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I divieti dei giochi elettronici d’azzardo

I giochi elettronici propriamente definibili d’azzardo dovranno essere rimossi e demoliti entro il 31 maggio 2004, se provvisti del nulla osta o del documento sostitutivo provvisorio, appositamente rilasciato

DECRETO 20 Gennaio 2004. Rimozione, demolizione e cessione all'estero degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del testo unico delle leggi di P.S. di cui al regio decreto n. 773 del 1931, ovvero la loro conversione, ove tecnicamente possibile, in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c) del predetto testo unico.







IL DIRETTORE GENERALE



dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato





Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 [1], e successive modificazioni ed integrazioni concernente, tra l'altro, misure per il contrasto sia dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, sia dell'evasione fiscale connessa all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;



Visto l'art. 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 [2], e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 [3], e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'art. 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 [4], e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto l'art. 39, comma 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 [5], così come convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;



Visto il decreto interdirettoriale 11 marzo 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le regole tecniche di produzione per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931;



Visto il decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, concernente le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento nonché la verifica tecnica di conformità degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n. 773 del 1931;



Considerata la necessità di stabilire le modalità concernenti la rimozione, la demolizione e la cessione all'estero degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) ovvero la loro conversione, ove tecnicamente possibile, in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c) del predetto testo unico;





Decreta:





Art. 1.



Ambito di applicazione del decreto



1. Il presente decreto si applica agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.



2. Ai fini del presente decreto, si intende per:



a) rimozione, il definitivo ritiro degli apparecchi di cui al precedente comma dal circuito di utilizzazione presso esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati nonché dai magazzini degli operatori;



b) demolizione, la distruzione completa ovvero la disaggregazione fisica degli apparecchi realizzata al solo scopo di recuperare eventuali parti di ricambio;



c) cessione all'estero, l'alienazione degli apparecchi di cui al comma 1 ad operatori esteri;



d) conversione, la modifica, ove tecnicamente possibile, degli apparecchi di cui al precedente comma 1 in uno degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere a) e c) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni ed integrazioni.



3. Le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 devono essere comunicate all'ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di Stato (AAMS) competente per territorio, mediante i modelli a), b) e c) allegati al presente decreto.



4. Limitatamente alle operazioni di demolizione di cui alla lettera b) del comma 2, è fatto obbligo ai soggetti di cui al successivo art. 2 di comunicare al competente ispettorato compartimentale di AAMS la data, il luogo ed i soggetti incaricati delle predette operazioni, con almeno sette giorni di anticipo, in modo da consentire all'ispettorato stesso di intervenire alle operazioni medesime con propri funzionari.







Art. 2.



Soggetti obbligati



1. I soggetti obbligati alla rimozione, demolizione, cessione all'estero, ovvero alla conversione degli apparecchi di cui al precedente art. 1 sono i titolari di nulla osta rilasciati ai sensi dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 38, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di attestato di detenzione che, nel caso di apparecchi ceduti ai rivenditori, ha sostituito il nulla osta di cui al predetto art. 14-bis.



2. Sono, altresì, obbligati alla rimozione, demolizione, cessione all'estero ovvero alla conversione degli apparecchi di cui all'art. 1, i produttori e gli importatori in possesso di nulla osta di distribuzione rilasciato da AAMS ai sensi dell'art. 38, comma 1, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.





Art. 3.



Rimozione, demolizione e cessione all'estero



1. Gli apparecchi di cui all'art. 1, ove non convertiti o convertibili ai sensi del successivo art. 4, sono rimossi e demoliti entro il 31 gennaio 2004, se non provvisti di nulla osta alla data del 31 dicembre 2003, ed entro il 31 maggio 2004, se provvisti del predetto nulla osta. A tale nulla osta è equiparato il documento sostitutivo provvisorio rilasciato da AAMS.



2. L'effettuazione delle operazioni di demolizione, oltre a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, è attestata dall'invio all'ispettorato compartimentale di AAMS, competente per territorio, del modello a) allegato al presente decreto.



3. Gli apparecchi di cui all'art. 1, una volta rimossi entro i termini di cui al comma 1, possono essere ceduti all'estero anziché demoliti; in questo caso i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere al competente ispettorato di AAMS la dichiarazione di cessione all'estero mediante il modello B) allegato, corredata di copia conforme del documento unico doganale, se la cessione avviene nei confronti di operatore residente in Paesi extra UE, ovvero di copia conforme del modello "INTRA-1", recante l'attestazione della dogana competente, ove la cessione avvenga nei confronti di operatore residente nella UE.



4. I nulla osta rilasciati per gli apparecchi in questione, ovvero gli attestati di detenzione, qualora gli stessi siano detenuti dal rivenditore, devono essere riconsegnati al competente ispettorato compartimentale di AAMS.





Art. 4.



Conversione degli apparecchi



1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendano convertire, ove tecnicamente possibile, gli apparecchi di cui all'art. 1, ancorché disinstallati alla data del 31 dicembre 2003, sono tenuti a presentare la dichiarazione di conversione mediante il modello C) allegato. Al competente ispettorato compartimentale sono, altresì, riconsegnati tutti i documenti autorizzatori (nulla osta o attestato di detenzione) rilasciati per gli apparecchi in questione.



2. Agli apparecchi di cui all'art. 1, convertititi in una delle tipologie previste dall'art. 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rilasciati i nuovi nulla osta ("distribuzione" e "messa in esercizio") solo previa verifica del competente ispettorato compartimentale.



3. Gli apparecchi di cui all'art. 1, convertiti nella tipologia prevista dall'art. 110, comma 6 del predetto testo unico, potranno ottenere il rilascio del nulla osta di distribuzione, ad istanza del produttore che ne cura la conversione, solo a seguito di emissione da parte di AAMS, per ogni singolo apparecchio, della certificazione di conformità prevista dall'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le procedure di cui al decreto interdirettoriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003.





Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Roma, 20 gennaio 2004



Il direttore generale: Tino



Allegati

(...)


Etichetta obbligatoria per frutta e verdura

Decreto Legislativo 10 dicembre 2002 n. 306 – Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 306

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.





IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;



Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;



Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;



Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001, della Commissione, del 12 giugno 2001, concernente i controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;



Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;



Visto il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, recante disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualita' dei prodotti ortofrutticoli, a norma del-l'articolo 8 della legge



24 aprile 1998, n. 128;



Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della



Commissione, del 12 giugno 2001, in materia di controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;



Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002;



Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;



Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali:



E m a n a



il seguente decreto legislativo:



Articolo 1.



Ambito di applicazione



1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi,



oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.



Articolo 2.



Sanzioni nella fase di commercializzazione



1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1148/2001 [1] della Commissione, del 12 giugno 2001, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.



2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 1148/2001 [2] , rilasciata dalle competenti autorita' regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del medesimo regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.



Articolo 3.



Impedimento delle operazioni di controllo



1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, o, comunque, ne ostacola lo svolgimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.



2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1148/2001, ovvero le fornisce in maniera difforme, in base a quanto previsto dal manuale operativo delle procedure adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.



Articolo 4.



Violazioni alle norme di qualita' e sui controlli



1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunita' europee, a norma dell'articolo 2 del regolamento [3] (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro.



2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1148/2001 [4] della Commissione, del 12 giugno 2001, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.



Articolo 5.



Accertamento delle violazioni



1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni.



2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.



3. I funzionari regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.



Articolo 6.



Abrogazione



1. Il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, e' abrogato.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo



osservare.





Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002



CIAMPI



Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri



Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie



Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze



Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali



La Loggia, Ministro per gli affari regionali



Visto, il Guardasigilli: Castelli


Chi sorveglia i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande

D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 in tema di sorveglianza dei locali pubblici

D.M. 17 dicembre 1992, n. 564

Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a

pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Pubblicato nella Gazz.Uff. 12 febbraio 1993

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l' art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: "Aggiornamento della

normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi";

Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l' art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente:

"Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della

citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 559/Leg/223.000.3/S.1 del 1° dicembre 1992);

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Sorvegliabilità esterna.

1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la

somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da

non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.

2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo

pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla

strada, piazza o altro luogo pubblico.

4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro

luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di

pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma

1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di

ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Art. 2. Caratteristiche delle vie d'accesso.

1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di

apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre

l'apertura dall'esterno.

Art.3. Sorvegliabilità interna.

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al

pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di

chiusura che non consentano un immediato accesso.

2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta

dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 e non può essere

impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di

legge.

3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose,

quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del

medesimo.

Art.4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a

circoli privati.

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati

all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere

accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono

essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione

esercitate all'interno.

Art.5. Norma transitoria.

1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la

somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli

articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o

enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a

somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei

locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata

all'interno.

2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa

destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere

chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito

l'accesso a chiunque.

Confettura e marmellate: maggiori garanzie per il consumatore

Occore la precisa indicazione degli ingredienti e delle materie prime utilizzate, nonché dei processi di trasformazione adottati e dei tenori minimi di ogni sostanza mescolata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/113/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001, le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta nonché la crema di marroni destinate all'alimentazione umana







IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA





Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;





Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, e in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;





Vista la direttiva 2001/113/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta nonché la crema di marroni destinate all'alimentazione umana;





Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni;





Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;





Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;





Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;





Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;





Sulla proposta del Ministro delle politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;



EMANA



il seguente decreto legislativo





Art. 1



(Campo di applicazione)







Il presente decreto si applica ai prodotti definiti all'allegato I, destinati all'alimentazione umana.





2. Il presente decreto non si applica ai prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti da forno, da pasticceria e biscotteria, i quali, tuttavia, possono riportare le denominazioni di cui all'allegato I, nel rispetto dei requisiti ivi previsti.











Art. 2



(Composizione e lavorazione)







Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, e al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, e successivi aggiornamenti, per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere utilizzati solo gli ingredienti elencati all'allegato IV e le materie prime di cui all'allegato II.







Le materie prime elencate all'allegato II, numeri 1, 2, 3, 4 e 5, possono essere sottoposte ai soli trattamenti indicati all'allegato III.







In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati nell'allegato I per le diverse specie di frutta sono ridotti in proporzione alle percentuali impiegate.







I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, devono presentare un tenore di sostanza secca solubile, pari o superiore al 60 per cento, eccettuati i prodotti nei quali gli zuccheri sono totalmente o parzialmente sostituiti da edulcoranti. Tuttavia, tale tenore di sostanza secca solubile, determinata al rifrattometro, può essere inferiore al 60 per cento, ma non inferiore al 45 per cento, se il prodotto riporta la dicitura "da conservare in frigorifero dopo l'apertura"; tale dicitura non è richiesta per i prodotti presentati in piccole confezioni monouso.







Art. 3



(Denominazioni di vendita e altre Indicazioni)







Ai prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.





Si applicano le seguenti particolari disposizioni:





la dicitura concernente il contenuto di frutta: "frutta utilizzata: ..... grammi (g) per 100 grammi (g)" di prodotto finito, se del caso previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;





la dicitura concernente il tenore di zuccheri: "zuccheri totali: ...... grammi (g) per 100 grammi (g)"; la cifra indicata rappresenta il valore rifrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 gradi centigradi con una tolleranza di più o meno 3 gradi rifrattometrici. Tale menzione può non essere riportata, nel caso in cui figura in etichettatura la tabella nutrizionale ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77;





Le indicazioni di cui al comma 2, figurano, a caratteri chiaramente leggibili, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.





Se il tenore residuo di anidride solforosa è superiore a 10 milligrammi per chilogrammo, la sua presenza deve essere menzionata nell'elenco degli ingredienti.





Le denominazioni di vendita elencate all'allegato I sono riservate ai prodotti in esso definiti e sono utilizzate per designarli nel commercio; tuttavia tali denominazioni di vendita possono essere utilizzate, a titolo complementare e conformemente agli usi, per designare altri prodotti che non possono essere confusi con i prodotti disciplinati dal presente decreto.





La denominazione di vendita è completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati in ordine decrescente rispetto al loro peso. Tuttavia nel caso di prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti può essere sostituita dalla dicitura "frutti misti", da un'indicazione simile oppure da quella del numero dei frutti utilizzati.





La denominazione dei prodotti di cui all'allegato I, punto 1), preparati con le mele cotogne può essere accompagnata dal termine "cotognata".

















Art. 4



(Abrogazione)







E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, e successive modificazioni.









Art. 5



(Sanzioni)





Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di vendita dei prodotti definiti all'allegato I per prodotti non conformi alle caratteristiche per essi stabilite dal presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.





Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega nei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, ingredienti o materie prime diverse da quelle consentite dall'articolo 2, comma 1, o sottopone le materie prime a trattamenti diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, o comunque viola le altre disposizioni dell'articolo 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 9.000.





Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.











Art. 6



(Norme transitorie)







I prodotti disciplinati dal presente decreto conformi alle disposizioni vigenti prima della sua entrata in vigore possono continuare ad essere commercializzati sino al 11 luglio 2004.







I prodotti disciplinati dal presente decreto etichettati anteriormente al 12 luglio 2004 in conformità alle disposizioni vigenti prima della sua entrata in vigore possono continuare ad essere commercializzato sino ad esaurimento.













Art. 7



(Entrata in vigore)





1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.





Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.







ALLEGATO I



( Articoli 1, 2, 3 e 5 e allegato IV)





Denominazione di vendita e definizione dei prodotti







Confettura



E' la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero o tagliato e/o affettato.



La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:





350 grammi in generale;





250 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;





150 grammi per lo zenzero;





160 grammi per il pomo di acagiù;





60 grammi per il frutto di granadiglia.







Confettura extra



E' la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di questa specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero o tagliato e/o affettato.



I seguenti frutti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confetture extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.



La quantità di polpa utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:





450 grammi in generale;





350 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;





250 grammi per lo zenzero;





230 grammi per il pomo di acagiù;





80 grammi per la granadiglia.







Gelatina



E' la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri, di succo di frutta e/o estratto acquoso di una o più specie di frutta.



La quantità di succo di frutta e/o di estratto acquoso utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura.



Dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi.







Gelatina extra



E' la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri, di succo di frutta e/o estratto acquoso di una o più specie di frutta.



I seguenti frutti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di gelatine extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.



La quantità di succo di frutta e/o di estratto acquoso utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a quella fissata per la produzione della confettura extra.



Dette quantità sono calcolate previa detrazione del peso dell'acqua impiegata per la preparazione degli estratti acquosi.







Marmellata



E' la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze.



La quantità di agrumi utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi provenienti dall'endocarpo.







Marmellata gelatina



E' il prodotto esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorza di agrumi finemente tagliata.







Crema di marroni



E' la mescolanza, portata a consistenza appropriata, di acqua, zuccheri e purea di marroni. La quantità di purea di marroni (di Castanea Sativa) utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito deve essere non inferiore a 380 grammi.









ALLEGATO II



( articolo 2 e allegato III)





Definizione delle materie prime



Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:



Frutto



il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei loro componenti essenziali, giunto al grado di maturazione adeguato, dopo pulitura, mondatura e spuntatura;





le radici commestibili dello zenzero, conservate o fresche. Lo zenzero può essere essiccato o conservato nello sciroppo;



Sono equiparati alla frutta i pomodori, le parti commestibili dei fusti del rabarbaro, le carote, le patate dolci, i cetrioli, le zucche, i meloni e le angurie.







Polpa di frutta



La parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte può essere tagliata a pezzi o schiacciata, ed eventualmente setacciata per i soli frutti di bosco, ma non può essere ridotta in purea.







Purea di frutta



La parte commestibile del frutto, eventualmente sbucciato o privato dei semi, ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.







Estratti acquosi



Gli estratti acquosi della frutta che, fatte salve le inevitabili perdite dovute alle buone norme di fabbricazione, contengono tutti i costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata.







Scorza di agrumi



Le scorze di agrumi, pulite, con o senza l'endocarpo.





Zuccheri



Gli zuccheri definiti dalle disposizioni legislative di recepimento della direttiva 2001/111/CE, lo sciroppo di fruttosio, lo zucchero grezzo e lo zucchero di canna, gli zuccheri estratti dalla frutta, lo zucchero bruno.



Ai fini dell'indicazione nell'elenco degli ingredienti lo zucchero estratto dall'uva può essere designato "zucchero d'uva".

















ALLEGATO III



( articolo 2)







Trattamenti delle materie prime





1. I prodotti definiti nell'allegato II, numeri 1, 2, 3 e 4 possono essere sottoposti ai seguenti trattamenti:





trattamenti mediante il calore o il freddo;





liofilizzazione;





concentrazione, se il prodotto si presta tecnicamente;





uso di anidride solforosa (E 220) e suoi sali (E 221, 222, 223, 224, 226 e 227) come coadiuvante per la produzione, purché il tenore massimo di anidride solforosa fissato dal decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, non sia superato nei prodotti definiti nell'allegato I. L'uso di tali sostanze è vietato nella preparazione di materie prime destinate alla fabbricazione di confetture extra e di gelatine extra;





le albicocche e le prugne destinate alla produzione di confetture possono anche subire trattamenti di disidratazione, diversi dalla liofilizzazione ;



2. La scorza di agrumi può essere conservata in salamoia.













ALLEGATO IV (articolo 2)





Ingredienti facoltativi ai prodotti definiti nell'allegato I







Miele

In tutti i prodotti in sostituzione totale o parziale degli zuccheri



Succhi di frutta

Solo nella confettura



Succo di agrumi

Nei prodotti ottenuti da altri frutti: solo nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra



Succo di piccoli frutti rossi

Solo nelle confettura e nelle confettura extra prodotte con cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi, prugne e rabarbaro



Succo di barbabietole rosse

Solo nelle confettura e nella gelatina prodotte con fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne



Oli essenziali di agrumi

Solo nella marmellata e nella marmellata-gelatina



Oli e grassi commestibili quali agenti antischiumogeni

In tutti i prodotti



Pectina liquida

In tutti i prodotti



Scorze di agrumi

Solo nella confettura, nella confettura extra, nella gelatina e nella gelatina extra



Foglie di malvarosa (Pelargonium odoratissimum)

Solo nella confettura, nella confettura extra, nella gelatina e nella gelatina extra, quando sono ottenute da cotogne



Sostanze alcoliche, vino e vino liquoroso

In tutti i prodotti



Noci, nocciole e mandorle

In tutti i prodotti



Vaniglia ed estratti di vaniglia, vanillina



In tutti i prodotti



Erbe aromatiche, spezie

In tutti i prodotti




Ospitalità e formazione sviluppano l’eccellenza

Hotel –

All’ultima Bit si sono messi in mostra i campioni internazionali del lusso alberghiero

Un format espositivo innovativo, mirato all'eccellenza. Plus Hotel è il concept di saloni tematici d'alto profilo presentato alla scorsa Bit, e nato da Az Projects, iniziativa di Alessandra Zorzi, titolare dell'omonimo studio di relazioni pubbliche, e dell'architetto Karim Azzabi, di Design Network, entrambi di Milano. «Si tratta di un servizio rivolto soprattutto alle singole realtà alberghiere nazionali e internazionali, che consiste nell'offerta di un pacchetto completo - spiega la Zorzi - uno stand allestito e personalizzato con i punti di forza ed eccellenza dell'hotel, contatti predefiniti con i buyers o travel manager, opinion leader del lifestyle, operatori della comunicazione. La struttura alberghiera ha portato solo i depliant e i biglietti da visita e ha comunicato la propria posizione in fiera ai clienti». Tutti gli stand misuravano 18 metri quadrati, ma per la seconda edizione del 2009 la Zorzi sta già progettando, per alberghi con meno di 30 camere, dei “garden”, open space con dimensioni inferiori e costi più contenuti, spazi legati magari da un filo conduttore comune. Fra i protagonisti della prima edizione alcuni fra gli hotel più rappresentativi in Italia e all'estero: l'Half Moon di Montego Bay in Giamaica, l'Albereta di Erbusco, l'Andana di Castiglione della Pescaia. In tutto 12 hotel, che nel 2009 raddoppieranno, sempre alla Bit.

Le ragioni alla base dell'eccellenza
Ma in cosa consiste questo concetto del Plus? «I plus sono dati da tanti elementi: accoglienza e ospitalità; personalizzazione del servizio, dunque formazione adeguata del personale. Sono questi gli elementi che differenziano un albergo da un altro e creano l'eccellenza». Così il lusso è inteso come dotazione di spazi e servizi, una buona cucina, la spa e magari la possibilità di cenare in albergo al giusto prezzo, senza essere costretti a uscire. Per dare più autorevolezza al concept di “Plus Hotel”, AZ Projects ha chiesto al fondatore dell'istituto di ricerche Makno, Mario Abis, di istituire un Osservatorio sul lusso su un panel di livello mondiale, ricerca che sarà presentata ufficialmente a maggio. Se il concetto di lusso nell'ambito della società industriale della tarda modernità era legato al possesso, privilegio ed ostentazione, «Ora si fanno strada nuovi valori immateriali, volti all'autogratificazione individuale» spiega Abis, «il lusso non è più o non principalmente legato al costo dell'oggetto, ma attinge alla dimensione esistenziale e diventa una questione di scelta e di cultura, più che di ricchezza e disponibilità economica».

Barfestival 2008 Le domandi più frequenti ed il regolamento generale

Cocktail Competition 2008 –

Per sapere come partecipare, quali sono le regole generali e risolvere i vostri dubbi, leggete sotto le Risposte alle domande più frequenti, ed il regolamento Generale

D.) Non ho mai partecipato, quali sono i criteri perché una ricetta sia selezionata?
R.)
Verranno selezionate tutte le ricette “VALIDE”. Devono cioè essere ricette originali (non sono ritenute valide ricette di cocktail già riconosciuti a livello internazionale - manhattan, negroni, etc -,) ne' ricette che non contengono il prodotto sponsor per cui il barman si è candidato, ne' ricette che non rispettano i canoni base della miscelazione.
D.) Ho inviato la ricetta per la tappa di Riccione e non sono stato selezionato?
R.) - Chi ha già inviato la ricetta per Riccione e non è stato selezionato, passa automaticamente alla SELEZIONE di Milano con la stessa la ricetta (se ha mandato diverse ricette naturalmente ne verrà scelta solo una)
D.) Ho partecipato alla semifinale di Riccione, ma non ho vinto
R.) Può ricandidarsi alla semifinale di Milano, inviando una ricetta per un prodotto sponsor diverso da quello con cui ha gareggiato a Riccione
D.) Ho partecipato alla tappa di Riccione e mi sono classificato 2° o 3° vincendo la borsa di studio per partecipare a Bar University, posso partecipare a Milano?
R.) Può partecipare a Milano con un prodotto sponsor diverso, nel caso arrivi 1°, potrà sia partecipare alla finalissima di Bangkok sia partecipare al corso vinto in precedenza se si classifica 2 o 3°, vincendo una corso presso la Bar University diverso, dal precedente potrà seguirli tutti e due se si classifica 2 o 3°, e vince lo stesso corso di Bar University potrà cedere un posto a una persona di sua scelta o scegliere un altro corso di pari valore tra quelli proposti dal programma 2008.
D.) Come faccio a sapere se sono stato selezionato?
R.)
Per partecipare al concorso oltre ad inviare la ricetta è necessario che il candidato venga convocato telefonicamente, dalla nostra organizzazione. (E' fondamentale che l'organizzazione riesca a parlare direttamente con il concorrente) non verranno accettate conferme date da terze persone. . Non sarà ammesso alla gara nessun concorrente che si presenti direttamente al concorso, senza essere stato precedentemente convocato convocazione.
D.) Si può assistere alle gare?
R.) Coloro che lo desiderano, possono ASSISTERE alle gare ed alle altre attività proposte.
Cocktail competition - il regolamento generale
Le gare sono aperte ai titolari o gestori di bar o locali con offerta di food and beverage, professionisti del settore maggiorenni. Coloro che intendono partecipare devono inviare i coupon pubblicati su Bargiornale o sul sito www.bargiornale.it. Nell'inviare la scheda per la Cocktail Competition dovrà essere indicato il prodotto sponsor.
Non sono ammessi alle gare candidati che non dimostrino di svolgere la professione nel mondo del bar e dell'ospitalità. I selezionati saranno convocati telefonicamente dalla segreteria di Barfestival. Nessun concorrente può sostituire o farsi sostituire da un altro.
Attrezzature I concorrenti possono utilizzare per le gare dei cocktail sia l'attrezzatura (shaker, bicchieri ecc.) messa a disposizione da Bargiornale sia la propria (esclusi i bicchieri).
Prodotti Sono a disposizione i prodotti delle aziende presenti a Barfestival, oltre a un normale assortimento nazionale e internazionale. Per specifiche esigenze si consiglia il concorrente di portare con sé ciò che occorre. decorazioni L'organizzazione procura la frutta di stagione per la decorazione dei cocktail. Ogni altro tipo di frutta o prodotto commestibile di non facile reperibilità deve essere portato dal concorrente. penalità L'organizzazione può escludere chi non si attiene a orari e termini stabiliti. vincitori.
La proclamazione dei vincitori avverrà al termine della manifestazione. 
 Per ulteriori informazioni: Segreteria organizzativa 0362-805134 int 37
eventi.bargiornale@businessmedia24.com

La candela crea l’atmosfera giusta

Locali –

In commercio se ne trovano di decorative, profumate, galleggianti. Oppure da esterni, per fare luce e per allontanare le zanzare

Il gradimento di un locale da parte della clientela è determinato da varie componenti. La qualità della proposta e un servizio cortese ed efficiente sono i presupposti di base; ma non sono gli unici aspetti a condizionare la propensione alla spesa del consumatore. Un ambiente confortevole, accogliente, personale sono carte vincenti da non trascurare e curare anche nei piccoli particolari. E le candele sono uno di quei dettagli che contribuiscono a costruire il “mood” del locale, con poca spesa e impegno. Un dettaglio che non può mancare su una tavola, in modo particolare dal pomeriggio in avanti, fino a tarda serata. Va da sé che il tipo di candela da scegliere è strettamente in relazione al luogo dove dovrà essere collocata. Se la candela trova posto a margine di un bancone, su un tavolo a consolle o in un luogo non di servizio, possono essere scelte le grandi candele (anche a più stoppini) che costituiscono un vero e proprio complemento d'arredo. Se invece la candela viene lasciata sul tavolo o sul tavolino da bar, meglio allora scegliere candele di piccola dimensione, preferibilmente protette da parafiamma, onde evitare qualsiasi tipo di rischio. E proprio il parafiamma è indispensabile per tavolini posti nei dehors, per far sì che, oltre alla protezione, la fiamma non si spenga a ogni alito di vento. Diventate un vero e proprio oggetto cult, le candele sono disponibili nelle più svariate forme, colori e profumazioni. Proprio su quest'ultimo aspetto conviene prestare un po' di attenzione: ci sono candele la cui profumazione particolarmente intensa può disturbare il cliente sensibile; inoltre sarebbe opportuno non disporre candele dai profumi acuti in tavola, in quanto il loro odore può infastidire durante un pranzo. Esistono in commercio candele che non fanno fumo, non profumano e non colano.

Belle e repellenti
Se una fiammella accesa suscita un indubbio fascino, è altrettanto vero che può costituire un elemento di pericolo. Per questo in un locale è meglio scegliere candele che abbiano una protezione (la cui fiamma non sia libera, ma circoscritta dalle pareti della candela stessa o protetta come accennato da parafiamma); quindi sono necessari i portacandela realizzati in materiali resistenti agli urti (come per esempio il vetro) e che impediscano alla cera di colare rovinando il piano del tavolo o la tovaglia. Per lo stesso motivo meglio non appoggiare sui tavoli candele troppo alte o candelabri, che rischiano di rovesciarsi più facilmente. Da non dimenticare, infine, che le candele sono utili anche negli ambienti esterni: indispensabili quelle al geranio o alla citronella, quando in estate cominciano a farsi vive le zanzare, che abbinano alla funzione estetica anche quella di allontanare gli sgraditi insetti. In questi casi è opportuno scegliere candele con stoppini antivento, dotati di piatto raccoglicera o di contenitori appositi, che evitino la dispersione della cera.

Marketing porta a porta per il Barolo

Iniziative –

Quando un’azienda vinicola sta ridefinendo la sua comunicazione sui media tradizionali, l’unico modo per farsi pubblicità è organizzare tour enogastronomici nei locali

Siete a capo dell'ufficio marketing di una grande e storica azienda vinicola. Per sei mesi, però, a causa della ridefinizione della campagna di comunicazione, vi trovate nell'impossibilità di informare, almeno attraverso i canali tradizionali, i vostri clienti sui nuovi prodotti che state mettendo sul mercato. A questo punto, dovete inventare qualche evento di promozione dei vini che produce la maison per cui lavorate, allestendo incontri enogastronomici.

Un esempio arriva da Fontanafredda, nota casa vinicola piemontese, che ha cantine storiche e uffici direzionali in quel di Serralunga d'Alba, nel cuore della zona di produzione del Barolo. Spiega Roberto Filippelli, responsabile marketing: «In attesa di rinnovare la pianificazione sui media, abbiamo pensato a iniziative che ruotassero intorno alla visibilità dei nostri prodotti, mirata soprattutto ai ristoratori e, in parte, anche ai consumatori finali».

Sono nati, così, il “Barolo tour” e “I salotti della Contessa”, progetti di comunicazione d'impresa “porta a porta”. Spiega Filippelli: «Per il Barolo tour abbiamo creato la “Riserva 2000 Barolo”, un blend dei nostri cru più importanti, La Rosa, Lazzarito e La Villa. Cinquemila bottiglie di un prodotto speciale, riservato a clienti speciali, il cui ruolo è fare da ambasciatore alla fascia più alta e di pregio della nostra gamma.

Il pubblico di riferimento per queste presentazioni è costituito dai ristoratori, per illustrare il nostro top di produzione in vista di una nuova campagna di comunicazione». Al centro dei Salotti della contessa c'è l'Alta Langa Contessa Rosa, il brut ottenuto solo da uve pinot nero e chardonnay, coltivate sulle collina piemontesi tra Astigiano, Alessandrino e Cuneese, a quote superiori ai 350 metri. Per queste “bollicine”, Fontanafredda ha studiato dei veri “happy hour” in wine bar o enoteche nella zona di produzione dell'Alta Langa, tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo.

Ancora due anni gli incentivi per l’ambiente

Fotovoltaico –

Fino al 2010 sono previsti incentivi per chi installa impianti fotovoltaici. Ecco come ottenerli

Avete deciso che il fotovoltaico è quello che vi serve per ridurre i vostri costi energetici e quindi intendete installare un impianto sul vostro locale. Come fare? In questo settore è meglio non affidarsi al fai da te. Per essere ammessi al regime di incentivi del conto energia, infatti, i sistemi devono rispondere a determinati requisiti e occorre seguire una precisa burocrazia che impone di rivolgersi ad esperti. La richiesta per accedere al regime degli incentivi va inviata al Gestore dei Servizi elettrici (Gse) entro 60 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto. I documenti devono essere elaborati seguendo le indicazioni riportate nel DM 19 febbraio 2007 e nella Delibera Aeeg n. 90/07, di cui si trova riferimento sul sito del Gse.
Attenzione, perché basta un vizio di forma nella domanda per vedersela rifiutare. Gli incentivi previsti dal conto energia durano 20 anni e la normativa è valida fino alla fine del 2010. Gli impianti che entreranno in funzione nel 2009 e nel 2010 avranno gli incentivi decurtati del 2%. È stato calcolato che i compensi del conto energia ammortizzano i costi dell'impianto nei primi 10-11 anni e solo in seguito diventano un guadagno netto per il proprietario. Per calcolare l'elettricità prodotta viene installato un secondo contatore “in uscita”, che si aggiunge a quello “in entrata” per il calcolo dei consumi. I dati, trasmessi al Gestore della rete, vengono confrontati e, se l'impianto ha prodotto elettricità in eccesso rispetto a quella consumata, viene calcolato il corrispettivo da pagare, saldato bimestralmente su un conto corrente indicato dal proprietario.

Farine senza glutine, menu più ricco

Impasti –

Esistono alimenti naturalmente privi di glutine, che bisogna conoscere per mettere a punto un menu a prova di celiaco. Iniziamo dalle farine

Per i celiaci, ovvero per chi ha un'intolleranza permanente al glutine (sostanza proteica presente in frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale e in tutti i prodotti derivati), una cena o una pizza con gli amici, un pranzo al bar con i colleghi, sono imprese quasi impossibili. O almeno lo erano fino a poco tempo fa. Perché grazie all'attività dell'Aic (Associazione Italiana Celiachia), alla questione si stanno sensibilizzando molti ristoratori, tanto che l'Associazione pubblica annualmente una guida dei locali che assicurano menu celiachia-compatibili.
Certo, per un pubblico esercizio, non è facile garantire la non contaminazione da glutine: il primo passo è naturalmente bandire dalle ricette gli elementi vietati (le normali farine, ma anche birra, whisky, vodka e distillati di cereali) e quelli a rischio (salse pronte, margarina, lieviti, olio di semi vari, insaccati cotti, formaggi a pasta filante, dadi, addensanti...). Tra gli ingredienti naturalmente privi di glutine da citare per esempio la farina di riso, dal sapore delicato e usata anche per spaghetti e altri formati di pasta. Quella integrale invece ha sapore più intenso, che si accentua nel tempo, e consistenza più granulosa. Il semolino di riso, derivato da una macinazione più grossolana del riso, sostituisce quello di frumento per gli gnocchi alla romana e le fritture dolci alla piemontese. C'è poi il gruppo delle farine di mais: la bramata (comunemente usata per la polenta), il fioretto (macinato più sottile), il fumetto (ideale in pasticceria), l'integrale (da mescolare alla bramata o al fioretto), la bianca (tipica del Veneto, ottima per dolci e pane) e la maizena, perfetta come addensante.
Discorso a parte va fatto per la fecola di patate, che rimpiazza egregiamente la farina di grano e la tapioca, che rende morbidi i prodotti da forno. Ma ci sono anche la farina di soia (con uno spiccato gusto di nocciola), di grano saraceno (quella della polenta taragna, ideale da mescolare ad altre farine per torte rustiche e pane), di castagne (insostituibile per dolci, frittelle e castagnaccio) e di ceci, il cui impiego più celebre è nella farinata. Infine, sul podio dei prodotti senza glutine vanno anche le farine di mandorle, noci, nocciole e arachidi, con cui si preparano torte e dolci di gusto ad alto valore nutritivo.

Focaccia, le famose e le fantasiose

Al forno –

Alta o bassa, tonda o rettangolare, liscia o farcita, non c’è limite alla fantasia. Quelle di Genova e di Recco hanno invece disciplinari propri

La focaccia è una specialità che si presta perfettamente ad essere proposta come spuntino, così come è largamente utilizzata per realizzare sandwich, al posto del pane oppure, in formato mignon, tagliata a spicchi o bastoncini, è spesso servita al tavolo del ristorante. Arricchita con salumi, carni e verdure, può sostituire il primo piatto o costituire un'apprezzabile entrée di menu rustici.
La focaccia è generalmente cotta nel forno elettrico, in teglie di ferro dai bordi molto bassi e può essere di dimensioni diverse: rotonda, quadrata oppure di formato mignon. Se poi la focaccia debba essere bassa e croccante oppure alta e soffice, si tratta di un aspetto legato alle tradizioni o alle scelte individuali. Qualunque siano la forma e lo spessore, una buona focaccia deve avere un profumo discretamente intenso, di leggera persistenza, non rilasciare sensazioni dolciastre, ma mostrare sfumature aromatiche dovute all'olio extravergine di oliva.
Al palato deve risultare morbida, equilibrata nei gusti fondamentali (acido, dolce, salato), mai gommosa, ma leggermente croccante in superficie. Una leggera sensazione di amarognolo, dovuta al tipo di olio utilizzato, può essere lievemente percettibile. Deve essere invece chiaramente riscontrabile la sensazione di untuosità.

Tradizionali e con disciplinare

Molte sono le specialità regionali, fra le quali una delle più note è la focaccia classica di Genova. Per la sua produzione esiste un disciplinare produttivo (su fondazioneslowdfood), che definisce con precisione ingredienti, tempi di lavorazione e di cottura e ne descrive l'aspetto finale: crosta nocciola, occhiature bianco-avorio e uno spessore medio di circa 2 cm.
Altrettanto rinomata è la focaccia col formaggio, per cui Recco va famosa. A tutelarne la tipicità è stato istituito il Consorzio della focaccia con il formaggio di Recco, che sta perseguendo l'iter ottenere la certificazione Igp. Un prodotto tanto apprezzato quanto semplice. La vera focaccia col formaggio di Recco è infatti preparata con pochi ingredienti: farina, crescenza fresca, olio extravergine, acqua e sale.

Nei bar è boom per le creme fredde

Tendenze –

Il prodotto, ideale per la stagione estiva, garantisce ottimi margini di guadagno con un investimento limitato

Fino a qualche anno fa non esistevano neppure. Ora sembra che non se ne possa più fare a meno, soprattutto d'estate. Le creme fredde, inizialmente pensate come sostitutivi del caffè durante la stagione calda, si sono via via sempre più differenziate ampliando la gamma con gusti accattivanti e facendo crescere il settore in maniera esponenziale. Si pensi, per fare un esempio, a Natfood, azienda emiliana leader di mercato, che è passata dai 2 milioni di porzioni di creme fredde del 2005 ai 30 milioni di porzioni nel 2007, prevedendo un'ulteriore crescita nel 2008. La stessa proliferazione di produttori grandi e piccoli di preparati liofilizzati per granitori è indice dell'attrattività di questo mercato. Si può oggi dire che le creme fredde si siano pian piano ritagliate spazi sempre più rilevanti nelle abitudini di consumo degli italiani, divenendo anche un valido sostituto di altri prodotti tradizionali: per esempio le creme al caffè al posto dell'espresso e quelle allo yogurt con aggiunta di frutta e cereali come sostituivi del pasto.

Un mercato in via d'espansione
Ma il mercato è tutt'altro che saturo. Come spiega Roberto Pregnolato, group product manager di Antica Gelateria del Corso, «esistono ancora dei margini di crescita, legati perlopiù alla diversificazione dei gusti (con le relative proposte di ricette) e delle occasioni di consumo. Le creme fredde si prestano a innumerevoli interpretazioni e saranno in futuro sempre più presenti nei consumi fuoricasa». Ed ecco quindi che le aziende attente ai trend si sbizzarriscono con proposte sempre più innovative e soprattutto sempre più vicine all'esercente: oltre ad Antica Gelateria del Corso, che con il suo Gelato da bere offre semplicità di esecuzione, razionalizzazione degli spazi (grazie all'utilizzo di una sorbettiera piccola e versatile), ci sono, tra gli altri, Natfood con un ampio catalogo i cui prodotti di punta sono Espressino Freddo, Cremosito e Mascarpone Latino; Eraclea, con Crema Eraclea al caffè e Yoclea fra le sue numerose proposte; Sirea, che punta su Crema al caffè e all'innovativo Orzoshake, bevanda cremosa a base d'orzo da preparare con il mixer.

Un investimento limitato
Le aziende, ognuna con modalità diverse, richiedono investimenti minimi, spesso offrono il granitore in comodato d'uso e garantiscono ottimi margini di guadagno. Per Sirea l'investimento va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 2.200 euro e consente un fatturato da 5.000 a 15.000 euro; secondo Natfood si parte con 700 euro e si guadagna 4 volte tanto; Antica Gelateria del Corso prevede un fatturato annuale di circa 4.000 euro con il 70% di margine per l'esercente. Le aziende fornitrici offrono anche molto supporto in termini di materiale di comunicazione, che senza dubbio incuriosisce il consumatore. Ma, come afferma Lorenzo Losappio, product manager di Sirea, «bisognerebbe introdurre in fase di inserimento una prova d'assaggio, cioè offrire gratis ai clienti per 2-3 giorni una piccola degustazione del prodotto: il riscontro da parte dei consumatori è pressoché immediato». 

Consigli utili

Più gusti e più momenti
Proporre un'ampia gamma di gusti e diversificare le occasioni di consumo: le creme fredde non prendono più solo il posto del caffè ma diventano anche sostitutivi del pasto o dei “rompidigiuno” durante la giornata.

Messo in bella mostra
Il prodotto deve essere visibile: al consumatore si deve offrire quindi non solo qualità ma anche completezza dal punto di vista di gamma e materiali di comunicazione.

Ci credo se lo vedo
Spesso il problema per il bar è trovare una collocazione al granitore, che un po' di spazio lo occupa. Anche se molte aziende si stanno attrezzando in questo senso, proponendo apparecchi sempre meno ingombranti, si tenga comunque presente che la preparazione a vista rassicura il cliente e sviluppa le vendite.

All'opera con fantasia e malizia
Il barista deve metterci del suo per incrementare le vendite: il valore aggiunto è dato infatti dalla sua fantasia e professionalità nel trasformare la crema utilizzando topping e decorazioni. Fondamentale - come sempre in caso di novità - offrire una prova d'assaggio gratuita.

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