Sorvegliabilità: obbligatori accesso diretto e porte “aperte”

I requisiti di sorvegliabilità dei pubblici esercizi (i locali adibiti alla somministrazione annessi a circoli privati) sono disciplinati dal  D.M. Ministero dell’Interno n. 564/92, come modificato dal DM n. 534/94, sia per la sorvegliabilità esterna sia per quella interna, come per le caratteristiche delle vie d’accesso.

Il decreto si rifà all’art. 153 del Regolamento Tulps  R.D. n. 635/40, che dispone: “la licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate”.

Il D.M. n. 564/92 regolamenta innanzitutto la sorvegliabilità esterna: i locali e le aree adibiti anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità alle vie d’accesso o d’uscita. Le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere usati per l’accesso ad abitazioni private. Le caratteristiche indicate non riguardano eventuali finestre, seppur situate ad altezze da terra che potrebbero indurre al loro utilizzo in modo improprio.

Per quanto riguarda le vie di accesso, il decreto 564/92 afferma che nessun impedimento deve essere frapposto all’ingresso o all’uscita del locale durante l’orario di apertura dell’esercizio; la porta d’accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno. Durante l’orario di attività dell’esercizio non è consentito chiudere a chiave o con chiavistello la porta principale del locale.

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