Le disposizioni del T.U.LL.SS. n.1265/34 e della L. n.1112/39
Per la somministrazione degli alimenti nei pubblici esercizi occorre l'autorizzazione sanitaria, rilasciata ai sensi dell'art.231 T.U.LL.SS. n.1265/34 e della L. n.1112/39.
La PROCEDURA per l'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie è la seguente:
1) presentazione della domanda presso gli Uffici Commercio dei Comuni;
2) trasmissione della pratica da parte del Comune con richiesta di parere e corredata da:
a. copia del certificato di agibilità,
b. certificato di allacciamento all'acquedotto ed alla fognatura,
3) effettuazione del sopralluogo e pagamento del versamento su bollettino di CC. postale dell'Azienda U.S.L. consegnato all'atto del sopralluogo,
4) espressione del parere ed invio al Comune richiedente.
La DOMANDA per l'ottenimento delle autorizzazioni sanitarie deve contenere:
1) nome, ragione sociale e sede dell'impresa,
2) indicazione dell'ubicazione dello stabilimento,
3) per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o depositare all'ingrosso,
4) descrizione e gli estremi di deposito degli eventuali marchi depositati che valgono ad identificare l'impresa,
5) indicazione del presumibile termine di approntamento,
la domanda è poi corredata da:
- pianta planimetrica dei locali in triplice copia firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale, in scala non superiore a 1:100, con le dimensioni e destinazione d'uso dei singoli locali;
- relazione tecnica in triplice copia che contenga:
a. caratteristiche dei locali,
b. metodi di conservazione degli alimenti,
- tipo di approvvigionamento idrico e le caratteristiche della rete di distribuzione compresi eventuali impianti di trattamento delle acque.