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Pubblica sicurezza e sospensione della licenza

Necessaria l’adeguata motivazione del provvedimento

Nei casi in cui dal decreto del questore o da altri atti endoprocedimentali emerga la sostanziale estraneità dei soggetti che gestiscono il pubblico esercizio ai fatti che abbiano comportato la sospensione delle licenze ed autorizzazioni relative al locale, il provvedimento deve contenere adeguata motivazione in ordine alle ragioni che abbiano indotto l'amministrazione, nell'ambito del potere discrezionale attribuitole dal legislatore, a ritenere prevalenti quelli pubblici di tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini rispetto a quelli del privato alla prosecuzione della propria attività commerciale.

T.A.R. Emilia Romagna Parma, 28 gennaio 2004, n. 21



L'esercizio del potere attribuito al questore dall'art. 100, t.u.l.p.s. del 1931 incontra un limite nell'effettiva sussistenza di situazioni di fatto di particolare gravità ed allarme sociale concretamente idonee a mettere a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica, poiché solo detti presupposti giustificano la compressione di una libertà costituzionalmente tutelata come quella dell'iniziativa economica privata; correlativamente, il concreto esercizio del potere sospensivo di cui all'art. 110, t.u.l.p.s. richiede, nella motivazione posta a corredo del provvedimento interdittivo, un'accurata descrizione del riscontrato profilo di trasgressività, a pena d'illegittimità (nella specie, erano state disposte per giorni sette la sospensione delle autorizzazioni e la chiusura del pubblico esercizio ove si praticava il gioco d'azzardo mediante installazione e uso di video-poker ritenuti non conformi alla normativa vigente in materia).

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 19 settembre 2003, n. 1567

Come risolvere i problemi con la pubblica amministrazione

La soluzione del Difensore Civico

Se il gestore di un pubblico esercizio si ritiene danneggiato nei suoi diritti da atti o comportamenti di un'amministrazione pubblica o di un servizio pubblico, può chiedere l'intervento del Difensore Civico.

Ma, quale è il ruolo di questa importante figura istituzionale?

Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, provinciale o regionale, segnalando, su iniziativa di un privato ma anche di propria iniziativa, le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Nella sostanza, il Difensore civico interviene nei casi di ritardi, disfunzioni, omissioni e abusi amministrativi e non solo, avendo anche il compito di verificare la regolarità dei procedimenti e di proporre riforme amministrative.

Occorre rilevare che le sue competenze si esauriscono laddove esiste un rapporto difficile tra cittadini e Pubblica Amministrazione, non avendo alcuna capacità di intervento nelle questioni fra privati.

Attivare l'intervento del Difensore civico è un diritto di chiunque, incluse società e associazioni.

La procedura di attivazione è estremamente semplice: è sufficiente una telefonata, un fax, una lettera o una mail.

Trattandosi di un servizio gratuito, non è previsto il pagamento di alcuna somma.

Bar e maternità

In caso di parto prematuro i giorni di astensione obbligatoria possono essere aumentati?

Il divieto assoluto di far lavorare le donne in stato di gravidanza riguarda:

a) i 2 mesi precedenti la data presunta del parto: si deve far riferimento indicativamente alla data riportata sul certificato medico.

b) i 3 mesi dopo il parto.



La nuova legge n. 53 del 2000, recependo una sentenza della Corte Costituzionale (n. 270 del 1999), prevede che, qualora il parto avvenga in anticipo rispetto alla data prevista, si possano aggiungere ai 3 mesi post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi.

La lavoratrice ha l'obbligo di presentare, nel termine di 30 giorni dalla data del parto, il certificato che ne attesta la data.

Le nuove norme in tema di alimenti surgelati

Regolamento 12 gennaio 2005 N. 37/2005 CE



REGOLAMENTO (CE) N. 37/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2005

sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di

conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre

1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (1), in

particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio

1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto

e nei locali di immagazzinamento e di conservazione

degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione

umana (2), contiene prescrizioni per garantire il rispetto

integrale delle temperature imposte dalla direttiva

89/108/CEE.

(2) Al momento dell'adozione della direttiva 92/1/CEE, non

era stata stabilita alcuna norma europea sugli strumenti

di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e

nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli

alimenti surgelati.

(3) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha stabilito,

nel 1999 e nel 2001, alcune norme sugli strumenti

di registrazione delle temperature dell'aria e sui termometri.

L'impiego di tali norme uniformi garantirebbe che le

apparecchiature utilizzate per controllare le temperature

degli alimenti surgelati siano conformi ad una serie armonizzata

di prescrizioni tecniche.

(4) Per favorire l'applicazione graduale di suddette disposizioni

da parte degli operatori, si dovrebbe autorizzare

in via transitoria l'impiego degli strumenti di misurazione

installati a norma della legislazione vigente prima dell'adozione

del presente regolamento.

(5) La direttiva 92/1/CEE prevede una deroga per i trasporti

ferroviari degli alimenti surgelati. Tale deroga non è più

giustificata e dovrebbe essere revocata dopo il periodo

transitorio.

(6) Dal momento che sarebbe eccessivo imporre prescrizioni

relative alla registrazione della temperatura alle apparecchiature

di piccole dimensioni utilizzate nel commercio

al dettaglio, si dovrebbero mantenere le deroghe vigenti

per i banchi espositori destinati alla vendita al dettaglio e

per le celle frigorifere di piccole dimensioni utilizzate nei

punti di vendita al dettaglio per conservare le scorte.

(7) È opportuno garantire l'applicabilità diretta delle nuove

norme per le apparecchiature di misurazione e delle

norme tecniche già contenute nella direttiva 92/1/CEE.

Ai fini della coerenza e dell'uniformità della legislazione

comunitaria, occorre abrogare la direttiva 92/1/CEE e

sostituirla con il presente regolamento.

(8) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono

conformi al parere del comitato permanente della catena

alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento concerne il controllo della temperatura

nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di

conservazione degli alimenti surgelati.

Articolo 2

Controllo e registrazione della temperatura

1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di

conservazione degli alimenti surgelati sono dotati di adeguati

strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad

intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i

prodotti surgelati.

2. A partire dal 1o gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione

utilizzati per misurare la temperatura, come indicato

nel paragrafo 1, sono conformi alle norme EN 12830, EN

13485 ed EN 13486. Gli operatori del settore alimentare conservano

tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti

di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.

Pur tuttavia, gli strumenti di misurazione installati fino al 31

dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell'adozione

del presente regolamento possono continuare ad essere

utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.

3. Le registrazioni delle temperature sono datate e conservate

dall'operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a

seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento

surgelato, per un periodo più lungo.

IT L 10/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.1.2005

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34. Direttiva modificata dal regolamento

(CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 34 dell'11.2.1992, pag. 30.

Articolo 3

Deroghe all'articolo 2

1. In deroga all'articolo 2, la temperatura dell'aria durante la

conservazione nei banchi espositori per la vendita al dettaglio e

durante la distribuzione locale è unicamente misurata da almeno

un termometro facilmente visibile.

Nel caso di banchi espositori aperti:

a) la linea di carico massimo del banco espositore è indicata

chiaramente;

b) il termometro è collocato a livello di suddetta linea.

2. L'autorità competente può accordare deroghe alle prescrizioni

di cui all'articolo 2 per gli impianti di refrigerazione di

dimensioni inferiori a 10 m3 destinati alla conservazione delle

scorte nei punti di vendita al dettaglio, per consentire che la

temperatura dell'aria sia misurata con un termometro facilmente

visibile.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 92/1/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea.

Tuttavia, per i trasporti ferroviari, si applica dal 1o gennaio

2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

IT 13.1.2005 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10/19


La nuova etichetta del latte fresco

E’ obbligatoria l’indicazione del luogo di provenienza

Da martedì 7 giugno è diventato operativo il primo provvedimento nazionale a tutela del Made in Italy per un prodotto fondamentale nella spesa e nella dieta degli italiani.

E' entrato infatti in vigore il decreto ministeriale del 14 gennaio 2005, che, disciplinando l'etichetta di origine del latte fresco pastorizzato, ha comportato l'obbligo di indicazione nelle confezioni dell'origine del prodotto.

In particolare, sulle etichette del latte fresco ora deve essere indicato il luogo di provenienza della stalla di mungitura e non solo quello dello stabilimento di confezionamento.

Lo scopo della disposizione è quella di evitare che venga venduto come Made in Italy latte munto all'estero.




Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive sulle acque destinate alla somministrazione

D.M. 24 marzo 2005 – Gamme delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente destinate alla somministrazione (GU n. 78 del 5-4-2005)

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DECRETO 24 marzo 2005 Gamme delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente destinate alla somministrazione (GU n. 78 del 5-4-2005)



IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE





Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE, in particolare l'articolo 4, che, in relazione ad esigenze di produzione e di consumo, conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di stabilire gamme di quantità o di capacità nominali dei contenitori rigidi di prodotti non contemplati e diverse da quelle previste negli allegati al medesimo;





Visti l' articolo 1, comma 2, l' articolo 10, comma 3, e l' articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.105, che individuano criteri precisi per la conservazione, l'utilizzazione e l'etichettatura delle acque minerali;



Visti gli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, recante disciplina delle acque di sorgente;





Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE;





Considerata la necessità di prescrivere un sistema di gamme per le acque minerali naturali e le acque di sorgente, in relazione alle esigenze della produzione, del mercato e di tutela del consumatore;





Decreta:



Articolo 1.



1. All'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni, viene aggiunta, dopo la voce 2.1 di cui al punto 2 "Prodotti alimentari venduti a volume (valore in ml)" la seguente voce:





"2.2. Acque minerali naturali e acque di sorgente destinate alla somministrazione in contenitori di quantità non superiore a 500 ml: 125 - 250 - 330 - 500.".





Articolo 2.





1. Le disposizioni dell'Articolo 1 si applicano trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.





2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





Roma, 24 marzo 2005





Il Ministro: Marzano




Le novià in tema di etichettatura del pollame

Le regole predisposte dal Ministero della Salute

A partire dal 17 Ottobre 2005 è entrata in vigore l'etichettatura obbligatoria per il pollame, come stabilito da un'ordinanza del Ministero della Salute ("Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile"), che sarà valida sino al 31 dicembre 2007.



Il provvedimento prevede l'etichettatura obbligatoria delle carni fresche di volatili da cortile, come già avviene per le carni bovine. In questo modo potranno essere garantite la qualità e la sicurezza delle carni di pollo e dei suoi derivati.



In particolare, le etichette del pollame dovranno riportare le seguenti indicazioni:



- il nome o la sigla del Paese d'origine delle carni (Italia o IT, nel caso dell'Italia) seguita dal numero identificativo di registrazione presso la AUSL dell'allevamento di provenienza degli animali;



- la data o il numero di lotto di macellazione;



- il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.



Qualora vengano eseguite dall'operatore anche operazioni di sezionamento, occorre anche l'indicazione della data o del numero di lotto e il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.



Nel caso in cui il pollame provenga da Paesi comunitari o terzi, è necessaria l'indicazione del paese di provenienza e la data di introduzione nel territorio italiano.



L'ordinanza ha stabilito poi misure di quarantena e di controllo per le aziende di volatili da cortile.



Si rileva, infine, che le sanzioni previste in caso di violazioni della normativa nella parte relativa agli obblighi di etichettatura sono molto pesanti, e comportano la sospensione dell'attività da un minimo di sette a un massimo di ventuno giorni.


Acqua sfusa al bar

I chiarimenti del Ministero sul Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 marzo 2005 (G.U. 5 aprile 2005)

Con una circolare alle associazioni di categoria il Ministero delle Attività Produttive, relativamente al decreto sulle acque minerali, ha confermato che la finalità del provvedimento è quella di consentire ai produttori di acqua minerale l'imbottigliamento in contenitori più piccoli di quelli attualmente in commercio. Il decreto amplia infatti la gamma di contenitori di acque minerali o di sorgente consentiti dalla legge.

Da luglio baristi e ristoratori possono servire ai consumatori acqua sigillata anche in contenitori da 125, 250, 330 o 500 millilitri.



Ne deriva che il tanto discusso bicchiere d'acqua non è stato messo al bando dal provvedimento, potendo gli esercenti servire l'acqua nelle nuove bottigliette monodose ed i consumatori scegliere di continuare a farsi servire acqua sfusa.




Organizzare concerti all’interno di bar e ristoranti

La procedura da seguire per ottenere l’autorizzazione

Per poter organizzare concerti, musica dal vivo o piccoli intrattenimenti all'interno dei locali pubblici è necessaria una licenza (accessoria all'autorizzazione di pubblico esercizio) che autorizzi il titolare a tale attività.

E' necessario ricordare che l'attività di musica dal vivo e di intrattenimento all'interno di pubblici esercizi può avere inizio alle ore 21:00 e deve terminare alle ore 1:00 a prescindere dall'orario di chiusura dell' esercizio.

La licenza in esame, che viene emessa dalla Amministrazione Comunale - Ufficio Commercio, a completamento della istruttoria e della presentazione della documentazione necessaria da parte del richiedente, è annuale e si rinnova mediante comunicazione di prosecuzione dell'attività da inviare entro la fine di ogni anno all'Amministrazione Comunale - Ufficio Commercio.

L'Amministrazione indica la documentazione da allegare alla domanda (piantina planimetrica in scala 1:100 del locale firmata da tecnico abilitato, schemi dei quadri elettrici firmati da tecnico abilitato, dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico per impianti installati dopo l'anno 1990 o collaudo dell'impianto elettrico per gli impianti installati prima dell' anno 1990, relazione tecnica di impatto acustico delle eventuali opere di insonorizzazione effettuate, firmate da tecnico abilitato ecc.).

Normativa di riferimento: T.U.L.P.S. 16/06/1931 n.773 art. 68 -


Le disposizioni del T.U.L.P.S. sono fondamentali nella gestione del pubblico esercizio

Il testo integrale del Regio decreto n. 773 del 1931, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146

Articolo unico. - È approvato l'unito testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, visto, d'ordine nostro, dal Ministro

proponente e che avrà esecuzione dal 1° luglio 1931.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

(nel testo aggiornato e vigente al 31 marzo 2003)

TITOLO I

Dei provvedimenti di polizia e della loro esecuzione

Capo I - Delle attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza e dei provvedimenti d'urgenza o per grave

necessità pubblica

1. (art. 1 T.U. 1926; art. 1 R.D.L. 14 aprile 1927, n. 593.) - L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento

dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle

leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle

autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle

dell'autorità locale dal capo dell'ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Podestà.

2. (art. 2 T.U. 1926). - Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i

provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l'interno.

3. Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o

la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero

dell'interno.

La carta di identità ha durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in

quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza.

4. (art. 3 T.U. 1926). - L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e

coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità

e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

Capo II - Della esecuzione dei provvedimenti di polizia

5. (art. 4 T.U. 1926). - I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa

indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i

provvedimenti necessari per la esecuzione d'ufficio.

È autorizzato l'impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutiva dal Prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e

coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

6. (art. 5 T.U. 1926). - Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza

è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l'interno.

7. (art. 6 T.U. 1926). - Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio

delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

Capo III - Delle autorizzazioni di polizia

8. (art. 7 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar

luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve

possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica

sicurezza che ha conceduta l'autorizzazione.

9. (art. 8 T.U. 1926). - Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve

osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

10. (art. 9 T.U. 1926). - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso

di abuso della persona autorizzata.

11. (art. 10 T.U. 1926). - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia

debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e

non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale,

professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello

Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina,

estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non

può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le

condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare

circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

12. (art. 11 T.U. 1926). - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini

delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo

predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle

autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in

calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà

attestazione.

13. (art. 12 T.U. 1926). - Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un

anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

14. (art. 13 T.U. 1926). - Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le

dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti di polizia.

Capo IV - Dell'inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni

15. (art. 14 T.U. 1926). - Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall'autorità di pubblica sicurezza a

comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

L'autorità di pubblica sicurezza può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona

invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

16. (art. 15 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei

locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle

prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

17. 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è

stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino

a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in

conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

17-bis. 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il

divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle

indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella

tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.

2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma

1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto

comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel

comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due

milioni.

17-ter. 1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico

ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981,

n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto

non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.

2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la

trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina,

con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di

violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle

prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e

salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è

disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di

sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure

amministrative.

4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata

immediatamente dal questore.

5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi

dell'art. 650 del codice penale.

17-quater. 1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni

imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità

amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione

dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione

obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art.

17-ter.

17-quinquies. 1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al prefetto.

17-sexies. 1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si

applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO II

Disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica

Capo I - Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici

18. (art. 17 T.U. 1926). - I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso,

almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà

tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di

riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000. Con le stesse pene

sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può

impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da

lire 400.000 a 800.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

19. [(art. 18 T.U.). - È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo d'armi, i trasgressori sono puniti con

l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda di lire 20.000 a 200.000.

Le armi sono confiscate] (Articolo abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.

20. (art. 19 T.U. 1926). - Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico,

avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell'autorità, o che comunque possono mettere in

pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono

commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

21. (art. 20 T.U. 1926). - È sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi, che sono

simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.

È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

22. (art. 21 T.U. 1926). - Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione

pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a

disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.

23. (art. 22 T.U. 1926). - Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali

intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

24. (art. 23 T.U. 1926). - Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere

fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei

carabinieri reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di discioglimento sono punite con l'arresto da un mese a un anno e

con l'ammenda da lire 60.000 a 800.000.

Capo II - Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche o civili

25. (art. 24 T.U. 1926). - Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al

culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al

Questore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000.

26. (art. 25 T.U. 1926). - Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le

cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di

determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

27. (art. 26 T.U. 1926). - Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai

trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a

tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Capo III - Delle raccolte delle armi e delle passeggiate in forma militare

28. (art. 27 T.U. 1926). - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza

licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse,

di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate

nazionali o straniere.

La licenza è, altresì , necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di

esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con

l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000.

29. (art. 28 T.U. 1926). - Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del

Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Capo IV - Delle armi

30. (art. 29 T.U. 1926). - Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

31. (art. 30 T.U. 1926). - Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi,

introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita,

senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

32. (art. 31 T.U. 1926). - Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente

obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al

Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l'ammenda

fino a lire 1.000.000.

33. (Articolo abrogato dall'art. 8, L. 18 aprile 1975, n. 110).

34. (art. 33 T.U. 1926). - Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi

non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.

L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato.

35. (art. 34 T.U. 1926). - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi è

obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone

con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per

un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le

generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi

vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.

È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi

ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di

un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del

medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da

malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 250.000.

L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e

con l'ammenda sino a lire 250.000.

36. (art. 35 T.U. 1926). - Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della

provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

37. (art. 36 T.U. 1926). - È vietato esercitare la vendita ambulante delle armi. È permessa la vendita ambulante degli

strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore.

38. (art. 37 T.U. 1926). - Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi

quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei

reali carabinieri.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi

espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla

specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei

casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la

tutela dell'ordine pubblico.

39. (art. 38 T.U. 1926). - Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti,

denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

40. (art. 39 T.U. 1926). - Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le

munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati

depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.

41. (art. 40 T.U. 1926). - Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio,

della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti,

non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e

sequestro.

42. (art. 41 T.U. 1926). - [Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi,

mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere]. (Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110).

[Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni

muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere]. (Comma abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile

1975, n. 110).

Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di

dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia

una lunghezza inferiore a centimetri 65.

43. (art. 42 T.U. 1926). - Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero

per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti

contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la

sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

44. (art. 43 T.U. 1926). - Non può essere conceduta la licenza di porto d'armi al minore non emancipato.

È però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l'arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che

abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela

e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

45. (art. 44 T.U. 1926). - Qualora si verifichino in qualche provincia o comune condizioni anormali di pubblica

sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

Capo V - Della prevenzione di infortuni e disastri

46. (art. 45 T.U. 1926). - Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o

trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti,

ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì ,

senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

47. (art. 46 T.U. 1926). - Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare

polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali

e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

È vietato altresì , senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di

nitrocellulosa o nitroglicerina.

48. (art. 47 T.U. 1926). - Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

49. (art. 48 T.U. 1926). - Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono

soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

50. (art. 49 T.U. 1926). - Nel regolamento per l'esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le

qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà

altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell'art. 46, le licenze di deposito e di trasporto

possono essere rilasciate dal Prefetto.

51. (art. 50 T.U. 1926). - Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono

permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate. Le

une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

È consentita la rappresentanza.

52. (art. 51 T.U. 1926). - Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono

materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie

stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono

vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito dall'art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio

precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto,

rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

53. (art. 52 T.U. 1926). - È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti,

laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro

dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica.

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia

esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro

dell'interno.

54. (art. 53 T.U. 1926). - Salvo il disposto dell'art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato

prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno,

Alimentazione: il decreto che disciplina l’utilizzo dei “sottoprodotti” di origine animale

Decreto legislativo 22.12.2004 n° 338 , G.U. 07.03.2005



Con il decreto legislativo n. 388 del 22 dicembre 2004 il Governo ha dettato le norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale (in attuazione alla direttiva 2002/33/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2002).

Per "sottoprodotti di origine animale" si intendono gli scarti delle lavorazioni dei prodotti di origine animale, le parti di animali che non sono giudicate idonee per il consumo umano ed inoltre e ciò che deve essere distrutto in quanto non utilizzabile né per l'industria zootecnica, né come fertilizzante, né per la produzione di biogas o compostaggio.



DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 2004, n.338

Attuazione della direttiva 2002/33/CE in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

(Gazzetta Ufficiale n. 54 del 7-3-2005)



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;.

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio, con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modificazioni all'Allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28

1. All'allegato A, parte II, Punto I legislazione veterinaria, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. (GU L 273 del 10 ottobre 2002, pag. 1).».

Art. 2.

Modificazioni al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674

1. Al decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, sono soppresse le lettere d) ed f);

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «nonche' delle gelatine non destinate al consumo umano,» sono soppresse;

2) al comma 2, dopo le parole: «i nuovi prodotti di origine animale» sono inserite le seguenti: «destinati al consumo umano»;

c) all'articolo 5, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede comunitaria»;

d) all'allegato I:

1) i capitoli 1, 3, 4, 8, 10, 12, 13, 14 e 15 sono soppressi;

2) al capitolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

2.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«destinati al consumo umano»;

2.2) nella sezione A, le parole: «A. Se sono destinati all'alimentazione umana o animale:» sono soppresse;

2.3) la sezione B e' soppressa;

3) al capitolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

3.1) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«destinate al consumo umano»;

3.2) alla parte I:

3.2.1) la sezione A e' sostituita dalla seguente: «A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia, che deve attestare il rispetto dei requisiti prescritti»;

3.2.2) alla sezione B, numero 1), la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.

194, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni comunitarie in materia».

4) il capitolo 7 e' sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Sirchia, Ministro della salute

Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

(previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 4)

CAPITOLO 7

Sangue e prodotti sanguigni di ungulati e di volatili da cortile escluso il siero di equidi



Sangue fresco e prodotti sanguigni destinati al consumo umano

A. Scambi.

1. Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggetti alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559.

2. Gli scambi di prodotti sanguigni destinati al consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di cui agli articoli 3 e 4.

B. Importazioni.

1. Le importazioni di sangue fresco di ungulati domestici destinati al consumo umano sono vietate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889.

Le importazioni di sangue fresco di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558. Le importazioni di sangue fresco di selvaggina d'allevamento destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal capitolo 11 del presente allegato.

2. Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al consumo umano, inclusi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono soggette alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili ai prodotti a base di carne ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e a quelle previste dal presente decreto, fatte salve le disposizioni relative alle proteine animali trasformate a base di sangue di cui al capitolo 6 del presente allegato.

Il regolamento sul Pronto Soccorso aziendale

D.M. 388/2003 in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni

D.M. 388/2003: Disposizioni Sul Pronto Soccorso Aziendale

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. GU n. 27 del 3-2-2004



Il Ministro della Salute



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali



Il Ministro per la Funzione Pubblica



Il Ministro delle Attività Produttive



Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;



Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;



Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;



Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;



Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;



Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;



Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;



Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;



Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita';



Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;



Adottano il seguente regolamento:





Art. 1.



Classificazione delle aziende



1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.



Gruppo A:



I) Aziende o unita' produttive con attivita' industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;



II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita' permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno (clicca sul collegamento per consultare la tabella). Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;



III) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.



Gruppo B: aziende o unita' produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.



Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.



2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda ... Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attivita' lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attivita' lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita' con indice piu' elevato.





Art. 2.



Organizzazione di pronto soccorso



1. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:



a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;



b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.



2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:



a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;



b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;



3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.



4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.



5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.





Art. 3.



Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso



1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.



2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.



3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.



4. Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.



5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento pratico.





Art. 4.



Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso



1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.



2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.





Art. 5.



Abrogazioni



Il decreto ministeriale del 28 luglio 1958 e' abrogato.





Art. 6.



Entrata in vigore



Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.





Roma, 15 luglio 2003



Il Ministro della salute Sirchia



Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni



Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella



Il Ministro delle attivita' produttive Marzano



Visto, il Guardasigilli: Castelli







Allegato 1



CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO



Guanti sterili monouso (5 paia).



Visiera paraschizzi



Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).



Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).



Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).



Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).



Teli sterili monouso (2).



Pinzette da medicazione sterili monouso (2).



Confezione di rete elastica di misura media (1).



Confezione di cotone idrofilo (1).



Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).



Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).



Un paio di forbici.



Lacci emostatici (3).



Ghiaccio pronto uso (due confezioni).



Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).



Termometro.



Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.







Allegato 2



CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE



Guanti sterili monouso (2 paia).



Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).



Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).



Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).



Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).



Pinzette da medicazione sterili monouso (1).



Confezione di cotone idrofilo (1).



Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).



Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).



Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).



Un paio di forbici (1).



Un laccio emostatico (1).



Confezione di ghiaccio pronto uso (1).



Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).



Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.







Allegato 3



Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo A



OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI

Prima giornata

MODULO A totale n. 6 ore

Allertare il sistema di soccorso a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)

b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

Riconoscere un'emergenza

sanitaria







1) Scena dell'infortunio

a) raccolta delle informazioni

b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili

2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:

a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)

b) stato di coscienza

c) ipotermia e ipertermia

3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio

4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

Attuare gli interventi di

primo soccorso











1) Sostenimento delle funzioni vitali:

a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree

b) respirazione artificiale,

c) massaggio cardiaca esterno

2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso.

a) lipotimia, sincope, shock

b) edema polmonare acuto

c) crisi asmatica

d) dolore acuto stenocardico

e) reazioni allergiche

f) crisi convulsive

g) emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

Seconda giornata

MODULO B totale n. 4 ore

Acquisire conoscenze

generali sui traumi in



ambiente di lavoro

1) Cenni di anatomia dello scheletro.

2) Lussazioni, fratture e complicanze:

3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della

colonna vertebrale.

4) Traumi e lesioni toraco-addominali.

Acquisire conoscenze

generali sulle patologie

specifiche in ambiente di

lavoro 1) Lesioni da freddo e da calore.

2) Lesioni da corrente elettrica.

3) Lesioni da agenti chimici.

4) Intossicazioni.

5) Ferite lacero contuse.

6) Emorragie esterne

Terza giornata

MODULO C totale n. 6 ore

Acquisire capacità di

intervento pratico











1) Tecniche di comunicazione con il sistema

di emergenza del S.S.N.

2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi

cerebrali acute.

3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome

di insufficienza respiratoria acuta.

4) Tecniche dì rianimazione

cardiopolmonare.

5) Tecniche di tamponamento emorragico.

6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.

7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.





Allegato 4

Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo B e C







OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI

Prima giornata

MODULO A totale n. 4 ore

Allertare il sistema di

soccorso a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo

dell'infortunio, numero delle persone

coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)

b) comunicare le predette informazioni in

maniera chiara e precisa ai Servizi di

assistenza sanitaria di emergenza.

Riconoscere un'emergenza

sanitaria









1) Scena dell'infortunio:

a) raccolta delle informazioni

b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli

probabili

2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato:

a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro),

b) stato di coscienza

c) ipotermia ed ipertemia.

3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio.

4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.

Attuare gli interventi di

primo soccorso

1) Sostenimento delle funzioni vitali:

a) posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle prime vie aeree

b) respirazione artificiale

c) massaggio cardiaco esterno

2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso:

a) lipotimia, sincope, shock

b) edema polmonare acuto

c) crisi asmatica

d) dolore acuto stenocardico

e) reazioni allergiche

f) crisi convulsive

g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.

Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta

Seconda giornata

MODULO B totale n. 4 ore

Acquisire conoscenze

generali sui traumi in

ambiente di lavoro 1) Cenni di anatomia dello scheletro,

2) Lussazioni, fratture e complicanze.

3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.

4) Traumi e lesioni toraco addominali.

Acquisire conoscenze

generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 1) Lesioni da freddo e da calore.

2) Lesioni da corrente elettrica,

3) Lesioni da agenti chimici.

4) Intossicazioni.

5) Ferite lacero contuse.

6) Emorragie esterne.

Terza giornata

MODULO C totale n. 4 ore

Acquisire capacità di

intervento pratico 1)Principali tecniche di comunicazione

con il sistema di emergenza del S.S.N.

2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.

3) Principali tecniche di primo soccorso ella sindrome respiratoria acuta.

4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmnonare.

5) Principali tecniche di tamponamento emorragico. 6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.

7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.





INDICI DI FREQUENZA INABILITA' PERMANENTE INAIL



L''INAIL ha reso noti gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa, per l'attuazione dell'art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale







Indici di frequenza d'infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*)

tipo di conseguenza: inabilità permanente







Codici di Tariffa INAIL Indice

1100 Lavorazioni meccanico-agricole 10,84

1200 Mattazione e macellazione - Pesca 6,41

1400 Produzione di alimenti 3,57

2100 Chimica, plastica e gomma 2,76

2200 Carta e poligrafia 2,73

2300 Pelli e cuoi 2,97

3100 Costruzioni edili 8,60

3200 Costruzioni idrauliche 9,12

3300 Strade e ferrovie 7,55

3400 Linee e condotte urbane 9,67

3500 Fondazioni speciali 12,39

3600 Impianti 5,43

4100 Energia elettrica 2,20

4200 Comunicazioni 2,07

4300 Gasdotti e oleodotti 2,16

4400 Impianti acqua e vapore 4,11

5100 Prima lavorazione legname 7,95

5200 Falegnameria e restauro 7,18

5300 Materiali affini al legno 5,02

6100 Metallurgia 5,74

6200 Metalmeccanica 4,48

6300 Macchine 3,32

6400 Mezzi di trasporto 3,91

6500 Strumenti e apparecchi 1,57

7100 Geologia e mineraria 8,40

7200 Lavorazione delle rocce 6,55

7300 Lavorazione del vetro 4,65

8100 Lavorazioni tessili 2,40

8200 Confezioni 1,40

9100 Trasporti 4,93

9200 Facchinaggio 15,99

9300 Magazzini 3,32

0100 Attività commerciali 2,36

0200 Turismo e ristorazione 2,54

0300 Sanità e servizi sociali 1,28

0400 Pulizie e nettezza urbana 5,57

0500 Cinema e spettacoli 2,94

0600 Istruzione e ricerca 1,11

0700 Uffici e altre attività 0,72


































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