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La detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione

Cassazione penale , sez. III, 07 luglio 2004, n. 35828

Il reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (l'art. 5 lett. b) l. 30 aprile 1962 n. 283) si configura con l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, conseguentemente può essere qualificato quale reato di danno a condizione che si individui nell'interesse protetto dalla norma quello del rispetto del cd. ordine alimentare, ovvero quello del consumatore a che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.



Cassazione penale , sez. III, 07 luglio 2004, n. 35828


Zucchero in bustina

Solo zucchero in bustina al bar

Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 51



"Attuazione della direttiva n. 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana"



pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 30





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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;



Vista la direttiva n. 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;



Visto li decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;



Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;



Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;



E m a n a

il seguente decreto legislativo:



Art. 1.

Campo di applicazione



1. Il presente decreto si applica ai tipi di zucchero di cui all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.



2. Il presente decreto non si applica allo zucchero impalpabile, allo zucchero candito e allo zucchero in pani.



Art. 2.

Denominazioni di vendita e altre indicazioni



1. Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.



2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni:

a) i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono recare, in aggiunta alla denominazione obbligatoria, altre specificazioni usuali a condizione che siano tali da non indurre in errore il consumatore sulla natura e sulla identità del prodotto, quale la specificazione «semolato» per i prodotti di cui all'allegato I, punti 2 e 3;

b) il termine «bianco» può essere utilizzato per:

1) lo zucchero liquido il cui colore della soluzione non superi le venticinque unità ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);

2) lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito il cui contenuto di ceneri conduttimetriche non sia superiore allo 0,1 per cento e la cui colorazione della soluzione non superi le venticinque unità ICUMSA, determinate secondo il metodo di cui all'allegato II, lettera c);

c) l'etichettatura deve indicare il contenuto di sostanza secca e di zucchero invertito per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;

d) l'etichettatura deve recare il termine «cristallizzato» per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione;

e) sui prodotti preconfezionati di peso inferiore a 20 grammi, non occorre indicare la quantità netta;

f) lo zucchero di fabbrica, lo zucchero bianco, lo zucchero raffinato e lo zucchero bianco raffinato possono essere posti in vendita o somministrati solo se preconfezionati. Sulle bustine, salvo quanto previsto alla lettera e), può essere riportata la sola denominazione di vendita;

g) i prodotti di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato I, se contengono fruttosio in quantità superiore al 5 per cento in rapporto alla sostanza secca, nel rispetto della loro denominazione e in quanto ingredienti, sono etichettati rispettivamente come «sciroppo di glucosio-fruttosio» o «sciroppo di fruttosio-glucosio», e «sciroppo disidratato di glucosio-fruttosio» o «sciroppo disidratato di fruttosio-glucosio» a seconda che prevalga la componente glucosio o fruttosio.



3. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi. La denominazione di cui al punto 2 dell'allegato I può essere anche utilizzata per designare il prodotto di cui al punto 3 del medesimo allegato.



Art. 3.

Abrogazioni



1. E' abrogata la legge 31 marzo 1980, n. 139.



Art. 4.

Sanzioni



1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.



2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.



Art. 5.

Norme transitorie



1. Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati fino all'11 luglio 2004.



2. Gli zuccheri di cui all'articolo 1, comma 1, etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere commercializzati sino ad esaurimento.



Art. 6.

Entrata in vigore



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.







ALLEGATO I

(articolo 1, comma 1)



Denominazione di vendita e definizione dei prodotti



1. Zucchero di fabbrica

il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) polarizzazione non meno di 99,5° Z

b) tenore dì- zucchero invertito non più dello 0,1 % in peso

c) perdita all'essiccazione non più dello 0,1 % in peso.



2. Zucchero o zucchero bianco

il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) polarizzazione non meno del 99,7° Z

b) tenore di zucchero invertito non più dello 0,04 % in peso

c) perdita all'essiccazione non più dello 0,06 % in peso.

d) tipo di colore non più di 9 punti determinati conformemente all'allegato II, lettera a).



3. Zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato

li prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2, lettere a), b) e c) e il cui numero totale di punti, determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato Il non supera 8 nè:

- 4, per il tipo di colore

- 6, per il contenuto di ceneri

- 3, per la colorazione della soluzione.



4. Zucchero liquido

la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) sostanza secca non meno del 62 % in peso

b) tenore di zucchero invertito (quoziente dei fruttosio per il destrosio: 1± 0,2) non più del 3 % in peso sulla sostanza secca

c) ceneri conduttimetriche non più dello 0,1 % in peso sulla sostanza secca, determinate conformemente all'allegato II, lettera b)

d) colorazione della soluzione non più di 45 unità ICUMSA



5. Zucchero liquido invertito

la soluzione acquosa di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito non è preponderante e che risponde alle caratteristiche seguenti:

a) sostanza secca non meno del 62 % in peso

b) tenore di zucchero invertito (quoziente di fruttosio per il destrosio: 1± 0,1)

non meno del 3 % ma non più dei 50 % in peso sulla sostanza secca

c) ceneri conduttimetriche non più dello 0,4 % in peso sulla sostanza secca, determinato conformemente all'allegato II, lettera b).



6. Sciroppo di zucchero invertito

La soluzione acquosa, eventualmente cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale il tenore di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1+/-0,1) deve essere superiore al 50 % in peso in rapporto alla sostanza secca e che soddisfa inoltre i requisiti di cui al punto 5, lettere a) e c).



7. Sciroppo di glucosio

la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido/fecola e/o da inulina e che risponde alle caratteristiche seguenti:

a) sostanza secca non meno del 70 % in peso

b) equivalente destrosio non meno del 20 % in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio

c) ceneri solfatate non più dell'1 % in peso sulla sostanza secca.



8. Sciroppo di glucosio disidratato

lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato con un tenore minimo di sostanza secca del 93 % in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 7, lettere b) e c).



9. Destrosio o destrosio monoidrato

Il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

a) destrosio (D-glucosio) non meno dei 99,5 % in peso sulla sostanza secca

b) sostanza secca non meno del 90 % in peso

c) ceneri solfatate non più dello 0,25 % in peso sulla sostanza secca.



10. Destrosio o destrosio anidro

D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione, con un tenore minimo di sostanza secca del 98 % in peso e che soddisfa i requisiti di cui al punto 9, lettere a) e c).



11. Fruttosio

D-fruttosio depurato e cristallizzato rispondente alle caratteristiche seguenti:

tenore di fruttosio min. 98 %

tenore di glucosio max. 0,5

perdita all'essiccazione non più dello 0,5 % in peso

ceneri conduttrimetriche non più dello 0,1 % in peso determinato conformemente all'allegato II, lettera b).







ALLEGATO II

(articolo 3, comma 3, lettera a), e allegato I)



Metodo di determinazione del tipo di colore, del contenuto di ceneri conduttimetriche e della colorazione della soluzione dello zucchero (bianco) e dello zucchero (bianco) ramato.



Un "punto" corrisponde:

a) per quanto riguarda il tipo di colore, a 0,5 unità determinate secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agraria e l'industria saccarifera di Braunschweig, di cui al capitolo A, punto 2, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69 della Commissione, del 1 ° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi d'intervento;

b) per quanto riguarda il contenuto di ceneri, allo 0,0018 % determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), di cui al capitolo A, punto 1, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69;

c) per quanto riguarda la colorazione della soluzione, a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA di cui al capitolo A, punto 3, dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1265/69.




Il metodo di autocontrollo HACCP

Il quadro normativo di riferimento

L'HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) è un metodo di autocontrollo igienico finalizzato a tutelare la salute del consumatore.



L'Italia ha recepito le normative europee (Dir.CEE n°43/93) e le ha rese operative emanando il D.L.n.155/97 (presente in questa sezione), in esso sono contenute le prescrizioni da osservare e con esso diviene necessaria l'applicazione della metodologia HACCP.



Nel comma 2 dell'art.3 del D.L.n. 155/97 è indicato che il sistema da adottare per procedere all'analisi dei pericoli che potrebbero verificarsi in un qualsiasi processo produttivo alimentare, è il metodo di analisi identificato dalla sigla HACCP, ossia, in italiano: "analisi dei rischi - punti critici di controllo" e quindi più semplicemente: "PREVENZIONE".



Il metodo parte dalla ricerca di tutti i pericoli che potrebbero insorgere sia durante le fasi produttive di un alimento, sia durante tutte le altre fasi successive come lo stoccaggio, il trasporto, la conservazione fino alla vendita al consumatore finale.



In pratica ognuna di queste fasi deve essere sottoposta ad una attenta analisi, in modo da individuarne i punti più a rischio (critici) per l'igiene del prodotto così da poter adottare dei sistemi di prevenzione adeguati.



Il monitoraggio e la registrazione di tutti i fattori che possono concorrere al "rischio" permettono di individuare i comportamenti ottimali al fine di una valida prevenzione.



IL MANUALE HACCP



Nel manuale vengono individuati quelli che sono i punti critici per ogni filiera ed in esso vengono annotati tutti i controlli che, per legge, devono essere sistematicamente effettuati, in modo da poter risalire alle cause che possono aver determinato un qualsiasi problema.



Nel manuale vengono inoltre standardizzati i comportamenti lavorativi da adottare e definite le modalità che l'azienda adotta ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo finale.



DA QUANDO E' IN VIGORE



L'entrata in vigore del D.L.n.155/97 risale al 30 Giugno 1997, ma successive proroghe (d.l. 148 del 24/5/99) hanno fissato al 31 Marzo 2000 il termine ultimo per l'applicazione delle sanzioni a chi, nel frattempo, non si sia adeguato ai dettati del decreto .



A CHI SI RIVOLGE



A tutti coloro che sono coinvolti nelle fasi successive alla produzione primaria di un alimento e cioè : preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore.

Le carni somministrate devono derivare esclusivamente da laboratori con bollo CE

Il gestore può rifornirsi dal macellaio di paese se…

La somministrazioni di carni di provenienza del macellaio di paese non è di per sè vietata dalle norme che hanno introdotto il sistema dell'autocontrollo dell'HACCP.

Ciò che è vietato è la fornitura di carni da laboratori privi di bollo CEE.

Tale divieto non deriva dall'introduzione dell'HACCP, ma dal DPR 309 del 1998 che, in base ad una interpretazione fornita con circolare dal Ministero della Sanità , impone ai ristoratori di fornirsi di tali prodotti esclusivamente da laboratori di produzione ai quali è stato rilasciato lo specifico bollo CEE. Anche il macellaio locale, se ha laboratori rispondenti alle specifiche di legge, peraltro complesse, potrà ottenere tale riconoscimento.(Circolare del Ministero della Sanità 8 febbraio 1999 n. 2 e Direttiva CEE 94/65/CE).


Buffet e prodotti deperibili: gli obblighi dei gestori

E’ vietato la somministrazione di prodotti deperibili senza protezione

Tale obbligo non deriva dall'introduzione dell'HACCP, ma è stato introdotto dal regolamento di esecuzione della legge 283 sull'igiene degli alimenti, art. 31 DPR 327 /1980, che impone di conservare gli alimenti ad una idonea temperatura e di proteggerli da ogni forma di inquinamento (polvere, particelle, uomo, ecc).

L'articolo richiamato, sul punto in esame, dispone che "...gli alimenti deperibili cotti da consumarsi caldi (quali: piatti pronti, snacks, polli, etc.) debbono essere conservati da +60 gradi C a +65 gradi C. Gli alimenti deperibili cotti da consumarsi freddi (quali: arrosti, roast-beef, etc.), e le paste alimentari fresche con ripieno debbono essere conservati a temperatura non superiore a +10 gradi C".

La conservazione degli alimenti surgelati

Le disposizioni in materia della Comunità europea

Dalla Comunità Europea sono arrivate nuove regole a garanzia del rispetto della catena del freddo e a tutela della qualità degli alimenti e della salute umana.

In particolare l'UE con il regolamento 12 gennaio 2005 n. 37/2005 ("sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e su quelle di conservazione degli alimenti surgelati") ha apportato delle novità che riguardano anche gli esercizi pubblici che trattano e conservano prodotti surgelati.

Vediamo le prescrizioni principali introdotte.

1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati devono essere dotati di adeguati strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i prodotti surgelati.

2. A partire da gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione utilizzati per misurare la temperatura devono essere conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486.

3. Gli operatori del settore alimentare devono conservare tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.

4. Le registrazioni delle temperature devono essere datate e conservate dall'operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento surgelato, per un periodo più lungo.

Occorre rilevare che gli strumenti di misurazione installati fino al 31 dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell'adozione del regolamento in esame possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.

Igiene e rintracciabilità degli alimenti: le sanzioni introdotte

Le disposizioni del D. Lgs. n. 190/06

Con il Decreto legislativo n. 190/06 sono state stabilite le sanzioni per l'operatore del settore alimentare (OSA) che non rispetta le norme in tema di rintracciabilità degli alimenti.

L'operatore che non adempie agli obblighi in materia di rintracciabilità degli alimenti, non predisponendo i sistemi e le procedure atti all'individuazione di chi gli abbia fornito un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare, nonchè delle imprese alle quali siano stati forniti i propri prodotti, è punito con la sanzione pecuniaria da settecentocinquanta a quattromilacinquecento euro. Sono queste le novità introdotte dal decreto in esame che dispone la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli artt. da 18 a 21 del Regolamento CE n. 178/02.

Nell'ipotesi di reiterazione delle infrazioni, è prevista la sospensione dell'attività da dieci a 20 giorni lavorativi.


Igiene e etichettatura degli alimenti

Nuove indicazioni per l’etichettatura della passata di pomodoro

Dal 16 giugno 2006 diventa obbligatoria l'indicazione in etichetta della zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato per produrre "passata di pomodoro".

E questo quanto previsto dal decreto 17 febbraio 2006, pubblicato nella G.U. n. 57, del 9 marzo.

In particolare la zona di coltivazione potrà essere indiviaduata con l'indicazione della zona effettiva di coltivazione del pomodoro fresco coincidente con la Regione oppure lo Stato ove il pomodoro fresco è stato coltivato.

L'entrata in vigore del decreto è prevista per il 15 giugno 2006, ma i prodotti etichettati fino a quella data senza l'indicazione della zona di coltivazione potranno essere commercializzati comunque fino al 31 dicembre 2007.


Igiene e sicurezza nella distribuzione automatica

Decreto Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327

Anche nel caso di distributori automatici di alimenti o bevande occorre il rispetto delle norme stabilite in materia di igiene.

Sul tema in esame, il regolamento di riferimento è contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980 n. 327 e successive modificazioni ("Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), il quale all'art. 32 elenca i requisiti di qualità e di igiene ai quali devono essere uniformati i distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari o bevande.

L'igiene e la qualità dei prodotti deve essere garantita sia dall'attitudine dei distributori automatici alla corretta conservazione dei prodotti, sia dalla conformità degli stessi alle prescrizioni della legge. All'igiene ed alla qualità dei prodotti erogati va aggiunta la garanzia sulla sicurezza dell'operazione di erogazione, vale a dire la garanzia che nessun danno derivi al consumatore dall'utilizzo del distributore automatico durante le procedure di apprensione della cosa.

E' evidente come tutti i partecipanti alla catena distributiva del prodotto siano tenuti all'osservanza di particolari obblighi previsti dall'ordinamento a tutela della salute e della sicurezza pubblica.

Ne deriva che, quando il vizio del prodotto o la sua qualità difettosa sono il frutto dell'inadempimento delle prestazioni gravanti sul gestore, questi sarà, in ogni caso, tenuto al risarcimento del danno nei confronti di chi, da tale vizio o difetto, abbia tratto un danno o pregiudizio economico; quando invece i vizi della cosa sono imputabili ad altri soggetti diversi dal gestore, graverà su di loro la responsabilità civile e penale del prodotto che hanno messo in vendita o contribuito a distribuire.

La somministrazione di acqua purificata

I vantaggi dell’acqua purificata o “naturizzata”

L'acqua purificata - nota anche come acqua naturalizzata o naturizzata - non è altro che la comune acqua potabile di rubinetto trattata da appositi macchinari, che, dopo averla filtrata e refrigerata, possono eventualmente renderla frizzante addizionandola di anidride carbonica.

L'utilizzo di questi apparecchi consente al gestore di eliminare il problema dello stoccaggio delle bottiglie e quello dello smaltimento dei vuoti.

Il consumatore, da parte sua, invece, ha la possibilità di consumare un prodotto sempre fresco, dato che l'acqua purificata, a differenza dell'acqua minerale in bottiglia, viene erogata al momento.

Premesso che tutte le apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua per il consumo umano devono essere conformi alle normative di sicurezza prescritte dalla Comunità Europea ed essere approvate dal Ministero della Sanità con singola approvazione ai sensi del D.M. n. 443 del 21 dicembre 1990 ("Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acqua potabili"), va segnalato che la rapida e costante evoluzione tecnica e commerciale non è stata affiancata da un'adeguata evoluzione normativa.

Al momento non esistono infatti disposizioni di legge ad hoc che disciplinino la purificazione dell'acqua nella ristorazione collettiva.

Va evidenziato infatti che il D.M. citato è stato in realtà elaborato per definire i parametri e le condizioni cui devono sottostare i purificatori domestici, e non quelli da utilizzarsi nella ristorazione.

In ogni caso, è bene ricordare che il d. lgs n. 31/2002 in attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano prevede espressamente che queste "devono essere salubri e pulite" (art. 4).

Va evidenziato inoltre che, in linea generale, la qualità dell'acqua purificata deve essere equiparabile a quella dell'acqua minerale in bottiglia.

Sul punto, l'art. 7-vicies bis della legge n. 43/2005 dispone che "alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purché specificamente approvate dal Ministero della Salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al PH, qualora venga addizionato CO2".

A tutela del consumatore, infine, ai sensi del d.lgs. n. 181/2003, attuativo della direttiva comunitaria 2000/13/CE, le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata" oppure "acqua potabile trattata e gassata" se addizionate di anidride carbonica.

L'indicazione in questione può essere riportata sul menù del locale e/o comparire su appositi cartelli posizionati in maniera visibile vicino agli erogatori.

Cinema e ristorazione in un unico locale

Novità –

Ristrutturato a fondo, uno storico cineclub torinese si è aperto al mondo della cucina

Più di cento anni di attività ma non li dimostra. Anzi, come un'araba fenice è risorto al passo con i tempi. Il piccolo cinema di via Po 21, a Torino, ha adottato una formula e un nome originale: King Kong Microplex.

Un restyling completo
Allestito con le più recenti apparecchiature audio e video, la sala di proiezione (90 mq) può essere velocemente trasformata, a richiesta o secondo il tipo di spettacolo, in una sala da pranzo per 55 posti, grazie a poltroncine mobili e tavoli pieghevoli. Così mentre si mangia si può essere “cullati” da suoni e luci di pellicole da cineteca in bianco e nero, documentari naturalistici, video d'arte o creazioni digitali sperimentali. Nel vecchio ingresso è stata ricavata una saletta con una decina di tavolini, mentre al posto della cassa biglietti c'è ora il banco bar. Giudiziosamente è stata conservata la grande porta d'ingresso liberty a riquadri in legno e vetro molato. Nel locale (300 mq complessivi) tutto è volutamente piccolo, spesso necessariamente, dal biglietto d'ingresso al finger food per l'aperitivo.

Le originali proposte
Grandi invece sono le capacità professionali del gestore Fabrizio Vespa, del barman Gionata Di Gioia e degli chef Vito Marcone e Daniel Pit Zalis. Sul banco passano cocktail innovativi (6 €) come la Caipicinese: nel tumbler pestare tranci di lime, frutto della passione e mandarinetto cinese insieme con zucchero di canna e bianco, a cui aggiungere due gocce di Apricot Brandy, ghiaccio tritato e vodka Eristoff. O in alternativa il Negrosky Spiced: nel tumbler versare 1/3 di vodka Grey Goose, 1/3 di Bitter Martini, 1/3 Martini Rosso, ghiaccio, decorare con polvere di cannella e twist di arancia. Aperto dalle 8 del mattino a notte (lunedì riposo), il locale propone una cucina veloce ma accurata, basata su prodotti tipici delle Langhe e ricette piemontesi alleggerite. Da segnalare le miniporzioni da aperitivo o happy hour (da 2 a 3 € l'una) come lingua e acciughe in salsa verde, battuta al coltello, vitel tonné, insalata di guanciale, robiola di Roccaverano con passata di mele cotogne. Per il pranzo o la cena, sono disponibili insalate (7 €), primi piatti (tajarin a 6 €), piatti di carne (10 €) e taglieri di salumi e formaggi (9 €).

Il vino italiano si fa strada in Russia

Export –

Rispetto al 2006 la crescita è stata del 43%, per un totale di 57,5 milioni di euro

Cresce in maniera esponenziale il flusso di prodotti vitivinicoli e agroalimentari dall'Italia alla Russia: lo segnala il sito Vinitaly.com, secondo cui nel 2007 l'export italiano di vino nel gigante ex sovietico ha superato il valore di 57,5 milioni di euro, il 43% in più rispetto al 2006 , per un totale di 237 mila ettolitri (erano solo 96 mila ettolitri nel 2005), in incremento del 18,8%.

Un mercato ancora di nicchia
Molto successo riscuotono in particolare gli spumanti, che da soli hanno totalizzato 23,6 milioni di euro (+69%), per 70 mila ettolitri (+76%). Grazie a queste cifre l'Italia detiene un terzo del mercato russo delle bollicine, davanti alla Francia, e anche i primi dati relativi al 2008 confermano il trend positivo. 
Buona anche la performance dell'agroalimentare, con un export in aumento del 17,6%. Tra i prodotti, risultano apprezzati soprattutto l'olio di oliva, la pasta, il Parmigiano-Reggiano e il Grana Padano. In generale, però, la produzione enogastronomica italiana sul mercato russo soddisfa ancora un consumo di lusso. Il nostro Paese, infatti, è il quinto importatore di vino con una quota di mercato del 6% e al quindicesimo posto per l'agroalimentare, con il 2%.

Vinitaly in Russia e negli Usa
Proprio con l'obiettivo di consolidare la presenza del vino italiano e dell'enogastronomia di qualità su questo mercato, la manifestazione Vinitaly si sposterà anche quest'anno in Russia. Il primo appuntamento è per il 9 e 10 giugno presso il centro fieristico New Manege a Mosca, mentre l'11 giugno work shop e degustazioni si svolgeranno nel complesso commerciale Perinnye Ryady a San Pietroburgo. Vinitaly è sbarcato per la prima volta in Russia nel 2004 con una trentina di produttori italiani, diventati oltre 100 nel 2007 con la partecipazione di più di 2.000 operatori specializzati tra importatori, distributori, retailer, ristoratori, rappresentanti della stampa e opinion leader. La formula è quella dell'abbinamento degustazioni e workshop B2B, che uniscono cultura dei prodotti e affari. Successivamente Vinitaly si sposterà negli Stati Uniti, in particolare nelle città di Chicago, New York e nella capitale Washington, dal 27 al 30 ottobre. Il calendario all'estero del 2008 si completerà con il Giappone (Tokyo) e la Cina (Pechino, Shanghai e Macao) a novembre.

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