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Il dj set costa ma funziona

Locali –

I clienti apprezzano una proposta musicale professionale

Sembra proprio che in futuro ogni esercizio pubblico farà marketing sensoriale utilizzando questo o quell'aroma. Oggi però il modo più semplice per regalare emozioni ai clienti di un bar è proporre un dj set. Musica e professionisti della console costano, ma creano quell'atmosfera che serve a prolungare la permanenza dei clienti. Il punto d'arrivo potrebbe essere proporre dj e sonorità diverse ogni sera, ma iniziare con un appuntamento settimanale per un almeno un mese dà modo di comunicare ai clienti l'iniziativa e poi capire se piace e funziona. La selezione giusta per accompagnare un aperitivo o un dopocena non è certo il tum tum delle discoteche. «Il sound dell'estate 2008 sarà a metà tra house e trance, ossia musica che contrappone melodie dolci a ritmi non ossessivi», spiega Alex Elle Pornocult, da giugno al mixer del Phi Beach del Forte Cappellini a Baia Sardinia (Ot). Per caratterizzare il tappeto sonoro di un bar ci vogliono dj pieni di fantasia e cultura musicale, non certo maniaci del mix, il passaggio da un disco all'altro. Gente come Davide Nicolò, pr e giornalista che spesso al Nomi di Rimini e al Lotus di Milano si diletta passando da Mina a Bjork. Trovare simili professionisti non è facile. C'è chi, come lo Strizzi Garden di Firenze, si affida solo a giovani. Invece agenzie come Metempsicosi, Jayvip o Dna Dance Dept gestiscono star da migliaia di euro a notte, ma possono anche consigliare dj emergenti con cachet contenuti.

Fra tecnologia e certificati
All'impianto audio e alla console deve provvedere il locale, i dj in genere portano solo dischi e cuffie. Le apparecchiature si possono noleggiare (200-300 euro a sera), ma la soluzione migliore è l'acquisto, soprattutto se si rinuncia ai giradischi. L'attrezzatura può essere costituita da un lettore cd Pioneer Cdj 100, un mixer come il Behringer Djx-700 e una coppia di casse amplificate come le Omnitronic Kb 210. La potenza dell'impianto non deve essere elevata, così da evitare problemi di rumore. È necessario che il dj sia in possesso di un certificato detto di agibilità rilasciato dall'Enpals (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport).
Inoltre il gestore di locale deve recarsi all'ufficio di zona della Siae, che gestisce i diritti di editori e autori musicali. Per una serata musicale in un bar si paga il 2% circa dell'incasso lordo (con un minimo di 35 euro). Nel caso di un dj set è previsto un ulteriore 1% circa per quanto dovuto a Scf, che tutela interpreti e produttori discografici. La Fipe non ha ancora raggiunto un accordo con questa associazione, ma diversi esercizi l'hanno fatto singolarmente.

Adotta un vigneto e firma il tuo vino

Vigneti –

Che abbiate un wine bar a Roma o un’enoteca a Milano non importa. Potrete diventare produttori pugliesi grazie all’iniziativa del Consorzio per lo sviluppo rurale della Valle d’Itria: una sorta di adozione a distanza, senza rischi

Siamo tutti vignaioli! Anche Mario Rossi da Marghera o Luisa Brambilla da Gallarate: annata 2009, con tanto di etichetta di famiglia. Che poi non abbiano cantina e vigneto non è certo un problema, sono “produttori” a distanza. È tutto vero e accade nella pugliese Valle d'Itria, la valle dei Trulli, le originalissime case a cono diventate patrimonio Unesco. L'iniziativa in questione l'ha lanciata pochi mesi fa, con immediato successo, il Consorzio per lo Sviluppo Rurale della Valle d'Itria mettendo a disposizione 20 ettari dei propri associati per aspiranti vignaioli.
Annate. Una sorta di “adozione” a distanza, più precisamente di “affido temporaneo”, per un periodo minimo di tre annate. I filari sono già tutti prenotati e c'è una lunga lista d'attesa nel caso si liberasse un pezzo di vigna. Un segno di speranza per una terra, tra le province di Bari, Brindisi e Taranto, che nel 1972 aveva oltre 15 mila ettari di vigne, oggi ridotti ad appena 3 mila. «Siamo stati contattati anche da molti proprietari terrieri e ci sarebbe la disponibilità di centinaia di ettari, ma dal punto di vista tecnico e gestionale oggi saremmo in grado di governarne al massimo altri 50», spiega Domenico Bufano, il presidente del Consorzio per lo sviluppo rurale della Valle d'Itria.
In ogni modo il progetto sarebbe senza rischi d'impresa perché il vigneto si fa e si coltiva solo se c'è l'impegno di un aspirante “genitore”. Una volta trovato l'affidatario si fa un accordo per tre anni e per una quota minima di 500 metri quadrati di vigna, da impiantare ex novo o già sul campo. Il Consorzio (info: domenicobufano@libero.it) si accolla le spese di coltivazione e di vinificazione, il neo “produttore” versa un euro per ogni litro di vino e si paga spese di imbottigliamento e packaging. Naturalmente può personalizzare bottiglia e etichetta come preferisce, magari con il marchio di famiglia, nel rispetto però delle normative. Grosso modo per una quota minima di 500 metri quadri (circa 250 filari) si possono produrre a seconda dell'annata 3-5 ettolitri di vino, l'equivalente di circa 400 bottiglie da 0,75 litri o di 400 euro l'anno di solo prodotto.
Altro aspetto interessante è che l'iniziativa del Consorzio valorizza e recupera un vero patrimonio di vitigni autoctoni o regionali. A oggi il più richiesto è il primitivo, ma c'è spazio per la verdeca, il fiano minutolo, la malvasia nera, il negroamaro, il nero di Troia. Per creare i vigneti sono stati utilizzati finanziamenti pubblici pari a 6.500 euro per ettaro (reg Cee 1493/99).
Oggi, tra i produttori a distanza troviamo soprattutto privati, italiani e qualche straniero, anche aziende lontane dall'agricoltura, ad esempio di ceramica o servizi, interessate ad avere un vino con il marchio di “fabbrica” per motivi promozionali. La prima annata del vino dei Trulli sarà il 2009. E, visto il successo, il Consorzio ha stampato opuscoli informativi in tedesco e russo. Dopo Rossi e Brambilla, produttori a Martina Franca e Cisternino, anche Fritz Mueller o Vladimir Alexandrov?

L’etichetta che consiglia il piatto giusto

Tendenze –

Si sviluppa, soprattutto all’estero, l’abitudine di suggerire nelle bottiglie la migliore combinazione cibo-vino

I consumi cambiano, i gusti evolvono e anche il vino deve stare al passo. E con il vino, naturalmente, pure il packaging e l'etichetta. Almeno, così la pensano gli americani, che quando scoprono un business lo declinano in tutti i modi possibili e immaginabili. Non è un caso quindi se negli States stanno riscontrando un grande successo commerciale alcuni produttori che hanno puntato tutto sulla chiarezza e sull'efficacia del messaggio, con l'idea di suggerire senza equivoci gli abbinamenti ideali con il cibo. È il caso del “Wine That Loves”, il vino che ama, ideato dalla Amazing Food Wine Company, un'azienda di San Francisco che ha impostato la costruzione dei suoi vini partendo dal cibo a cui si devono accompagnare. E così sono nati il vino “che ama” la pasta con la salsa di pomodoro, il pollo arrosto, la pizza, il salmone alla griglia e la bistecca alla piastra. Che siano Pinot nero, Merlot o Syrah non interessa, gli appellativi d'origine e i nomi dei vitigni non svolgono alcuna funzione in questa idea di marketing. Si parte dal piatto, da quello che il consumatore ha voglia di mangiare.

Il successo del PizzaVino negli States
La stessa cosa vale per il PizzaVino, proposto in tre versioni, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon e Pinot Grigio dalla JZ Wine Company dell'Ohio, con un prezzo di vendita imposto di 8,99 dollari (neanche poco quindi) e una bella pizza al salame che campeggia in etichetta. Il PizzaRed dell'australiana PizzaWine Company non si spinge fino a riprodurre immagini di cibo, ma basta già il nome a suggerire l'accostamento ideale. Testimonial del prodotto è Andy Parisi, world pizza champion (campione del mondo di pizza) nel 2004, che fornisce insieme alla bottiglia alcune idee di farcitura (per la pizza, ovviamente). Tutti questi esempi indicano dunque una nuova tendenza, molto vitale soprattutto all'estero, che tralascia le informazioni a beneficio degli intenditori per acchiappare il cliente con un messaggio più diretto.

In Italia regna la tradizione

Anche in Italia qualcuno ha provato a seguire l'idea. Folonari per esempio, con il suo Vino Gusto in tre versioni, Fruttato, Corposo e Leggero, ha provato a sedurre suggerendo la consistenza del proprio vino piuttosto che l'assemblaggio. Non ci risultano altri esempi del genere messi a punto in Italia mentre una proposta americana simile, quella di Best Cellars sta invece andando bene. Ma gli Usa, si sa, sono altra cosa rispetto l'Italia. Forse il consumatore italiano si ritiene troppo competente per “abbassarsi” a comprare un vino così poco da intenditore? Oppure siamo attratti dai nomi tradizionali, che in noi evocano legame alla terra d'origine e accendono l'immagine di verdi colline?

Una soluzione giusta per locali moderni
Probabilmente entrambe le risposte sono sbagliate. «Guardo le etichette che spiccano sui miei scaffali - dice Giovanni Consonni, enologo e distributore, con grande predilezione per le piccole cantine e i ristoranti di pregio - e vedo solo immagini classiche: colline, contadini, viti. Quasi nessuno propone abbinamenti con l'immagine in etichetta. Spesso lo fanno in retroetichetta, ma troppo volte sono consigli scontati: il bianco con il pesce, il rosso corposo con gli arrosti: tanto varrebbe non indicare nulla. Sono pochi quelli che consigliano abbinamenti originali». L'idea del “vino-cibo” inadatta all'Italia? Sembrano confermarlo anche le performance nella grande distribuzione di etichette un po' diverse, che non incontrano il favore del pubblico. «In realtà - dice Consonni - io vedo bene il “vino-cibo” in locali da 400 - 800 coperti a sera, pizzerie o ristoranti di tendenza, con un giro veloce di clientela, giovane o di passaggio. Ecco, in un locale di questo tipo, arredato modernamente, mi immagino pareti intere attrezzate a bottiglieria, completamente ricolme di bottiglie di vino-pizza o vino da pesce». Questione di target dunque e di oculata proposta commerciale.

La nuova tecnologia per le etichette
Nel frattempo però c'è chi punta tutto sulla tecnologia. L'Istituto superiore Mario Boella di Torino ha per esempio sviluppato un concetto di etichetta intelligente che, attraverso il codice a barre o un microchip incorporato, può fornire una mole di informazioni supplementari impossibili da collocare su una comune etichetta cartacea. Si può andare dalle semplici notizie sull'azienda produttrice, alle ricette dei cibi da abbinare fino addirittura a filmati o video che mostrano l'area di produzione o le fasi di lavorazione. Lo sviluppo di questa etichetta è prevista in due fasi, in base anche alla diffusione delle tecnologie adatte per la lettura. Il codice a barre è per il momento il sistema più diffuso: molti supermercati consegnano ai clienti i lettori per la visione dei prezzi e il calcolo della spesa e sono già in commercio modelli di telefoni cellulari in grado di interpretare i “barcode”.

I sistemi Rfid
Ma l'evoluzione successiva, secondo gli esperti dell'Istituto Mario Boella, è la tecnologia Rfid, che sta per “radiofrequency identification”, identificazione in radiofrequenza. Si basa sull'utilizzo di microchip miniaturizzati dotati di antenna e batteria, che possono contenere una quantità di dati di gran lunga superiore rispetto a un normale codice a barre. Che però si possono “leggere” soltanto attraverso alcuni modelli di palmare. Del resto andiamo verso tempi in cui le normali etichette non saranno più sufficienti a contenere tutte le informazioni di legge, che di anno in anno diventano sempre più numerose. Come l'obbligo, stabilito dalla Commissione europea, di indicare tra le diciture anche l'eventuale utilizzo dell'albumina e del lisozima delle uova o della caseina del latte, impiegate per chiarificare il vino.

La sala tv perfetta per Europei e Olimpiadi

Locali –

In arrivo un’estate di grande sport: per bar e ristoranti può essere un’occasione di affari

Arrivano gli Europei di calcio, il cui inizio è previsto per l'8 giugno prossimo. E poi ci saranno anche le Olimpiadi, a partire dall'8 agosto. Si preannuncia quindi una lunga stagione calcistica e sportiva che si può sfruttare, a livello di business, allestendo o migliorando la propria area per la visione tv. Per entrambi gli eventi tutti i diritti sono stati acquisiti dalla Rai, per cui non sarà necessario, una volta tanto, l'abbonamento a offerte su digitale terrestre o satellitare. Tra i tanti modelli di televisori in commercio, professionali o no, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Un buon criterio d'acquisto è quello di considerare un valore di contrasto superiore a 10.000:1, che indica la soglia dell'eccellenza nella riproduzione dell'immagine e che consente soprattutto di adattare la visione a diverse condizioni di luce.

La visione all'aperto
Visto infatti che Europei e Olimpiadi si svolgono nella stagione calda, chi ne ha la possibilità potrebbe allestire una zona tv all'esterno del locale, in un dehors. In questo caso è meglio puntare su un tv al plasma rispetto a un Lcd, per ovviare al difetto di quest'ultimo che, osservato da posizioni laterali o di luce sfavorevole non consente di distinguere bene le immagini. Tenete inoltre presente il fatto che più grande è lo schermo più lontano si deve posizionare l'osservatore. Per schermi tra 38 e 42 pollici la distanza ideale è dai 2 m in poi, mentre schermi tra 44 e 55 pollici vanno osservati da almeno 3 m. Considerate quindi gli spazi che avete a disposizione per il vostro acquisto. Inutile scegliere un megaschermo quando l'ambiente a vostra disposizione è ridotto. Nel posizionare lo schermo o gli schermi tenete conto anche delle vostre esigenze operative. Se per vedere le partite dovete rivoluzionare il locale, spostando tavoli e sedie, forse è meglio pensare all'installazione di più di uno schermo, che consenta a tutti i vostri avventori di godere delle partite senza costringervi a cambiare disposizione. Un ammasso di sedie e di tavoli vi renderà difficile anche prendere le comande ed effettuare il servizio: lasciate sempre dei percorsi accessibili per il vostro personale e pregate i clienti di non invaderli. Tenete infine presente che se i tv al plasma offrono mediamente una qualità migliore di visione, quelli a cristalli liquidi Lcd, che nascono come monitor, si prestano anche a utilizzi diversi, come il collegamento a un pc centrale e la trasmissione di immagini dal Web o digitali riprodotte da un computer.

Le licenze rilasciate dal Comune e le comunicazioni al Prefetto

La comunicazione al Prefetto è una formalità che trova la sua ratio nelle esigenze di pubblica sicurezza

Il D. Lgs. n. 616/1977 prevede numerose competenze di Polizia amministrativa in capo ai Comuni. Occorre però precisare che le autorizzazioni indicate ai nn. 5,6,7,8,9,11 e 15 devono essere rilasciate "previa comunicazione al Prefetto", in conformità con quanto dispone la prima parte del IV comma dell'art. 19 del Decreto in esame.

In altre parole, i provvedimenti autorizzatori di licenze, prima di essere consegnati all'interessato richiedente, devono essere comunicati al Prefetto, quale massima autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il provvedimento positivo di rilascio dell'autorizzazione in buona sostanza è già perfetto ed efficace sin dal momento in cui viene adottato, tuttavia è prescritta la comunicazione al Prefetto soltanto per permettergli di disporre dei controlli di polizia.

L'invio al Prefetto di copia del provvedimento dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/1987 non può più considerarsi una forma di interferenza da parte dello Stato, ma esclusivamente una formalità che trova la sua ratio nelle esigenze di pubblica sicurezza.


Le competenze dei Comuni in materia di autorizzazioni e licenze

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in tema di competenze dei Comuni

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616



Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382



(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234, Suppl. Ord.)





TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1



Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato.

Il trasferimento delle funzioni amministrative nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione ancora esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato e da enti pubblici nazionali ed interregionali successivamente all'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, 15 gennaio 1972, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e 5 giugno 1972, n. 315 e la delega alle stesse regioni dell'esercizio di altre funzioni amministrative, a norma dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, sono attuati secondo le disposizioni del presente decreto per i fini di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, ed alla legge 27 novembre 1976, n. 894.



Art. 2



Attribuzione a province, comuni e comunità montane.

Ai comuni, alle province, alle comunità montane sono attribuite le funzioni amministrative indicate nel presente decreto, ferme restando quelle già loro spettanti secondo le vigenti disposizioni di legge.



Art. 3



Settori del trasferimento e delle deleghe.

I trasferimenti e le deleghe, di cui agli articoli precedenti, sono ripartiti secondo i seguenti settori organici: ordinamento e organizzazione amministrativa; servizi sociali; sviluppo economico; assetto ed utilizzazione del territorio.

Negli articoli seguenti è usata, per indicare le regioni a statuto ordinario, la sola parola "regione".



Art. 4



Competenze dello Stato.

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, (1/a), e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

(1/b).

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975. (1/c).



Art. 5



Atti delegati e sub-delegati

Comunicazioni.

Gli atti emanati nell'esercizio delegato e sub-delegato di funzioni amministrative sono definitivi. Il governo stabilisce le categorie di atti di cui la regione deve dare comunicazione al commissario del Governo.



Art. 6



Regolamenti e direttive della Comunità economica europea.



Sono trasferite alle regioni in ciascuna delle materie definite dal presente decreto anche le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea nonché all'attuazione delle sue direttive fatte proprie dallo Stato con legge che indica espressamente le norme di principio.

In mancanza della legge regionale, sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni.

Il Governo della Repubblica, in caso di accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimenti agli obblighi comunitari, può prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere. Qualora la inattività degli organi regionali perduri dopo la scadenza di tale termine, il Consiglio dei Ministri può adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale.



Art. 7



Norme regionali di attuazione.

Le regioni in tutte le materie delegate dallo Stato possono emanare norme legislative di organizzazione o di spesa, nonché norme di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione.

Le regioni possono altresì emanare norme di legge con le quali è subdelegato alle province, ai comuni ed altri enti locali l'esercizio delegato di funzioni amministrative dello Stato, disciplinando i poteri di indirizzo ed i rapporti finanziari relativi.



Art. 8



Gestioni comuni fra regioni.

Le regioni, per le attività ed i servizi che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.

Le attività ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.



Art. 9



Polizia amministrativa.

I comuni, le province, le comunità montane e le regioni sono titolari delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente attribuite o trasferite.

Sono delegate alle regioni le funzioni di polizia amministrativa esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie nelle quali è delegato alle regioni l'esercizio di funzioni amministrative dello Stato e degli enti pubblici.



Art. 10



Classificazione di beni o di opere.

Salvo diversa specifica disciplina, per ogni provvedimento amministrativo di classificazione di beni o di opere riservato allo Stato da cui possa conseguire uno spostamento di competenze tra Stato e regioni, si procede d'intesa con le regioni interessate.



Art. 11



Programmazione nazionale e regionale.

Lo Stato determina gli obiettivi della programmazione economica nazionale con il concorso delle regioni.

Le regioni determinano i programmi regionali di sviluppo, in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e con il concorso degli enti locali territoriali secondo le modalità previste dagli statuti regionali.

Nei programmi regionali di sviluppo, gli interventi di competenza regionale sono coordinati con quello dello Stato e con quelli di competenza degli enti locali territoriali.

La programmazione costituisce riferimento per il coordinamento della finanza pubblica.



TITOLO II

Ordinamento ed organizzazione amministrativi



Capo I

Oggetto



Art. 12



Materie del trasferimento.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato nelle materie "ordinamento di enti amministrativi dipendenti dalla regione" e "circoscrizioni comunali".



Capo II

Ordinamento degli enti amministrativi locali



Art. 13



Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione ed enti locali non territoriali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione" concernono l'istituzione, i controlli, la fusione, la soppressione e l'estinzione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto.

Le funzioni amministrative esercitate da organi centrali e periferici dello Stato nei confronti degli enti di cui al comma precedente sono trasferite alle regioni.



Art. 14



Persone giuridiche private.

E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative di organi centrali e periferici dello Stato concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 del codice civile che operano esclusivamente nelle materie di cui al presente decreto e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.



Art. 15



Acquisto di immobili ed accettazione di donazioni, eredità e legati.

E' trasferito alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte degli enti e delle persone giuridiche di cui all'art. 13 del presente decreto. E' delegato l'esercizio delle funzioni amministrative relative agli enti di cui all'art. 14.



Capo III

Circoscrizioni comunali



Art. 16



Circoscrizioni comunali.

Le funzioni amministrative relative alla materia "circoscrizioni comunali" concernono: la determinazione dell'ambito territoriale dei comuni e delle relative denominazioni e sedi; la definizione dei rapporti fra comuni conseguenti a variazioni territoriali; il regolamento del regime di separazione dei rapporti patrimoniali e contabili fra comuni e loro frazioni.

La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'art. 118 della Costituzione.

Fino all'entrata in vigore della legge sulle autonomie locali non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.



TITOLO III

Servizi sociali



Capo I

Oggetto



Art. 17



Materie del trasferimento.

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti di cui all'art. 1 nelle materie "polizia locale urbana e rurale", "beneficenza pubblica", "assistenza sanitaria ed ospedaliera", "istruzione artigiana e professionale", "assistenza scolastica", "musei e biblioteche di enti locali", come attinenti ai servizi sociali della popolazione di ciascuna regione.



Capo II

Polizia locale urbana e rurale



Art. 18



Polizia locale urbana e rurale.

Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia locale urbana e rurale" concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.



Art. 19



Polizia amministrativa.

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso (2).

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme (2).



Art. 20



Controlli di pubblica sicurezza.

Resta ferma la facoltà degli ufficiali ed agenti di polizia di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazione di polizia a norma dell'articolo precedente, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali.



Art. 21



Regolamenti comunali.

Il presidente della giunta regionale trasmette al commissario del Governo copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che essi siano divenuti esecutivi.



Capo III

Beneficenza pubblica



Art. 22



Beneficenza pubblica.

Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica" concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza, a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.



Art. 23



Specificazione.

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative:

a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei defunti e delle vittime del delitto;

b) all'assistenza post-penitenziaria;

c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

d) agli interventi di protezione speciale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.



Art. 24



Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

1) gli interventi di primo soccorso in caso di catastrofe o calamità naturale di particolare gravità o estensione;

2) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954, n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in altri paesi;

3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti;

4) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché la distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;

5) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo disposti dalla legge in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le indennità di disoccupazione e gli assegni a carico della Cassa integrazione stipendi e salari;

6) l'attività dei CPABP strettamente limitata all'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza pubblica.



Art. 25



Attribuzioni ai comuni.

Tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, sono attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione.

La regione determina con legge, sentiti i comuni interessati, gli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi sociali e sanitari, promuovendo forme di cooperazione fra gli enti locali territoriali, e, se necessario, promuovendo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione forme anche obbligatorie di associazione fra gli stessi.

Gli ambiti territoriali di cui sopra devono concernere contestualmente la gestione dei servizi sociali e sanitari.

Allorché gli ambiti territoriali coincidono con quelli delle comunità montane le funzioni di cui al presente articolo sono assunte dalle comunità montane stesse.

Le funzioni, il personale ed i beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale sono trasferite ai comuni singoli o associati, sulla base e con le modalità delle disposizioni contenute nella legge sulla riforma dell'assistenza pubblica e, comunque, a far tempo dal 1° gennaio 1979 (3).

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina una commissione composta da quattro rappresentanti delle regioni, quattro dell'ANCI

Associazione nazionale dei comuni d'Italia, tre dell'ANEA

Associazione nazionale fra gli enti comunali di assistenza ed un rappresentante dell'UNEBA

Unione nazionale enti di beneficenza ed assistenza, avente il compito di determinare, entro un anno dalla nomina, l'elenco delle I.P.A.B.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa (3).

L'elenco di cui al comma precedente è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma di cui al precedente quinto comma, la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati od a comunità montane dei beni trasferiti alle regioni a norma dei successivi artt. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni della I.P.A.B. di cui ai commi precedenti, e disciplina l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo (4).

Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre il 30 giugno 1978. Le regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli ECA Enti comunali di assistenza e delle I.P.A.B. di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale (4).



Art. 26



Attribuzioni alla provincia.

La provincia nell'ambito dei piani regionali approva il programma di localizzazione dei presidi assistenziali ed esprime il parere sulle delimitazioni territoriali di cui al precedente articolo.



Capo IV

Assistenza sanitaria ed ospedaliera



Art. 27



Assistenza sanitaria ed ospedaliera.

Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza sanitaria ed ospedaliera" concernono la promozione, il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione e comprendono, in particolare, tutte quelle che tendono:

a) alla prevenzione ed alla cura delle malattie, qualunque ne sia il tipo e la durata;

b) alla riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica, psichica e sensoriale, ivi compresa l'assistenza sanitaria e protesica agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili;

c) alla prevenzione delle malattie professionali ed alla salvaguardia della salubrità, dell'igiene e della sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

d) all'igiene degli insediamenti urbani e delle collettività;

e) alla tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati e succedanei, sulla base degli standard di cui al successivo art. 30 lettera g);

f) alle autorizzazioni ed ai controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonché sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonché alla autorizzazione alla vendita;

g) all'igiene e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

h) alla promozione dell'educazione sanitaria ed all'attuazione di un sistema informativo sanitario, secondo le disposizioni della legge di istituzione del servizio sanitario nazionale;

i) all'igiene e assistenza veterinaria, ivi esclusa la formazione universitaria e post-universitaria;

l) all'igiene e assistenza veterinaria ivi compresa la profilassi, l'ispezione, la polizia e la vigilanza sugli animali e sulla loro alimentazione, nonché sugli alimenti di origine animale.

Sono inoltre compresi nelle materie suddette:

a) i compiti attualmente svolti dalle sezioni mediche e chimiche e dei servizi di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro nelle materie di cui al presente decreto, ad eccezione di quelli relativi a funzioni riservate allo Stato (5);

b) le funzioni relative alla tutela sanitaria delle attività sportive svolte dalla federazione medico-sportiva italiana; i centri di medicina sportiva del CONI;

c) nel quadro della ristrutturazione dell'associazione italiana della Croce rossa da attuarsi in base alla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, saranno trasferite alle regioni le attività sanitarie ed assistenziali svolte dall'ente nei settori di competenza delle regioni con esclusione in ogni caso di quelle attuate in adempimento di convenzioni internazionali o di risoluzioni degli organi della Croce rossa internazionale (5);

d) tutte le funzioni in materia di assistenza sanitaria comunque svolte da uffici dell'amministrazione dello Stato, con la sola eccezione dei servizi sanitari istituiti per le Forze armate ed i Corpi di polizia per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del luogo nonché dei servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico sanitario delle condizioni del personale dipendente.

Sono altresì comprese tra le funzioni amministrative trasferite alle regioni quelle esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli enti, consorzi, istituti ed amministrazioni locali operanti nella materia definita dal precedente primo comma, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, nonché le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministero del tesoro di un componente del collegio dei revisori degli enti ospedalieri, in relazione alla permanenza negli enti stessi di interessi finanziari dello Stato.

Fermo restando l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 da parte dell'ispettorato del lavoro spetta al prefetto stabilire, su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi regionali e degli enti locali, che operino in materia infortunistica e di igiene del lavoro, assumano, ai sensi delle leggi vigenti, in relazione alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.



Art. 28



Istituti a carattere scientifico.

Il riconoscimento del carattere scientifico di istituti di ricovero e cura è effettuato dallo Stato sentite le regioni interessate.

Spettano alle regioni, nei confronti degli istituti riconosciuti a carattere scientifico, che svolgono attività di ricovero e cura degli infermi, le stesse funzioni che esse esercitano per la parte assistenziale nei confronti degli enti ospedalieri se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, o nei confronti delle case di cura private se si tratta di istituti aventi personalità giuridica di diritto privato.

Continuano invece ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo di detti istituti ed eventualmente alla nomina dei componenti i relativi organi di amministrazione.

Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico è esercitato dalla regione nel cui territorio l'istituto ha la sua sede;

l'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non è consentito ove la deroga sia stata autorizzata, con specifico riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.



Art. 29



Vigilanza e tutela degli enti ospedalieri.

Le regioni disciplinano con legge i criteri e le modalità dei controlli sugli enti ospedalieri che operano nel territorio della regione.

Fino a quando la legge regionale non abbia provveduto, la vigilanza e la tutela su tali enti ed istituzioni sono esercitate nei modi previsti rispettivamente dall'art. 16 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9. Nulla è innovato alla vigente disciplina dell'ospedale Galliera di Genova e dell'Ordine mauriziano.



Art. 30



Competenze dello Stato.

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la profilassi internazionale: marittima, aerea e di frontiera; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, secondo i principi della legge di riforma sanitaria, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;

b) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie;

c) la produzione, con le connesse attività di ricerca e di sperimentazione, la registrazione, la pubblicità e il commercio di prodotti chimici usati in medicina, di preparati farmaceutici, di preparati galenici, di specialità medicinali, di vaccini, di virus, di sieri, di tossine e prodotti assimilati, di emoderivati, di presidi medico-chirurgici e di prodotti assimilati;

d) la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685;

e) la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la cosmesi;

f) l'elencazione e la determinazione delle modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e recipienti destinati a involgere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con sostanze alimentari;

g) la determinazione di standard di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;

h) la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego dei gas tossici o delle altre sostanze pericolose;

i) i controlli sanitari sulla produzione dell'energia nucleare e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;

l) il prelievo di parti di cadavere e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;

m) la disciplina dell'organizzazione del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

n) l'omologazione di macchine, impianti e mezzi personali di protezione;

o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519;

p) la ricerca e la sperimentazione clinica, la produzione, la registrazione, la pubblicità dei prodotti clinici;

q) la ricerca e la sperimentazione chimica, la produzione, la registrazione, la pubblicità di prodotti chimici;

r) la fissazione dei requisiti minimi per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;

s) la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie; le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e di cura sulla base delle vigenti leggi;

t) gli ordini e i collegi professionali;

u) il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e della pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario.



Art. 31



Funzioni delegate.

E' delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, di cui al precedente art. 30, lettera b), ivi comprese le vaccinazioni obbligatorie e le altre misure profilattiche già di competenza degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, previste dalla legge 27 aprile 1974, n. 174, e successive modificazioni, nonché le funzioni spettanti ai veterinari di confine, di porto e di aeroporto, previste dall'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Nel determinare i criteri ed indirizzi per l'esercizio della delega il Governo potrà prescrivere particolari cautele e condizioni minime di strutture di uffici per il disimpegno di servizi particolarmente gravosi in porti ed areoporti e posti di confine;

b) i controlli sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze pericolose;

c) il controllo del

Come ottenere l’autorizzazione sanitaria per la somministrazione di alimenti

Le disposizioni del T.U.LL.SS. n.1265/34 e della L. n.1112/39

Per la somministrazione degli alimenti nei pubblici esercizi occorre l'autorizzazione sanitaria, rilasciata ai sensi dell'art.231 T.U.LL.SS. n.1265/34 e della L. n.1112/39.

La PROCEDURA per l'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie è la seguente:



1) presentazione della domanda presso gli Uffici Commercio dei Comuni;

2) trasmissione della pratica da parte del Comune con richiesta di parere e corredata da:

a. copia del certificato di agibilità,

b. certificato di allacciamento all'acquedotto ed alla fognatura,

3) effettuazione del sopralluogo e pagamento del versamento su bollettino di CC. postale dell'Azienda U.S.L. consegnato all'atto del sopralluogo,

4) espressione del parere ed invio al Comune richiedente.



La DOMANDA per l'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie deve contenere:



1) nome, ragione sociale e sede dell'impresa,

2) indicazione dell'ubicazione dello stabilimento,

3) per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o depositare all'ingrosso,

4) descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgono ad identificare l'impresa,

5) indicazione del presumibile termine di approntamento,

la domanda è poi corredata da:

- pianta planimetrica dei locali in triplice copia firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, in scala non superiore a 1:100, con le dimensioni e destinazione d'uso dei singoli locali;

- relazione tecnica in triplice copia che contenga:

a. caratteristiche dei locali,

b. metodi di conservazione degli alimenti,

- tipo di approvvigionamento idrico e le caratteristiche della rete di distribuzione compresi eventuali impianti di trattamento delle acque.

Le disposizioni europee in tema di alimenti

Norme che hanno influenzato il nostro ordinamento interno



Il quadro normativo che in Italia disciplina le problematiche alimentari è oramai caratterizzato da una serie di norme che da un lato propongono un tipo di controllo fiscale giocato sui campioni e sulle ispezioni, come la Legge 283 del 1960 ed il DPR 327 del 1980, e dall'altro indirizzano verso logiche di ispirazione europea che puntano sull'autocontrollo in regime di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point = analisi dei rischi e punti di controllo critici), quali i Decreti Legislativi n. 123 del 1993, n. 155 del 1997 e n. 156 del 1997.

Dal 30 aprile 2004 i quadri normativi nazionali e comunitari, relativi all'igiene degli alimenti, sono stati ridisegnati da quattro regolamenti, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139, del 30 aprile 2004: Reg. CE 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004.



Vediamo nel dettaglio le disposizioni in tema di alimenti che arrivano dall'Europa:

- Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio.

- Rettifica del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

- Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

- Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.



A livello nazionali abbiamo numerose disposizioni in tema di alimenti, molte delle quali in attuazione di disposizioni comunitaria. Ricordiamo:

- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 - regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962 n. 283 e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

- Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 123 - Attuazione della Direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale microbiologico dei prodotti alimentari.

- Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 - Attuazione della Direttiva 93/43/CEE e 96/3/CE concernente l'igiene dei prodotti alimentari.

- Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156 - Attuazione della Direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

- Legge 30 aprile 1962, n. 283 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.




La Emilia-Romagna dà indicazioni ai Comuni per il rilascio delle autorizzazioni

Importanti linee guida

Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 2209 del 10 novembre 2004, la Regione Emilia Romagna ha fornito ai Comuni i criteri di programmazione del rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione dell'art. 4, comma 2 della l.r. n. 14 del 26 luglio 2003.

In particolare la Regione sottolinea che le scelte attuate dai comuni devono favorire lo svipluppo della valorizzazione dell'attività di somministrazione e permettere lo sviluppo di formule nuove.

La Regione ha anche individuato le attività che sono escluse dalla programmazione comunale e i casi in cui il comune può rilasciare autorizzazioni in deroga (ad esempio il caso di un progetto di valorizzazione commerciale e all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate).

Lombardia: modificata la disciplina degli orari dei pubblici esercizi

Introdotta la possibilità di deroghe all’orario di apertura mattutino

Con la delibera dell Giunta regionale n. VII/17516 del 17 maggio 2004 la Regione Lombardia istituiva gli "Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande".

Con tale provvedimento si stabiliva che i Comuni dovevano fissare una fascia di apertura e di chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande compresa tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività esclusiva.

A seguito della accertata l'esigenza di introdurre una maggiore elasticità degli orari di apertura, la precedente disposizione è stata integrata con una seconda delibera della Giunta regionale (n. VII/20955 del 16 febbraio 2005) in cui vengono introdotte deroghe all'orario di apertura mattutino, pur garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore.

Regione Emilia Romagna: la disciplina dell’attività di somministrazione e bevande

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14

Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" - Regione Emilia Romagna - Circolare 1 dicembre 2003



Prot. n. AIA/COM/03/36174 Bologna, 01 dicembre 2003





Ai Signori Sindaci e

Assessori al Commercio dei

Comuni della Regione

Emilia Romagna

LORO SEDI



Oggetto: Legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande".



In relazione alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, recante la riforma della disciplina del commercio, emanata dalla Regione Emilia Romagna alla luce delle nuove competenze derivanti dalla modifica del titolo V della Costituzione, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni operative al fine di renderne il più possibile omogenea l'applicazione sul territorio regionale.



Dal 10 agosto 2003 la legge 287 del 1991 è sostituita da fonte regionale, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 1 della legge regionale n. 14 dell 2003, fatti salvi l'articolo 4 comma 2, con riferimento alle autorizzazioni di cui all'art. 8 della legge n. 14 suddetta e l'articolo 9.



Pertanto, a far data dal 10 agosto 2003, sono operanti le disposizioni contenute nella legge regionale n. 14 del 2003.



Si ritiene al riguardo opportuno soffermarsi in merito ai sottoindicati aspetti.





1. Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.



Una delle novità di maggior rilievo introdotte dalla normativa regionale consiste nell'abrogazione dell'obbligo dell'iscrizione al R.E.C. per coloro che intendono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nella regione Emilia Romagna.



A far data dal 10 agosto 2003 l'esercizio dell'attività di somministrazione è consentito a chi è in possesso dei requisiti fissati all'art. 6 della legge: all'accertamento dei requisiti richiesti - morali e professionali - è tenuto a provvedere il Comune nel cui territorio si deve svolgere l'attività di somministrazione.



I requisiti morali richiesti sono quelli indicati all'art. 5 comma 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 114 del 1998.



In caso di società, associazioni o organismi collettivi la norma stabilisce che possa essere individuato un delegato all'attività di somministrazione che deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali.



E' evidente che per le ditte individuali è lo stesso soggetto richiedente la titolarità a dover essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.



Il delegato svolge un ruolo di responsabilità nella conduzione dell'attività: tale responsabilità non pare allo scrivente Servizio debba configurare un rapporto esclusivo con un'unica attività in quanto non comporta necessariamente l'obbligo della continuità della presenza, pur garantendo la responsabilità della conduzione dell'attività sotto i diversi profili.



La norma pertanto non pone un limite al numero dei rapporti di delega, così come non vi è un limite per i rappresentanti legali.



Per quanto concerne le modalità di designazione della persona delegata, in quanto in possesso dei requisiti, si ritiene che possa essere documentata dalla dichiarazione effettuata dalla società o associazione o organismo collettivo nell'apposita modulistica che il Comune dovrà predisporre.



Nell'ambito della modulistica è pertanto opportuno che sia prevista la dichiarazione e la sottoscrizione del delegato da considerare quale accettazione dell'incarico.



Riguardo ai requisiti professionali la norma stabilisce che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui alle lettere a); b) e c) del comma 2 dell'art. 6.



Si richiama l'attenzione sul requisito di cui alla lettera a) del comma 2, ossia la frequenza con esito positivo di un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o da altra regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché sul disposto di cui al comma 4, il quale prevede che la "Giunta regionale stabilisce le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 2, lettera a), nonché i requisiti di accesso alle prove finali.



La Giunta regionale con propria deliberazione n. 1825 del 22 settembre 2003 ha definito, in via transitoria, le modalità di organizzazione dei corsi in oggetto, i requisiti e i titoli di studio validi ai fini della sussistenza del requisito professionale, nonché i requisiti di accesso alle prove finali.



Riguardo ai requisiti validi ai fini della sussistenza del requisito professionale la Giunta ha riconosciuto come tale la frequenza di un corso abilitante per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande riconosciuto dalla Regione e contenuto nei piani provinciali e il superamento dell'esame finale: si ritiene al proposito che anche il mero superamento dell'esame possa essere considerato valido ai fini del riconoscimento del requisito professionale rilevato che l'esame costituisce la sede di accertamento della idoneità all'esercizio dell'attività.



Sarebbe pertanto incongruo non considerare alla stessa stregua chi ha comunque superato positivamente l'esame finale e chi ha frequentato un corso e superato l'esame.



L'art. 6, comma 2, lettera b), riconosce valido quale requisito professionale ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande l'"aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS".



Al riguardo si precisa che l'esercizio dell'attività di somministrazione deve essere stato svolto per almeno due anni con riferimento al quinquennio anteriore alla presentazione della richiesta di autorizzazione presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alternativamente presso imprese ricettive, in considerazione del disposto della lettera c) del comma 2 dell'art. 6.



L'art. 6, comma 2, lettera c) riconosce valido quale requisito professionale ai fini dell'esercizio dell'attività nella regione Emilia Romagna l'essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di un'impresa turistica.



Rilevato che la disciplina dettata dalla legge regionale n. 14 del 2003 trova applicazione esclusivamente nell'ambito della nostra regione ne consegue che per i residenti in Emilia Romagna che intendono esercitare l'attività in questa Regione il possesso del requisito professionale di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 6 presuppone l'iscrizione al REC o al RIT nel quinquennio antecedente al 10 agosto 2003, anche se non necessariamente per tutto il quinquennio.



Ciò significa che a tutti coloro che hanno ottenuto l'iscrizione al REC o al RIT può essere riconosciuto il possesso del requisito professionale, a prescindere dal periodo di iscrizione e per tutto il quinquennio successivo al 10 agosto 2003.



Per i cittadini di altre Regioni che intendono esercitare l'attività in Emilia Romagna il quinquennio di riferimento non potrà che essere quello antecedente la presentazione della domanda.





2. Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande



La legge n. 14 del 2003, nel ridisciplinare ex novo la materia già regolata dalla legge 287 del 1991, ha soppresso le tipologie di esercizi di somministrazione in base alle quali, vigente la pregressa disciplina, si svolgeva l'attività di somministrazione.



In luogo delle tre tipologie contemplate dalla legge statale, l'art. 7, comma 1, della legge n. 14 del 2003 stabilisce che "gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione".



L'art. 8 al comma 5 pone l'obbligo a chi svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni ivi comprese quelle igienico sanitarie: ne deriva che è l'autorizzazione sanitaria l'atto che comprova l'attività di somministrazione che può legittimamente essere svolta.



Del combinato disposto delle norme suindicate consegue che le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 287 del 1991 sono trasformate nella nuova tipologia senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio.



Tuttavia, salvo adeguamento dell'autorizzazione sanitaria, le attività che il titolare può legittimamente esercitare sono quelle previste nell'ambito della autorizzazione sanitaria precedentemente rilasciata: l'estensione dell'attività non può ritenersi legittima se non successivamente all'avvenuto aggiornamento di detta autorizzazione.



Le disposizioni di cui all'art. 7 hanno effetto anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni nella fase transitoria.



I parametri numerici che i Comuni sono tenuti ad osservare ai fini del rilascio delle autorizzazioni, prima dell'emanazione dei criteri previsti dall'art. 20 comma 1, debbono essere intesi riferite all'unica tipologia di cui all'art. 7 della legge che per tale aspetto costituisce norma immediatamente precettiva.



Nell'ambito delle autorizzazioni sanitarie saranno indicate le attività che possono essere svolte, in considerazione dei requisiti igienico-sanitari posseduti.



Si richiama il disposto dell'art. 7 comma 2 in base al quale il Comune può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcooliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico.



In base a tale disposizione i Comuni hanno la possibilità di effettuare valutazioni relativamente alla necessità di porre divieti alla somministrazione di bevande alcooliche anche al di là delle fattispecie già stabilite dalla legge 287 del 1991.



Tuttavia, in attesa degli approfondimenti che le Amministrazioni vorranno svolgere al riguardo, si ritiene che tale facoltà vada comunque esercitata, sin dalla fase di prima attuazione della nuova norma, per riconfermare i divieti inerenti la diffusione di bevande alcooliche già contenuti nella suddetta legge 287.





3. Vendite per asporto



Ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge è consentito agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.



Si ritiene che nell'ambito di tali prodotti siano da ricomprendere le categorie di alimenti che già la normativa previgente consentiva (pastigliaggi, etc.) nonché tutti i prodotti utilizzati ai fini della somministrazione.



Tale norma va inoltre, a parere dello scrivente, correlata alle disposizioni contenute nell'art. 1 - Finalità e principi generali.



Al comma 1, lett. e) del succitato articolo risulta elencato, fra i principi, la valorizzazione delle attività di somministrazione anche al fine di promuovere e sviluppare il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali. Dal combinato disposto dalle succitate disposizioni si ritiene pertanto che sia consentita la vendita per asporto dei prodotti che consentono il perseguimento delle succitate finalità





4. Norme transitorie



Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287 del 1991, per uno stesso esercizio, ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare in locali diversi o cedere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, i diversi rami di azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.



Il comma 2 dell'articolo 20 stabilisce che fino alla definizione da parte dei Comuni, alla luce delle direttive regionali, dei criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede, continuano ad applicarsi i parametri numerici di cui all'art. 2 della legge n. 25 del 1996, semprechè assunti prima del 10 agosto 2003.



Tali parametri, in virtù della disposizione contenuta all'art. 7 comma 1 della legge, che introduce, dall'entrata in vigore della legge medesima, un'unica tipologia di esercizio in sostituzione alle 4 tipologie fissate dalla legge 287 del 1991, non potranno che essere riferiti, come precedentemente riportato, alla nuova tipologia unica.



In conseguenza del combinato disposto delle succitate disposizioni lo scrivente Servizio ritiene che l'attivazione in locali diversi da parte del titolare o la cessione del diverso ramo d'azienda deve ritenersi legittima purché conforme alle disposizioni del piano comunale, con la precisazione che gli esercizi di somministrazione ivi previsti debbono essere riferiti alla categoria unica così come definita dal legislatore regionale all'art. 7, comma 1 succitato.



Pertanto se l'attivazione si verifica nell'ambito della stessa zona è da ritenersi sempre ammissibile in quanto conforme ai criteri comunali.



Diversa è invece la situazione nel caso in cui il trasferimento avvenga da una zona all'altra del territorio comunale.



In tal caso, infatti, per attuare il trasferimento è necessaria l'autorizzazione del Comune la quale, a parere dello scrivente, deve essere rilasciata qualora la programmazione comunale preveda per quella specifica zona individuata per il trasferimento la necessaria disponibilità.



Relativamente alla data entro la quale deve essere esercitato tale diritto di cessione o trasferimento si precisa che il termine del 10 febbraio 2004 non risulta prorogabile in nessun caso; allo spirare del termine si determina, di fatto, l'unificazione dei titoli autorizzativi.



Relativamente alle modalità di esercizio del diritto si ritiene che, nell'ipotesi di trasferimento di sede, il termine "attivare" utilizzato dal legislatore regionale vada inteso nel senso che il titolare deve avere attivato, entro il 10 febbraio 2004 il procedimento di trasferimento presso il Comune.



Nel caso di cessione entro il 10 febbraio 2004 deve risultare presentata al Comune istanza accompagnata dall'atto comprovante l'avvenuta cessione.



Per quanto concerne infine la locuzione "ramo d'azienda" si ritiene che essa vada intesa quale autorizzazione con l'avviamento e quindi corrispondente al valore dell'autorizzazione avviata.





5. Orari



Altra fra le novità di maggior rilievo introdotte dalla legge n. 14 del 2003 consiste nella affermazione del principio della libera determinazione, da parte dell'esercente, degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi aperti al pubblico che potranno così essere fissati sulla base di valutazioni inerenti la economicità dell'attività e il servizio da rendere ai consumatori.



Gli esercenti hanno l'obbligo di rispettare il monte orario minimo fissato dal Comune, di rispettare l'orario prescelto che deve essere reso noto al pubblico, anche durante la chiusura, con cartelli o altri mezzi idonei e di comunicare preventivamente al Comune l'orario che si effettua.



Al riguardo si ritiene che i Comuni possano consentire, rispetto all'orario prescelto, un minimo di flessibilità, soprattutto per quanto concerne la possibilità di protrarre, per un periodo limitato e comunque stabilito dall'Amministrazione comunale, l'orario di chiusura.



Tale facoltà infatti potrebbe risultare opportuna per l'esercente senza pregiudicare il diritto del consumatore all'informazione sugli orari.



La norme stabilisce altresì che i Comuni possano individuare eventuali fasce orarie di apertura e chiusura, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone. Si ritiene pertanto che tali fasce, ove eventualmente fissate, possano variare in considerazione delle differenti zone del territorio comunale e delle diversificate esigenze di servizio delle zone medesime.



6. Attività di bed & breakfast



La legge regionale n. 14 del 2003 individua all'art. 2, comma 4 le attività di somministrazione che, pur svolgendosi su aree private, non rientrano nell'ambito di applicazione della legge.



Fra queste figure l'attività di bed & breakfast che è regolamentata dalla legge regionale 21 agosto 2001, n. 29.



Al successivo art. 4, comma 5 la legge stabilisce che restano ad di fuori della programmazione effettuata dal Comune le attività di somministrazione effettuata nell'ambito, fra gli altri, delle attività di bed & breakfast.



Si ritiene che tale esclusione debba essere limitata alla eventuale somministrazione effettuata nei confronti delle persone alloggiate per il bed & breakfast e ai loro ospiti; differentemente l'attività di somministrazione si configurerebbe come attività aperta al pubblico e pertanto del tutto assimilabile alle rimanenti disciplinate dalla legge.



Resta inteso che, in ogni caso, il rilascio della autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali e di quelli di cui all'art. 8, comma 5.



Cordiali saluti.





Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Paola Castellini




Regione Liguria: approvato il testo unico sul commercio

Gli apsetti rilevanti del documento

Il 30 maggio 2006 la Giunta regionale della Liguria ha approvato il Testo unico sul commercio.

Il provvedimento riorganizza il settore del commercio, dei pubblici esercizi, dei mercati, dei benzinai e delle rivendite di giornali.

Ecco gli aspetti principali del Testo Unico in esame:

1) lo sportello unico competente al rilascio di tutti i titoli per l'esercizio dell'attività commerciale;

2) la competenze di programmazione in capo alla Regione e le competenze gestionali affidate ai Comuni;

3) i requisiti morali per l'accesso all'attività commerciale;

3) la valorizzazione dei CIV (Centri integrati di via); 4) la capacità regolamentare dei Comuni in tema di orari.

Il nuovo Testo unico è ora al vaglio delle apposite commissioni.

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