Alcolici: limiti di orario e di età

Conoscere le norme che regolano la vendita e la somministrazione di alcolici è un dovere. Nel caso di inosservanza le sanzioni sono molto pesanti e si rischia anche l’arresto nel caso siano coinvolti minori di anni 16

Conoscere le norme che regolano la vendita e la somministrazione di alcolici è un dovere. Nel caso di inosservanza le sanzioni sono molto pesanti e si rischia anche l’arresto nel caso siano coinvolti minori di anni 16

L’elevato numero di incidenti mortali sulle strade di notte, soprattutto il sabato sera, ha spinto il governo nel 2007 a limitare l’uso di alcol, vietandone la somministrazione e vendita dalle 2 di notte (dal 2010 il divieto è stato aggiornato a partire dalle 3 di notte). Dalle 3 di notte alle 6 del mattino, è, dunque, vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche per i titolari e i gestori di pubblici esercizi, alberghi ed esercizi ricettivi, circoli privati, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti.

Il divieto vale anche per chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubbliche ovvero nei circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni della questura. Bisogna tener presente, inoltre, che il sindaco può emanare delle ordinanze anche in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni di illegalità anche legati all’abuso di alcol.

Negozi e aree di servizio

Vi sono, inoltre, disposizioni, che riguardano, in particolare, la vendita. Ad esempio, è vietata la vendita o la somministrazione di prodotto alcolici e superalcoolici nei:

• negozi di vicinato di qualsiasi tipo - divieto di vendita dalle 24 alle 6;
• punti di vendita autostradali - divieto assoluto di somministrazione e di vendita per asporto di superalcolici dalle 22 alle 6 e divieto di somministrazione di alcolici dalle 2 alle 6.

I titolari e i gestori di pubblici esercizi che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere almeno un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, posizionato presso almeno un’uscita del locale, a disposizione dei clienti che desiderino verificare la propria idoneità alla guida.
L’esercente può far pagare al cliente l’alcol test e si consiglia di praticare un prezzo pari o di poco superiore al costo della rilevazione. A tal proposito, possono essere utilizzati apparecchi a gettone o kit mono uso.

Sanzioni

I gestori devono altresì esporre all’entrata, all’interno e all’uscita del locale, delle apposite tabelle alcolemiche predisposte dal ministero della Salute che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica;
b) le quantità, in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, anche sulla base del peso corporeo.

L’inosservanza del divieto di somministrazione comporta la sanzione amministrativa di una somma da 5.000 a 20.000 euro. Se vengono contestate, nel corso di un biennio, due distinte violazioni è sospeso l’esercizio dell’attività per un periodo da sette a trenta giorni.
L’inosservanza delle disposizioni relative alle tabelle ed all’alcool test comporta, invece, una sanzione amministrativa da 300 a 1.200 euro.

Da sottolineare che, sempre in materia di alcolici, è assolutamente vietato somministrare o vendere alcolici o superalcolici ai minori di anni diciotto (articolo 689 del codice penale e leggi speciali) e a persone manifestamente inferme di mente od in situazioni di deficienza psichica, anche derivanti da stati di ubriachezza.

La violazione sussiste anche se la vendita o somministrazione è fatta da incaricati, quale, ad esempio, un dipendente o un collaboratore.

Documenti e minori

Nei casi in cui l’età non è evidente o manifesta, non è assolutamente consigliabile fidarsi delle sole dichiarazioni dell’avventore o di, eventualmente, un accompagnatore, ma è d’obbligo chiedere un documento di riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente di guida o nautica, tessere di riconoscimento con fotografia rilasciate da amministrazioni dello Stato). In mancanza di un documento di riconoscimento, la somministrazione non deve essere in nessun caso effettuata.

Anche i distributori automatici devono essere equipaggiati di dispositivi per la lettura automatica dei documenti anagrafici con il limite di età. In ogni caso, è tassativamente vietata la vendita automatica di alcolici di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18. In ogni caso, ricordiamo il divieto di vendita dalle 24 alle 6. In caso di inosservanza, come si può constatare, le sanzioni sono molto pesanti:
• nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16, la sanzione è l’arresto fino a un anno, la perdita dei requisiti di onorabilità, la revoca della licenza o la sospensione dell’esercizio fino a un massimo di 2 anni (articolo 689 del Codice Penale);
• nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro (articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001 nr. 125). 

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