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Requisiti per la domanda di iscrizione al REC

Registro degli esercenti di commercio



REQUISITI PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE



- essere maggiorenne

- aver assolto gli obblighi scolastici

- essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge

- essere in possesso di uno dei requisiti professionali di seguito elencati:

a) superamento dell'esame di idoneità all'esercizio del commercio

il richiedente dovrà produrre l'attestato di superamento dell'esame di idoneità rilasciato dalla Camera di Commercio presso la quale l'esame è stato sostenuto.

b) superamento dell'esame finale di un corso abilitante

il richiedente dovrà produrre l'attestato in originale del superamento dell'esame finale di un corso professionale per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sostenuto presso un Istituto all'uopo autorizzato dalla Regione.

c) uno dei seguenti titoli di studio:

il richiedente dovrà produrre la fotocopia autenticata in bollo del diploma rilasciato da un Istituto professionale alberghiero di Stato relativo alla qualifica di:

- addetto ai servizi alberghieri di cucina;

- addetto ai servizi di sala, bar e cucina;

- addetto alla segreteria ed all'amministrazione d'albergo;

- tecnico delle attività alberghiere

ovvero una fotocopia autenticata in bollo del diploma di Economo dietista o di Dispensiere;

d) iscrizione, come persona fisica, nel Registro Esercenti il Commercio della Camera di Commercio.

Il richiedente dovrà produrre una fotocopia del certificato d'iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio competente. Qualora il richiedente sia iscritto presso la Camera di Commercio di Roma, sarà sufficiente dichiarare il numero d'iscrizione;




Quando è sufficiente l’autocertificazione ?

REC e autocertificazione



I certificati citati alla voce precedente possono essere validamente sostituiti da autocertificazione.



Sul contenuto dell'autocertificazione l'ufficio effettuerà idonei controlli e nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti e gli atti saranno tramessi alla Procura della Repubblica.



Qualora l'utente ritenga necessario non avvalersi dell'autocertificazione i documenti possono essere autenticati presso gli sportelli del Registro Esercenti il Commercio.

In questo caso occorre presentare:

- originale del documento da autenticare e relativa fotocopia;

- attestazione del versamento di Euro 3,00 per diritti di segreteria da effettuare sul c/c postale n, 385013 intestato alla Camera di Commercio di riferimento

- una marca da bollo da Euro 10,33


Obbligo di iscrizione al REC

I soggetti che sono tenuti all’iscrizione al REC



L'obbligo dell'iscrizione al REC sussiste sia per le imprese individuali che per le società (in tal caso vi è anche l'obbligo della iscrizione preventiva al Registro delle Imprese). In caso di società deve essere iscritto il Legale rappresentante oppure un delegato, cioè una persona, qualificata professionalmente, che la società investe della propria rappresentanza.


Iscrizione al REC per le persone giuridiche

Somministrare alimenti e bevande



DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LE SOCIETA':



- Domanda di iscrizione in bollo da Euro 10,33 da effettuare sul modello unico predisposto e fornito dall'ufficio REC e firmato dal rappresentante legale della società e, ove sia previsto, dal Delegato alla somministrazione;

- Nel caso di nomina di un "delegato": fotocopia della ricevuta rilasciata dal Registro delle Imprese relativa alla denuncia del "delegato di cui all'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287";

- autocertificazione dei requisiti morali. Devono presentare tale autocertificazione:

-il legale rappresentante;

-il Delegato alla Somministrazione ,qualora sia nominato; inoltre:

per le società in nome collettivo: tutti i soci,

per le società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari,

per le società di capitali: i rappresentanti legali e i componenti l'organo amministrativo.

Nel caso in cui l'autocertificazione non sia firmata dal dichiarante in presenza dell'impiegato addetto, il dichiarante dovrà allegare all'autocertificazione da lui firmata una fotocopia del proprio

documento di riconoscimento;

- Documentazione idonea a dimostrare di essere in possesso di uno dei requisiti professionali richiesti.

Attestazione relativa al pagamento dei diritti di segreteria e delle tasse di concessioni governative.

Esame per lo svolgimento dell’attività

Somministrare alimenti e bevande



Coloro che non possono dimostrare, quale requisito professionale, il superamento di appositi corsi di studio o di formazione professionale attinenti all'attività di somministrazione, riconosciuti dallo Stato, dalla Provincia o dalle provincie autonome di Bolzano e di Trento, devono sostenere l'esame di idoneità previsto dalla L. 287/91.



Per accedere all'esame bisogna essere in possesso di un titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore, oppure aver prestato servizio per almeno due anni, nell'arco degli ultimi cinque, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla produzione all'amministrazione o in qualità di coadiutore.



In mancanza di tali requisiti, occorre frequentare un corso professionale istituito o riconosciuto dalla Provincia, presso i seguenti Enti formativi:

Associazioni di categoria;

Vari istituti scolastici all'uopo autorizzati.



L'esame riguarda le seguenti materie:



Legislazione sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;



Legislazione annonaria, igienico-sanitaria, sociale, penale e fiscale relativamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;



Alimentazione (alimenti di origine vegetale e animale, bevande alcoliche, acque minerali e gassate, gelateria e pasticceria, conservazione degli alimenti e delle bevande);



Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale, igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande, avvelenamento e tossinfezioni).



Amministrazione e contabilità aziendale;



Sistemi e tecniche di gestione;



Organizzazione del punto di somministrazione e gestione delle scorte.

Prevenzione dei rischi alimentari

ho letto su una rivista della prevenzione dei rischi alimentari, cosa sarebbe ?



Dal 28 giugno 1998 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, in attuazione delle Direttive 43/93/CEE e 96/3/CEE riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari; tale decreto stabilisce che tutte le aziende operanti nel settore alimentare applichino un Sistema di autocontrollo aziendale, basato sul cosiddetto metodo HACCP, al fine di garantire e mantenere specifici standard di igiene e salubrità dei propri prodotti in tutte le fasi in cui si articola l'attività e successive alle fasi produttive primarie (raccolta, mungitura, allevamento).



Pertanto, appare evidente come il decreto in questione vada a coinvolgere ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che eserciti una o più delle seguenti attività: fabbricazione, trasformazione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, somministrazione o vendita di prodotti destinati all'alimentazione umana.



Tuttavia, l'implementazione del Sistema di autocontrollo in sostanza non comporta nulla di nuovo sul piano dei doveri, relativamente ai requisiti minimi di igiene della produzione: difatti, già la Legge 30/4/62, n.283, successivamente modificata e integrata dalla Legge 26/2/63, n.441, e il DPR 327/80 stabiliscono gli standard igienico-sanitari obbligatori e costituiscono ancora oggi i principali riferimenti normativi in materia di igiene per chiunque operi nel comparto alimentare.



Ora, la novità peculiare sta essenzialmente nell'introduzione dell'obbligo, da parte degli operatori, di garantire e assicurare in ogni momento il rispetto di quanto già stabilito precedentemente dalle leggi citate, potendolo altresì dimostrare attraverso la registrazione e la documentazione scritta degli accorgimenti attuati per l'adempimento a quanto previsto.



In altri termini, con il recepimento delle Direttive CEE, alla normativa già esistente è stato dato particolare rilievo sul piano sostanzialmente qualitativo, introducendo di fatto il concetto di "prevenzione dai rischi alimentari", in sostituzione dell'oramai superato concetto di "controllo sul prodotto finito", ossia a valle della filiera, e di "azione correttiva a ritroso", attuata cioè solo dopo che il rischio si è concretizzato in evento dannoso.



In definitiva, l'autocontrollo è un istituto giuridico adottato dal legislatore comunitario per sensibilizzare le aziende alimentari sul tema della cosiddetta "qualità alimentare" dei prodotti e per responsabilizzarle maggiormente in merito soprattutto all'aspetto della "salubrità degli alimenti", privilegiando i controlli sulla linea di lavorazione rispetto a quelli tradizionali, effettuati esclusivamente sul prodotto finito. Un approccio di questo tipo origina sia dalla consapevolezza che la procedura di controllo tradizionale poteva fornire solo informazioni di tipo retrospettivo, finalizzate ad individuare un eventuale difetto dell'alimento già prodotto, piuttosto che prevenirne l'insorgenza, sia dalla convinzione che i controlli sul prodotto finito non possono essere eseguiti in modo tale da garantire, dal punto di vista statistico, un reale controllo della produzione sotto il profilo igienico.



Per saperne di più, Le suggerisco di visitare la sezione attualità e, in particolare, la voce "igiene" oppure di inviare un'altra email con una domanda più precisa.



Cordialmente.



A.P.


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