Lavoro Part-time

Il part-time secondo la riforma Biagi





Il part-time può essere di tipo orizzontale, verticale, o misto. E' richiesta la forma scritta per la puntualizzazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario, mentre le nuove clausole di elasticità o flessibilità possono essere sottoscritte anche in sede separata.



Sarà possibile, entro limiti predeterminati attraverso il CCNL, una variazione della distribuzione dell'orario di lavoro (part-time orizzontale) e una variazione in aumento della durata delle prestazioni lavorative (part-time verticale e misto). I paletti andranno fissati dalla contrattazione collettiva.



Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro in part-time non costituisce giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione in part-time richiede il consenso scritto del lavoratore. La trasformazione dal tempo pieno al parziale dovrà essere ancora convalidata dalla Direzione provinciale del lavoro. Inoltre se il datore di lavoro intende procedere ad assunzione a tempo parziale è tenuto ad informare i dipendenti con rapporto a tempo pieno.


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