Pubblicato il Decreto Rilancio: le misure per il fuoricasa

Decreto Rilancio
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Il Decreto Rilancio (decreto legge 24 del 19 maggio 2020) è realtà. Il provvedimento messo a punto dal governo, dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Matterella, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (supplemento ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020) ed è finalmente entrato in vigore.

Un decreto importante, in quanto nei suoi 266 articoli contiene le misure a sostegno di imprese, lavoratori, professionisti e famiglie per contrastare la crisi economica generata dall’emergenza sanitaria. Misure che mobilitano oltre 55 miliardi di euro e che vanno dallo stop alla prima rata dell’Irap per tutte le imprese fino a 250 milioni di fatturato al bonus per le partite Iva, dalla proroga degli ammortizzatori sociali, con altre 9 settimane di cassa integrazione, agli aiuti a fondo perduto per le piccole aziende, dal bonus sulle bollette alla proroga delle scadenze fiscali, dal credito d’imposta per gli affitti e molto altro. Vediamo più in dettaglio quelle che riguardano più direttamente il mondo del fuoricasa.

Sostegno alle imprese 

Tra le principali misure immediate previste a sostegno di imprese e degli altri operatori economici con partita Iva, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria:

Contributo a fondo perduto

Il provvedimento riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita Iva, con fatturato nel 2019 inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, con un importo minimo riconosciuto pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi sopra i 400.000 euro e fino a un milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;

Cancellazione saldo e acconto Irap

Il decreto ha previsto l’esenzione dal versamento del saldo dell’Irap dovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40%, dell’acconto Irap dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi fino a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Resta però l’obbligo del versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Credito imposta per i canoni di locazione

Riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione per i mesi di marzo, aprile e maggio per tutti gli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale per le imprese con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente e che abbiano riscontrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato sempre nel 2019.

La misura del credito sarà, invece, pari al 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta può anche essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La misura non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’art. 65 del Decreto Cura Italia.

Esenzione prima rata Imu

Il Decreto Rilancio ha cancellato l’acconto Imu, quota-Stato e quota-Comune, in scadenza il prossimo 16 giugno per gli alberghi e gli stabilimenti balneari, a patto che proprietario e gestore coincidano.

Taglio alle bollette elettriche

È stata prevista la riduzione della spesa sostenuta per le utenze elettriche non domestiche connesse in bassa tensione per i mesi di maggio, giugno e luglio. Il taglio passa attraverso una rimodulazione, da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) delle voci delle componenti fisse, come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”.

Agevolazioni dehors

La normativa ha introdotto una serie di agevolazioni per le concessioni del suolo pubblico in favore dei pubblici esercizi. Nello specifico, dal primo maggio e fino al prossimo 31 ottobre è stata prevista

- l’abolizione del pagamento della Tosap e Cosap per le autorizzazioni e concessioni in essere;

- le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse possono essere presentate per via telematica, allegando solo la planimetria, con esenzione dell’imposta di bollo;

- ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da Coronavirus, la posa in opera temporanea di dehors, elementi di arredo urbano funzionali all’attività di ristorazione, ecc. posti su aree di interesse culturale o paesaggistico non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (che riguarda gli interventi soggetti ad autorizzazione) e 146 (relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela) del D.Lgs. n. 42/2006 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni previsti dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis del Dpr 380 del 2001;

Crediti d’imposta per adeguare e sanificare gli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione

Per sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro il Decreto ha previsto alcune agevolazioni a favore degli esercenti attività d’impresa:

  • credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a massimo 80.000 euro) per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19 che riguardano l’adeguamento degli ambienti, come, tra le varie, l’acquisto di arredi di sicurezza, apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti o dei clienti;
  • credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 (fino a massimo 60.000 euro) per la sanificazione degli ambienti, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi ecc.), di prodotti detergenti e disinfettanti, di altri dispositivi di sicurezza, come termometri, termoscanner, tappeti, vaschette decontaminanti e igienizzanti. Stesso incentivo interessa anche l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi.

Misure in materia di lavoro

Presenti nel Decreto Rilancio anche misura in tema di lavoro. Eccole:

Fondo d’integrazione salariale

La norma ha previsto ulteriori nove settimane di assegno ordinario, oltre alle nove già previste dal Decreto Cura Italia per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Inoltre, è stato nuovamente introdotto l’obbligo di consultazione sindacale preventiva necessario alla presentazione della domanda di integrazione salariale.

La fruizione delle nove settimane aggiuntive di assegno ordinario, erogato dal Fondo d’integrazione salariale, è così articolata:

- cinque settimane fruibili entro il 31 agosto 2020 per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;

- quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020.

Cassa integrazione in deroga

Allo stesso modo è stata articolata la fruizione delle nove settimane aggiuntive di integrazione salariale, ovvero:

- cinque settimane fruibili entro il 31 agosto 2020 per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;

- quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Anche in questo caso, per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020.

Per quello che riguarda, le imprese che occupano fino a 5 dipendenti, permane la non obbligatorietà dell’accordo sindacale che è, invece, obbligatorio per le aziende che occupano almeno 5 dipendenti.

Per le aziende che rientrano nel campo d’applicazione della cassa in deroga e hanno unità produttive/operative in almeno cinque tra regioni e province autonome la domanda di cassa integrazione deve essere inoltrata al ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Congedi per i dipendenti

Fino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni, i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Inoltre, è stato esteso ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità.

Sospensione dei licenziamenti

È stato esteso a cinque mesi, a decorrere dal 23 febbraio 2020, il termine previsto dal decreto-legge Cura Italia entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso.

Sorveglianza sanitaria

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori più esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio dovuta a immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Nuove indennità per i lavoratori

Il Decreto Rilancio ha previsto anche nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza sanitaria. Nello specifico:

  • per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è prevista un’indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020;
  • per i lavoratori dipendenti e autonomi che a seguito dell’emergenza sanitaria hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi, lavoratori a domicilio) è prevista un’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 600 euro per ciascun mese;
  • ai lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti previsti dal Decreto Cura Italia, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020.

Lavoro agile

Per agevolare la conciliazione di lavoro e famiglia, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i genitori lavoratori dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14 potranno svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.

Proroga o rinnovo di contratti a termine

Il decreto permette il rinnovo o la proroga, fino al 30 agosto 2020, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, anche in assenza delle causali previste dalla normativa vigente.

Decreto Rilancio

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