Un pezzo di bar dato in gestione a terzi

Affidare a un altro imprenditore la gestione di un reparto della propria attività è possibile, almeno in alcune regioni. Le regole da rispettare e i motivi per i quali può valere la pena pensarci

La gestione di reparto intesa come fattispecie di natura “amministrativa” nasce nella normativa delle attività commerciali svolte in sede fissa, ma è stata da qualche legislatore regionale estesa alla disciplina della somministrazione di alimenti e bevande.

L’affido di reparto si presenta come l’individuazione volontaria di un nuovo soggetto imprenditore destinato a esercitare, all’interno degli stessi locali  oggetto dell’autorizzazione amministrativa, una parte dell’attività complessiva. Essendo la materia della somministrazione, che include l’apertura e la gestione di un bar o di un ristorante, di competenza esclusiva delle Regioni, l’affitto di reparto per poter essere ammesso deve essere espressamente previsto dalle leggi regionali di disciplina della somministrazione (vedi elenco nella pagina seguente).

Appare immediato ed evidente il riferimento civilistico al ramo d’azienda , che trova il proprio fondamento giuridico (assieme al trasferimento dell’azienda intera) nel codice civile: art. 2112, co. 4 (come modificato dall’art. 47 della legge n. 428/90) riconosce che deve intendersi “per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che in seguito a cessione contrattuale o fusione comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda”.

Il ramo d’azienda

Lo stesso art. 2112, al comma 5, dopo le modifiche operate dall’art. 32 del D.Lgs. n.276 del 10.09.2003 provvede anche a legittimare il trasferimento di parte dell’azienda intesa  “come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento“. Dunque il “ramo d’azienda” è da intendersi come un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi . La disposizione del codice civile, anche nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 18/2001, pur non impedendo la cessione di singole funzioni o servizi (esternalizzazione) impone che essi si presentino, prima del trasferimento, funzionalmente autonomi, essendo preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate tra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell’imprenditore e non dall’inerenza del rapporto a un ramo d’azienda già costituito (Cassaz. 25.10.2002 n.15105).

Sul trasferimento del ramo d’azienda e quindi sulla possibilità di creare e vendere/affittare un reparto del pubblico esercizio,  è significativa una pronuncia della Corte di Cassazione in cui i giudici hanno affermato che il ramo d’azienda deve presentarsi “come una sorta di piccola azienda in grado di funzionare in modo autonomo e che non deve rappresentare, al contrario, il prodotto dello smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro” (Cass. 4 dicembre 2002, n. 17207).

Il ministero delle Attività Produttive (oggi ministero dello Sviluppo Economico) nella circolare prot. n. 549384 del 11.03.2003 afferma che l’affidamento di reparto, in qualunque attività sia attuato, sia una fattispecie da regolare esclusivamente nell’ambito del diritto civile, secondo  i principi dell’autonomia contrattuale delle parti.

 

 

Quando può essere conveniente
Le principali motivazioni che possono spingere un imprenditore a creare e affittare un reparto nel proprio pubblico esercizio sono senza dubbio legate alla possibilità di creare nuove opportunità economiche di fatturato. Potrebbe essere il caso dell’inserimento di una specializzazione aggiuntiva, ad esempio legata a un prodotto (il cioccolato, il gelato, ecc.). L’imprenditore che non ha le forze, le energie e probabilmente le competenze per sviluppare in proprio questa attività può scegliere di creare un’azienda nell’azienda e affidarla a un altro imprenditore per la gestione. In questo modo ne può trarre due benefici: uno diretto, rappresentato dall’affitto del reparto (che è un ramo d’azienda) e uno indiretto perché la gestione nei medesimi locali beneficerà della clientela complessiva, anche di quella generata dal reparto gestito autonomamente. Inoltre i costi complessivi dell’azienda risulteranno inferiori rispetto a prima.

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