Ampliare i locali del bar già esistente

Occorre l’accertamento della sorvegliabilità dei locali da parte del Sindaco

Mentre è prescritta la preventiva autorizzazione per l'apertura di un nuovo locale ad un altro, non è necessaria l'autorizzazione per l'ampliamento degli esercizi esistenti, mediante l'acquisizione di nuovi locali, fatto salvo il preventivo accertamento degli esercizi da parte del Comune della sorvegliabilità dei nuovi locali e da parte della ASL dell'idoneità igienico-sanitaria dei nuovi locali, anche ai fini del rilascio della autorizzazione sanitaria.

I locali debbono essere, ai sensi della L. 287/91 e D.M. 564/92, sottoposti a verifica; in pratica devono essere sorvegliabili, ispezionabili da parte della forza pubblica.

L'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 stabilisce che ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura o ampliamento della superficie o al trasferimento di sede degli esercizi della somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande "il Sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno", cioè "accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali" destinati a pubblico esercizio della somministrazione.

In adempimento di quest'ultima prescrizione il Ministro dell'Interno ha emanato il D.M. 17 dicembre 1992 n. 564 nel quale sono contenuti i criteri di sorvegliabilità (esterna ed interna) dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.


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