Le nuove norme in tema di alimenti surgelati

Regolamento 12 gennaio 2005 N. 37/2005 CE



REGOLAMENTO (CE) N. 37/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2005

sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di

conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre

1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (1), in

particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio

1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto

e nei locali di immagazzinamento e di conservazione

degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione

umana (2), contiene prescrizioni per garantire il rispetto

integrale delle temperature imposte dalla direttiva

89/108/CEE.

(2) Al momento dell'adozione della direttiva 92/1/CEE, non

era stata stabilita alcuna norma europea sugli strumenti

di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e

nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli

alimenti surgelati.

(3) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha stabilito,

nel 1999 e nel 2001, alcune norme sugli strumenti

di registrazione delle temperature dell'aria e sui termometri.

L'impiego di tali norme uniformi garantirebbe che le

apparecchiature utilizzate per controllare le temperature

degli alimenti surgelati siano conformi ad una serie armonizzata

di prescrizioni tecniche.

(4) Per favorire l'applicazione graduale di suddette disposizioni

da parte degli operatori, si dovrebbe autorizzare

in via transitoria l'impiego degli strumenti di misurazione

installati a norma della legislazione vigente prima dell'adozione

del presente regolamento.

(5) La direttiva 92/1/CEE prevede una deroga per i trasporti

ferroviari degli alimenti surgelati. Tale deroga non è più

giustificata e dovrebbe essere revocata dopo il periodo

transitorio.

(6) Dal momento che sarebbe eccessivo imporre prescrizioni

relative alla registrazione della temperatura alle apparecchiature

di piccole dimensioni utilizzate nel commercio

al dettaglio, si dovrebbero mantenere le deroghe vigenti

per i banchi espositori destinati alla vendita al dettaglio e

per le celle frigorifere di piccole dimensioni utilizzate nei

punti di vendita al dettaglio per conservare le scorte.

(7) È opportuno garantire l'applicabilità diretta delle nuove

norme per le apparecchiature di misurazione e delle

norme tecniche già contenute nella direttiva 92/1/CEE.

Ai fini della coerenza e dell'uniformità della legislazione

comunitaria, occorre abrogare la direttiva 92/1/CEE e

sostituirla con il presente regolamento.

(8) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono

conformi al parere del comitato permanente della catena

alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento concerne il controllo della temperatura

nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di

conservazione degli alimenti surgelati.

Articolo 2

Controllo e registrazione della temperatura

1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di

conservazione degli alimenti surgelati sono dotati di adeguati

strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad

intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i

prodotti surgelati.

2. A partire dal 1o gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione

utilizzati per misurare la temperatura, come indicato

nel paragrafo 1, sono conformi alle norme EN 12830, EN

13485 ed EN 13486. Gli operatori del settore alimentare conservano

tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti

di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.

Pur tuttavia, gli strumenti di misurazione installati fino al 31

dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell'adozione

del presente regolamento possono continuare ad essere

utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.

3. Le registrazioni delle temperature sono datate e conservate

dall'operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a

seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento

surgelato, per un periodo più lungo.

IT L 10/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.1.2005

(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34. Direttiva modificata dal regolamento

(CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 34 dell'11.2.1992, pag. 30.

Articolo 3

Deroghe all'articolo 2

1. In deroga all'articolo 2, la temperatura dell'aria durante la

conservazione nei banchi espositori per la vendita al dettaglio e

durante la distribuzione locale è unicamente misurata da almeno

un termometro facilmente visibile.

Nel caso di banchi espositori aperti:

a) la linea di carico massimo del banco espositore è indicata

chiaramente;

b) il termometro è collocato a livello di suddetta linea.

2. L'autorità competente può accordare deroghe alle prescrizioni

di cui all'articolo 2 per gli impianti di refrigerazione di

dimensioni inferiori a 10 m3 destinati alla conservazione delle

scorte nei punti di vendita al dettaglio, per consentire che la

temperatura dell'aria sia misurata con un termometro facilmente

visibile.

Articolo 4

Abrogazione

La direttiva 92/1/CEE della Commissione è abrogata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione

europea.

Tuttavia, per i trasporti ferroviari, si applica dal 1o gennaio

2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in

ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

IT 13.1.2005 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10/19


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