Schiamazzi dei clienti e responsabilità del gestore

Cassazione penale , sez. I, 28 marzo 2003, n. 16686

Correttamente il gestore di un bar è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p., per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.

Cassazione penale , sez. I, 28 marzo 2003, n. 16686



Il gestore di un'esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 655 c.p. per ripetuti schiamazzi e rumori provocati dagli avventori del bar che arrechino disturbo alle persone con intollerabili immissioni sonore e, qualora prosegua nella propria condotta ignorando gli inviti dei vicini o gli ordini dell'amministrazione, commette il reato di cui all'art. 659 c.p., e legittimamente può essere ordinata la chiusura dell'attività.

Tribunale Roma, 23 luglio 2004


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