Chi sorveglia i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande

D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 in tema di sorveglianza dei locali pubblici

D.M. 17 dicembre 1992, n. 564

Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a

pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Pubblicato nella Gazz.Uff. 12 febbraio 1993

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l' art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: "Aggiornamento della

normativa sull'insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi";

Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,

n. 773;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l' art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente:

"Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della

citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 559/Leg/223.000.3/S.1 del 1° dicembre 1992);

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1 Sorvegliabilità esterna.

1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la

somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da

non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita.

2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo

pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.

3. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla

strada, piazza o altro luogo pubblico.

4. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro

luogo pubblico d'accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di

pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma

1, l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di

ulteriori vie d'accesso o d'uscita.

Art. 2. Caratteristiche delle vie d'accesso.

1. Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante l'orario di

apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre

l'apertura dall'esterno.

Art.3. Sorvegliabilità interna.

1. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al

pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di

chiusura che non consentano un immediato accesso.

2. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta

dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 e non può essere

impedito l'accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di

legge.

3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose,

quando prescritto, l'identificabilità degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del

medesimo.

Art.4. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a

circoli privati.

1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati

all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere

accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono

essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione

esercitate all'interno.

Art.5. Norma transitoria.

1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la

somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli

articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o

enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a

somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all'esterno dei

locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata

all'interno.

2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa

destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere

chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito

l'accesso a chiunque.

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