Regolamento 12 gennaio 2005 N. 37/2005 CE
REGOLAMENTO (CE) N. 37/2005 DELLA COMMISSIONE
del 12 gennaio 2005
sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di
conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre
1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (1), in
particolare l'articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio
1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto
e nei locali di immagazzinamento e di conservazione
degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione
umana (2), contiene prescrizioni per garantire il rispetto
integrale delle temperature imposte dalla direttiva
89/108/CEE.
(2) Al momento dell'adozione della direttiva 92/1/CEE, non
era stata stabilita alcuna norma europea sugli strumenti
di controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e
nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli
alimenti surgelati.
(3) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha stabilito,
nel 1999 e nel 2001, alcune norme sugli strumenti
di registrazione delle temperature dell'aria e sui termometri.
L'impiego di tali norme uniformi garantirebbe che le
apparecchiature utilizzate per controllare le temperature
degli alimenti surgelati siano conformi ad una serie armonizzata
di prescrizioni tecniche.
(4) Per favorire l'applicazione graduale di suddette disposizioni
da parte degli operatori, si dovrebbe autorizzare
in via transitoria l'impiego degli strumenti di misurazione
installati a norma della legislazione vigente prima dell'adozione
del presente regolamento.
(5) La direttiva 92/1/CEE prevede una deroga per i trasporti
ferroviari degli alimenti surgelati. Tale deroga non è più
giustificata e dovrebbe essere revocata dopo il periodo
transitorio.
(6) Dal momento che sarebbe eccessivo imporre prescrizioni
relative alla registrazione della temperatura alle apparecchiature
di piccole dimensioni utilizzate nel commercio
al dettaglio, si dovrebbero mantenere le deroghe vigenti
per i banchi espositori destinati alla vendita al dettaglio e
per le celle frigorifere di piccole dimensioni utilizzate nei
punti di vendita al dettaglio per conservare le scorte.
(7) È opportuno garantire l'applicabilità diretta delle nuove
norme per le apparecchiature di misurazione e delle
norme tecniche già contenute nella direttiva 92/1/CEE.
Ai fini della coerenza e dell'uniformità della legislazione
comunitaria, occorre abrogare la direttiva 92/1/CEE e
sostituirla con il presente regolamento.
(8) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono
conformi al parere del comitato permanente della catena
alimentare e della salute animale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e campo d'applicazione
Il presente regolamento concerne il controllo della temperatura
nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di
conservazione degli alimenti surgelati.
Articolo 2
Controllo e registrazione della temperatura
1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di
conservazione degli alimenti surgelati sono dotati di adeguati
strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad
intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i
prodotti surgelati.
2. A partire dal 1o gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione
utilizzati per misurare la temperatura, come indicato
nel paragrafo 1, sono conformi alle norme EN 12830, EN
13485 ed EN 13486. Gli operatori del settore alimentare conservano
tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti
di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.
Pur tuttavia, gli strumenti di misurazione installati fino al 31
dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell'adozione
del presente regolamento possono continuare ad essere
utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.
3. Le registrazioni delle temperature sono datate e conservate
dall'operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a
seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento
surgelato, per un periodo più lungo.
IT L 10/18 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.1.2005
(1) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34. Direttiva modificata dal regolamento
(CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 34 dell'11.2.1992, pag. 30.
Articolo 3
Deroghe all'articolo 2
1. In deroga all'articolo 2, la temperatura dell'aria durante la
conservazione nei banchi espositori per la vendita al dettaglio e
durante la distribuzione locale è unicamente misurata da almeno
un termometro facilmente visibile.
Nel caso di banchi espositori aperti:
a) la linea di carico massimo del banco espositore è indicata
chiaramente;
b) il termometro è collocato a livello di suddetta linea.
2. L'autorità competente può accordare deroghe alle prescrizioni
di cui all'articolo 2 per gli impianti di refrigerazione di
dimensioni inferiori a 10 m3 destinati alla conservazione delle
scorte nei punti di vendita al dettaglio, per consentire che la
temperatura dell'aria sia misurata con un termometro facilmente
visibile.
Articolo 4
Abrogazione
La direttiva 92/1/CEE della Commissione è abrogata.
Articolo 5
Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Tuttavia, per i trasporti ferroviari, si applica dal 1o gennaio
2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
IT 13.1.2005 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 10/19