Cassazione penale , sez. III, 07 luglio 2004, n. 35828
Il reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (l'art. 5 lett. b) l. 30 aprile 1962 n. 283) si configura con l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, conseguentemente può essere qualificato quale reato di danno a condizione che si individui nell'interesse protetto dalla norma quello del rispetto del cd. ordine alimentare, ovvero quello del consumatore a che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.
Cassazione penale , sez. III, 07 luglio 2004, n. 35828