Decreto Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327
Anche nel caso di distributori automatici di alimenti o bevande occorre il rispetto delle norme stabilite in materia di igiene.
Sul tema in esame, il regolamento di riferimento è contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980 n. 327 e successive modificazioni ("Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), il quale all'art. 32 elenca i requisiti di qualità e di igiene ai quali devono essere uniformati i distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari o bevande.
L'igiene e la qualità dei prodotti deve essere garantita sia dall'attitudine dei distributori automatici alla corretta conservazione dei prodotti, sia dalla conformità degli stessi alle prescrizioni della legge. All'igiene ed alla qualità dei prodotti erogati va aggiunta la garanzia sulla sicurezza dell'operazione di erogazione, vale a dire la garanzia che nessun danno derivi al consumatore dall'utilizzo del distributore automatico durante le procedure di apprensione della cosa.
E' evidente come tutti i partecipanti alla catena distributiva del prodotto siano tenuti all'osservanza di particolari obblighi previsti dall'ordinamento a tutela della salute e della sicurezza pubblica.
Ne deriva che, quando il vizio del prodotto o la sua qualità difettosa sono il frutto dell'inadempimento delle prestazioni gravanti sul gestore, questi sarà, in ogni caso, tenuto al risarcimento del danno nei confronti di chi, da tale vizio o difetto, abbia tratto un danno o pregiudizio economico; quando invece i vizi della cosa sono imputabili ad altri soggetti diversi dal gestore, graverà su di loro la responsabilità civile e penale del prodotto che hanno messo in vendita o contribuito a distribuire.