Legge di Bilancio 2023: tutte le opportunità per i gestori di locali

Diverse le nuove misure inserite nell'articolo 1 dell'ultima finanziaria che riguardano imprese, professionisti e lavoratori. Orientarsi tra gli oltre 900 commi che lo compongono non è semplice: ecco una sintesi delle disposizioni di maggior interesse per il mondo dei bar e dei ristoranti

Approvata alla fine dello scorso anno, la legge di Bilancio 2023, legge 197 del 29 dicembre 2022, all’articolo 1 contiene oltre 900 commi che includono diverse novità che riguardano imprese, professionisti, lavoratori e contribuenti in genere. Abbiamo analizzato e sintetizzato quelle di maggior interesse per il mondo dei locali e per i professionisti e i lavoratori che vi operano, per non perdere alcuna opportunità

Crediti di imposta

Investimenti in beni strumentali ordinari

Nessuna proroga al credito di imposta del 6% previsto per il 2022 per gli investimenti in beni strumentali non 4.0 che dal 2023 quindi non spetterà più (salvo che per il Mezzogiorno).

Investimenti in beni industria 4.0 (comma 423)

Estesa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la possibilità di completare gli investimenti in macchinari «4.0» interconnessi utilizzando le più favorevoli aliquote del 2022 (40% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% da 2,5 a 10 milioni, 10% da 10 a 20 milioni) a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari al 20% del costo di acquisto.

Per il 2023/2025 - il credito d’imposta spetta nella misura rispettivamente del 20, 10 e 5%, nel limite massimo di costi di 20 milioni di euro annui per i beni 4.0 materiali salvo per investimenti Pnnr di transizione ecologica che sono possibili fino a 50 milioni.

Per gli investimenti in beni immateriali industria 4.0, comprese le spese sostenute per l’utilizzo di tali beni mediante cloud computing, il credito di imposta spetta nelle seguenti misure:

nel 2023 è pari al 20%; 2024 al 15% ; 2025 al 10%, nel limite massimo di costi di 1 milione di euro annui.

Tax credit energia e gas (commi 2 - 5)

Prolungate e potenziate anche le misure per le spese sostenute per l’acquisto di energia e gas nel primo trimestre 2023 come segue:

  • imprese non energivore - 35%;
  • imprese non gasivore - 45%.

Se l’incremento del costo del IV trimestre 2022 è superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al IV trimestre.

Per il primo trimestre 2023 viene confermato l'annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Per il contenimento dei costi del gas, invece, l’aliquota Iva per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse nel primo trimetre 2023 è ridotta al 5%.

Materiali riciclati (comma 689)

Rifinanziato anche per il 2023 e il 2024 il credito d’imposta del 36% entro il limite di 20.000 euro per l’acquisto di materiali riciclati.

Sono agevolate le spese sostenute e documentate per prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e per imballaggi biodegradabili e compostabili (secondo la normativa Uni 13432:2002) o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro.

Normativa fiscale

Modifiche regime forfettario (comma 54)

La legge di Bilancio 2023 ha incrementato a 85.000 euro la soglia per l’accesso/permanenza al regime forfettario.

I soggetti che superano, in corso d’anno, la soglia di 85.000, ma non di 100.000 euro, usciranno dal regime a partire dall’anno successivo.

Se vengono superati i 100.000 euro, è previsto il ritorno immediato in corso d’anno al regime ordinario; si conseguenza sarà dovuta l’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Flat tax incrementale (commi 55 - 57)

Per il 2023, ai lavoratori autonomi non in regime forfettario, verrà applicata una flat tax del 15% su una base imponibile, non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il medesimo reddito d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare.

L'eventuale acconto dovuto per il 2024 ai fini dell’Irpef e relative addizionali si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in maniera ordinaria.

Tassazione sostitutiva mance (commi 58 - 62)

Introdotta un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5% per il personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande per le somme corrisposte dai clienti a titolo di liberalità (mance) nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive (strutture ricettive alberghiere, para-alberghiere, extra alberghiere, all’aria aperta e di mero supporto e esercizi commerciali che offrono servizi di somministrazione di pasti o bevande, bar e ristoranti).

Il regime è applicabile entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell’anno precedente a 50.000 euro salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

Tali redditi sono:

  • computati per la determinazione del reddito per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria;
  • esclusi dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione Inail;
  • non computati ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Se il reddito del dipendente supera il limite fissato (50.000 euro) o il 25% della retribuzione, concorrono normalmente al calcolo dell’imponibile.

Contabilità semplificata (comma 276)

Innalzate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

Sanatoria irregolarità formali (commi 166 - 173)

Le irregolarità, commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini dell'Irpef. Ires, Iva e Irap e sul pagamento di tali tributi, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma di euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo da versare entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Sono esclusi dalla regolarizzazione:

  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (articolo 5-quater, Dl legge 28 giugno 1990, n. 167)
  • gli stessi per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato
  • le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 31 dicembre 2022.

Per le violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 i termini di accertamento sono prorogati di due anni.

Ammortamenti immobili settore commercio (commi - 69)

Per il periodo 2023/27, le imprese che esercitano attività di commercio di beni al dettaglio, alimentare e non, compresi i grandi magazzini, tabacco ed elettronica, è prevista la deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa, in misura non superiore al 6%, anziché l’ordinario 3-4%.

Errori contabili (comma 273)

L’applicazione della norma introdotta dal decreto Semplificazioni (articolo 8 del Dl 73/2022) in base alla quale non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa per attribuire valenza fiscale alla correzione degli errori vale solo soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Dipendenti

Agevolazioni contributive (commi 294 - .99)

Esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato (e per trasformazioni da contratto a tempo determinato in tempo indeterminato) di percettori del reddito di cittadinanza, effettuate nel 2023, alternativo a quello già previsto dalla normativa vigente, entro il limite massimo di 8.000 euro.

Esteso al 2023 l'esonero contributivo temporaneo al 100%, fino a 8.000 euro, per le assunzioni di donne svantaggiate (in base a fattori come l'età, la durata della disoccupazione, il settore di specializzazione e il territorio in cui risiedono) e di giovani under 36.

Cuneo fiscale al 3-2% (comma 281)

Taglio di 3 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, che verrà applicato qualora la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro (25.000 euro su base annua).

Al 2% se la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro (35.000 euro su base annua).

Riduzione del prelievo sui premi di produttività (comma 63)

Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti è ridotta al 5%.

Indennità per congedo parentale (comma 359)

Incremento dal 30 all'80% dell'indennità fruibile in alternativa tra i genitori, nel limite massimo di un mese entro il sesto anno di vita del figlio.

Riscossione e contenzioso

Annullamento automatico debiti fino a 1.000 euro (commi 222 - 230)

I debiti tributari fino a 1.000 euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche se ricompresi in precedenti definizioni agevolate, sono automaticamente annullati.

La data rilevante per l'annullamento automatico è fissata al 31 marzo 2023.

Dalla data di entrata in vigore della legge Finanziaria alla data dell’annullamento è sospesa la riscossione deli stessi debiti.

Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni con provvedimento adottato entro il 31

gennaio 2023, comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione e pubblicato nei rispettivi siti internet istituzionali.

Ravvedimento speciale (commi 174 - 178)

In deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, viene consentito di regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate, relative al periodo d'imposta 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto, mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile.

Il versamento delle somme dovute ai può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Avvisi bonari (commi 153 – 159)

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato, relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto all’1 gennaio 2023 o i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3%.

Quanto detto si applica anche agli avvisi bonari le cui rateazioni sono ancora in corso all'entrata in vigore della legge.

Pensioni

Quota 103 pensione anticipata flessibile (commi 283 - 286)

In via sperimentale, la legge di Bilancio 2023 ha introdotto il pensionamento anticipato con quota 103, cui potrà accedersi maturando, entro il 31 dicembre 2023, un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni.

Resta l’incumulabilità, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Per i lavoratori che rimangono in servizio pur avendo maturato i requisiti pensionistici per quota 103 è prevista la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a proprio carico di contribuzione alla gestione pensionistica.

Opzione Donna (comma 292)

Accesso consentito alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età di 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) o che assistano un parente disabile, o che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% o che siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (in tale ultimo caso il requisito anagrafico è pari a 58 anni).

Varie

Aumento a 5.000 euro della soglia per uso contante (comma 384)

La legge di Bilancio 2023 ha innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante da 1.000 a 5.000 euro.

Assegnazione ai soci o trasformazione in società semplice (commi 100 - 105)

Possibilità per le società commerciali, di persone e di capitali, di assegnare o cedere ai soci beni immobili non strumentali per destinazione e beni mobili registrati (autovetture o imbarcazioni), con un’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto). Si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% (10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione).

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni che si trasformano in società semplici.

Le operazioni vanno concluse entro il 30 settembre 2023.

La prima parte (60%) dell’imposta sostitutiva va versata entro il 30 settembre 2023, la quota residua entro il 30 novembre 2023.

Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati come dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 52 Dpr 131/1986:
- terreni: 75 volte il reddito dominicale risultante in catasto,
- fabbricat: 100 volte il reddito catastale,
aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito.

In caso di cessione, se il corrispettivo della cessione e inferiore al valore così determinato, si computa in misura pari a quest'ultimo.

Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva.

Il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

Le aliquote dell’imposta proporzionale di registro applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Estromissione di immobili da imprese individuali (comma 106)

L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2022 possiede beni immobili strumentali può, entro il 31 maggio 2023, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2023, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni, calcolato come per l'assegnazione da società, e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti rateali dell’imposta sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024.

Imu immobili occupati (comma 81)

I proprietari di immobili occupati, che presentino denuncia all’autorità giudiziaria o inizino azione giudiziaria penale, sono esentati dal pagamento dell’Imu, previa comunicazione al comune interessato. Analoga comunicazione deve essere trasmessa al cessare dell'occupazione.

Rivalutazione (commi 107 - 109)

Viene estesa la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2023, con il versamento di un'imposta sostitutiva del 16%.

La perizia di stima dovrà essere redatta e giurata entro il 15 novembre 2023.

Le somme dovute per la rivalutazione possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

Detrazione Iva acquisto da privati di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B (76)

Si detrae dall’imposta lorda Irpef il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari o da imprese che le hanno costruite. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti dal periodo d’imposta in cui sono state sostenute.

Reddito di Cittadinanza (commi 313 - .321)

Nelle more di una organica riforma è previsto che nel 2023 il Reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di 7 mensilità (in luogo delle 18, rinnovabili, attualmente previste), salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

Per i beneficiari del RdC tenuti a sottoscrivere un patto per il lavoro o per l'inclusione sociale, è stato introdotto l’obbligo di frequentare un corso di formazione e/o riqualificazione professionale per 6 mesi, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo familiare.

La decadenza dal beneficio è, altresì, prevista qualora si rifiuti la prima offerta di lavoro e non più la seconda offerta come avviene attualmente.

Ai beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’accesso al Reddito è condizionato alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali all’adempimento di tale obbligo.

Tra le altre novità:

  • la componente del reddito di cittadinanza riconosciuta ai nuclei familiari residenti in abitazione erogata direttamente al locatore;
  • il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorrerà alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;
  • i comuni saranno chiamati a impiegare tutti i percettori di reddito di cittadinanza residenti che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale nell’ambito di progetti utili alla collettività.

Assegno Unico e Universale (commi 357 - 358)

La legge ha previsto l’incremento di alcun importi per quanto riguarda l’Assegno Unico e l’Assegna Universale.

Agevolazioni prima casa under 36 (comma 74)

Estesa fino al 31 dicembre 2023 l’operatività del credito d’imposta per l’acquisto della prima casa riservata ai giovani al di sotto dei 36 anni.

Estesa fino allo stesso termine la speciale disciplina emergenziale del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all’acquisto della prima casa.

Inoltre, la garanzia massima dell'80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, ossia giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi Iacp e giovani di età inferiore ai 36 anni, sarà concessa anche quando il Tasso effettivo globale (Teg) sia superiore al Tasso effettivo globale medio (Tegm), nel rispetto di determinate condizioni, viene prorogata fino al 31 marzo 2023.

Cripto valute affrancate dal 1° gennaio con sostitutiva del 14% (commi 127 - 136)

Per i soggetti Irpef viene inserita nell’articolo 67 del Tuir una nuova categoria di redditi diversi che prevede la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso, permuta, rimborso o detenzione delle cripto-attività, superiori a 2.000 euro in ciascun periodo di imposta.

Per la determinazione delle plusvalenze per le cessioni può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore al 1° gennaio 2023, se assoggettato a imposta sostitutiva del 14% rateizzabile fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

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