Semplificazioni fiscali al via: novità sulla rateizzazione delle imposte

Norme&fisco –

Il decreto fiscale alza da 5mila a 20mila euro la soglia per ottenere la rateazione dei debiti con il Fisco sulla base di una semplice richiesta motivata. Elevato a 48 il massimo delle rate mensili. Si decade dal beneficio solo saltando due scadenze consecutive

Per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti, il Fisco si fa un po’ più flessibile. Il decreto fiscale (Dl 16/2012 convertito con modificazioni in legge n. 44/2012) offre più strumenti per agevolare imprese e cittadini in crisi di liquidità. Le nuove norme intervengono innanzitutto sulle rateazioni degli avvisi bonari e su quelle per cui è competente l’agente della riscossione. Sappiamo che per gli avvisi bonari (Dlgs 462/97) le somme si possono pagare in un massimo di sei rate trimestrali (20 per importi superiori a 5mila euro). La novità del Dl 16/12 è che il contribuente, anche se decade dal beneficio della dilazione, può comunque usufruire della rateazione della successiva cartella di pagamento (art.19 Dpr 602/73), cioè delle somme iscritte a ruolo: una possibilità che prima era preclusa. Dovrà però sostenere un costo economico maggiore.

Diritti e doveri
Per quel che riguarda le cartelle di pagamento, anche qui la rateazione dei debiti allarga le maglie: è stata infatti elevata da 5mila a 20mila euro la soglia per ottenere la rateazione sulla base di una semplice richiesta motivata. Così, per i debiti tributari fino a 20mila euro, i contribuenti non devono più comprovare la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, documenti alla mano: l’Isee per le persone fisiche e per le imprese in semplificata, e il valore degli indici di liquidità e dell’indice Alfa per le imprese in contabilità ordinaria. Questi documenti restano necessari solo se il debito è superiore. Per le imprese in contabilità ordinaria, l’indice Alfa non viene più considerato per stabilire l’ammissibilità alla dilazione dei pagamenti fiscali, ma solo per indicare il numero massimo di rate concedibili: una novità che amplia la platea di aziende che potranno beneficiare della rateazione.
Il numero massimo delle rate mensili - sempre nei limiti di 20mila euro di debito - è stato elevato a 48, con un minimo di 100 euro per rata, salvo eccezioni che però devono essere opportunamente motivate.

Diritto alla rateazione
Non solo. Il diritto alla rateazione non cessa più con il mancato pagamento della prima rata oppure di due rate successive, anche non consecutive. Per decadere dal beneficio è ora necessario che le rate “saltate” siano due consecutive: diventa cioè più facile salvare il proprio piano di dilazione.
Certo, l’agente dalla riscossione può comunque far partire le azioni esecutive per il recupero delle rate non versate, ma questo non comporta la perdita della dilazione per le rate non ancora scadute. Se però non si versano due rate consecutive, oltre a perdere la rateazione, l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto può essere riscosso subito e automaticamente in un’unica soluzione.
Arriva poi la possibilità di ottenere - fin dalla prima richiesta di dilazione - la rata crescente, di anno in anno, invece di quella costante: in modo da poter differire nel tempo l’impegno finanziario. Prima del decreto fiscale, la possibilità della rata crescente era prevista solo nel caso della proroga del piano di rateazione del debito già in corso, introdotta dal Dl 201/2011 Salva Italia nel caso di temporaneo peggioramento della situazione finanziaria del debitore. Ora la possibilità si materializza già dalla prima richiesta di dilazione.
L’istanza di rateazione, quando viene accolta, implica inoltre il blocco dell’iscrizione di ipoteca sui beni immobiliari del debitore (restano escluse le ipoteche già apposte).
Chi viene ammesso a un piano di rateazione ed è in regola con i pagamenti non viene quindi più considerato inadempiente. In ogni caso, sotto la soglia di 20mila euro di debito totale, l’agente della riscossione non può iscrivere la garanzia ipotecaria, né procedere all’espropriazione immobiliare.
Altre modifiche interessano la tutela del contribuente. Cambia infatti la procedura per l’accertamento esecutivo. Gli agenti della riscossione dovranno informare con una raccomandata semplice quando prendono in carico le somme affidate per mancato pagamento. Grazie a questo invio, il contribuente viene informato e può quindi richiedere per tempo la rateazione del tributo (la richiesta può essere avanzata solo a seguito dell’affidamento della riscossione). L’agente non ha però alcun dovere di informare tramite raccomandata, se ritiene che ci sia un rischio per il buon esito della riscossione: in tali casi può procedere senza comunicare.
Infine, un punto riguarda i benefici fiscali, che spesso sono subordinati a una preventiva comunicazione o ad altro obbligo di natura formale. Il decreto fiscale prevede che se questi non vengono eseguiti tempestivamente non sia preclusa la possibilità di fruire dell’agevolazione o del particolare regime. Il tutto a patto che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi o altre attività di accertamento. È necessario, però, che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, che effettui la comunicazione o esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. E che contestualmente versi la sanzione (258 euro) con il modello F24, senza compensazione con eventuali altri crediti. La regola non si applica a comunicazioni o obblighi che non siano essenziali per la fruizione del beneficio, ma che se non vengono effettuati fanno scattare solo una sanzione. Pensiamo per esempio alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i pagamenti a cavallo d’anno per la detrazione Irpef o Ires del 55% (risparmio energetico): se non viene eseguita, non comporta la decadenza dal beneficio ma “soltanto” la sanzione, che può andare da 258 a 2.065 euro.

Altre novità
Compensazione crediti iva
Sono stati ridotti da 10mila a 5mila euro gli importi annui dei crediti Iva che possono essere compensati con altri tributi. Al di sotto di questa soglia, dunque, è possibile utilizzare il credito in compensazione anche prima di presentare la dichiarazione annuale o l’istanza per la compensazione trimestrale.

Turisti e contanti
Le persone fisiche con cittadinanza extra Ue ed extra See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e che non hanno residenza in Italia, per acquisti di beni e servizi legati al turismo possono effettuare pagamenti in contanti senza limiti di importo. A condizione del rispetto di determinate formalità da parte del commerciante.

I costi delle imprese minori
Per i costi fino a mille euro, di competenza di due esercizi,
le imprese minori possono scegliere se indicare per ciascun esercizio la parte di costo di competenza oppure indicare il costo per intero nell’esercizio in cui annotano il documento nel registro degli acquisti.

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