Quando è sufficiente l’autocertificazione ?

REC e autocertificazione



I certificati citati alla voce precedente possono essere validamente sostituiti da autocertificazione.



Sul contenuto dell'autocertificazione l'ufficio effettuerà idonei controlli e nel caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante decadrà dai benefici ottenuti e gli atti saranno tramessi alla Procura della Repubblica.



Qualora l'utente ritenga necessario non avvalersi dell'autocertificazione i documenti possono essere autenticati presso gli sportelli del Registro Esercenti il Commercio.

In questo caso occorre presentare:

- originale del documento da autenticare e relativa fotocopia;

- attestazione del versamento di Euro 3,00 per diritti di segreteria da effettuare sul c/c postale n, 385013 intestato alla Camera di Commercio di riferimento

- una marca da bollo da Euro 10,33


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