Il Tar Emilia Romagna e il Tar Puglia danno ragione ai comuni che avevano negato la possibilità di vendere alimenti e bevande ai titolari di sale per scommesse. Ma il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione dell’organo amministrativo pugliese
Agenzie di scommesse e vendita di alimenti e bevande entrano ufficialmente nel mirino della complessa giurisprudenza italiana. A inizio aprile il Consiglio di Stato aveva annullato una decisione del Tar Puglia, ribaltandone il verdetto e stabilendo come il comune di Francavilla Fontana (Br) non avesse il potere per negare all'agenzia di scommesse la licenza per la vendita di alimenti. La questione riguardava in dettaglio il divieto fissato dall'ente locale per le sale scommesse in cui l'ingresso non è subordinato al pagamento da parte del pubblico, limitando la possibilità ai soli locali di esercizio presso i quali gli avventori accedono, a pagamento, alle attività di intrattenimento e svago.
In particolare, “le ragioni addotte dal Comune a sostegno delle determinazioni negative su dette richieste si fondano essenzialmente sulle previsioni del Piano di sviluppo commerciale del comune di Francavilla Fontana, approvato con deliberazione di G.C. n.371 del 19/11/2002”. Secondo il ricorrente però il ragionamento del primo giudice era in contrasto con lo schema di liberalizzazioni introdotto con il d.l. n. 223/06. Sulla base di questa incongruenza, e diversamente da quanto ritenuto dal Tar, il Consiglio di Stato ha ritenuto la disposizione regolamentare del comune contraria ai principi di massima apertura del mercato ed eliminazione delle barriere all'ingresso. Dopo pochi giorni il Tar Emilia Romagna ha però rimesso tutto in discussione, respingendo il ricorso del titolare di un'agenzia di scommesse contro il rifiuto ottenuto dal comune di Parma per la vendita di bevande.
Il Tar ha motivato la propria decisione in quanto il servizio somministrato in un'agenzia scommesse non è “paragonabile per ruolo e funzione ad una sorta di biglietteria, non vi si riscontra alcuna forma di intrattenimento”, e non può quindi godere degli stessi vantaggi regolamentari per l'apertura di servizi accessori non prevalenti per l'attività, essendo tra l'altro sottoposta ad articoli differenti nelle norme di pubblica sicurezza: l'art. 86 per sale giochi e simili, l'art. 88 per attività legate al gioco pubblico.