Decreto del Ministero del Lavoro 6.10.2004
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 6 Ottobre 2004
Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art. 1, commi
12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15, della legge 23 agosto 2004,
n. 243, che detta una disciplina intesa ad incentivare il posticipo
del pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato che
abbiano i requisiti di accesso alla pensione di anzianita';
Visto l'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(legge finanziaria 1998), relativo ai requisiti minimi per l'accesso
al pensionamento di anzianita';
Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della citata legge n. 243
del 2004, di stabilire le modalita' di attuazione dei commi 12, 13 e
14 dell'articolo stesso;
Decreta:
Art. 1.
Incentivo al posticipo del pensionamento
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione delle
disposizioni contenute all'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge
23 agosto 2004, n. 243.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 243
del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato di cui all'art.
1, comma 12, della predetta legge, possono rinunciare all'accredito
contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza
dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di
versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme
assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il
pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data
dell'esercizio della predetta facolta', ovvero dal primo giorno del
mese successivo a quello di esercizio della facolta' medesima se
contestuale o posteriore alla predetta scadenza. L'importo dei
contributi non versati deve essere interamente corrisposto al
lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si
riferiscono. Tale importo e' esente dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
3. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere esercitata in
qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al
medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque
non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di
vecchiaia.
4. Resta ferma, per gli enti previdenziali privatizzati, la
possibilita' di adottare le disposizioni di cui al presente decreto,
nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'art. 3, comma 12, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 2.
Procedura
1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo
del pensionamento di cui al presente decreto deve darne comunicazione
formale alla sede territoriale del proprio Istituto previdenziale ed
al proprio datore di lavoro, per lettera, fax o e-mail, utilizzando
il modello di cui all'allegato 1.
2. L'Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore di lavoro
la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del
2004, attestante il raggiungimento dei requisiti pensionistici di
anzianita' di cui all'art. 1, comma 12 della predetta legge, entro
trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della
documentazione integrativa necessaria.
3. Il datore di lavoro, acquisite la comunicazione e la
certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del
2004, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e
procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni
pensionistiche gia' versate per periodi successivi alle decorrenze di
cui al predetto comma 2, provvedendo a corrispondere al lavoratore le
somme relative alla contribuzione recuperata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77