Mobbing: le responsabilità del datore di lavoro

La prevenzione e il controllo anti-mobbing

Se il dipendente impugna il licenziamento sostenendo di essere stato vittima di mobbing, il gestore si troverà ad affrontare il problema della sua responsabilità.

La norma fondamentale in materia è costituita dall'art. 2087 del codice civile: "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Tale norma pone a carico del datore di lavoro uno speciale obbligo di protezione del lavoratore.

Questo obbligo si estende anche al mobbing.

In altre parole, il gestore ha l'obbligo di tutelare anche la sanità mentale del dipendente, se messa a dura prova dall'ambiente lavorativo.

Anche il mobbing cosiddetto orizzontale, che si ha quando non è il superiore, ma il collega, a molestare il mobbizzato, può comunque essere imputato al datore di lavoro. Ciò perché anche qui incombe sul datore di lavoro l'obbligo di garantire che la serenità dell'ambiente di lavoro non sia turbata da comportamenti di altri suoi dipendenti.

In base infatti all'art. 2049 c.c. "I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti".

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