Somministrazione di alcolici: che cosa prevede il Codice Penale?

Articoli 689 e 691 del Codice Penale

L'articolo 689 del codice penale punisce, con pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro o pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni, o del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi, oltre alla pena accessoria della sospensione dell'esercizio, l'esercente che somministra in un locale pubblico bevande alcoliche ai minori di anni 16 e alle persone che appaiano affette da malattia di mente o che si trovino in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.

L'articolo 691 del codice penale punisce con le stesse pene gli esercenti che somministrano bevande alcoliche a una persona in manifesto stato di ubriachezza.

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