Igiene alimentare: come deve essere verificata

Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari)

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 1997, n.155





Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari





ARTICOLO 1



( Campo di applicazione)





Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.





ARTICOLO 2



(Definizioni)





Ai fini del presente decreto s'intende per:



¨ Igiene dei prodotti alimentari: tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari,



¨Industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato che esercita una o più attività: la preparazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto,



¨ Alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista igienico;



¨ Autorità competente: il Ministro della sanità, le regioni e la provincie autonome, i comuni e le unità sanitarie locali;



¨ Responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare ovvero il responsabile specificatamente delegato.







ARTICOLO 3



(Autocontrollo)







1. Il responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.



2. Il responsabile dell'industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza.



3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti la natura e i risultati relativi alla procedura riguardante il comma 2.



4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in considerazione tecnologiche simili informando le autorità competenti sulla natura del rischio e fornendole informazioni relative al ritiro degli stessi.



5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui all'allegato.







ARTICOLO 4



(Manuali di corretta prassi igienica)







1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3, possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del Codex Alimentatius.



2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre patri interessate quali le autorità competenti e le associazioni dei consumatori.



3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).



4. Il Ministero della sanità valuta la conformità dell'articolo 3 dei manuali di cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso stabilite e li trasmette alla Commissione europea.



5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica.




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