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La legge che introduce il divieto del fumo nei locali pubblici

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (G.U. n. 15 del 20 Gennaio 2003), art. 51

Capo IX DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

Art. 42.

(Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' e le condizioni attraverso le quali il Ministro della salute, d'intesa con la regione interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi;

b) prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione e attuazione dall'altro, garantendo, nell'organo di indirizzo, composto dal consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalita' e onorabilita', periodicamente verificati; dell'organo di gestione fanno parte il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca, nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;

c) trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati.

Il personale gia' in servizio all'atto della trasformazione puo' optare per un contratto di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;

d) individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e private, e con le universita', al fine di elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;

e) prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprieta' dei risultati scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca biomedica e dell'industria, con modalita' atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;

f) prevedere che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche fra quelli proposti dalla comunita' scientifica, sulla base dei quali aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessita' di garantire la qualita' della ricerca e valorizzando le specificita' scientifiche gia' esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realta' locali;

g) disciplinare le modalita' attraverso le quali applicare i principi di cui al presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato, salvaguardandone l'autonomia giuridico-amministrativa;

h) disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da flessibilita' e temporaneita' e prevedere modalita' di incentivazione, anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);

i) disciplinare le modalita' attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di amministrazione, possono concedere ad altri

soggetti, pubblici e privati, compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della migliore qualita' e maggiore efficienza del servizio reso;

l) prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;

m) regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei riconoscimenti gia' concessi, sulla base di una programmazione nazionale riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualita' ed eccellenza;

n) prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe finalita';

o) istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunita' scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;

p) prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonche' al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la meta' dal Ministro della salute e per l'altra meta' dal presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalita' e di onorabilita', periodicamente verificati, e dal presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione interessata.

2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresi' il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo e' emanato anche in mancanza dei pareri.

3. L'attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 43.

(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline)

1. Al fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a particolari discipline.

Art. 44.

(Modifica all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d) e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2001.

Art. 45.

(Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria)

1. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il Ministero della salute puo' avvalersi anche della partecipazione finanziaria di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici nonche' nel settore della comunicazione e dell'informazione, assicurando alle medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilita' sociale dirette alla promozione della salute.

2. Per la realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le condizioni e le modalita' della partecipazione di cui al comma 1, assicurando prioritariamente l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi, diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalita' e il contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.

Art. 46.

(Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche)

1. I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche' i farmacisti a cui e' stata attribuita la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di eta' di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarita' della farmacia, purche' alla data di entrata in vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. E' escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia gia' trasferito la titolarita' di altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonche' il farmacista che abbia gia' ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 e' effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

Art. 47.

(Istituto superiore di sanita)

1 All'Istituto superiore di sanita' e' estesa dal 1º gennaio 2003 la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della salute al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nella effettuazione del concerto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205 euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 48.

(Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia)

1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 e' individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 49.

(Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina)

1. Il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, e' differito al 31 luglio 2003.

Art. 50.

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, le parole: "acque minerali e termali," sono soppresse.

Art. 51.

(Tutela della salute dei non fumatori)

1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.

7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

Art. 52.

(Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanita', da intendersi ora riferito al Ministero della salute, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - (Modalita' dell'accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute) - 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria competenza, il Ministero della salute ha facolta' di istituire, nel limite massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline mediche, nei seguenti casi:

a) quando sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l'interessato ad esame diretto;

b) quando dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparita' di giudizio tra gli organi competenti;

c) quando negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;

d) quando il giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

2. I collegi medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell'Ufficio medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale relatore, e da uno o piu' esperti scelti tra medici universitari od ospedalieri.

3. A ciascun esperto, per ogni giornata di seduta, e' corrisposto un compenso commisurato alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche stabilite dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al momento della prestazione.

4. Per i compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall'anno 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 3.693 euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

Art. 53.

(Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata)

1. Alla provincia autonoma di Trento e' assegnato un contributo straordinario di 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di assistenza domiciliare integrata.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Semplificato il procedimento per la cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese

D.P.R. n. 247/2004

D.P.R. 23 luglio 2004, n.247

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e societa' non piu' operative dal registro delle imprese





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive

modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numero 9;

Visto l'articolo 2190 del codice civile;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,

n. 581;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 7 marzo 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2003;

Acquisiti i pareri della X Commissione della Camera dei deputati in

data 26 febbraio 2004 e della 10ª Commissione del Senato della

Repubblica in data 30 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 16 luglio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle

attivita' produttive e della giustizia;



E m a n a



il seguente regolamento:



Art. 1.

Definizioni



1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria,

artigianato e agricoltura;

b) «registro delle imprese»: il registro delle imprese di cui

all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

c) «ufficio del registro delle imprese»: l'ufficio della camera

di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del

repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);

d) «giudice del registro»: il giudice delegato a vigilare sulla

tenuta del registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del

codice civile e dell'articolo 8, comma 2, della legge 29 dicembre

1993, n. 580;

e) «conservatore»: il conservatore di cui all'articolo 8, comma

3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

f) «commissione provinciale per l'artigianato»: la commissione di

cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

g) «cancellazione»: l'annotazione nel registro delle imprese

della cessazione dell'impresa o del fatto estintivo della societa'.





Art. 2.

Cancellazione dell'impresa individuale



1. Si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando

l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti

circostanze:

a) decesso dell'imprenditore;

b) irreperibilita' dell'imprenditore;

c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni

consecutivi;

d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio

dell'attivita' dichiarata.

2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle

circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da

parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento di

cancellazione dell'impresa ai sensi del comma 3.

3. L'ufficio del registro delle imprese, rilevata una delle

circostanze indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), mediante

lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo

della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza

anagrafica dell'imprenditore, richiede l'annotazione della cessazione

o l'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza

dell'attivita' ovvero del titolo che consente l'esercizio

dell'impresa. L'ufficio, contemporaneamente, procede alla verifica

delle circostanze di cui al comma 1. Dell'avvio del procedimento di

cancellazione e' data notizia mediante affissione all'albo camerale.

4. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ultima

delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di

irreperibilita' presso ciascuno degli indirizzi di cui al comma 3,

decorsi quarantacinque giorni dalla affissione della notizia

nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito riscontro

ai sensi del comma 3, il conservatore trasmette gli atti al giudice

del registro che puo' ordinare con decreto la cancellazione

dell'impresa.

5. La trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata

nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione

delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione.

6. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese

valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilita' di

riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei

diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi

dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a

decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La

determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con

comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui

all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.





Art. 3.

Cancellazione della societa' semplice, della societa' in nome

collettivo e della societa' in accomandita semplice



1. Il procedimento per la cancellazione della societa' semplice,

della societa' in nome collettivo e della societa' in accomandita

semplice e' avviato quando l'ufficio del registro delle imprese

rileva una delle seguenti circostanze:

a) irreperibilita' presso la sede legale;

b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni

consecutivi;

c) mancanza del codice fiscale;

d) mancata ricostituzione della pluralita' dei soci nel termine

di sei mesi;

e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga

tacita.

2. L'ufficio del registro delle imprese che rileva una delle

circostanze indicate al comma 1, anche a seguito di segnalazione da

parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli

amministratori, mediante lettera raccomandata con avviso di

ricevimento inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel

registro e alla residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori

risultante nel registro, a comunicare l'avvenuto scioglimento della

societa' stessa ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la

persistenza dell'attivita' sociale della societa'. L'ufficio,

contemporaneamente, procede alla verifica delle circostanze di cui al

comma 1. Dell'avvio del procedimento e' data notizia mediante

affissione all'albo camerale. Nelle lettere raccomandate e

nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti

ricollegati, ai sensi del comma 3, al mancato riscontro.

3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'ultima delle lettere

raccomandate, ovvero, in caso di irreperibilita' presso ciascuno

degli indirizzi di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni

dalla affissione della notizia nell'albo camerale senza che gli

amministratori abbiano fornito riscontro ai sensi del comma 2, il

conservatore trasmette gli atti al Presidente del Tribunale il quale

puo' nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario,

puo' trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per

l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione

della societa'.

4. La trasmissione degli atti al giudice del registro e' annotata

nel registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione

delle circostanze accertate.

5. Dopo la cancellazione, l'ufficio del registro delle imprese

valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilita' di

riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei

diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi

dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a

decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione. La

determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con

comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui

all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.





Art. 4.

Imprese artigiane



1. L'ufficio del registro delle imprese che rileva nei confronti di

imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto

1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del registro delle

imprese, una o piu' delle circostanze previste dall'articolo 2, comma

1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le

societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne

da' notizia, entro quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla

commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di

competenza.

2. La comunicazione di cui al comma 1 e' annotata nel registro

delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle

circostanze rilevate dall'ufficio.

3. L'ufficio del registro delle imprese procede alla riscossione

del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali

sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre

1993, n. 580, con le modalita' previste dall'articolo 2, commi 5 e 6,

per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 5, per le

societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice. La

determinazione di non procedere alla riscossione e' motivata con

comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui

all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo

osservare.










Divieti del fumo nei locali pubblici: ecco i chiarimenti del Ministero

Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute

Circolare 17 dicembre 2004



Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori





Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 - si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.



1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:



a. legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322);

b. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);

c. art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);

d. art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);

e. accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;

f. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);

g. art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.



2. La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori», con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.

La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative infrazioni.

Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti» dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.



3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia, restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori» della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.



4. Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, è stato sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.

A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:



1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;

2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.



Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante «Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.



5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995. Infatti, il tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «... curano l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo di concreto significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non giustificherebbe in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui gestori, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di esercizio del locale.



6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in subiecta materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi indicatori delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.



7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16 dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali. L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della disciplina di settore relativa al divieto di fumo.

Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione.

Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno dei locali.

Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:



- vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;

- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;

- redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta

- l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;

- notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.



Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in precedenza indicati.

Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui e' informata tale disciplina, in base al quale «è proibito fumare in tutti i locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003».



Roma, 17 dicembre 2004

Il Ministro della Salute

La proroga dell’entrata in vigore dei divieti del fumo nei locali pubblici

Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266 (art. 19)

Decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266



"Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 2004





Art. 1.

Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica



1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e' prorogato al 31 dicembre 2005, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.



Art. 2.

Servizio civile



1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2006, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, che entrano in vigore il 1° gennaio 2005».



Art. 3.

Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi



1. All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2005».



Art. 4.

Ente irriguo umbro-toscano



1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: «e' prorogato di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' prorogato di quattro anni».



2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.



3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Art. 5.

Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli



1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modifiche:



a) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2004 al 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009» e le parole: «da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da emanarsi entro il 31 dicembre 2004»;

b) al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 1, comma 2», sono aggiunte le seguenti: «del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».



Art. 6.

Trattamento di dati personali



1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:



a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;

b) al comma 3, le parole: «31 marzo 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».



Art. 7.

Codice della strada



1. Il comma 5-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e' abrogato.



2. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:



a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

«2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonche' classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2005.»;

b) il comma 2-ter e' sostituto dal seguente:

«2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».



Art. 8.

Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili



1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005».



Art. 9.

Fornitura e manutenzione dei locali scolastici



1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziate per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.



Art. 10.

Personale docente e non docente universitario



1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, relativi all'anno 2004, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.



Art. 11.

Programma Socrates



1. L'istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale utilizzato con contratti di lavoro a tempo determinato con scadenza nel corso dell'anno 2005, per la realizzazione del programma Socrates.



Art. 12.

Consorzi agrari



1. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: «Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2005».



Art. 13.

Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud



1. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».



Art. 14.

Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti



1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.



Art. 15.

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti



1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e' prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



Art. 16.

Canoni demaniali marittimi



1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' differito al 15 dicembre 2004.



Art. 17.

Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006



1. All'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «per il periodo 2000-2004» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2000-2006».



Art. 18.

Proroga dell'incarico di giudici onorari in scadenza



1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2004, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2005.



2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2004, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2005.



Art. 19.

Tutela della salute dei non fumatori



1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' prorogato fino al 10 gennaio 2005.



Art. 20.

Entrata in vigore



1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Il cioccolato dei tempi moderni si chiama cioccolato “puro”

Decreto Legislativo 12 giugno 2003 n.178 (G.U. n. 165 del 18 luglio 2003)

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2003, n.178. Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.







IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 [1] e 87 della Costituzione [2] ;



Visto l'articolo 28 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;



Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;



Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della



salute e delle politiche agricole e forestali;



E m a n a



il seguente decreto legislativo:





Articolo 1.



Campo di applicazione



1. Il presente decreto disciplina le denominazioni di vendita, le relative definizioni e le caratteristiche di fabbricazione, nonché l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, definiti all'allegato I.



2. Il presente decreto non si applica al ripieno dei prodotti di cui all'allegato I punti 7 e 10 qualora esso sia diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato.



Articolo 2.



Ingredienti aggiuntivi



1. Ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 possono essere aggiunti i grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nell'allegato II. L'aggiunta di grassi



vegetali non puo' superare il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di



sostanza secca totale di cacao.



2. Ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, possono essere aggiunte altre sostanze commestibili, ad eccezione dei grassi animali e dei preparati che ne contengano, salvo siano stati ottenuti esclusivamente da latte.



3. Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 8 e 9, possono essere aggiunti farine, fecole o amidi.



4. Ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti che non imitino il sapore del cioccolato naturale e delle sostanze grasse del latte.



5. La quantita' delle sostanze commestibili aggiunte non deve superare il 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.



Articolo 3.



Calcolo delle percentuali





1. I tenori minimi stabiliti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 8 e 9, sono calcolati previa sottrazione del peso degli ingredienti indicati all'articolo 2, commi 2, 3 e 4. Per i prodotti di cui all'allegato I, punti 7 e 10, i tenori minimi sono calcolati sottraendo anche il peso del ripieno.



2. Per i prodotti di cui all'allegato I, punti 7 e 10, il tenore di cioccolato e' calcolato in rapporto al peso totale del prodotto finito, compreso il ripieno.



Articolo 4.



Zuccheri



1. Nella preparazione dei prodotti di cui all'allegato I, oltre agli zuccheri disciplinati dalla legge 31 marzo 1980, n. 139 [3] , possono essere utilizzati anche altri tipi di zucchero.



Articolo 5.



Etichettatura



1. L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato di cui all'allegato I e' disciplinata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 [4] , nonché dalle disposizioni del presente decreto.



2. Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti.



3. Quando i prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7 e 10, sono venduti in assortimento, le denominazioni di vendita possono essere sostituite dalla denominazione "cioccolatini assortiti" oppure "cioccolatini ripieni assortiti" o da una denominazione simile. In tal caso l'elenco degli ingredienti sull'etichetta puo' essere unico per tutti i prodotti che costituiscono l'assortimento.



4. L'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato definiti all'allegato I, punti 2, lettere e) e d), 3, 4, 5, 8 e 9, indica il tenore di sostanza secca totale di cacao con i termini: "cacao: ... %



min".



5. Per i prodotti di cui all'allegato I, punto 2, lettere b) e d) secondo periodo, l'etichettatura indica il tenore di burro di cacao.



6. Le denominazioni di vendita "cioccolato", "cioccolato al latte" e "cioccolato di copertura", previste nell'allegato I, possono essere completate da espressioni o aggettivi relativi a criteri di qualita', sempreche' i prodotti in questione contengano:



a) nel caso del "cioccolato", non meno del 43 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 26 per cento di burro di cacao;



b) nel caso del "cioccolato al latte", non meno del 30 per cento di sostanza secca totale di cacao e del 18 per cento di sostanza del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte



intero, parzialmente o totalmente scremato, panna, panna parzialmente o totalmente disidratata, burro o grassi del latte, di cui almeno il 4,5 per cento di grassi del latte;



c) nel caso del "cioccolato di copertura", non meno del 16 per cento di cacao secco sgrassato.



7. I prodotti che, a norma dell'articolo 2, comma 1, contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, recano sull'etichettatura la menzione "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao", non sostituibile da altre espressioni, anche se aventi lo stesso significato.



8. La menzione di cui al comma 7 deve figurare accanto alla denominazione di vendita, nello stesso campo visivo dell'elenco degli ingredienti, ma ben distinta da questo, con caratteri di grandezza non inferiore a quelli dell'elenco degli ingredienti, in grassetto, ben visibile e chiaramente leggibile; la denominazione di vendita puo' figurare anche altrove, anche se non accompagnata dalla menzione di cui al comma 7.



9. I prodotti elencati all'allegato I, qualora utilizzati quali ingredienti, devono essere designati, nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito, col nome ivi indicato. E' vietato utilizzare



detti nomi per indicare prodotti che non siano conformi alla relativa definizione.



Articolo 6.



Uso della dizione "cioccolato puro"





1. I prodotti di cioccolato di cui all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di



cacao e cioccolato, possono riportare nell'etichettatura il termine "puro" abbinato al termine "cioccolato" in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I oppure la dizione "cioccolato puro" in altra parte dell'etichetta.





Articolo 7.



Sanzioni



1. Chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti di cacao e di cioccolato, definiti all'allegato I, per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite, e' punito con la



sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 8.000,00.



2. Chiunque aggiunge ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, grassi vegetali, diversi dal burro di cacao, definiti nell'allegato II, nella misura eccedente il 5% del prodotto finito dopo la sottrazione del peso delle altre sostanze commestibili impiegate, senza che sia ridotto il tenore minimo di burro di cacao o di sostanza secca totale di cacao, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro 1.000,00 ne' superiore a Euro 5.000,00.



3. Alla stessa sanzione di cui al comma 2 soggiace chiunque ai prodotti definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, aggiunga grassi animali e preparati che ne contengano qualora non



siano stati ottenuti esclusivamente da latte.



4. Chiunque aggiunga ai prodotti di cui all'allegato I, punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sostanze aromatizzanti che imitano il sapore del cioccolato e delle sostanze grasse del latte e' punito con la



sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma non inferiore a Euro 1.000,00 ne' inferiore a Euro 5.000,00.



5. Alla stessa sanzione soggiace chiunque aggiunga nei prodotti di cui al comma precedente sostanze commestibili in misura superiore al 40 per cento del peso totale del prodotto finito, salvo i casi in cui sia diversamente prescritto.



6. Chiunque non ottempera all'obbligo di inserire sull'etichettatura relativa ai prodotti di cioccolato, definiti all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato, che questi contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao tramite la dicitura "contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao" e'



punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 8.000,00.



7. Chiunque utilizza le denominazioni previste all'allegato I per indicare prodotti con caratteristiche diverse, qualora utilizzati quali ingredienti di un prodotto finito, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 5.000,00.



8. Chiunque utilizza il termine "puro" abbinato al termine "cioccolato" nell'etichettatura dei prodotti di cui all'allegato I, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che contengono grassi vegetali



diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e di cioccolato, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad Euro 3.000,00 ne' superiore ad Euro 8.000,00.



Articolo 8.



Abrogazioni



1. A decorrere dal 3 agosto 2003 e' abrogata la legge 30 aprile 1976, n. 351 [5] .



Articolo 9.



Disciplina transitoria ed entrata in vigore



1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 3 agosto 2003.



2. Dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, i prodotti, etichettati anteriormente al 3 agosto 2003 a norma della legge 30 aprile 1976, n. 351, possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo



osservare.



Dato a Roma, addi' 12 giugno 2003



CIAMPI



Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri



Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie



Marzano, Ministro delle attivita' produttive



Frattini, Ministro degli affari esteri



Castelli, Ministro della giustizia



Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze



Sirchia, Ministro della salute



Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali



Visto, il Guardasigilli: Castelli



Allegato I



(previsto dall'articolo 1, comma 1)





DENOMINAZIONI DI VENDITA DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI



1. Burro di cacao, la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao avente le seguenti caratteristiche:



a) tenore di acidi grassi liberi (espresso in acido oleico): non superiore all'1,75 per cento;



b) insaponificabile (determinato utilizzando etere di petrolio): non superiore allo 0,5 per cento, ad eccezione del burro di cacao di pressione che non puo' essere superiore allo 0,35 per cento.



2.a) Cacao in polvere, cacao, prodotto ottenuto mediante trasformazione in polvere di semi di cacao puliti, decorticati e torrefatti e che presenta un tenore minimo di burro di cacao del 20 per cento, (percentuale calcolata sul peso della sostanza secca), e un tenore massimo di acqua del 9 per cento.



b) Cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in polvere, cacao fortemente sgrassato, il cacao in polvere con un tenore di burro di cacao inferiore al 20 per cento, percentuale calcolata sul peso della sostanza secca.



c) Cioccolato in polvere, prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 32 per cento di cacao in polvere.



d) Cioccolato comune in polvere, cacao zuccherato, cacao zuccherato in polvere, prodotto consistente in un miscuglio di cacao in polvere e zuccheri, contenente non meno del 25 per cento di cacao in polvere; tali definizioni sono completate con il termine "magro" oppure "fortemente sgrassato", qualora il prodotto sia magro o fortemente sgrassato ai sensi della precedente lettera b).



3. Cioccolato, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao e zuccheri che presenta un tenore minimo di sostanza secca totale di cacao del 35 per cento, di cui non meno del 18 per cento di burro di cacao e non meno del 14 per cento di cacao secco sgrassato.



Tuttavia, la suddetta denominazione e' completata dalla dicitura:



a) "vermicelli" o "in fiocchi", per il prodotto presentato sotto forma di granelli o di fiocchi contenente non meno del 32 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 12 per cento di burro di cacao e non meno del 14 per cento di cacao secco



sgrassato;



b) "di copertura", per il prodotto contenente non meno del 35 per cento di sostanza secca totale di cacao, di cui non meno del 31 per cento di burro di cacao e non meno del 2,5 per cento di cacao secco sgrassato;



c) "alle nocciole gianduia" (o uno dei derivati di quest'ultimo tonnine) per il prodotto ottenuto, da un lato, da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao e' pari al 32 per



cento e quello di cacao secco sgrassato all'8 per cento e, dall'altro, da nocciole finemente macinate, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano non piu' di 40 e non meno di 20 grammi di nocciole. Possono essere aggiunti:



1) latte e/o sostanza secca del latte ottenuta per evaporazione, in proporzione tale che il prodotto finito non contenga piu' del 5 per cento di sostanza secca del latte;



2) mandorle, nocciole e altre varieta' di noci, intere o in pozzetti, in proporzione tale che il loro peso, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale



del prodotto.



4. Cioccolato al latte, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e latte o prodotti derivati dal latte e che presenta un tenore minimo:



a) di sostanza secca totale di cacao del 25 per cento;



b) di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata,



di burro o di grassi del latte del 14 per cento;



c) di cacao secco sgrassato del 2,5 per cento;



d) di grassi del latte del 3,5 per cento;



e) di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 per cento.



Tuttavia, la suddetta denominazione e' completata dalla dicitura:



a) "vermicelli" o "in fiocchi" per il prodotto presentato sono forma di granelli o di fiocchi contenente non meno del 20 per cento di sostanza secca totale di cacao, non meno del 12 per cento di sostanza secca ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte, e non meno del 12 per cento di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte);



b) "di copertura", per il prodotto che presenta un tenore minimo di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 31 per cento;



c) "e alle nocciole gianduia" (o uno dei derivati di quest'ultimo termine), per il prodotto ottenuto da cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanza secca del latte e' del 10 per cento, ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte, da un lato, e nocciole finemente macinate, dall'altro, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 15 grammi di nocciole. Possono, inoltre, essere aggiunte mandorle, nocciole e altre varieta' di noci, intere o in pozzetti, in proporzione tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 per cento del peso totale del prodotto.



Quando, nella suddetta denominazione, la dicitura "al latte" e' sostituita dalla dicitura:



a) "alla panna", il prodotto deve avere un tenore minimo di grassi del latte del 5,5 per cento;



b) "al latte scremato", il prodotto non deve contenere piu' dell'1 per cento di grassi del latte.



5. Cioccolato comune al latte, il prodotto ottenuto da cacao, zuccheri e latte o prodotti derivati dal latte, che presenta un tenore minimo:



a) di sostanza secca totale di cacao del 20 per cento;



b) di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale di latte intero, di latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata,



di burro o di grassi del latte del 20 per cento;



c) di cacao secco sgrassato del 2,5 per cento;



d) di grassi del latte del 5 per cento;



e) e di grassi totali (burro di cacao e grassi del latte) del 25 per cento.



6. Cioccolato bianco, il prodotto ottenuto da burro di cacao, latte o prodotti derivati dal latte e zuccheri, e che contiene non meno del 20 per cento di burro di cacao e del 14 per cento di sostanza secca del latte ottenuta dalla disidratazione parziale o totale del latte intero, del latte parzialmente o totalmente scremato, di panna, di panna parzialmente o totalmente disidratata, di burro o di grassi del latte; questi ultimi devono essere presenti in quantita' pari almeno al 3,5 per cento.



7. Cioccolato ripieno, il prodotto ripieno la cui parte esterna e' costituita da uno dei prodotti definiti a punti 3, 4, 5 e 6.



Questa denominazione non riguarda tuttavia i prodotti il cui ripieno e' costituito da prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria o gelato.



La parte esterna di cioccolato del prodotto così designato e' pari al 25 per cento almeno del peso totale del prodotto.



8. Chocolate a la taza, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale del cacao del 35 per cento di cui almeno il 18 per cento di burro di cacao e almeno il 14 per cento di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina di amido dell'8 per cento.



9. Chocolate familiar a la taza, il prodotto ottenuto da prodotti di cacao, zuccheri e da farina o amido di frumento, riso o granoturco, e che presenti un tenore minimo di sostanza secca totale



di cacao del 30 per cento, di cui almeno il 18 per cento di burro di cacao e almeno il 12 per cento di cacao secco sgrassato, e un tenore massimo di farina o di amido del 18 per cento.



10. Cioccolatino o pralina, il prodotto della dimensione di un boccone costituito da:



a) cioccolato ripieno, oppure



b) un unico cioccolato o una giustapposizione o un miscuglio di cioccolato ai sensi delle definizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 e di altre sostanze commestibili, sempreche' il cioccolato rappresenti almeno il 25 per cento del peso totale del prodotto.





Allegato II



(previsto dall'articolo 2, comma 1)





GRASSI VEGETALI DIVERSI DAL BURRO DI CACAO



I grassi vegetali di cui all'articolo 2, comma 1 sono, singolarmente o miscelati, equivalenti al burro di cacao e devono rispondere ai seguenti criteri:



a) sono grassi vegetali non contenenti acido laurico, ricchi di trigliceridi monoinsaturi simmetrici di tipo POP, POSt. StOSt 1);



b) sono miscelabili in qualunque proporzione con il burro di cacao e compatibili con le sue proprieta' fisiche (punto di fusione e temperatura di cristallizzazione, velocita' e' di fusione, necessita' di trattamento di tempra);



c) sono ottenuti esclusivamente mediante procedimento di raffinazione e/o frazionamento; e' esclusa la modificazione enzimatica della struttura del trigliceride.



1) P = acido palmitico; O = acido oleico; St = acido stearico



A norma di tali criteri possono essere utilizzati i seguenti grassi vegetali, ricavati dalle piante in appresso elencate (nome comune e nome scientifico delle piante da cui possono essere



ricavati i grassi vegetali indicati a lato):



1

burro d'illipe', sego del Bomeo



o Tengkawang

Shorea spp.



2

olio di palma

Eiaeis guineensis, Eiaeis olifera



3

grasso e stearina di Shorea



robusta (sai)

Shorea robusta



4

burro di karite'

Butyrospermum parkii



5

burro di cocum

Garcinia indica



6

nocciolo di mango

Mangi fera indica






Due recenti sentenze in tema di inquinamento acustico.

Per l’emissione dell’ordinanza di sospensione dell’attività per eccessive immissioni sonore occorro accertamenti concreti.

Inquinamento acustico - Bar - Ordinanza di chiusura alle ore 24.00 - Attività istruttoria sulla provenienza e sulla responsabilità delle immissioni sonore - Necessità - Esposti dei residenti - Possono costituire indizio, ma non possono sostituire l'attività istruttoria dell'amministrazione in ordine all'intollerabilità del rumore. L'ordinanza di chiusura alle ore 24.00 di un bar deve essere preceduta da un'adeguata attività istruttoria sulla provenienza e sulla responsabilità delle immissioni sonore che ne sono la giustificazione, nonché sulla loro effettiva intollerabilità: di ciò possono costituire indizio gli esposti dei residenti, ma la fondatezza delle loro doglianze deve poi essere riscontrata dall'Autorità amministrativa, cui spetta di verificare la presenza di una situazione d'intollerabile rumorosità, che possa essere qualificata come caso di emergenza connesso con l'inquinamento acustico.

T.A.R. VENETO, Sez. III - 2 novembre 2004, n. 3832







Inquinamento acustico - Mancato rilievo del superamento della soglia di rumorosità - Sensazioni meramente soggettive - Non possono costituire presupposto per l'adozione di provvedimenti che limitino un'attività economicamente rilevante. In assenza dell'elemento oggettivo del rilevato superamento della soglia di rumorosità, atto a concretizzare il disturbo soggettivamente rilevato in danno autonomamente verificabile, le sensazioni meramente soggettive non possono costituire presupposto per l'adozione di provvedimenti di intervento sulle modalità di svolgimento di un'attività economicamente rilevante. Il potere di limitare l'attività legittimamente svolta dal privato può ravvisarsi solo in presenza della necessità di tutela della salute.

T.A.R VENETO, Sez. III - 15 ottobre 2004, n. 3730


Aggiornamento in tema di alimenti.

Il punto sulle norme nazionali e comunitarie.

Il quadro normativo che in Italia disciplina le problematiche alimentari è oramai caratterizzato da una serie di norme che da un lato propongono un tipo di controllo fiscale giocato sui campioni e sulle ispezioni, come la Legge 283 del 1960 ed il DPR 327 del 1980, e dall'altro indirizzano verso logiche di ispirazione europea che puntano sull'autocontrollo in regime di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point = analisi dei rischi e punti di controllo critici), quali i Decreti Legislativi n. 123 del 1993, n. 155 del 1997 e n. 156 del 1997.

Dal 30 aprile 2004 i quadri normativi nazionali e comunitari, relativi all'igiene degli alimenti, sono stati ridisegnati da quattro regolamenti, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139, del 30 aprile 2004: Reg. CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004.

Si tratta di norme adeguate che pongono le basi per un vero e proprio testo unico della materia, con particolare riferimento sia al mondo della produzione, trasformazione e distribuzione sia a quello deputato al controllo ufficiale.



In sintesi, a livello comunitario, abbiamo:



- Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

- Rettifica del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

- Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.



A livello nazionale:



- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327: regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

- Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 123. - Attuazione della Direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale microbiologico dei prodotti alimentari.

- Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155. - Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

- Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156. - Attuazione della Direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

- Legge 30 aprile 1962, n. 283 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.




La formazione del lavoratore all’interno dei bar

La Circolare n. 40/2004 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia di contratti di apprendistato.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 40 ha analizzato e commentato il decreto legislativo n. 276/2003, emesso in attuazione della legge Biagi (L. n. 30 /2003) sulla riforma del lavoro.

In questa circolare il Ministero ha chiarito che l'apprendistato, disciplinato agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003, è oggi in Italia l'unico contratto di lavoro "a contenuto formativo".

Con la legge Biagi, infatti, il vecchio contratto di formazione e lavoro è stato abrogato, con l'eccezione del settore della pubblica amministrazione.

Nei pubblici esercizi, invece, il contratto di apprendistato per formazione è destinato a dominare il mercato.

Con il contratto di apprendistato per formazione, la cui durata massima è di 3 anni, possono essere assunti i giovani che abbiano compiuto 15 anni.

L'apprendista non può essere retribuito secondo tariffe di cottimo.

Il rapporto è costituito a tempo indeterminato: al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro può risolvere il rapporto anche senza giusta causa o giustificato motivo, mentre in assenza di giusta causa o giustificato motivo non sarà possibile recedere dal contratto prima del termine del periodo di apprendistato.

I principi fondamentali dell'apprendistato per formazione sono stabiliti a livello nazionale, ma la regolamentazione della disciplina è effettuata dalle regioni e dalle province autonome d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il parere delle associazioni datoriali e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze, a fornire gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale.

E' necessario rilevare che, sebbene la disciplina del nuovo apprendistato sia in vigore dal 24 ottobre 2003, affinché sia completamente operativa è necessario attendere le norme di attuazione da parte delle regioni e della contrattazione collettiva.


Quando il cliente non paga

Consigli e informazioni sul recupero di un credito

Spesso il gestore si ritrova nelle vesti di debitore nei confronti di fornitori, banche e proprietari dell'immobile.

Ma, a volte, è il gestore che deve recuperare il proprio denaro, nei confronti dei clienti quotidiani che si sono dileguati dopo aver lasciato al bar un lista interminabile di consumazioni, o dei clienti occasionali che si "dimenticano" di pagare il saldo di una festa o di un evento particolare.

Quella del debitore è una delle arti più antiche al mondo. Vediamo come combatterla.

La premessa è che non si può fare a meno di un legale. Fare da soli significa partire male e complicare la questione.

Il gestore potrà invece concordare con il proprio legale i modi e i tempi dell'azione esecutiva (cioè, dell'attività legale necessaria per riscuotere il credito), e, soprattutto, valutare se sia opportuno avviare la pratica, in base alla conoscenza della situazione patrimoniale del proprio debitore e alle concrete possibilità di successo.

La prima preoccupazione è dunque quella di informarsi sul debitore.

Se il debitore è una società o un imprenditore commerciale, è utile richiedere alla Camera di Commercio una visura camerale, documento che elenca i dati della società (la sede legale, chi è il legale rappresentante, chi sono i soci) e indica la sua eventuale operatività (attiva, in liquidazione, fallita).

La visura camerale serve, ad esempio, a smascherare i falsi legali rappresentanti, che si presentano a nomi di società per cui non sono affatto abilitati a contrattare.

Se il nostro debitore è una persona fisica, uno strumento di indagine assai potente (ma purtroppo spesso altrettanto costoso) sono le informazioni cosiddette "commerciali".

Più il credito è rilevante, e più avrà senso rivolgersi alle agenzie specializzate che raccolgono i dati su reperibilità (residenza e domicilio), situazione lavorativa (impiegato, autonomo, disoccupato, pensionato), eventuali protesti e situazione patrimoniale (fonti di reddito, conti correnti, crediti da riscuotere) del debitore.

Il secondo problema è il seguente: che titolo si possiede per provare il credito?

A volte si ha un assegno, a volte una cambiale, a volte nulla.

Con la cambiale e con l'assegno si può subito procedere all'azione esecutiva, chiedendo il protesto del titolo non pagato e inviando subito l'ultima intimazione di pagamento, il cosiddetto "precetto", al debitore.

Si ricorda che l'assegno postdatato può comunque essere presentato per l'incasso, anche se la data di presentazione non è ancora giunta.

Se non si hanno né assegno né cambiale, tutto sarà più lento, perché il titolo (decreto ingiuntivo o sentenza) bisogna ottenerlo.

Si dovrà innanzitutto inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al debitore per metterlo in mora.

Poi si potrà chiedere un decreto ingiuntivo al Giudice di Pace (fino a euro 2.582) o al Tribunale (oltre euro 2.582), se si è emessa una fattura al cliente.

Se la fattura non c'è, si dovrà cominciare una causa ordinaria che ha costi certi e durata incerta.

Ottenuta la sentenza, si potrà procedere con precetto (una semplice notifica), pignoramento e, se il debitore è un'imprenditore commerciale, istanza di fallimento.

Pignorare vuol dire rendere indisponibili al debitore beni (trovati in casa o in azienda) o somme (conti correnti o crediti verso terzi): è un'attività che viene svolta dall'Ufficiale Giudiziario su indicazione del creditore, e precede, nel caso dei beni, la vendita all'asta.

Un ultimo avvertimento.

Attenzione: il credito di "albergatori e osti", secondo l'antica definizione del codice civile, si prescrive in soli sei mesi dal giorno dell'alloggio o della somministrazione.

Tutto quello che si è detto sinora ha una morale.

Chi conosce in anticipo gli strumenti che avrà a disposizione per recuperare il proprio credito, può meglio valutare...l'opportunità di concederlo.


Le diverse tipologie degli esercizi pubblici

Rispondiamo ad un lettore in tema di tipologie di attività

Le tipologia degli esercizi in base alla L. n. 287 del 25-8-1991 sono quelle che seguono e comportano le seguenti possibili attività:



a.. tipologia A: esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al

21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b.. tipologia B: esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi,

compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c.. tipologia C: esercizi di cui alle lettere A e B, in cui la somministrazione di alimenti e di bevande è effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d.. tipologia D: esercizi di cui alla lettera B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.


Nuove disposizioni comunitarie in tema di alimenti

Il regolamento n. 178/2002 CE: dal 1° gennaio 2005 la rintracciabilità degli alimenti sarà un requisito obbligatorio

Il regolamento 28 gennaio 2002 n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre ad istituire l'Authority europea per la sicurezza alimentare che ha sede nella città emiliana, ha stabilito anche i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.

L'articolo 18 di questo regolamento introduce nel diritto alimentare europeo una prescrizione generale, la "rintracciabilità" di tutti gli alimenti e mangimi. A decorrere dal prossimo gennaio 2005 dovrà venire obbligatoriamente adempiuta da ogni operatore delle filiere alimentare e mangimistica.

L'art. 3.15, 18) definisce la rintracciabilità come la "possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione".

Il Regolamento impone anche l'obbligo per gli operatori del settore di ritirare dal commercio e di informazione delle Autorità e, se necessario, dei consumatori, qualora l'operatore stesso valuti che un prodotto già sul mercato non sia da considerarsi conforme ai requisiti di sicurezza alimentare stabiliti.

E' importante poi sottolineare che, affinché gli operatori siano in grado di individuare chi abbia loro fornito quel particolare alimento o sostanza contenuta poi in un alimento, gli alimenti dovranno essere adeguatamente etichettati per facilitarne la rintracciabilità.

Occorre rilevare che trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, il provvedimento comunitario è immediatamente esecutivo e quindi applicabile in tutti gli stati membri.










L’apprendista

Rispondiamo a un lettore sul tema dell’apprendistato

Caro Lettore,



perché sia operativa la disciplina relativa alle tre tipologie di apprendistato è necessaria la regolamentazione dei profili formativi demandata dal Dlgs 276/2003 alle Regioni e alle Province autonome.



È inoltre necessaria la definizione delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le Province autonome.



La disciplina delle modalità di erogazione della formazione aziendale, nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti, verrà inoltre stabilita dai contratti collettivi di lavoro.



Dalla data di entrata in vigore del Dlgs 276/2003 non è più necessario chiedere alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'autorizzazione preventiva all'assunzione, infatti è stato abrogato l'art. 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.



Luca Olivetti

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