Tutela della maternità e divieti imposti ai datori di lavoro

Divieto di licenziamento, di adibire le lavoratrici a lavori gravosi e astensione obbligatoria

Divieto di licenziamento

Importante per il gestore è la consapevolezza di non poter licenziare la propria dipendente in un periodo compreso fra l'inizio della fase di gestazione ed il primo anno del bambino.

Vi sono però casi precisi in cui tale divieto non opera:

1) licenziamento per giusta causa;

2) cessazione dell'attività;

3) esaurimento della prestazione cui era addetta la lavoratrice oppure risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.

Ricordiamo, inoltre, che è un diritto del gestore richiedere l'esibizione del certificato medico che attesta la gravidanza.



Divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi e insalubri

Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dalla nascita del bambino sono sollevate da mansioni che possano comportare il sollevamento o il trasporto di pesi eccessivi.

Ciò potrà determinare il loro trasferimento a mansioni diverse.

Importante per il gestore è l'obbligo di mantenere la retribuzione e la qualifica originarie, nonostante l'eventuale spostamento a incarichi inferiori.



Astensione obbligatoria

Il divieto assoluto di far lavorare le donne in stato di gravidanza riguarda:

a) i 2 mesi precedenti la data presunta del parto: si deve far riferimento indicativamente alla data riportata sul certificato medico.

b) i 3 mesi dopo il parto.

Secondo la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 1987 l'astensione obbligatoria post-partum può essere estesa anche al padre lavoratore.

Ciò avviene però nell'unico caso in cui l'assistenza della madre al neonato sia diventata impossibile "per suo decesso o per sua grave infermità".

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