Incentivi al posticipo del pensionamento

Decreto del Ministero del Lavoro 6.10.2004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI





DECRETO 6 Ottobre 2004



Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art. 1, commi

12, 13, 14 e 15 della legge 23 agosto 2004, n. 243.



IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Visto l'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15, della legge 23 agosto 2004,

n. 243, che detta una disciplina intesa ad incentivare il posticipo

del pensionamento per i lavoratori dipendenti del settore privato che

abbiano i requisiti di accesso alla pensione di anzianita';

Visto l'art. 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

(legge finanziaria 1998), relativo ai requisiti minimi per l'accesso

al pensionamento di anzianita';

Ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della citata legge n. 243

del 2004, di stabilire le modalita' di attuazione dei commi 12, 13 e

14 dell'articolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Incentivo al posticipo del pensionamento

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione delle

disposizioni contenute all'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge

23 agosto 2004, n. 243.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 243

del 2004, i lavoratori dipendenti del settore privato di cui all'art.

1, comma 12, della predetta legge, possono rinunciare all'accredito

contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per

l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti

e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza

dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di

versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme

assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il

pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data

dell'esercizio della predetta facolta', ovvero dal primo giorno del

mese successivo a quello di esercizio della facolta' medesima se

contestuale o posteriore alla predetta scadenza. L'importo dei

contributi non versati deve essere interamente corrisposto al

lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si

riferiscono. Tale importo e' esente dall'imposta sul reddito delle

persone fisiche.

3. La facolta' di cui al comma 2 puo' essere esercitata in

qualunque momento successivo al conseguimento dei requisiti di cui al

medesimo comma 2 ed ha effetto fino al 31 dicembre 2007 e comunque

non oltre il conseguimento dei requisiti per la pensione di

vecchiaia.

4. Resta ferma, per gli enti previdenziali privatizzati, la

possibilita' di adottare le disposizioni di cui al presente decreto,

nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'art. 3, comma 12, della

legge 8 agosto 1995, n. 335.







Art. 2.

Procedura

1. Il lavoratore che intende avvalersi dell'incentivo al posticipo

del pensionamento di cui al presente decreto deve darne comunicazione

formale alla sede territoriale del proprio Istituto previdenziale ed

al proprio datore di lavoro, per lettera, fax o e-mail, utilizzando

il modello di cui all'allegato 1.

2. L'Istituto previdenziale provvede ad inviare al datore di lavoro

la certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del

2004, attestante il raggiungimento dei requisiti pensionistici di

anzianita' di cui all'art. 1, comma 12 della predetta legge, entro

trenta giorni dalla richiesta o dall'acquisizione della

documentazione integrativa necessaria.

3. Il datore di lavoro, acquisite la comunicazione e la

certificazione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 243 del

2004, effettua gli adempimenti ai sensi dell'art. 1, comma 2, e

procede all'eventuale recupero, a conguaglio, delle contribuzioni

pensionistiche gia' versate per periodi successivi alle decorrenze di

cui al predetto comma 2, provvedendo a corrispondere al lavoratore le

somme relative alla contribuzione recuperata.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2004



Il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali

Maroni

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Siniscalco



Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77






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