contratti, ciascuno per ogni rischio coperto, le compagnie assicurative hanno messo a punto delle coperture multi-rischio "tutto compreso" appositamente pensate per venire incontro alle esigenze di realtà imprenditoriali medio-piccole.

Il gestore può così difendersi da molteplici rischi sottoscrivendo un unico contratto.

Un aspetto da sottolineare è che non di rado le garanzie offerte da questo tipo di polizze arrivano a coprire anche la sfera individuale dell'imprenditore, comprendendo anche le polizze malattia, infortuni e quelle vita a contenuto previdenziale.

Per quanto riguarda la sola attività imprenditoriale, le polizze globali per commercianti prevedono di solito la copertura per incendio, furto e rapina, responsabilità civile, danni a macchinari e apparecchiature elettroniche (fax, PC, registratori di cassa, ecc.), danni a vetri e cristalli (es. la vetrina), oltre alla copertura per spese legali e peritali.

Il decreto ingiuntivo: che cos’è e come funziona

Se il gestore risulta parte debitrice

Diffusissimo nella pratica, il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario di condanna con il quale il giudice civile, su richiesta del creditore, ordina al gestore/debitore il pagamento di una somma a favore del creditore, il quale abbia offerto una prova scritta del debito (ad es. una fattura).

Al ricevimento del decreto ingiuntivo, il gestore/debitore ha due possibilità: pagare la somma dovuta, oppure - qualora ne abbia fondato motivo - fare opposizione nel termine di legge di quaranta giorni dalla data di notifica.

In questo secondo caso si apre un vero e proprio processo, volto ad accertare l'effettiva sussistenza del debito.

Va evidenziato che qualora il gestore/debitore non presenti opposizione al decreto ingiuntivo e allo stesso tempo non esegua il pagamento, si troverà a dover affrontare una procedura esecutiva a proprio carico, che potrà eventualmente chiudersi con il pignoramento e la vendita dei beni.

Dipendente in dolce attesa

Quali sono gli adempimenti della lavoratrice?

Adempimenti della lavoratrice

Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all'INPS (oppure all'Ente presso cui la stessa è assicurata) alcuni specifici documenti:

- la domanda di corresponsione dell'indennità di maternità, con la precisazione della data di inizio dell'astensione obbligatoria, come si legge all'articolo 15 della legge numero 1204 del 1971;

- il certificato medico di gravidanza redatto su apposito modulo (che si trova presso la ASL). Su di esso si deve indicare il mese di gestazione e la data presunta del parto.

Schiamazzi dei clienti e responsabilità del gestore

Cassazione penale , sez. I, 28 marzo 2003, n. 16686

Correttamente il gestore di un bar è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p., per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.

Cassazione penale , sez. I, 28 marzo 2003, n. 16686



Il gestore di un'esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 655 c.p. per ripetuti schiamazzi e rumori provocati dagli avventori del bar che arrechino disturbo alle persone con intollerabili immissioni sonore e, qualora prosegua nella propria condotta ignorando gli inviti dei vicini o gli ordini dell'amministrazione, commette il reato di cui all'art. 659 c.p., e legittimamente può essere ordinata la chiusura dell'attività.

Tribunale Roma, 23 luglio 2004


Commercio: i chiarimenti del Ministero sul decreto Bersani

Circolare n. 3603/c del 28 settembre 2006 Ministero dello sviluppo economico

Con circolare n. 3603/c, del 28 settembre 2006, predisposta dalla Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi, il Ministero dello sviluppo economico ha provveduto a dare chiarimenti sulle norme disciplinate dagli articoli 3, 4 e 11 del decreto Bersani (DL n. 223/06, convertito in legge n. 248/06), in tema di commercio.

Il provvedimento è inerente alla legislazione statale da applicarsi in quelle Regioni che non hanno provveduto ad adottare una propria disciplina nel campo della somministrazione di alimenti e bevande; le altre Regioni che hanno adottato leggi nuove, esse continuano ad essere vigenti con l'obbligo di adeguarsi ai principi del decreto Bersani entro il 1° gennaio 2007.

Vediamo alcuni aspetti importanti stabiliti dalla circolare:

- confermata la soppressione del REC, con l'obbligo, però, del possesso dei requisiti professionali per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.

- confermata la soppressione dell'esame di idoneità davanti alla commissione presso le Camere di commercio, con riconoscimento della validità dell'iscrizione nel REC antecedente alla soppressione;

- eliminate le distanze tra esercizi della medesima tipologia e la previsione di subsettori.

- ribadita la possibilità dei Comuni di programmare gli esercizi pubblici con la fissazione di parametri numerici.

- liberalizzate le vendite promozionali, con l'eccezione di vietarle nei periodi immediatamente antecedenti le vendite di fine stagione, per gli stessi prodotti offerti in saldo.

- concesso il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia negli esercizi di vicinato di alimentari, nonchè dei prodotti di propria produzione nei panifici, mediante piani

d'appoggio, stoviglie e posateria "a perdere", mentre resta esclusa la possibilità del servizio

assistito.



Per completezza riportiamo il testo integrale della Circolare

Circolare n. 3603/c

Precisazioni sull'applicazione degli artt. 3, 4 e 11 della Legge n. 248 del 2006.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale Commercio, Assicurazioni e Servizi

Ufficio D2 - Disciplina del commercio

Via Sallustiana, 53 00187 Roma

Tel 06/47055386 Fax 06/47055357

PROT. N. 0008426 DEL 28/09/2006

REGIONI

ASSESSORATO AL COMMERCIO

LORO SEDI

PROVINCE AUTONOME

DI TRENTO E BOLZANO

ASSESSORATO COMMERCIO

LORO SEDI

COORDINAMENTO INTERREGIONALE

c/o REGIONE MARCHE

VIA TIZIANO 44

60125 ANCONA

CIRCOLARE n. 3603/C

UNIONE PROVINCE D'ITALIA

PIAZZA CARDELLI, 4

00186 R O M A

ANCI

VIA DEI PREFETTI, 46

00186 R O M A

CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

LORO SEDI

UNIONCAMERE

PIAZZA SALLUSTIO, 21

00187 R O M A

AUTORITA' GARANTE

DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

P.ZZA VERDI, 6/A

00198 R O M A

CONSIGLIO NAZIONALE CONSUMATORI ED

UTENTI-

C/O MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

VIA MOLISE, 2

00187 R O M A

CONFCOMMERCIO

PIAZZA G.G. BELLI, 2

00153 R O M A

CONFESERCENTI

VIA NAZIONALE, 60

00184 R O M A

A N C D

VIA GUATTANI, 9 - PAL. B

00161 R O M A

A N C C

VIA GUATTANI, 9

00161 R O M A

CONFCOOPERATIVE

BORGO S. SPIRITO, 78

00193 R O M A

CONFINDUSTRIA

VIALE DELL'ASTRONOMIA, 30

00144 R O M A

CONFAPI

VIA DELLA COLONNA ANTONINA, 52

00186 R O M A

CNA

VIA GUATTANI, 13

00161 R O M A

CONFARTIGIANATO

VIA S.GIOVANNI IN LATERANO, 152

00184 R O M A

CASARTIGIANI

VIA FLAMINIO PONZIO, 2

00153 R O M A

CONFAGRICOLTURA

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 101

00186 R O M A

COLDIRETTI

VIA XXIV MAGGIO, 43

00187 R O M A

CIA

VIA MARIANO FORTUNY, 20

00196 R O M A

FEDERPANIFICATORI

VIA ALESSANDRIA, 159/D

00198 R O M A



Oggetto: Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella

legge 4 agosto 2006, n. 248. Artt. 3, 4 e 11. Circolare esplicativa

Premessa

Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti alla Direzione generale e a quanto emerso

nell'incontro tenutosi il 18 settembre u.s. con i rappresentanti regionali sugli artt. 3, 4 e 11 del

decreto legge in oggetto, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata

sulla G.U. 11 agosto 2006, n. 186, si forniscono le seguenti precisazioni .

In via preliminare, si richiama l'attenzione sull'art. 3, comma 4, della legge il quale dispone

che: "Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai

principi e alle disposizioni di cui al comma 1, entro il 1° gennaio 2007"

Per effetto della citata disposizione, la presente circolare è riferita alla legislazione statale

in materia di commercio ancora vigente negli ambiti territoriali nei quali non sia stata esercitata

dalle Regioni o dalle Province Autonome la potestà legislativa sulla materia del commercio per

effetto dell'art. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ove detta potestà sia stata esercitata, restano vigenti fino al predetto termine di cui all'art. 3,

comma 4, le disposizioni legislative e regolamentari emanate dagli enti territoriali.

1 Art. 3, comma 1

" Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della

concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà

di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme

funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo

ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio

nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione,

le attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di

somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

(..)"

1.1 La parte preliminare dell'articolo individua le finalità del provvedimento con riferimento

alla distribuzione commerciale, i principi costituzionali a garanzia dell'intervento e l'ambito

della materia interessata.

Gli obiettivi del provvedimento sono quelli di garantire un regime di libera concorrenza

secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,

nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di

acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale.

In tal senso vengono richiamate le fonti costituzionali della potestà legislativa dello Stato,

ossia la "tutela della concorrenza" e la "determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il

territorio nazionale".

Il primo periodo del comma 1 dell'art. 3 individua le attività economiche alle quali si

applicano le disposizioni del provvedimento.

Con riferimento agli ambiti territoriali nei quali vige la disciplina statale, trattasi, visto il

richiamo alle "attività commerciali come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande", delle attività di commercio

all'ingrosso e al dettaglio in sede fissa, delle attività al dettaglio svolte tramite forme speciali

di vendita, dell'attività di vendita al dettaglio sulle aree pubbliche di cui al d. lgs. n. 114,

nonché dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto

1991, n. 287.

Le disposizioni in discorso, quindi, non hanno effetti sulle attività espressamente escluse

dall'applicazione della disciplina del citato d. lgs. n. 114 (cfr. art. 4, comma 2) e sulle

attività commerciali disciplinate da leggi di settore (ad es. d. lgs. 24 aprile 2001, n. 170).

2. Art. 3, comma 1, lettera a)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): a) l'iscrizione a

registri abilitanti ovvero il possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di

attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della

somministrazione degli alimenti e delle bevande (..)"

2.1 In nome del principio costituzionale della tutela della concorrenza la disposizione statale

intende intervenire con l'introduzione di strumenti atti a promuovere l'assetto

concorrenziale del mercato. A tal fine sancisce alcuni principi per garantire in forme

appropriate e proporzionate, la più ampia libertà di concorrenza nell'ambito dei rapporti che

per la loro diretta incidenza sul mercato devono essere tutelati da pratiche

anticoncorrenziali. Intende, altresì, ridurre gli squilibri che possano inibire il corretto

sviluppo del settore e l'equilibrio economico generale.

La norma, quindi, sancisce che, ai fini dell'avvio delle attività economiche disciplinate dal

provvedimento, vigono due prescrizioni: a) non servono iscrizioni a registri abilitanti; b) non

serve il possesso di requisiti professionali, salvo che riguardino il settore alimentare e la

somministrazione di alimenti e bevande.

2.2 La disposizione su riportata, negli ambiti territoriali nei quali vige la disciplina statale,

determina le conseguenze che si riportano nel prosieguo.

2.2.1 La prescrizione che sancisce il divieto del possesso dell'iscrizione a registri abilitanti si

riferisce al Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione di

alimenti e bevande di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, espressamente

richiamato dall'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non esistendo nella disciplina

vigente alcun altro Registro abilitante ai fini dell'avvio delle attività oggetto delle

disposizioni in discorso.

Di conseguenza, il Registro degli esercenti il commercio per l'attività di somministrazione

di alimenti e bevande è da ritenersi soppresso dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del

decreto legge n. 223, convertito nella legge 6 agosto 2006, n. 248.

Per effetto della soppressione del Registro degli esercenti il commercio per l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande, deve ritenersi soppresso anche il requisito del

superamento degli esami presso le Camere di commercio previsto dall'art. 2, comma 2,

lettera c), ultimo periodo, della citata legge n. 287, direttamente finalizzato all'iscrizione.

Con riferimento a quanto precisato, si richiama il parere della scrivente 1 agosto 2006, n.

7084, in risposta ad un quesito dell'Unioncamere, con il quale, riguardo alle problematiche

relative al periodo transitorio, si è ritenuto, al fine di non pregiudicare gli interessi e le

aspettative dei cittadini che hanno presentato istanza presso le Camere di commercio in data

antecedente al 4 luglio 2006, che i relativi esami possano essere svolti e che il superamento

dei medesimi possa essere ritenuto valido ai limitati fini del riconoscimento del requisito

professionale per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2.2.2 I soggetti, in possesso dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio per l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in

vigore del citato decreto legge n. 223, possono essere ritenuti in possesso del requisito

professionale.

2.2.3 A seguito della soppressione del Registro degli esercenti il commercio per l'attività di

somministrazione di alimenti e bevande e degli esami, il requisito della pratica commerciale,

ovvero l'avere "prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese

esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, in qualità dipendenti qualificati

addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di

coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore"

(cfr. art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 287), può essere ritenuto valido ai fini

della dimostrazione del possesso della qualificazione professionale, analogamente a quanto

già previsto ai fini dell'avvio dell'attività di vendita nel settore alimentare dal d. lgs. n. 114

(cfr. art. 5, comma 5, lett. b).

2.2.4 L'art. 3, comma 1, lett. a), fa salvi i requisiti professionali soggettivi riguardanti il settore

alimentare e quello della somministrazione di alimenti e bevande.

Ciò significa che ai fini dell'accesso all'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore

alimentare e all'attività di somministrazione di alimenti e bevande il possesso dei requisiti

professionali resta obbligatorio.

Trattasi, in base alle norme attualmente vigenti, dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 5,

lettere a) e b), del d. lgs. n. 114, per l'avvio dell'attività di vendita nel settore alimentare e

di quelli previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c), con esclusione ovviamente dell'esame, e

dall'art. 2, comma 3, con esclusivo riferimento alla pratica commerciale, della legge n. 287,

per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2.2.5 Per effetto delle nuove disposizioni la verifica del possesso e della validità dei requisiti

professionali ai fini dell'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è

competenza dei Comuni, ai quali, pertanto, spetta l'onere di attivare tutte le procedure

necessarie alla verifica secondo le disposizioni vigenti, in caso di istanze, dichiarazioni di

inizio di attività o comunicazioni che riguardino il settore della somministrazione di alimenti

e bevande.

Ai predetti enti spetta, altresì, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità previsti

dall'art. 2, comma 4, della legge n. 287 ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività di

somministrazione di alimenti e bevande.

Con riferimento a quanto sopra, si richiama l'attenzione su quanto disposto in materia di

semplificazione amministrativa dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni; nonché, in materia di dichiarazioni sostitutive, dal D.P.R. 28 dicembre 2000,

n. 445, con particolare riguardo agli artt. 38, 46 e 47 in materia di autocertificazioni, nonché

all'art. 76 applicabile in caso di dichiarazioni mendaci.

Allo stato attuale, infatti, nel caso di avvio di attività di somministrazione di alimenti e

bevande, il possesso dei requisiti professionali e di onorabilità previsti può essere

comprovato con dichiarazioni sottoscritte dal soggetto interessato, ferme restando in capo al

Comune, competente per territorio, le opportune verifiche nei termini e secondo le modalità

previste dalle norme vigenti.

3 Art. 3, comma 1, lett. b)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): b) il rispetto di

distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima

tipologia di esercizio (..)"

3.1 La disposizione sancisce l'incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della

prescrizione del rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali

appartenenti alla medesima tipologia di esercizi.

Di conseguenza, con riferimento alle attività commerciali di vendita e di somministrazione,

oggetto della norma (cfr. punto 1.1), non sono ammissibili previsioni normative o

programmazioni che stabiliscano un vincolo fondato sulla distanza fra gli esercizi.

4. Art. 3, comma 1, lett. c)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): c) le limitazioni

quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva

la distinzione tra settore alimentare e non alimentare (..)"

4.1 La disposizione sancisce l'incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della

prescrizione di limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi

commerciali fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare.

In conseguenza dell'utilizzo, nel contenuto testuale della norma, dei termini "esercizi

commerciali" e "settore alimentare e non alimentare" si ritiene che la disposizione sia

riferita agli esercizi di vendita in sede fissa e che non comporti conseguenze sulla

programmazione del territorio nel caso di esercizio dell'attività sulle aree pubbliche.

Il principio introdotto intende impedire che all'interno del settore alimentare o non

alimentare siano posti obblighi, riserve o limitazioni con riferimento ai prodotti esitabili,

fatto salvo, ovviamente, il rispetto, ove sussistano, dei requisiti igienico sanitari previsti.

La prescrizione va riferita, quindi, anche ai casi di eventuale programmazione territoriale

caratterizzata dalla previsione di ulteriori suddivisioni all'interno del settore merceologico

alimentare o non alimentare, con riferimento a categorie merceologiche.

Si ritiene che il principio enunciato a tutela della concorrenza non sia applicabile nel caso in

cui prescrizioni relative a limitazioni dell'assortimento merceologico siano emanate per

finalità di valorizzazione e salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico,

archeologico, artistico o ambientale e, pertanto, per finalità costituzionalmente garantite.

5. Art. 3, comma 1, lett. d)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): d) il rispetto di

limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello

territoriale sub regionale (..) "

5.1 La disposizione sancisce l'incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della

prescrizione del rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul

volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

Non sono pertanto ammissibili eventuali programmazioni fondate sulla fissazione di volumi

di vendite o quote massime di mercato, comunque individuate, riferite ad ambiti territoriali

predefiniti, che non trovano riscontro nella normativa e nella giurisprudenza statale e

comunitaria riguardante la tutela della concorrenza.

Una programmazione che preveda una siffatta valutazione, può determinare, infatti,

ingiustificate distorsioni della concorrenza, in quanto è in grado di impedire la crescita delle

imprese e il conseguimento di economie di scala che, nei contesti di mercato caratterizzati

dalla presenza di qualificati concorrenti, possono condurre a benefici per i consumatori.

Tale programmazione avrebbe l'effetto, pertanto, di limitare l'esercizio dell'attività

imprenditoriale senza tutelare la concorrenza e i consumatori, recando al contrario un

potenziale danno agli stessi.

6. Art. 3, comma 1, lett. e) ed f)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114 (..) sono svolte senza (..): e) la fissazione di divieti ad effettuare vendite promozionali,

a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) l'ottenimento di autorizzazioni

preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite

promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei

periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (..)".

6.1 In nome del principio costituzionale della tutela della concorrenza, la disposizione

liberalizza le vendite promozionali, per consentire ai consumatori di accedere a prezzi

vantaggiosi e alle imprese di operare con la massima libertà di iniziativa.

Detta modalità di offerta, pertanto, non può essere soggetta a limitazioni temporali,

quantitative e procedurali.

L'unica limitazione ammissibile concerne la fissazione di un periodo antecedente a quello di

svolgimento delle vendite di fine stagione nel quale le vendite promozionali possono essere

vietate.

6.2 Per quanto concerne la parte della disposizione che, nel prevedere la possibilità di stabilire

limiti alle vendite promozionali nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine

stagione, fa rinvio al caso dei "medesimi prodotti ", si precisa che l'espressione è correlata

alla circostanza che le due diverse modalità di vendita possono avere ad oggetto prodotti non

necessariamente coincidenti. Da ciò consegue che il termine "medesimo" va inteso come

riferito non al singolo prodotto ma alla medesima merceologia di prodotti stagionali o di

moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione.

6.3 Considerato che ogni forma di promozione deve essere svolta dall'imprenditore in modo

corretto, con particolare riguardo alla chiarezza e alla veridicità delle informazioni da fornire

all'eventuale acquirente, resta ferma la disposizione di cui all'art. 15, comma 5, del d. lgs. n.

114 che prevede che "lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale

sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto". Al riguardo si precisa

che non è contenuto nell'art. 15, l'obbligo di indicazione del prezzo scontato o ribassato: è

evidente, comunque, che per l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di pubblicità

dei prezzi, conseguentemente al combinato disposto degli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 114, è

necessario indicare in caso di vendita promozionale, oltre al prezzo di vendita originario e

alla percentuale di sconto, anche il prezzo di vendita realmente praticato, cioè scontato.

7 Art. 3, comma 2

"Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine

stagione".

7.1 Come espressamente previsto, restano compatibili con il principio di tutela della concorrenza

e, quindi, vigenti le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine

stagione. Trattasi, nel primo caso, delle disposizioni contenute nel D.P.R. 6 aprile 2001, n.

218, e, nel secondo caso, delle disposizioni emanate dagli enti territoriali regionali, in

attuazione dell'art. 15, comma 6, del d. lgs. n. 114, in materia di vendite di fine stagione.

Con riferimento alle vendite correlate ad eventi straordinari ed eccezionali dell'azienda (c.d.

vendite di liquidazione), resta ferma la competenza degli enti territoriali regionali a valutare

l'eventuale emanazione di disposizioni confermative o correttive della normativa vigente nel

rispetto dei principi a tutela della concorrenza introdotti dall'art. 3.

8 Art. 3, comma 1, lett. f-bis)

"(..) le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,

e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza (..): f-bis) il divieto o

l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di

gastronomia presso l'esercizio di vicinato , utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con

l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni

igienico-sanitarie".

8.1 La disposizione introduce il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, ovviamente

solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore

merceologico alimentare, il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia non può essere

vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione.

Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell'azienda e l'esclusione del

servizio assistito di somministrazione. Per quanto concerne gli arredi, richiamati nella

disposizione, è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all'attività

consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il

consumo sul posto dei prodotti di gastronomia.

In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non

prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Detta legge, infatti, nel disciplinare l'attività di somministrazione, stabilisce, all'art. 1,

comma 1, che "per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto" che si

esplicita in "tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o

in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati".

Nei locali degli esercizi di vicinato, quindi, gli arredi richiamati dalla disposizione non

possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di

somministrazione , né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il

servizio assistito.

Fermo restando quanto sopra, si ritiene ammissibile, per consentire l'effettiva applicazione

della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l'utilizzo negli esercizi

di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza ed alla capacità ricettiva

del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

9 Art. 3, comma 3:

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le

disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione

commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1"

9.1 Per effetto dell'art. 3, comma 1, lettera a), come precisato al punto 2.2 il Registro degli

esercenti il commercio e i relativi esami presso le Camere di commercio, ai fini

dell'ottenimento dell'iscrizione sono soppressi, a far data dal 4 luglio 2006.

Stante la norma di cui all'art. 3, comma 3, del decreto sono da ritenersi, quindi, abrogati i

seguenti articoli: artt. 1, 2, 4, 8 e 10 della legge 11 giugno 1971, n. 426; gli artt. 1, 2, 3, 4,

5, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27 e 29 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e

l'art. 2, comma 2, della legge 5 gennaio 1996, n. 25.

Sono da ritenersi, invece, soppressi tutti i termini e le locuzioni che citano il Registro e gli

esami suddetti, contenuti nei testi delle disposizioni della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Trattasi dei termini e delle locuzioni contenuti nell'art. 2, nell'art. 3 comma 1, nell'4,

comma 1, lettera b), e dell' art. 7 della legge n. 287;

9.2 Con riferimento all'ultimo periodo del punto precedente e, nello specifico, alle soppressioni

di testo indicate, si precisa che, in base alla nuova disciplina, ai fini del rilascio

dell'autorizzazione e della presentazione della dichiarazione di inizio dell'attività, nonché ai

fini della voltura e della decadenza e revoca del titolo per l'esercizio dell'attività di

somministrazione di alimenti e bevande, ove le disposizioni richiamano la circostanza del

possesso o della perdita del requisito della iscrizione nel Registro, il rinvio è da intendersi

riferito al possesso o alla perdita dei requisiti per l'avvio e per l'esercizio dell'attività

previsti dall'art. 2, commi 2 e 4, della legge n. 287.

9.3 Per effetto dell'art. 11 del decreto sono soppresse le commissioni provinciali e comunali

istituite dall'articolo 6 della legge n. 287. Stante il disposto dell'art. 3, comma 3, è da

ritenersi abrogato l' art. 6 della legge n. 287. Sono da ritenersi soppressi, invece, tutti i

termini e le locuzioni che citano le commissioni in discorso, contenuti nei testi delle

disposizioni della legge 25 agosto 1991, n. 287 e nell'art. 2 della citata legge n. 25. Trattasi

delle disposizioni di cui all'3, commi 1 e 5; all'art. 5, comma 2, della legge n. 287 e all'art.

2, comma 1, della legge n. 25.

10 Art. 4, comma 2-bis

"E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei

prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi

dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza

delle prescrizioni igienico-sanitarie".

10.1 La disposizione consente il consumo sul posto nel caso di tutti i titolari di impianti di

panificazione, sia quelli già in attività autorizzati in base alla legge n. 1002 del 1956 sia ai

nuovi impianti soggetti a dichiarazione di inizio attività . Con riferimento alle modalità

applicative della disposizione, si rinvia quanto precisato al punto 8.

11 Art. 11, comma 1

"Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n.

287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi

procedimenti amministrativi"

11.1 Trattasi della commissione comunale nei comuni con popolazione superiore a diecimila

abitanti e della commissione provinciale nei comuni con popolazione non superiore a

diecimila abitanti, istituite dall'art. 6 della legge n. 287 (cfr. anche all'art. 3, commi 1 e 5 e

art. 5, comma 2). Per effetto della soppressione sancita dall'art. 11, comma 1, del decreto

gli atti di programmazione sono adottati dagli enti locali competenti per territorio sulla base

delle disposizioni di cui alla citata legge n. 287. Resta fermo, ovviamente, il rispetto delle

norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla citata legge n.

241 e successive modificazioni.

12 Art. 11, comma 3

"Della commissione giudicatrice prevista dall'art. 1 del regolamento di cui al decreto del

Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato 21 febbraio 1990, n. 300, e

successive modificazioni, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti di affari in

mediazione"

12.1 La disposizione prevede l'esclusione degli iscritti nel ruolo degli agenti di affari in

mediazione dalla commissione giudicatrice prevista dall'art. 1 del D.M. 7 ottobre 1993, n.

589, che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al D.M. 21 dicembre 1990, n. 300,

concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo.

Di conseguenza le commissioni di esame a far data dal 4 luglio 2006 sono costituite da soli

tre membri ( il Segretario Generale della Camera di commercio, che la presiede, e due

docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame),

invece dei precedenti cinque con l'esclusione, quindi, dei rappresentanti della categoria

interessata.

IL MINISTRO

(F.to Pier Luigi Bersani)


Il diritto di prelazione: che cos’è e come funziona

Da inquilini a proprietari

Si tratta di un meccanismo semplice e rapido previsto dalla legge a tutela del conduttore/gestore, nel caso in cui il proprietario/locatore intenda trasferire l'immobile locato in cui viene esercitata l'attività commerciale.

Il conduttore/gestore ha infatti il diritto di essere "preferito" - a parità di condizioni - ad eventuali altri acquirenti.

Il proprietario che intenda porre in vendita l'immobile deve darne comunicazione al conduttore in forma scritta.

Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni previste per la conclusione della compravendita e l'invito rivolto al conduttore/gestore di esercitare o meno il diritto di prelazione.

Il gestore che intenda acquistare l'immobile deve esercitare il diritto di prelazione entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli.

Ove il diritto di prelazione sia esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo diversa condizione indicata nella comunicazione del locatore, deve essere effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita o del contratto preliminare.

Nel caso in cui l'immobile risulti locato a più persone - si pensi ad un bar gestito da più soci - la comunicazione di cui sopra deve essere effettuata a ciascuna di esse.

Il diritto di prelazione può essere esercitato congiuntamente da tutti i conduttori, oppure, se qualcuno vi rinunci, dai conduttori rimanenti.

Nel caso in cui il conduttore/gestore decida di non esercitare il diritto di prelazione, il proprietario, ovviamente, sarà libero di vendere l'immobile a terzi.

La Regione Lazio disciplina i pubblici esercizi con una nuova legge

Legge pubblicata sul Burl n. 34 del 9.12.2006

La Regione Lazio ha provveduto ad approvare la legge sui pubblici esercizio, il cui testo, in vigore dal 10 dicembre, è stato pubblicato nel S. O. n. 10 al BURL n. 34, del 9 dicembre.



Ecco alcuni degli aspetti importanti del provvedimento:

- mera dichiarazione di inizio attività per l'apertura di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di una media o grande struttura di vendita (solo il Comune di Roma potrà derogare a tale regola, ma esclusivamente per le medie strutture);

- divieto per il servizio di somministrazione effettuato al tavolo, applicare costi aggiuntivi per il coperto, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 154 ad euro 1032;

- soppressione del Registro degli Esercenti il Commercio per la somministrazione, conservando però il riferimento al possesso di requisiti professionali, fra cui anche l'attestazione di frequenza con esito positivo di "percorsi integrati assistiti", in convenzione con i Centri di Assistenza Tecnica delle associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale;

- introduzione della "tipologia unica" di esercizio: dalla data di entrata in vigore, le autorizzazioni di cui all'art. 5 della legge n. 287/91 attivate in un unico locale si considerano un unico titolo autorizzatorio e dunque non possono essere trasferite o cedute separatamente.

Misure per il rispetto delle disposizioni in tema di livello sonoro di messaggi pubblicitari

Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (Deliberazione 10.10.2006)

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE 10 ottobre 2006 Misure urgenti per l'osservanza delle disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite. (Deliberazione n. 157/06/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI



Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 10 ottobre 2006;



Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera b), n.5[1];



Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" e successive modificazioni;



Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447[2], recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";



Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";



Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "testo unico della radiotelevisione";



Visto il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 e le successive modifiche approvate dalle delibere n. 250/04/CSP del 6 ottobre 2004, n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005, n. 105/05/CSP del 28 luglio 2005 e n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006;



Vista, in particolare, la delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, con la quale al fine di salvaguardare l'effettività del divieto di diffusione di messaggi pubblicitari e televendite con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi, è stato integrato il vigente regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, inserendo nella norma relativa alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari una apposita disposizione coerente con quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del testo unico della radiotelevisione in materia di potenza sonora dei messaggi pubblicitari e televendite;



Vista la relazione tecnica in data 16 giugno 2006 sull'indagine relativa ai livelli sonori dei programmi ordinari e dei messaggi pubblicitari elaborata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, trasmessa dal Ministro delle comunicazioni in data 8 agosto 2006 e pervenuta all'Autorità in data 11 agosto 2006 (protocollo n. 0032702);



Considerato che dalla predetta relazione tecnica si evince, sulla base di un monitoraggio effettuato su un campione di trasmissioni televisive, che nella maggioranza dei casi il livello sonoro dei messaggi pubblicitari risulta superiore a quello del resto dei programmi, e questo sia sulla base delle rilevazioni strumentali, sia sulla base della percezione soggettiva dei rilevatori: in particolare nella relazione si afferma che "le misure oggettive effettuate sui campioni mostrano che l'83% di essi presenta un livello efficace (RMS) della pubblicità superiore a quello del programma. La differenza media è di 1,8 dB (51%). [...] Le misure soggettive evidenziano che la predetta differenza è stata percepita nel 57% dei casi. Per i restanti casi il dislivello oggettivamente esistente non è stato percepito dai valutatori (o comunque la valutazione non ha raggiunto il quorum del 50% dei valutanti).";



Rilevato che l'articolo 3, comma 1, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della già citata delibera n. 132/06/CSP, reca il divieto di "diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento", del quale si prevede l'adozione "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore" della medesima delibera n. 132/06/CSP;



Ritenuta la necessità e l'urgenza, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di livello sonoro della pubblicità e della televendite e tutelare gli interessi degli utenti, e stante la complessità della elaborazione del provvedimento recante i definitivi parametri tecnici e metodologie di rilevamento, di adottare un provvedimento temporaneo di recepimento dei parametri tecnici di cui al sistema di rilevamento utilizzato dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione nella citata indagine, provvedimento che avrà efficacia fino all'emanazione del provvedimento definitivo da adottare non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, sentite le parti interessate;



Udita la relazione dei commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;



Delibera:



1. Nelle more della definitiva fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento della potenza sonora dei messaggi pubblicitari e delle televendite, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decretolegislativo 31 luglio 2005, n. 177[3], e dell'articolo 3, comma 1, delregolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001[4], come modificato dalla delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, sono adottati in via temporanea i parametri tecnici e la metodologia di rilevamento riportati nell'allegato A[5] alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, che tengono conto dell'indagine realizzata dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione citata in premessa.



2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private operanti su frequenze terrestri, via satellite o via cavo, non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi misurata secondo i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento di cui all'allegato A alla presente delibera.



3. Ai fini della verifica del rispetto della presente delibera, l'Autorità si avvale della collaborazione del menzionato Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.



4. In caso di violazione della presente delibera si applica quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera c)[6]e comma 2, lettera b)[7], del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.



5. Il presente provvedimento ha efficacia fino all'adozione del provvedimento definitivo di fissazione dei parametri tecnici e delle metodologie di rilevamento di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento adottato con delibera n. 583/CSP del 26 luglio 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della delibera n. 132/06/CSP del 12 luglio 2006.



La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione. Roma, 10 ottobre 2006



Il presidente Calabrò



I commissari relatori



Innocenzi Botti - Sortino


Valutazione della giusta causa di licenziamento

Corte d’Appello Milano 14/2/2003

Nella valutazione di gravità del fatto in tema di licenziamento per giusta causa si deve aver riguardo all'entità del danno subito dal datore di lavoro, ai precedenti disciplinari del dipendente, alla posizione del lavoratore all'interno dell'azienda ed alla rilevanza esterna del fatto (nella fattispecie è stato ritenuto illegittimo il licenziamento di un dipendente, senza precedenti disciplinari e privo di responsabilità di custodia della merce, che era stato accusato di aver tentato, senza riuscirvi, di sottrarre una confezione di salmone).

(Corte d'Appello Milano 14/2/2003).

Incentivi al posticipo del pensionamento

Decreto del Ministero del Lavoro 6.10.2004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI





DECRETO 6 Ottobre 2004



Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art. 1, commi

12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.



IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Visto l'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15, della legge 23 agosto 2004,

n. 243, che detta una disciplina intesa ad incentivare il posticipo

del pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato che

abbiano i requisiti di accesso alla pensione di anzianita';

Visto l'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

(legge finanziaria 1998), relativo ai requisiti minimi per l'accesso

al pensionamento di anzianita';

Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della citata legge n. 243

del 2004, di stabilire le modalita' di attuazione dei commi 12, 13 e

14 dell'articolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Incentivo al posticipo del pensionamento

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione delle

disposizioni contenute all'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge

23 agosto 2004, n. 243.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 243

del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato di cui all'art.

1, comma 12, della predetta legge, possono rinunciare all'accredito

contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti

e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza

dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di

versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme

assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il

pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data

dell'esercizio della predetta facolta', ovvero dal primo giorno del

mese successivo a quello di esercizio della facolta' medesima se

contestuale o posteriore alla predetta scadenza. L'importo dei

contributi non versati deve essere interamente corrisposto al

lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si

riferiscono. Tale importo e' esente dall'imposta sul reddito delle

persone fisiche.

3. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere esercitata in

qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al

medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque

non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di

vecchiaia.

4. Resta ferma, per gli enti previdenziali privatizzati, la

possibilita' di adottare le disposizioni di cui al presente decreto,

nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'art. 3, comma 12, della

legge 8 agosto 1995, n. 335.







Art. 2.

Procedura

1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo

del pensionamento di cui al presente decreto deve darne comunicazione

formale alla sede territoriale del proprio Istituto previdenziale ed

al proprio datore di lavoro, per lettera, fax o e-mail, utilizzando

il modello di cui all'allegato 1.

2. L'Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore di lavoro

la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del

2004, attestante il raggiungimento dei requisiti pensionistici di

anzianita' di cui all'art. 1, comma 12 della predetta legge, entro

trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della

documentazione integrativa necessaria.

3. Il datore di lavoro, acquisite la comunicazione e la

certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del

2004, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e

procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni

pensionistiche gia' versate per periodi successivi alle decorrenze di

cui al predetto comma 2, provvedendo a corrispondere al lavoratore le

somme relative alla contribuzione recuperata.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004



Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

Maroni

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Siniscalco



Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77






Violazioni edilizie e urbanistiche

Una sentenza di interesse anche per gli albergatori (T.A.R. Lazio 8 giugno 2005, n. 4655)

La chiusura di una veranda senza concessione rientra tra gli interventi abusivi di ristrutturazione edilizia, la cui repressione comporta l'ingiunzione ex art. 9 l. 28 febbraio 1985 n. 47, diretta alla spontanea rimozione dell'abuso, e, allo scadere del termine all'uopo fissato, la demolizione d'ufficio, a spese del responsabile, o, se il ripristino non sia possibile, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'opera, da determinarsi con riguardo alla data di ultimazione dei lavori.



T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 giugno 2005, n. 4655


Acquisti on-line all’interno della UE e extra UE

Alcuni suggerimenti utili

Un importante aspetto da considerare quando si fanno acquisti via internet è la provenienza delle merce acquistata, ossia il Paese da cui la merce viene spedita.

In particolare, la differenza fondamentale è tra Unione Europea, da un lato, e resto del mondo, dall'altro.

Acquistare all'interno dell'UE presenta, infatti, oltre alla valuta comune (euro), alcuni ulteriori vantaggi, tra cui va ricordato quello di poter contare su una legislazione in molti aspetti uniforme, dal momento che le direttive comunitarie in materia di acquisti a distanza sono state fatte proprie da ogni singolo Stato membro.

Un secondo vantaggio è costituito poi dall'assenza di dazi doganali.

Questi ultimi caratterizzano invece gli acquisti extra UE, ed in alcuni casi possono incidere anche in maniera molto pesante sul prezzo finale di acquisto dei beni.

Di fatto, poi, per molti prodotti elettronici ed informatici possono esserci standard diversi che possono rendere inutilizzabile in Italia il prodotto acquistato (ad esempio, negli Stati Uniti gli apparecchi elettrici sono alimentati in maniera diversa che in Europa).

In conclusione, si può andare piuttosto tranquilli con gli acquisti da siti di aziende che hanno la sede in Paesi membri dell'UE.

Nel caso dei Paesi extra UE, invece, occorre valutare caso per caso e soprattutto ricordarsi che la prudenza non è mai troppa.


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