Decreto Aiuti ter: le misure contro il caro energia

Decreto aiuti ter 2022
Foto di loufre da Pixabay
Il provvedimento ha rinnovato il bonus sull’acquisto di gas ed energia elettrica per i consumi di ottobre e novembre, aumentando il valore del credito di imposta riconosciuto e ampliando la platea dei beneficiari. L'analisi in dettaglio delle nuove misure

Con il decreto Aiuti ter, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, il governo Draghi ha stanziato 14 miliardi di euro per intervenire urgentemente con una serie di misure in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il provvedimento contiene misure per sostenere le micro, piccole e medie imprese ad affrontare la crisi energetica delle quali possono usufruire anche i piccoli esercizi. Il decreto ha rinnovato il bonus sull’acquisto di gas ed energia elettrica per i consumi di ottobre e novembre 2022 estendendo anche la platea delle imprese beneficiarie.

Vediamo nel dettaglio le novità del provvedimento:

  • Per l’energia elettrica è allargato il bonus ai detentori di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (rispetto ai 16,5 precedenti), inoltre il contributo è aumentato dal 15 al 30%. Quindi, le misure prevedono un riconoscimento del credito di imposta anche per i consumi dei mesi di ottobre e novembre, oltre a un aumento del bonus e l’ampliamento del numero di imprese interessate per la diminuzione della potenza dei contatori da 16,5 a 4,5 kW,
  • Per il gas: per le imprese non gasivore (non a forte consumo di gas naturale) il credito passa dal 25% al 40%.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato dalle relative fatture di acquisto.

I due crediti sono indipendenti per cui può spettare per entrambi o per nessuno o anche solo per quello per cui si realizzano le condizioni.

Condizione per usufruire del bonus è che il prezzo per kWh della componente energetica o del prezzo di riferimento del gas, calcolati sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Per semplificare: dichiarazione del fornitore

Se l’impresa destinataria del contributo si rifornisce dallo stesso fornitore del 2019, quest’ultimo, su richiesta del cliente, ed entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia una comunicazione con riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante.

Utilizzo diretto

È possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione nei modelli F24 tramite i codici tributo sotto indicati entro il 31 marzo 2023:
«6985» per le imprese non energivore (ottobre e novembre 2022);
«6986» per le imprese non gasivore (ottobre e novembre 2022);

Nella sezione “Erario”, colonna “importi a credito compensati”, “anno di riferimento” è l’anno di sostenimento della spesa nel formato AAAA

Indicazione in dichiarazione dei redditi

I relativi importi andranno indicati anche in dichiarazione dei redditi, pur non essendo rilevanti ai fini delle imposte, infatti l’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef/Ires, Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili.

Cumulabilità del credito

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Cedibilità del credito

In caso di impossibilità di utilizzo diretto, il credito può anche essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Comunicazione telematica

Il decreto Aiuti ter introduce un nuovo adempimento a carico delle imprese. Infatti entro il 16 febbraio 2023 dovrà essere inviata un’apposita comunicazione telematica, contenente i crediti d’imposta maturati nel 2022, le cui regole saranno definite dall’Agenzia delle Entrate.

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